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REGIONE SICILIANA L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL
PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Art.
1.
Attuazione di norme statali
in materia di protezione civile
1. Le attività di protezione civile concernenti la previsione e
prevenzione dai rischi per beni e persone derivanti dalle
condizioni di vulnerabilità del territorio della Regione, nonché
concernenti l'intervento in condizioni di emergenza e per il
ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni, a
fronte del preannuncio o del verificarsi di eventi calamitosi,
costituiscono materia di prevalente interesse regionale.
2. Sono recepiti dalla Regione siciliana i principi e le norme
recati dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225 "Istituzione del
Servizio nazionale della protezione civile", nonché esercitate le
funzioni attribuite alle regioni, alle province ed ai comuni
dall'articolo 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
in materia di protezione civile.
3. Le funzioni attribuite alla Regione dall'articolo 108, comma 1,
lettera a), punto 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
in materia di accertamento dei danni in agricoltura derivanti da
eccezionali calamità o avversità atmosferiche, sono di competenza
dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.
Restano salve in Sicilia le competenze già attribuite da leggi
regionali al Corpo forestale della Regione.
Art.
2.
Ufficio regionale di protezione civile
1. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 12 della
legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché per lo svolgimento delle
funzioni attribuite alla Regione dall'articolo 108 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, comma 1, lettera a), punti 1,
2, 3, 4, 7, è istituito l'Ufficio regionale di protezione civile,
posto, sino alla riforma dell'Amministrazione regionale, alle
dirette dipendenze del Presidente della Regione o, in caso di
attribuzione di delega, dell'Assessore delegato alla protezione
civile.
2. L'Ufficio curerà il collegamento fra Stato, Regione ed enti
locali per lo svolgimento delle attività di competenza, nonché
l'orientamento e l'organizzazione delle attività degli uffici
regionali e degli enti locali che svolgono attività di protezione
civile.
3. Nell'imminenza del verificarsi di una situazione di emergenza
di cui all'articolo 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225,
l'Ufficio regionale di protezione civile attiverà la propria
struttura per la gestione della crisi con personale tecnico,
reperibile 24 ore su 24, composto anche da disaster managers
provenienti, se necessario, anche da amministrazioni diverse da
quella regionale. I relativi oneri sono posti a carico delle
amministrazioni di appartenenza.
Art.
3.
Servizio tecnico idrografico regionale
1. La Sezione autonoma per il Servizio idrografico regionale, cui,
tra i compiti istituzionali, compete l'attività di monitoraggio
idro-meteo-pluviometrico, è costituita in Servizio tecnico
idrografico regionale.
2. Il Servizio tecnico idrografico regionale, cui viene garantita
autonomia tecnica, scientifica e organizzativa, ai sensi
dell'articolo 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183, è posto, sino
alla riforma dell'Amministrazione regionale, alle dirette
dipendenze del Presidente della Regione.
3. Ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225,
lo stesso Servizio vigila sulle grandezze idrologiche al fine di
prevenire situazioni di rischio e pericolo in occasione di eventi
e situazioni eccezionali, sia riguardo ai fenomeni di piena, sia
riguardo alle risorse idriche superficiali e profonde.
4. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il
Presidente della Regione emana apposito regolamento per il
potenziamento e l'organizzazione del Servizio e provvede a
garantirne il funzionamento.
Art.
4.
Uffici provinciali e comunali di protezione civile
1. Per le finalità della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per
l'esercizio delle competenze definite dagli articoli 13 e 15 della
stessa legge, nonché per lo svolgimento delle funzioni attribuite
dall'articolo 108, comma 1, lettere b) e c) del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le province regionali ed i
comuni istituiscono uffici di protezione civile, prevedendo nei
propri bilanci le spese per il loro funzionamento e le relative
attività.
2. Negli enti locali il superamento del corso di disaster
management organizzato dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri, Dipartimento della protezione civile, riconosciuto dalla
Scuola superiore della Pubblica Amministrazione, a parità di
qualifica e di titoli professionali, costituisce titolo
preferenziale per il coordinamento degli uffici di protezione
civile.
Art.
5.
Ripartizione territoriale fondi
per la protezione civile
1. Salvo quanto previsto da speciali disposizioni, il Presidente
della Regione, sui fondi da assegnare agli enti locali ai sensi
dell'articolo 45 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, e
successive modifiche ed integrazioni, previa delibera della Giunta
regionale e sentita la Conferenza permanente Regione-Autonomie
locali, determina con proprio decreto la quota da utilizzare per
le attività di protezione civile previste dalla presente legge.
