IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Visto lo Statuto;
Visto l'art.2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e
dell'Amministrazione della Regione siciliana, approvato con D.P.Reg.28
febbraio 1979, n.70;
Visto l'art.7 della legge regionale 31 agosto 1998, n.14;
Vista la lettera del Presidente dell'Assemblea regionale siciliana 9 dicembre
1999 di assegnazione dello schema di regolamento per il prescritto parere alla
Commissione legislativa affari istituzionali;
Considerato che i termini previsti dall'art.70 bis del Regolamento interno
dell'Assemblea regionale siciliana per la resa del parere sono trascorsi;
Udito il parere n.121/01 reso dal Consiglio di giustizia amministrativa per la
Regione siciliana nell'adunanza del 10 aprile 2001;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n.267 del 28 maggio 2001;
Su proposta dell'Assessore regionale destinato alla Presidenza, delegato alla
protezione civile;
Emana il seguente regolamento:
Titolo I
REGISTRO REGIONALE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DELLA PROTEZIONE
CIVILE
Art. 1.
Finalità ed aree di applicazione
1. La Regione, in armonia con i principi generali dello Stato in materia di
protezione civile ed in attuazione al disposto della legge regionale 31 agosto
1998, n.14, incentiva il volontariato di protezione civile quale libera
espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, promuove la
formazione dei volontari, favorisce il loro apporto, complementare e non
sostitutivo dell'intervento pubblico e privato, per il conseguimento delle
finalità di protezione civile, ossia delle attività volte alla previsione e
prevenzione delle varie ipotesi di rischio per beni e persone derivanti dalle
condizioni di vulnerabilità del territorio, al soccorso delle popolazioni
sinistrate e ad ogni altra iniziativa necessaria ed indifferibile diretta a
superare le emergenze connesse agli eventi di cui all'art.2 della legge n.225
del 1992, nonché alle attività di autoformazione ed addestramento dei
volontari.
Art. 2.
Organizzazioni di volontariato di protezione civile
1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento e nel rispetto dell'art.2
della legge n.266/91, sono considerate organizzazioni di volontariato di
protezione civile quelle organizzazioni che, operanti senza fini di lucro ed
esclusivamente per fini di solidarietà, costituite nella forma giuridica
ritenuta più adeguata purché compatibile con le finalità di protezione civile,
svolgono e promuovono le attività di cui all'art.1, e si avvalgono, in modo
esclusivo, delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri
aderenti, ovvero si avvalgono di prestazioni di lavoratori dipendenti e
autonomi alle condizioni e nei limiti previsti dall'art.3, comma 4, della
legge 11 agosto 1991, n.266.
2. L'attività di volontariato di protezione civile non può essere retribuita
in alcun modo neanche dal beneficiario: possono essere soltanto rimborsate
dall'organizzazione di appartenenza, entro i limiti preventivamente stabiliti
dalla stessa, le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata.
3. Le organizzazioni svolgono le attività di volontariato mediante strutture e
mezzi propri o, nelle forme e nei modi previsti dalla vigente normativa,
nell'ambito di strutture e mezzi di pubbliche amministrazioni.
Art. 3.
Gruppi comunali di volontariato di protezione civile
1. I comuni, singoli o associati, possono costituire gruppi comunali di
volontariato di protezione civile.
2. Gli elenchi di volontari iscritti nei gruppi comunali ed i loro periodici
aggiornamenti, con l'indicazione delle specifiche competenze e qualifiche
professionali, verranno trasmessi annualmente entro il 31 dicembre dai comuni
all'Ufficio regionale di protezione civile e all'Osservatorio regionale sul
volontariato.
3. I volontari appartenenti ai gruppi comunali di cui al comma 1 del presente
articolo godono di tutti i benefici previsti dalla vigente disciplina in
materia di lavoro e di previdenza nonché del rimborso delle spese sostenute e
della copertura assicurativa.
Art. 4.
Iscrizione al registro regionale delle organizzazioni di volontariato di
protezione civile
1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente
regolamento, le organizzazioni di volontariato di protezione civile chiedono
l'iscrizione nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato di
protezione civile all'Ufficio regionale di protezione civile.
