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IL
CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1 - Riconoscimento del
volontariato
-
La Regione
siciliana, nel rispetto dei principi della legge 11 agosto 1991,
n. 266, recante "Legge quadro sul volontariato", riconosce il
valore e la funzione del volontariato come elemento di crescita
della comunità e quale espressione di pluralismo, di
solidarietà, di impegno civile e di partecipazione alla vita ed
allo sviluppo della società.
-
La Regione promuove
e sostiene lo sviluppo del volontariato, salvaguardandone le
finalità e l'autonomia di organizzazione e di iniziativa.
Art. 2 - Attività di
volontariato
-
Ai fini della
presente legge, si considera attività di volontariato quelle
avente le caratteristiche ed i requisiti indicati all'articolo 2
della legge 11 agosto 1991, n. 266.
Art. 3 - Organizzazioni di
volontariato
-
Ai fini della
presente legge si considerano organizzazioni di volontariato gli
organismi costituiti ed operanti nel rispetto dell'articolo 3
della legge 11 agosto 1991, n. 266.
Art. 4 - Assicurazione degli
aderenti ad organizzazioni di volontariato
-
Le organizzazioni di
volontariato debbono assicurare i propri aderenti che prestano
attività di volontariato come previsto dall'articolo 4 della
legge 11 agosto 1991, n. 266.
Art. 5 - Risorse economiche
-
Le risorsa
economiche delle organizzazioni di volontariato sono quelle
previste dall'articolo 5 della legge 11 agosto 1991, n. 266.
Art. 6 - Istituzione del
registro generale regionale delle organizzazioni di volontariato
-
Presso l'Assessorato
regionale degli enti locali è istituito il registro generale
regionale delle organizzazioni di volontariato di seguito
denominato registro generale.
-
Il registro generale
è articolato nelle seguenti sezioni:
-
solidarietà
sociale;
-
socio-sanitaria;
-
socio-culturale ed
educativa;
-
ambientale;
-
promozione dei
diritti civili e della persona.
-
Protezione civile
(integrazione introdotta dall’art.22 della l.r. 41/96)
Art. 7 - Iscrizione nel
registro generale
-
Possono chiedere
l'iscrizione nel registro generale le organizzazioni di
volontariato operanti nel territorio regionale ed effettivamente
in attività.
-
La domanda di
iscrizione è presentata dal legale rappresentante
dell'organizzazione di volontariato all'Assessore regionale per
gli enti locali.
-
La domanda deve
essere corredata da:
-
copia dell'atto
costitutivo e dello statuto o degli accordi degli aderenti da
cui risulti, la conformità dell'organizzazione di volontariato
al dettato degli articoli 2 e 3 della legge 199 l, n. 266;
-
relazione
sull'attività svolta nel territorio regionale
dall'associazione di volontariato negli ultimi sei mesi e
sull'attività che intende svolgere;
-
dichiarazione
contenente l'indicazione del legale rappresentante e di coloro
i quali rivestono le altre cariche sociali;
-
dichiarazione
contenente il numero e l'elenco dei soci e del volontari
aderenti;
-
dichiarazione
contenente l'entità e la natura delle risorse disponibili;
-
dichiarazione
contenente il numero e le mansioni espletate da eventuali
operatori esterni di cui l'organizzazione di volontariato si
avvale con contratto di lavoro subordinato od autonomo.
-
L'iscrizione nel
registro generale è subordinata esclusivamente alla verifica
della sussistenza dei requisiti previsti dagli articoli 2 e 3
della legge 11 agosto 1991, n. 266.
-
Le organizzazioni
possono essere in più di una sezione del registro generale in
dipendenza dei loro ambiti di attività.
-
L'Assessore
regionale per gli enti locali, previo parere dell'Osservatorio
regionale sul volontariato di cui all'articolo 11, provvede
all'iscrizione, entro sessanta giorni dalla presentazione della
domanda, dandone comunicazione all'organizzazione di
volontariato richiedente ed al comune nel cui territorio
l'organizzazione stessa ha sede.
-
Qualora l'Assessore
regionale per gli enti locali non abbia provveduto
all'iscrizione o rigettato la domanda entro il termine di cui al
comma 6, la domanda s'intende accolta.