Art.
6.
Comitato regionale di protezione civile
1. In attuazione della disposizione di cui al comma 3
dell'articolo 12 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è
istituito, con decreto del Presidente della Regione, il Comitato
regionale di protezione civile. Il Comitato è presieduto dal
Presidente della Regione o, in caso di attribuzione di delega,
dall'Assessore delegato alla protezione civile.
2. Il Comitato regionale predispone e verifica l'attuazione dei
programmi regionali di previsione e prevenzione dei rischi di cui
al comma 2 dell'articolo 12 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
3. Con decreto del Presidente della Regione, da adottarsi entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, previo parere della competente Commissione legislativa,
vengono disciplinati la composizione ed il funzionamento del
Comitato regionale di protezione civile.
4. Il decreto di cui al comma 3 deve in ogni caso prevedere che
del Comitato facciano parte:
a) rappresentanti dei comuni e delle province;
b) rappresentanti delle associazioni di volontariato;
c) rappresentanti di enti che svolgono attività di
protezione civile nell'ambito della Regione siciliana.
5. Per lo svolgimento di attività di rilevante carattere
scientifico o di notevole impegno organizzativo, il Presidente
della Regione potrà avvalersi di esperti, in numero non superiore
a otto, e stipulare convenzioni con enti ed istituzioni
scientifiche.
6. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per
l'esercizio finanziario 1998, la spesa di lire 100 milioni e, per
il biennio 1999-2000, la spesa annua di lire 500 milioni.
Art.
7.
Volontariato di protezione civile
1. All'Ufficio regionale di protezione civile è affidata la tenuta
e gestione del registro regionale delle organizzazioni di
volontariato della protezione civile e la predisposizione dei
programmi per l'incentivazione del volontariato e la formazione
dei volontari.
2. La lettera f), del comma 2, dell'articolo 6 della legge
regionale 7 giugno 1994, n. 22, introdotta dall'articolo 22 della
legge regionale 12 novembre 1996, n. 41, è soppressa.
3. Le organizzazioni di volontariato di protezione civile già
iscritte nel registro regionale di cui alla lettera f), del comma
2, dell'articolo 6 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 22,
alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritte
d'ufficio al registro regionale di cui al comma 1.
4. L'iscrizione al registro regionale delle organizzazioni di
volontariato di protezione civile equivale all'iscrizione al
registro generale regionale delle organizzazioni di volontariato
di cui all'articolo 6 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 22.
5. Con regolamento approvato dalla Giunta regionale entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
previo parere della competente Commissione legislativa, saranno
stabiliti i criteri e le modalità di corresponsione di contributi
alle organizzazioni di volontariato.
6. Il regolamento deve prevedere che l'Ufficio regionale della
protezione civile renda ogni anno alla competente Commissione
legislativa una dettagliata relazione contenente tutti i dati
relativi all'erogazione dei contributi, nonché la pubblicazione
degli stessi sulla Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana.
Art.
8.
Contributo straordinario
1. In favore dei familiari di Giuseppe Cassarino, deceduto a
seguito di inalazioni di gas tossici avvenuta durante la sua
partecipazione ad attività di spegnimento dell'incendio
sviluppatosi il 2 luglio 1998 in contrada Pignati di Canicattini
Bagni, è disposta l'erogazione, tramite l'Ufficio regionale di
protezione civile, di un contributo straordinario di lire 80
milioni.
Art.
9.
Norma finanziaria
1. Per le finalità degli articoli 7 e 8 è autorizzata, per
l'esercizio finanziario 1998, la spesa di lire 900 milioni e, per
il biennio 1999-2000, la spesa annua di lire 1.000 milioni.
Art.
10.
Convenzioni
1. Per le finalità della presente legge il Presidente della
Regione o, in caso di attribuzione di delega, l'Assessore delegato
alla protezione civile possono stipulare apposite convenzioni con
aziende o enti regionali o con aziende da questi ultimi
controllate, nonché con le strutture operative nazionali del
Servizio nazionale della protezione civile di cui all'articolo 11
della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la fornitura di mezzi e
servizi e acquisire attrezzature fisse e mobili funzionali ai
servizi da svolgere.
2. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per
l'esercizio finanziario 1998, la spesa di lire 4.000 milioni, di
cui lire 3.500 milioni per la stipula di convenzioni per la
fornitura di mezzi e servizi e lire 500 milioni per l'acquisto di
attrezzature fisse e mobili.
3. Per le medesime finalità di cui al comma 2 è autorizzata, per
il biennio 1999-2000, la spesa annua di lire 3.500 milioni di cui
lire 3.000 milioni per la stipula di convenzioni per la fornitura
di mezzi e servizi e lire 500 milioni per l'acquisto di
attrezzature fisse e mobili.
Art.
11.
Disposizione finanziaria
1. All'onere di lire 5.000 milioni ricadente nell'esercizio
finanziario 1998 si provvede con la riduzione del capitolo 60751
(codice 2012).
2. La spesa di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1999 e
2000 trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione codice
08.02.00 (codice 2003).
3. Gli oneri per gli esercizi successivi al 2000 saranno
determinati a norma dell'articolo 4, comma 2, della legge
regionale 8 luglio 1977, n. 47.
Art.
12.
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione.
Catania, 31 agosto 1998.
DRAGO
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le
relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.
Nota all'art. 1, commi 2 e 3:
L'art. 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, così
dispone:
"Funzioni
conferite alle regioni e agli enti locali
1. Tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate
nelle disposizioni dell'articolo 107 sono conferite alle regioni e
agli enti locali e tra queste, in particolare:
a) sono attribuite alle regioni le funzioni relative:
1) alla predisposizione dei programmi di previsione e prevenzione
dei rischi, sulla base degli indirizzi nazionali;
2) all'attuazione di interventi urgenti in caso di crisi
determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 24
febbraio 1992, n. 225, avvalendosi anche del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco;
3) agli indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali di
emergenza in caso di eventi calamitosi di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera b), della legge n. 225 del 1992;
4) all'attuazione degli interventi necessari per favorire il
ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da
eventi calamitosi;
5) allo spegnimento degli incendi boschivi, fatto salvo quanto
stabilito al punto 3) della lettera f), del comma 1
dell'articolo 107;
6) alla dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o
avversità atmosferica, ivi compresa l'individuazione dei territori
danneggiati e delle provvidenze di cui alla legge 14 febbraio
1992, n. 185;
7) agli interventi per l'organizzazione e l'utilizzo del
volontariato;
b) sono attribuite alle province le funzioni relative:
1) all'attuazione, in ambito provinciale, delle attività di
previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi stabiliti
dai programmi e piani regionali, con l'adozione dei connessi
provvedimenti amministrativi;
2) alla predisposizione dei piani provinciali di emergenza sulla
base degli indirizzi regionali;
3) alla vigilanza sulla predisposizione, da parte delle strutture
provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di
natura tecnica, da attivare in caso di eventi calamitosi di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 24 febbraio
1992, n. 225;
c) sono attribuite ai comuni le funzioni relative:
1) all'attuazione in ambito comunale, delle attività di previsione
dei rischi stabilite dai programmi e piani regionali;
2) all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi
alla preparazione all'emergenza, necessari ad assicurare i primi
soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;
3) alla predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di
emergenza, anche nelle forme associative e di cooperazione
previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e, in ambito montano,
tramite le comunità montane, e alla cura della loro attuazione,
sulla base degli indirizzi regionali;
4) all'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli
interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza;
5) alla vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali
di protezione civile, dei servizi urgenti;
6) all'utilizzo del volontariato di protezione civile a livello
comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e
regionali".
Nota all'art. 2, comma 1:
L'art. 12 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, così dispone:
"Competenze delle regioni. – 1. Le regioni fatte salve le
competenze legislative ed i poteri amministrativi delle regioni a
statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano
in materia di enti locali, di servizi antincendi e di assistenza e
soccorso alle popolazioni colpite da calamità, previsti dai
rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione –
partecipano all'organizzazione e all'attuazione delle attività di
protezione civile indicate nell'articolo 3, assicurando, nei
limiti delle competenze proprie o delegate dallo Stato e nel
rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge, lo
svolgimento delle attività di protezione civile.
2. Le regioni, nell'ambito delle competenze ad esse attribuite
dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, provvedono alla predisposizione
ed attuazione dei programmi regionali di previsione e prevenzione
in armonia con le indicazioni dei programmi nazionali di cui al
comma 1 dell'articolo 4.
