ARTICOLO 1
L' Associazione Socio Assistenziale di Volontaiato di Protezione Civile
denominata "A.V.C.M. Associazione Volontari Città di Modica", non ha scopo
di lucro, ha carattere aconfessionale, apolitico, apartitico ed ha durata
illimitata.
Essa ha lo scopo primario di offrire volontariamente e gratuitamente la
propria opera nei servizi di Solidarietà e Protezione Civile (calamità in
genere), collaborando con le forze istituzionali.
Tale opera consisterà nello svolgimento delle seguenti attività:
collegamenti e comunicazioni radio; intervento in caso di incendi boschivi;
salvaguardia del patrimonio ecologico in genere; intervento sanitario;
ricerca persone scomparse; prevenzione della droga nelle scuole e altre
comunità sociali; informazione pubblica delle condizioni di traffico
stradale; informazione e prevenzione dei piccoli reati in genere; soccorso
civile in genere; diffusione e conoscenza delle radioemissioni; favorire
finalità e scopi atti ad assolvere compiti di civile e mutuo soccorso nei
confronti di qualsiasi persona che ne abbia bisogno, nonchè l'assistenza
morale e materiale.
L'Associazione si prefigge altresì di impartire nozioni tecniche, teoriche e
pratiche istruendo i soci stessi sulle norme che disciplinano la materia.
ARTICOLO 2
L' Associazione ha sede in Modica nella Via Rollo n° 29.
ARTICOLO 3
Il patrimonio dell' Associazione è costituito dalle quote associative, da
assegnazioni di Enti pubblici, da introiti e contributi vari.
E' fatto espresso divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o
avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associaizione.
La quota associativa è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a
causa di morte e non è rivalutabile.
ARTICOLO 4
L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro trenta
giorni dalla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione
predisporrà e sottoporrà all'esame ed all'approvazione dell'Assemblea il
rendiconto economico e finanziario.
ARTICOLO 5
Organi dell'Associazione sono:
- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.
ARTICOLO 6
I soci si distinguono in soci fondatori e soci ordinari.
Sono soci fondatori i promotori dell'Associazione ed i firmatari dell'atto
costitutivo.
I soci ordinari sono ammessi, in seguito a domanda, col voto favorevole
della maggioranza dell'Assemblea dei soci ed hanno gli stessi diritti e le
stesse prerogative dei soci fondatori.
Non esistono limitazioni nei diritti di ciascun socio essendo l'Assemblea
costituita da tutti gli associati. Pertanto i soci hanno diritto di voto per
l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti, nonchè per la
nomina degli organi direttivi dell'Associazione.
Possono far parte dell'Associazione tutte le persone di ambo i sessi che
abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, che abbiano presentato i
certificati penali e di buona condotta e che abbiano versato la quota
associativa.
Tutte le prestazioni dei soci a qualsiasi titolo sono gratuitamente e non
danno diritto a compenso alcuno.
Per essere ammesso in qualità di socio è necessario presentare domanda
indirizzata al Consiglio Direttivo; essa deve essere corredata da tre foto
formato tessera, fotocopia di documento valido, fotocopia della ricevuta di
pagamento della quota associativa per l'anno in corso e certificato di sana
e robusta costituzione rilasciata da medico AUSL.
ARTICOLO 7
Il Consiglio Direttivo, composto da soci, viene eletto dall'Assemblea dei
Soci e si compone di sette membri. Essi componenti del Consiglio Direttivo
nomineranno fra loro il Presidente che ha la firma sociale e la legale
rappresentanza dell'Associazione, il Vice Presidente, il Segretario ed il
Tesoriere.
Le prestazioni di tutti i Dirigenti eletti sono forniti a titolo gratuito ed
onorifico.
I Consiglieri durano in carica tre anni e cono rieleggibili. Il Consiglio
Direttivo delibera a maggioranza dei cosi componenti.
Esso si riunisce tutte le volte che il Presidente eletto lo ritenga
necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri.
ARTICOLO 8
Resta demandato al Consiglio Direttivo tutto quanto attinente
l'amministrazione dell'Associazione con pieni poteri per lo scopo, ad
esclusione soltanto delle attribuzioni del presente statuto specificatamente
demandate all'Assemblea dei Soci che sono di competenza della stessa.
ARTICOLO 9
Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell'assemblea dei
soci: è investito dei più ampi poteri decisionali; rappresenta legalmente
l'Associazione sia nei confronti di terzi che in giudizio.
Cura e tiene altresì i contatti con le autorità, con le altre associazioni,
con la Stampa e con quanti altri possano interessare l'Associazione stessa;
per tale compito viene coadiuvato dal Vice Presidente o da persona delegata.
Le sue decisioni sono ultime ed inappellabili.