Art. 8 - Tenuta e revisione
del registro generale
-
L'Assessorato
regionale degli enti locali cura la tenuta e l'aggiornamento del
registro generale provvede trimestralmente alla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana dell'elenco
delle nuove iscrizioni e delle cancellazioni e, entro il 30
giugno di ogni anno alla pubblicazione delle organizzazioni di
volontariato iscritte.
-
La cancellazione dal
registro generale avviene su richiesta dell'organizzazione di
volontariato interessato o d'ufficio, qualora vengano meno i
requisiti che hanno dato luogo all'iscrizione. A tal fine
l'Assessore regionale per gli enti locali predispone verifiche
periodiche.
-
L'Assessore
regionale per gli enti locali invia ogni anno copia aggiornata
del registro generale all'Osservatorio nazionale per il
volontariato, previsto dall'articolo 12 della legge 11 agosto
1991, n. 266.
-
Le organizzazioni
iscritte nel registro generale sono tenute alla conservazione
della documentazione relativa alle entrate di cui all'articolo 5
con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti o delle
modalità di riscossione e sono, altresì, tenute a comunicare
all'Assessorato regionale degli enti locali, entro il 30 aprile
di ogni anno, i contributi ottenuti dallo Stato, dalla Regione,
dagli enti locali e dalle istituzioni pubbliche e private.
L'Assessorato regionale degli enti locali provvede a diffidare
le organizzazioni inadempienti e, in caso di mancata risposta
entro quindici giorni dalla notifica, disporrà apposita visita
ispettiva.
Art. 9 - Effetti
dell'iscrizione nel registro generale
-
L'iscrizione nel
registro generale è condizione necessaria per:
-
potere accedere
alla stipulazione di convenzioni con lo Stato, la Regione, gli
enti locali ed altri enti pubblici e strutture pubbliche;
-
potere accedere a
contributi dello Stato, della Regione, di enti locali o di
istituzioni pubbliche;
-
fruire delle
agevolazioni fiscali e del trattamento tributario di cui agli
articoli 8 e 9 della legge 11 agosto 1991, n. 266;
-
godere, per il
perseguimento degli scopi statutari dell'organizzazione, dei
diritti di accesso, d'informazione e di partecipazione di cui
al capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, ed alle leggi
regionali 30 gennaio 1991, n. 7, e 30 aprile 1991, n. 10. A
tal fine, sono considerate situazioni giuridicamente rilevanti
quelle attinenti al perseguimento degli scopi statutari delle
organizzazioni.
Gli
aderenti alle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro
generale hanno diritto di accedere alle strutture e servizi,
pubblici o convenzionati con gli enti locali, operanti nel settore
di attività di loro interesse, e di avanzare proposte per il
miglioramento dei servizi. L'accesso è disciplinato da accordi tra
la struttura o il servizio e l'organizzazione di volontariato; in
ordine alle modalità di presenza dell'organizzazione stessa ed
alle modalità di rapporto tra i volontari ed il personale della
struttura o servizio.
Art. 10 - Convenzioni
-
La Regione, gli enti
locali e gli enti pubblici istituzionali e territoriali della
Regione possono, nell'attuazione delle proprie finalità,
stipulare convenzioni con organizzazioni di volontariato
iscritte nel registro generale da almeno sei mesi, per lo
svolgimento di servizi che non abbiano carattere sostitutivo di
quelli di competenza degli stessi enti pubblici.
-
La convenzione,
oltre alla specificazione delle presentazioni che saranno svolte
dalle organizzazioni di volontariato, deve prevedere:
-
la durata del
rapporto convenzionale;
-
il numero e
l'elenco dei volontari, i titoli e le qualificazioni
professionali degli stessi, nonchè del personale dipendente e
dei collaboratori necessari per l'espletamento de servizio;
-
l'eventuale
assegnazione in uso all'organizzazione di volontariato di
attrezzature e di strutture;
-
le disposizioni
dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie
per svolgere con continuità le attività oggetto della
convenzione, nonchè il rispetto dei diritti e della dignità
degli utenti; le forme di verifica delle prestazioni e di
controllo dalla loro qualità; i rapporti finanziari fra l'ente
responsabile del servizio pubblico e l'organizzazione di
volontariato, che devono comprendere:
-
gli oneri di
copertura assicurativa del rischio di infortuni, di origine
non dolosa, a favore del personale volontariato e/o
dipendente o da questi procurato a terzi durante
l'espletamento dell'attività oggetto della convenzione;
-
gli oneri
relativi alle spese strettamente connesse con l'attività da
espletare;
-
la disciplina
delle modalità cui dovrà attenersi l'organizzazione di
volontariato per lo svolgimento delle prestazioni che
formano oggetto dell'attività all'interno delle strutture
convenzionate.