2. L'Ufficio regionale di protezione civile cura, ai sensi dell'art.7 della
legge regionale 31 agosto 1998, n.14, la tenuta e la gestione del registro
regionale e provvede, con periodicità annuale, alla revisione e
all'aggiornamento dello stesso in relazione al permanere dei previsti
requisiti accertati al momento dell'iscrizione delle organizzazioni.
3. Ai sensi dell'art.7, comma 3, della legge regionale 31 agosto 1998, n.14,
l'iscrizione al registro regionale delle organizzazioni di volontariato di
protezione civile equivale all'iscrizione al registro generale regionale delle
organizzazioni di volontariato di cui all'art.6 della legge regionale 7 luglio
1994, n.22 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art.5.
Iscrizione d'ufficio
1. Le organizzazioni di volontariato di protezione civile già iscritte alla
lett.f) del registro generale regionale del volontariato, istituito con la
legge regionale 7 luglio 1996, n.41, sono iscritte d'ufficio nel registro
regionale delle associazioni di volontariato di protezione civile ai sensi e
per gli effetti dell'art.7, comma 4, della legge regionale n.14/98.
Art. 6.
Requisiti per l'iscrizione
1. Possono presentare domanda di iscrizione nel registro regionale delle
organizzazioni di volontariato di protezione civile le organizzazioni di
volontariato costituite, con atto registrato, da almeno sei mesi nel
territorio regionale, nei cui statuti, negli accordi fra gli aderenti o
nell'atto costitutivo, oltre quanto disposto dal codice civile per le diverse
forme giuridiche che l'organizzazione assume, siano previsti espressamente:
- l'assenza di fini di lucro;
- la democracità delle strutture;
- l'elettività e la gratuità delle cariche associative nonché la gratuità
delle prestazioni fornite degli aderenti;
- i criteri di ammissione ed esclusione degli aderenti ed i loro obblighi e
diritti;
- l'obbligo di formazione del bilancio preventivo e consuntivo annuale ai
sensi dell'art.3, comma 3, della legge n.266/91;
- l'obbligo di assicurare i propri aderenti secondo le modalità previste
dall'art.4 della legge n.266/91.
Art. 7.
Modalità di iscrizione
1. La domanda di iscrizione è presentata dal legale rappresentante
dell'organizzazione alla Presidenza della Regione, Ufficio regionale di
protezione civile, corredata da:
a) copia conforme all'originale dell'atto costitutivo, unitamente allo
statuto o agli accordi tra gli aderenti;
b) dichiarazione contenente l'indicazione del legale rappresentante e
di coloro i quali rivestono le cariche sociali previste dallo statuto;
c) dichiarazione contenente il numero e l'elenco dei soci e dei
volontari aderenti e il numero dei dipendenti;
d) dichiarazione attestante il numero e le mansioni rivestite dagli
eventuali operatori esterni di cui l'associazione si avvale con contratto di
lavoro subordinato od autonomo;
e) dichiarazione contenente l'entità e la natura delle risorse
disponibili, nonché della dotazione dei mezzi, delle attrezzature, delle
risorse logistiche, di comunicazione e sanitarie, nonché la reperibilità del
responsabile;
f) relazione sulla attività che l'organizzazione ha svolto e/o intende
svolgere nell'ambito del territorio regionale con l'indicazione dell'eventuale
articolazione in gruppi operativi o sezioni, distinti sia per ambiti
territoriali, sia per particolari specializzazioni;
g) dichiarazione attestante la piena e costante disponibilità a
concorrere nell'ambito del territorio regionale e nazionale alle attività di
protezione civile, a richiesta ed in conformità con le direttive delle
autorità competenti, specificando le prestazioni che l'organizzazione è in
grado di offrire ed attestando le specializzazioni e le professionalità
possedute dagli aderenti;
h) dichiarazione, resa dal presidente dell'organizzazione, dal legale
rappresentante e da tutti i titolari di cariche sociali all'interno
dell'organizzazione, ai sensi dell'art.7, capoverso 14, della legge 19 marzo
1990, n.55, che aggiunge alla legge n.275/65, art.10 sexies, comma 8, di non
versare nelle condizioni previste dal comma 1, dell'art.15 della legge 19
marzo 1990, n.55 e successive modifiche ed integrazioni, di non essere
sottoposto a misure di prevenzione, di non essere a conoscenza dell'esistenza
a proprio carico di provvedimenti in corso per l'applicazione delle misure di
prevenzione, né di una delle cause ostative all'iscrizione negli albi degli
appaltatori pubblici fornitori o nell'albo dei costruttori, e di non avere
riportato condanne penali né carichi pendenti;
i) copia conforme della polizza di assicurazione di cui all'art.6,
comma 1, del presente regolamento relativa all'anno solare in corso;
l) le dichiarazioni di cui alle lett. b), c), d), e) e g) dovranno
essere rese dal legale rappresentante, anche contestualmente, ai sensi
dell'art.4 della legge 4 gennaio 1968, n.15.