ARTICOLO 10
Il Vice Presidente, in assenza o per delega del Presidente in carica, ha gli
stessi poteri decisionali.
ARTICOLO 11
Quando uno o più componenti del Consiglio Direttivo vengono meno per
dimissioni o per cessazione della qualifica di socio subentra il primo dei
non eletti. Nel caso che nell'elenco non esista più alcun nominativo, è
compito dell'assemblea nominarlo entro sessanta giorni. Nel caso che vengano
meno contemporaneamente tre o più componenti bisogna azzerare e procedere a
nuove elezioni.
ARTICOLO 12
Il Presidente dell'Associazione eletto in seno al Consiglio Direttico
rappresenta anche agli effetti di legge l'Associazione stessa; convoca il
Consiglio Direttivo e ne presiede le adunanze e ne firma le deliberazioni.
In caso di sua assenza o temporaneo impedimento le sue funzioni sono
esercitate dal Vice Presidente eletto in seno al Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 13
Le elezioni vengono indette dal Consiglio Direttivo, entro un mese dalla
scadenza dalla scadenza delle cariche.
I soci che desiderano candidarsi devono farlo secondo le norme indicate dal
Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 14
L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria ed è composta da tutti i
soci in regola col tesseramento.
Essa ha i seguenti compiti:
- ammissione nuovi soci;
- approvazione rendiconto economico e finanziario;
- elezione del Consiglio Direttivo;
- approvazione e deliberazione dei progetti;
- definizione delle linee programmatiche;
- definizione della quota associativa;
- organizzare gruppi di studio;
- individuare le strategie politiche;
- curare la sostituzione dei membri dimissionari.
L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno ogni due mesi ed è convocata dal
Consiglio Direttivo.
L'Assemblea straordinaria sarà convocata ogni qualvolta il Presidente lo
riterrà opportuno o quando ne è fatta richiesta da un quinto dei soci o
dalla maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo.
Le Assemblee sia ordinarie che straordinarie saranno valide in prima
convocazione quando è presente non meno della metà dei soci più uno: qualora
tale numero non fosse raggiunto le Assemblee saranno convocate in seconda
convocazione un'ora dopo di quella stabilita per la prima, ed in questa
seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci
presenti.
La convocazione dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria avverrà con
comunicazione affissa nella sede dell'Associazione e mediante lettera
raccomandata da indirizzare, almeno 15 giorni prima della data scelta per la
riunione, a ciascun socio avente diritto di parteciparvi.
Parimenti le deliberazioni dell'assemblea ed i bilanci o rendiconti
dell'Associazione saranno affissi, per almeno quindici giorni dalla loro
approvazione, nella sede dell'Associazione.
ARTICOLO 15
Delle riunioni del Consiglio Direttivo o dell'Assemblea si redige processo
verbale su apposito registro delle riunioni, firmato dal Presidente, dal
Segretario o dai membri del Consiglio Direttivo. Detto registro deve essere
messo a disposizione dei soci che ne facciano richiesta.
ARTICOLO 16
Ogni socio ha diritto ad un solo voto e potrà farsi rappresentare a mezzo di
delega scritta da altro socio.
Il socio delegato potrà rappresentare in Assemblea un solo socio.
Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti, salvo le decisioni
riguardanti la modifica dell'atto costitutivo e del presente statuto per le
quali è richiesta la maggioranza dei due terzi degli associati.
ARTICOLO 17
I soci sono tenuti:
- ad osservare lo statuto nonchè i deliberati;
- ad adempiere agli obblighi economici;
- a non prendere iniziative personali a nome dell'Associazione.
ARTICOLO 18
I soci cessano di appartenere all'Associazione:
- per mancato rinnovo annuale della tessera;
- per recesso;
- per radiazione deerminata da gravi e dolose infrazioni alle norme
statutarie.
Chi recede dall'Associazione, per qualsiasi motivo, non ha diritto alcuno
sul patrimonio.
E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita
associativa.
ARTICOLO 19
Le mansioni che regolano l'andamento dell'Associazione possono essere
demandate ai soci. Ogni responsabile di settore potrà scegliere quanti e
quali collaboratori egli ritenga opportuno impiegare per il buon
funzionamento del proprio ufficio e ciò avvisandone preventivamente e per
iscritto la segreteria. Sarà cura del Presidente o di chi ne fa le veci,
controllare il funzionamento di ogni singolo ufficio e, se necessario,
prendere decisioni in merito o consigliare per il meglio.
ARTICOLO 20
Lo scioglimento dell'Associazione sarà deliberato dall'Assemblea
straordinaria e tutte le attività sociali che eventualmente rimanessero dopo
l'estinzione dei debiti sarà devoluto ad altra Associazione con finalità
analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di
cui all'art. 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n° 662.