Art. 11 - Osservatorio
regionale sul volontariato
-
È istituito, presso
l'Assessorato regionale degli enti locali, Direzione affari
sociali, l'Osservatorio regionale sul volontariato.
-
Esso ha funzioni di
ricerca, promozione e verifica in ordine alla realizzazione
delle finalità di cui all'articolo 1 e svolge i seguenti
compiti:
-
avanzare proposte
alla Regione sulle materie che interessano le attività delle
organizzazioni di volontariato;
-
esprimere parere
sulle proposte di legge e sulle direttive che interessano le
attività ed i progetti delle organizzazioni di volontariato;
-
esprimere parere
sulle richieste di iscrizione o sulla cancellazione delle
organizzazioni di volontariato dal registro generale;
-
provvedere alla
diffusione della conoscenza delle attività svolte dalle
organizzazioni di volontariato e dalle loro federazioni;
-
promuovere
ricerche e studi;
-
fornire ogni utile
elemento per la promozione e lo sviluppo del volontariato;
-
fissare i criteri
generali per lo svolgimento dei corsi di preparazione al
volontariato e di aggiornamento, predisposti dalle
organizzazioni di volontariato, nel rispetto dell'autonomia
della scelta dei contenuti e dell'autonomia didattica;
-
esprimere parere
sulle domande di istituzione dei centri di servizio di cui
all'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266; studiare
le caratteristiche e valutare l'andamento delle convenzioni;
-
promuovere con
scadenza triennale la Conferenza regionale del volontariato;
-
definire i
parametri atti a valutare l'attitudine e la capacità operativa
delle organizzazioni di volontariato nell'ambito delle
attività oggetto di convenzione;
-
approvare i piani
di intervento di cui all'articolo 13.
-
L'Osservatorio è
composto come segue:
-
dall'Assessore
regionale per gli enti locali, presidente;
-
dal direttore
regionale degli affari sociali, vicepresidente;
-
da nove
"volontari" eletti, nel corso della Conferenza regionale su
volontariato di cui all'articolo 12, dai rappresentanti delle
organizzazioni di volontariato iscritte nel registro generale;
-
da esperti in
numero pari al numero delle sezioni nelle quali è articolo il
registro generale, nominati dal Presidente della Regione, su
proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali;
-
da un funzionario
dell'Amministrazione regionale in servizio presso
l'Assessorato regionale degli enti locali, segretario.
-
L'Osservatorio è
costituito con decreto del Presidente della Regione, adottato su
proposta dell'Assessorato regionale per gli enti locali. Esso ha
durata triennale; i componenti di cui alle lettere c) e d) del
comma 3 possono essere confermati per una sola volta.
-
Tutti i componenti
prestano la loro opera a titolo gratuito. Ad essi spetta il
rimborso per le spese di viaggio e di soggiorno secondo la
normativa regionale vigente per i direttori regionali.
-
Nella prima
applicazione della presente legge, i componenti di cui alla
lettera c) del comma 3 vengono eletti dall'Assemblea regionale
siciliana, con voto limitato ad uno, entro quattro mesi
dall'entrata in vigore della presente legge, tra i "volontari"
appositamente designati dalle organizzazioni di volontariato,
prescidendosi dall'iscrizione delle stesse al registro generale.
All'uopo, la predette organizzazioni di volontariato, entro
sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge,
depositano presso la Presidenza dell'Assemblea regionale
siciliana la designazione dei "volontari" in numero non
superiore a due nominativi per ciascuna organizzazione, lo
statuto dell'organizzazione medesima, una relazione
sull'attività svolta, nonchè‚ i curriculi dei nominativi
designati. Detti curriculi devono indicare:
-
i dati anagrafici
e la residenza dei designati;
-
il titolo di
studio ed altri eventuali titoli significativi degli stessi;
-
la professione o
l'occupazione abituale e l'elenco delle cariche pubbliche
ricoperte attualmente o precedentemente;
-
l'attività svolta
in seno alle organizzazioni di volontariato.