Art.8.
Procedimento istruttorio
1. L'Ufficio regionale di protezione civile provvede all'esame istruttorio e
alla decisione della domanda di iscrizione nel termine di giorni 60 dalla data
di ricezione. Ai fini istruttori la richiesta di chiarimenti o di elementi
integrativi di giudizio interrompe, per una volta soltanto, il termine
indicato.
2. Su proposta dell'Ufficio regionale di protezione civile il Presidente della
Regione o, in caso di attribuzione di delega, l'Assessore delegato alla
protezione civile dispone l'iscrizione nel registro regionale di protezione
civile ovvero il diniego dell'iscrizione stessa.
3. Il provvedimento di iscrizione è comunicato all'organizzazione di
volontariato richiedente e al comune di riferimento.
4. L'eventuale provvedimento di rigetto della domanda di iscrizione deve
essere motivato e comunicato immediatamente all'organizzazione interessata con
lettera raccomandata con avviso di ricezione.
Art.9.
Revisione del registro
1. Al fine di verificare il permanere dei requisiti previsti per l'iscrizione
e l'effettivo svolgimento delle attività di volontariato di protezione civile,
in conformità a quanto disposto dall'art.6, comma 4, della legge n.266/91, il
registro regionale del volontariato di protezione civile è soggetto a
revisione annuale previa acquisizione, entro il 30 aprile di ogni anno, da
parte delle organizzazioni iscritte, di:
- copia dei bilanci consuntivi previsti dall'art.6, comma 1, del presente
regolamento;
- dettagliata relazione sull'attività svolta nell'anno precedente;
- dichiarazione attestante il permanere dei requisiti prescritti per
l'iscrizione nel registro regionale;
- indicazione di eventuali contratti di lavoro dipendente od autonomo,
comunque instaurati dall'organizzazione ai sensi dell'art.3, comma 4, della
legge n.266/91;
- relazione sulle attività produttive o commerciali, eventualmente esercitate
a supporto dei compiti istituzionali dell'organizzazione, dalla quale si
evinca l'effettiva marginalità delle stesse;
- dichiarazione di eventuali variazioni intervenute nell'atto costitutivo,
nello statuto o negli accordi tra gli aderenti, resa, ai sensi dell'art.4
della legge n.15/68, dal legale rappresentante dell'organizzazione entro 30
giorni dal loro verificarsi, indipendentemente dal termine di scadenza di cui
al comma 1 del presente articolo.
2. Nel caso in cui l'organizzazione non produca la documentazione richiesta
entro il termine stabilito il Presidente della Regione o, in caso di
attribuzione di delega, l'Assessore delegato alla protezione civile, previa
diffida ad adempiere entro i successivi trenta giorni, dispone la
cancellazione dal registro ai sensi del successivo art.11.
Art.10.
Attività di verifica
1. Oltre alla visita di controllo ordinaria o straordinaria prevista dall'art.19,
comma 1, della legge regionale 7 giugno 1994, n.22, l'Ufficio regionale di
protezione civile, per il pieno raggiungimento delle finalità di cui all'art.9
del presente regolamento, in attuazione delle disposizioni dell'art. 6, comma
4, della legge n.266/91, può effettuare visite ispettive presso le sedi delle
organizzazioni iscritte nel registro regionale del volontariato di protezione
civile, per verificare il permanere dei requisiti prescritti per l'iscrizione
e l'effettivo svolgimento dell'attività di volontariato di protezione civile.