3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 le regioni provvedono
all'ordinamento degli uffici ed all'approntamento delle strutture
e dei mezzi necessari per l'espletamento delle attività di
protezione civile, avvalendosi di un apposito Comitato regionale
di protezione civile.
4. Le disposizioni contenute nella presente legge costituiscono
principi della legislazione statale in materia di attività
regionale di previsione, prevenzione e soccorso di protezione
civile, cui dovranno conformarsi le leggi regionali in materia".
Per l'art. 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, vedi
nota all'art. 1.
Nota all'art. 2, comma 3:
L'art. 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, così dispone:
"Tipologia degli eventi ed ambiti di competenze. – 1. Ai
fini dell'attività di protezione civile gli eventi si distinguono
in:
a) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che
possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai
singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;
b) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che
per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato
di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria;
c) calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per
intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e
poteri straordinari".
Nota all'art. 3, comma 2:
L'art. 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183, così dispone:
"I servizi tecnici nazionali. – 1. Presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri sono istituiti i servizi tecnici nazionali,
in un sistema coordinato ed unitario sotto l'alta vigilanza del
Comitato dei ministri di cui all'articolo 4. Ai servizi tecnici
nazionali è assicurata autonomia scientifica, tecnica,
organizzativa ed operativa.
2. I servizi tecnici già esistenti presso i Ministeri dei lavori
pubblici e dell'ambiente sono costituiti nei seguenti servizi
tecnici nazionali: idrografico e mareografico; sismico; dighe;
geologico. Con la procedura ed i criteri di cui al comma 9 vengono
costituiti gli ulteriori servizi tecnici nazionali necessari allo
scopo di perseguire l'obiettivo della conoscenza del territorio e
dell'ambiente, nonché delle loro trasformazioni. A tal fine sono
prioritariamente riorganizzate le strutture della pubblica
amministrazione che già operano nel settore, nonché quelle del
Corpo forestale dello Stato e quelle preposte all'intervento
straordinario nel Mezzogiorno.
(Omissis)
4. I servizi tecnici nazionali hanno le seguenti funzioni:
a) svolgere l'attività conoscitiva, qual è definita
all'articolo 2;
b) realizzare il sistema informativo unico e la rete
nazionale integrati di rilevamento e sorveglianza, secondo quanto
previsto al comma 5;
c) fornire, a chiunque ne faccia richiesta, dati, pareri e
consulenze, secondo un tariffario fissato ogni biennio con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Comitato dei
ministri di cui all'articolo 4. Le tariffe sono stabilite in base
al principio della partecipazione al costo delle prestazioni da
parte di chi ne usufruisca.
(Omissis)".
Nota all'art. 3, comma 3:
L'art. 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 212, così dispone:
"Strutture operative nazionali del Servizio. – 1.
Costituiscono strutture operative nazionali del Servizio nazionale
della protezione civile:
a) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco quale componente
fondamentale della protezione civile;
b) le Forze armate;
c) le Forze di polizia;
d) il Corpo forestale dello Stato;
e) i Servizi tecnici nazionali;
f) i gruppi nazionali di ricerca scientifica di cui
all'articolo 17, l'Istituto nazionale di geofisica ed altre
istituzioni di ricerca;
g) la Croce rossa italiana;
h) le strutture del Servizio sanitario nazionale;
i) le organizzazioni di volontariato;
l) il Corpo nazionale soccorso alpino-CNSA (CAI).
2. In base ai criteri determinati dal Consiglio nazionale della
protezione civile, le strutture operative nazionali svolgono, a
richiesta del Dipartimento della protezione civile, le attività
previste dalla presente legge nonché compiti di supporto e
consulenza per tutte le amministrazioni componenti il Servizio
nazionale della protezione civile.
3. Le norme volte a disciplinare le forme di partecipazione e
collaborazione delle strutture operative nazionali al Servizio
nazionale della protezione civile sono emanate secondo le
procedure di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400.
4. Con le stesse modalità di cui al comma 3 sono altresì
stabilite, nell'ambito delle leggi vigenti e relativamente a
compiti determinati, le ulteriori norme regolamentari per
l'adeguamento dell'organizzazione e delle funzioni delle strutture
operative nazionali alle esigenze di protezione civile".