-
Trascorso il termine
previsto dal comma 6, il Presidente dell'Assemblea regionale
siciliana provvede direttimente alla scelta dei nove "volontari"
tra i nominativi già in possesso dell'Assemblea regionale
siciliana, sentiti i presidenti dei gruppi parlamentari.
Art. 12 - Conferenza regionale
del volontariato
-
È istituita la
Conferenza regionale del volontariato quale strumento di
partecipazione consultiva delle organizzazioni di volontariato
alla formazione delle scelte della Regione nei settori di
diretto intervento delle organizzazioni stesse.
-
La conferenza si
riunisce ogni tre anni con il compito di:
-
formulare proposte
e valutazioni sugli indirizzi generali delle politiche
regionali relative al conseguimento delle finalità della
presente legge e sui rapporti tra le organizzazioni di
volontariato e le istituzioni pubbliche;
-
esprimere parere
sulla programmazione degli interventi nei settori in cui
operano le organizzazioni di volontariato;
-
fare osservazioni
in merito all'attività svolta dall'Osservatorio regionale sul
volontariato;
-
eleggere i
rappresentanti delle organizzazioni di volontariato in seno
all'Osservatorio regionale sul volontariato.
-
Alla conferenza
intervengono, con diritto di voto, il legale rappresentante o il
delegato delle organizzazioni di volontariato, iscritte nel
registro generale. Possono, altresì, intervenire, senza diritto
di voto i legali rappresentanti o loro delegati delle
organizzazioni di volontariato non iscritte nel registro
generale.
-
La conferenza è
presieduta dall'Assessore regionale per gli enti locali o da un
suo delegato. Gli avvisi di convocazione sono pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
-
Le funzioni di
segretario sono svolte dal segretario dell'Osservatorio di cui
all'articolo 11.
Art. 13 - Piani di intervento
-
Le organizzazioni
iscritte da almeno sei mesi nel registro generale possono
sottoporre all'approvazione dell'Osservatorio regionale sul
volontariato, entro il 31 dicembre di ogni anno, per l'anno
successivo, piani di intervento nei settori di competenza, per
attività che non abbiano carattere sostitutivo di quelle di
competenza istituzionale.
-
I piani di
intervento devono in ogni caso indicare le finalità e le
modalità, l'area territoriale di riferimento, i destinatari, le
strutture, le attrezzature, le competenze ed i tempi necessari
per lo svolgimento dell'attività e gli eventuali oneri derivanti
da prestazioni richieste a terzi non volontari.
-
Particolare
rilevanza l'Osservatorio attribuirà ai piani di intervento
sperimentali che si avvalgono dell'applicazione di metodologie
particolarmente avanzate e sperimentali e dell'integrazione con
i piani di intervento degli enti locali e/o di altre
organizzazioni del terzo sistema.
-
Il Presidente della
Regione può avanzare richiesta di accesso al fondo per il
volontariato, previsto dall'articolo 12, comma 2, della legge 11
agosto 1991, n. 266, per i piani di intervento rientranti tra i
progetti cui il fondo per il volontariato è destinato. 5. Le
organizzazioni di volontariato sono tenute ad inviare
annualmente all'Osservatorio regionale sul volontariato una
relazione analitica e documentata sull'attività svolta in base
ai piani di intervento.
Art. 14 - Centri di servizio
-
Con decreto del
Presidente della Regione, sentita la Giunta regionale, previo
parere dell'Osservatorio regionale sul volontariato, saranno
determinati i criteri per l'istituzione dei centri di servizio
di cui all'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, in
numero di tre, con sede nelle città di Palermo, Catania, e
Messina, secondo le modalità del decreto del Ministro del tesoro
del 21 novembre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 292 del 13 dicembre 1991.
Art. 15 - Proposte delle organizzazioni di volontariato in materia
di formazione e aggiornamento
-
Entro il 31 dicembre
dell'anno precedente, le organizzazioni di volontariato o gruppi
di esse possono proporre all'Osservatorio iniziative di
formazione ed aggiornamento anche per far fronte a nuove
emergenze che richiedano l'acquisizione di specifiche
competenze.