2. Nel corso della visita ispettiva l'organizzazione dovrà mettere a
disposizione tutti gli atti e i documenti che verranno richiesti.
3. Della visita ispettiva è redatto processo verbale, sottoscritto dal legale
rappresentante dell'organizzazione e dai funzionari incaricati dell'ispezione.Del
processo verbale una copia viene trasmessa al legale rappresentante
dell'organizzazione ed una copia al Presidente della Regione o, in caso di
attribuzione di delega, all'Assessore delegato alla protezione civile.
Art.11.
Cancellazione dal registro
1. La cancellazione dal registro può essere disposta per:
- perdita dei requisiti previsti per l'iscrizione;
-mancata realizzazione delle finalità proprie dell'attività di volontariato di
protezione civile;
- violazione degli obblighi derivanti dal presente regolamento e dalle
convenzioni in esso previste;
- su domanda del legale rappresentante dell'organizzazione.
2. La cancellazione è disposta con provvedimento del Presidente della Regione
o, in caso di attribuzione di delega, dall'Assessore delegato alla protezione
civile ed è comunicata all'organizzazione interessata con lettera raccomandata
con avviso di ricevimento.
Art. 12.
Ricorsi
1. Contro i provvedimenti di diniego dell'iscrizione e di cancellazione
previsti dal presente regolamento è esperibile il ricorso straordinario al
Presidente della Regione entro 120 giorni dalla data di notificazione dei
provvedimenti stessi, oltre al ricorso davanti al Tribunale amministrativo
regionale, ai sensi dell'art.6, comma 5, della legge n.266/91.
Art.13.
Pubblicità del registro-trasparenza
1. L'Ufficio regionale di protezione civile invia, entro il 31 dicembre di
ogni anno, copia aggiornata del registro regionale di protezione civile al
Dipartimento di protezione civile - sezione volontariato - e ne dà
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
2. Entro il 31 marzo di ogni anno, l'Ufficio regionale di protezione civile
provvede a trasmettere alla competente Commissione legislativa un dettagliata
relazione contenente i dati relativi all'erogazione dei contributi concessi
alle organizzazioni ed i dati relativi alle convenzioni stipulate con le
stesse, nell'anno precedente, ed a curare la pubblicazione degli stessi nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Art. 14.
Effetti dell'iscrizione nel registro regionale del volontariato di
protezione civile
1. L'iscrizione nel registro regionale di volontariato di protezione civile è
condizione necessaria per:
- accedere ai benefici normati dal presente regolamento;
- stipulare convenzioni con lo Stato, la Regione, gli enti locali o gli altri
enti o istituzioni pubbliche, ai sensi degli artt. 6 e 7 della legge n.
266/91;
- fruire delle agevolazioni fiscali e del trattamento tributario di cui agli
artt. 8 e 9 della legge 11 agosto 1991, n. 266;
- fruire delle risorse economiche pubbliche di cui all'art. 5 della legge 11
agosto 1991, n. 266.
Titolo II
CRITERI E MODALITA' DI CORRESPONSIONE DEI CONTRIBUTI ALLE ORGANIZZAZIONI DI
VOLONTARIATO
Art. 15.
Contributi alle organizzazioni di volontariato di protezione civile
1. L'Ufficio regionale di protezione civile fornisce alle organizzazioni di
volontariato di protezione civile supporto tecnico ed organizzativo nonché gli
elementi conoscitivi ed i dati di cui dispone, utili per lo svolgimento delle
attività delle organizzazioni stesse.
2. Nei limiti dello stanziamento del bilancio della Regione siciliana, alle
organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nel registro
regionale di volontariato di protezione civile possono essere concessi
contributi per le seguenti finalità:
a) sostegno a specifiche e documentate attività o progetti;
b) rimborso dei costi sostenuti per premi assicurativi relativi ai
volontari ed ai mezzi i cui oneri non siano stati assunti da altre
amministrazioni;
c) acquisto di nuove attrezzature, equipaggiamenti e mezzi anche
attrezzati e/o opere sulle dotazioni già acquisite per il raggiungimento di un
livello di apparati strumentali più elevato rispetto a quello di cui
l'organizzazione dispone;
d) miglioramento della preparazione tecnica me-diante lo svolgimento
delle pratiche di addestramento e/o di formazione dei volontari al fine di
conseguire una maggiore efficacia dell'attività svolta dall'organizzazione;
e) attività di divulgazione e di formazione dei cittadini, anche
mediante esercitazioni periodiche volte a favorire la diffusione della cultura
di protezione civile nonché l'adozione dei comportamenti individuali e
collettivi utili a ridurre i rischi derivanti da eventi calamitosi e ad
attenuarne le conseguenze.