Note all'art. 4, comma 1:
Gli articoli 13 e 15 della legge 24 febbraio 1992, n. 212, così,
rispettivamente, dispongono:
— "13. Competenze delle province. – Le province, sulla base
delle competenze ad esse attribuite dagli articoli 14 e 15 della
legge 8 giugno 1990, n. 142, partecipano all'organizzazione ed
all'attuazione del Servizio nazionale della protezione civile,
assicurando lo svolgimento dei compiti relativi alla rilevazione,
alla raccolta ed alla elaborazione dei dati interessanti la
protezione civile, alla predisposizione di programmi provinciali
di previsione e prevenzione e alla loro realizzazione, in armonia
con i programmi nazionali e regionali.
2. Per le finalità di cui al comma 1 in ogni capoluogo di
provincia è istituito il Comitato provinciale di protezione
civile, presieduto dal presidente dall'amministrazione provinciale
o da un suo delegato. Del Comitato fa parte un rappresentante del
prefetto".
— "15. Competenze del comune ed attribuzioni del sindaco. –
1. Nell'ambito del quadro ornamentale di cui alla legge 8 giugno
1990, n. 142, in materia di autonomie locali, ogni comune può
dotarsi di una struttura di protezione civile.
2. La regione, nel rispetto delle competenze ad essa affidate in
materia di organizzazione dell'esercizio delle funzioni
amministrative a livello locale, favorisce, nei modi e con le
forme ritenuti opportuni, l'organizzazione di strutture comunali
di protezione civile.
3. Il sindaco è autorità comunale di protezione civile. Al
verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, il
sindaco assume la direzione e il coordinamento dei servizi di
soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli
interventi necessari dandone immediata comunicazione al prefetto e
al presidente della giunta regionale.
4. Quando la calamità naturale o l'evento non possono essere
fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune, il sindaco
chiede l'intervento di altre forze e strutture al prefetto, che
adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri
interventi con quelli dell'autorità comunale di protezione
civile".
— Per l'art. 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
vedi nota all'art. 1.
Nota all'art. 5:
L'art. 45 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, ha istituito
un fondo a sostegno delle autonomie locali al fine di garantire
alle province e ai comuni lo svolgimento delle funzioni
amministrative attribuite dalla vigente legislazione.
Note all'art. 6, commi 1 e 2:
Per l'art. 12 della legge 24 febbraio 1992, n. 212, vedi note
all'art. 2, comma 1.
Note all'art. 7, commi 2 e 4:
— L'art. 6 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 22, ha
istituito il registro generale regionale delle organizzazioni di
volontariato articolato in sezioni, con riferimento al tipo di
attività espletata.
— La lettera f) del comma 2, dell'art. 6 della legge 7 giugno
1994, n. 22, come aggiunta dall'art. 22 della legge regionale 12
novembre 1996, n. 41, prevedeva la sezione "protezione civile".
Nota all'art. 9, comma 1:
Per l'art. 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 212, vedi note
all'art. 3, comma 3.
LAVORI
PREPARATORI
D.D.L. n. 672
"Recepimento nella Regione siciliana dell'articolo 12 della legge
24 febbraio 1992, n. 255 recante "Istituzione del Servizio
nazionale della protezione civile"".
Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione
(Drago) su proposta dell'Assessore alla Presidenza della Regione (Bufardeci)
il 27 marzo 1998.
D.D.L. n. 709
"Disciplina dell'esercizio dell'attività, degli interventi e delle
funzioni della Regione siciliana in materia di protezione civile".
Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Pignataro,
Capodicasa, Battaglia, Cipriani, Crisafulli, Giannopolo, Monaco,
Navarra, Pezzino, Silvestro, Speziale, Trimarchi, Villari, Zago,
Zanna.
Trasmessi alla Commissione "Affari istituzionali" (I)
rispettivamente il 10 aprile 1998 ed il 9 giugno 1998.
Esaminato testo abbinato nella seduta n. 127 del 7 luglio 1998.
Deliberato l'invio in Commissione "Bilancio" (II) nella seduta n.
127 del 7 luglio 1998.
Parere reso dalla Commissione "Bilancio" (II) nella seduta n. 107
del 21 luglio 1998.
Esitato per l'Aula nella seduta n. 130 del 21 luglio 1998.
Relatore: Cintola.
Discusso dall'Assemblea nella seduta n. 178 del 23 luglio 1998.
Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 184 del 20 agosto 1998.
(98.35.1831). |