Art. 16 - Contributo alla
spesa dei contratti di assicurazione
-
Alle organizzazioni
di volontariato iscritte nel registro generale l'Assessore
regionale per gli enti locali è autorizzato a concedere un
contributo fino all'80 per cento della spesa sostenuta per i
contratti di assicurazione di cui all'articolo 4.
Art. 17 - Cessione gratuita
alle organizzazioni di volontariato di beni confiscali ai sensi
della normativa antimafia
-
Gli enti locali
possono concedere in uso gratuito alle organizzazioni di
volontariato i beni loro assegnati confiscati in applicazione
della normativa antimafia.
Art. 18 - Cessione gratuita
alle organizzazione di volontariato di beni mobili fuori uso
-
Gli enti locali,
L'Amministrazione regionale e tutte quelle sottoposte a tutela
della Regione sono autorizzati a cedere gratuitamente alle
organizzazioni di volontariato i beni mobili, gli arredi e le
attrezzature dichiarati fuori uso.
-
L'Amministrazione
regionale e gli enti locali possono mettere a disposizione delle
organizzazioni di volontariato, in possesso dei requisiti di
legge, strutture e servizi logistici per lo svolgimento delle
loro attività.
Art. 19 - Organi e forme di
controllo
-
Nei confronti delle
organizzazioni di volontariato iscritte nel registro generale,
anche se non convenzionate, viene effettuata, a cura
dell'Assessore per gli enti locali, una visita di controllo
ordinaria o straordinaria, almeno ogni due anni.
-
Le visite di
controllo di cui al comma 1 non pregiudicano quelle di carattere
tecnico che eventualmente siano disposte da altre
amministrazioni dello Stato competenti per materia.
-
Le visite di
controllo avranno per oggetto:
-
la contabilità;
-
il perdurare dei
requisiti per l'iscrizione al registro generale;
-
l'effettivo
svolgimento dell'attività di volontariato;
-
il riscontro della
marginalità delle attività commerciali e produttive
eventualmente svolte.
-
Le organizzazioni di
volontariato controllate hanno l'obbligo di mettere a
disposizione del funzionario tutti i libri, i registri ed i
documenti e di fornire, altresì, i dati, le informazioni ed i
chiarimenti richiesti.
-
Di ogni visita di
controllo deve essere redatto processo verbale. Il verbale è
stilato in tre originali datati e sottoscritti, oltre che dal
funzionario, dal legale rappresentante dell'organizzazione di
volontariato, il quale può farvi iscrivere le proprie
osservazioni.
-
Entro quindici
giorni dalla data del verbale, l'organizzazione di volontariato
controllata può presentare ulteriori osservazioni al destinatari
del verbale.
-
Uno degli originali
del verbale rimane presso l'organizzazione di volontariato; gli
altri vengono trasmessi a cura del funzionario, uno
all'Assessore regionale per gli enti locali e l'altro
all'Osservatorio regionale sul volontariato.
-
Qualora si tratti di
controllo tecnico, una copia del verbale verrà trasmessa
all'organo o all'ente che ha disposto la visita tecnica.
Art. 20 - Soppressione
dell'albo delle associazioni di volontariato
-
Dalla data di
istituzione del registro generale è soppresso l'albo previsto
dall'articolo 3 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 14.
Art. 21 - Norma di rinvio
-
Per tutto quanto non
previsto dalla presente legge, si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni della legge 11 agosto 1991, n. 266.
Art. 22 - Norma finanziaria
-
Per le finalità
della presente legge è autorizzata la spesa di lire 1.000
milioni per l'esercizio finanziario in corso, così ripartiti:
-
articolo 11: lire
100 milioni, Osservatorio regionale sul volontariato e
conferenza regionale del volontariato;
-
articolo 16: lire
900 milioni.
-
All'onere ricadente
negli esercizi finanziari successivi si farà fronte ai sensi
della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.
Art. 23 - Note
-
La presente legge
sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
-
È fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Regione.
Palermo, 7 giugno 1994. Assessore regionale per gli enti locali
MARTINO ORDILE
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