3. I contributi sono, di norma, erogati in misura non superiore all'80% del
fabbisogno documentato.Solo in casi eccezionali, ove le organizzazioni
dimostrino l'impossibilità di ottenere ulteriori contributi, e non abbiano
risorse proprie, tale percentuale può essere aumentata oltre detto limite fino
alla totale copertura della spesa.
4. Nella concessione dei contributi di cui al presente articolo si tiene
conto di eventuali analoghi contributi o agevolazioni finanziarie, concessi a
medesimo titolo, da parte di altre amministrazioni pubbliche ovvero da parte
dei privati.A tal fine l'istante deve indicare i contributi e/o le
agevolazioni ricevute con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà,
allegandola alla domanda di cui al successivo art. 16. L'ammontare complessivo
dei contributi pubblici e/o privati non può superare l'importo della spesa
effettivamente sostenuta.
Art. 16.
Ammissibilità delle richieste di contributi
1. Possono presentare richiesta di contributo le organizzazioni di
volontariato di protezione civile iscritte nel registro regionale di cui
all'art. 7, comma 1, della legge regionale 31 agosto 1998, n. 14.
2. Le istanze, che ogni anno potranno essere inviate dall'1 gennaio al 30
aprile, debbono essere sottoscritte dal legale rappresentante
dell'organizzazione stessa ed indirizzate esclusivamente a mezzo di
raccomandata con avviso di ricevimento, alla Presidenza della Regione -
Ufficio regionale di protezione civile, corredate dalla documentazione di cui
al successivo art. 17 e munite del visto del comune presso cui
l'organizzazione ha sede. Per il termine indicato dal presente comma fa fede
il timbro postale.
3. Non verranno accolte le richieste presentate da organizzazioni le quali:
- non abbiano regolarmente rendicontato i contributi precedentemente ricevuti
nel termine indicato dal successivo art. 20, comma 2;
- non abbiano adempiuto agli obblighi sanciti dall'art. 19 del presente
regolamento;
- abbiano in corso procedimenti di cancellazione dal registro regionale di
protezione civile.
Art. 17.
Documentazione da allegare alla domanda per la concessione di contributi
1. La domanda per la concessione di contributi deve essere corredata da:
a) relazione illustrativa e tecnica delle attività o dei progetti
proposti, ivi compresi i progetti di acquisizione di mezzi ed attrezzature in
relazione alle prevedibili esigenze ed alle modalità di impiego.Nel caso di
richiesta di contributo per le finalità di cui ai punti d) ed e) dell'art. 15
del presente regolamento, il progetto o la relazione esplicativa dovranno
specificare il tipo di attività di formazione o di addestramento, l'impianto
organizzativo, il responsabile del progetto, i destinatari dell'attività e gli
obiettivi che si intendono perseguire;
b) preventivi di spesa relativi al contributo richiesto, vistati
dall'ufficio tecnico comunale di protezione civile del comune presso cui
l'organizzazione ha sede;
c) dichiarazione di eventuali richieste di contributo inoltrate ad
altri soggetti o da questi già accolte per il medesimo progetto, che comunque
non debbono superare la quota parte delle spese non coperte dal contributo
richiesto all'Ufficio regionale di protezione civile;
d) dichiarazione di avvenuta acquisizione dei permessi,
autorizzazioni, nulla osta, qualora previsti dalla normativa vigente;
e) dichiarazione di impegno a realizzare il progetto o l'attività,
qualora ammesso al contributo;
f) dichiarazione attestante la veridicità della documentazione
allegata alla domanda.
2. Qualora l'Ufficio regionale di protezione civile lo ritenga opportuno può
richiedere l'integrazione della documentazione prodotta, con ulteriori dati ed
elementi di chiarimento utili ai fini del procedimento di concessione del
contributo.
Art. 18.
Criteri e procedure per la concessione dei contributi
1. Entro i 60 giorni successivi alla data del 30 aprile di ogni anno, termine
di scadenza per la presentazione delle domande di contributo, l'Ufficio
regionale di protezione civile espleta l'istruttoria delle richieste e
predispone il piano di erogazione dei contributi da approvarsi con decreto del
Presidente della Regione, o in caso di attribuzione di delega, dell'Assessore
delegato alla protezione civile.
2. I parametri di valutazione per la concessione dei contributi tengono
conto:
a) dei rischi del territorio;
b) dei benefici ottenibili attraverso l'erogazione del contributo;
c) della idoneità dell'organizzazione di volontariato richiedente a
svolgere proficuamente l'attività proposta, verificabile anche in base alla
precorsa esperienza;
d) della consistenza di altri precedenti contributi concessi
dall'Ufficio regionale di protezione civile.
3. Nel termine di 30 giorni dalla registrazione, da parte dei competenti
organi di controllo, del decreto di approvazione del piano di erogazione dei
contributi, viene data comunicazione a ciascuna organizzazione di volontariato
richiedente, del provvedimento di ammissione al contributo o di esclusione
dallo stesso.
Art. 19.
Obblighi dei beneficiari
1) I beneficiari dei contributi previsti dall'art. 15 sono tenuti al rispetto
delle seguenti prescrizioni:
a) obbligo di intervenire in caso di emergenza ovvero a collaborare,
se richiesti, con gli enti locali nell'attività di vigilanza e prevenzione;
b) tenuta in efficienza dei macchinari e/o delle attrezzature di
natura durevole e divieto di distoglierli dalla prevista utilizzazione senza
esplicita autorizzazione da parte dell'Ufficio regionale di protezione civile.
Tale obbligo sussiste anche nel caso di anticipato scioglimento
dell'organizzazione o di trasferimento dei beni acquisiti ad altra
organizzazione e può cessare solo con provvedimento emanato dal Presidente
della Regione o, in caso di attribuzione di delega, dall'Assessore delegato
alla protezione civile, esclusivamente nei casi in cui la distrazione dall'uso
originario sia connessa ad un progetto di ristrutturazione o di successivo
improcrastinabile potenziamento, preventivamente autorizzati dall'Ufficio
regionale protezione civile;
c) intestazione all'organizzazione dei beni mobili in dotazione, in
caso di beni mobili registrati;
d) realizzazione dell'iniziativa oggetto del contributo entro il
termine stabilito, prorogabile solo per fatti non imputabili
all'organizzazione.
Art. 20.
Modalità di erogazione e di rendicontazione dei contributi
1. Il contributo verrà erogato in unica soluzione al comune presso cui
l'organizzazione richiedente ha sede, il quale provvederà all'accreditamento
all'organizzazione stessa, previa verifica della documentazione comprovante
l'effettiva spesa.
2. I contributi ottenuti debbono essere regolarmente rendicontati
dall'organizzazione, per il tramite del comune presso cui l'organizzazione
stessa ha sede, entro l'anno successivo a quello di accreditamento.
3. La rendicontazione, che riguarderà l'intero ammontare della spesa relativa
alla realizzazione dell'attività o del progetto, non solo quindi, quello
corrispondente al contributo ottenuto, vistata e trasmessa dall'ufficio
tecnico di protezione civile del comune presso cui l'organizzazione ha sede,
consisterà in una relazione finale sull'attività o sul progetto realizzato,
contenente la descrizione dettagliata delle spese effettivamente sostenute,
corredata dalle copie dei giustificativi di spesa con l'apposizione della
dichiarazione di conformità agli originali da parte del legale rappresentante
dell'organizzazione, nonché della dichiarazione relativa ad altri eventuali
contributi ottenuti da enti pubblici, per l'espletamento dei propri programmi
di attività.
4. In caso di omessa rendicontazione entro i termini indicati sarà attuato il
dispositivo di cui all'art. 11 del presente regolamento.
Art. 21.
Accertamenti sulla realizzazione dell'iniziativa
1. L'Ufficio della protezione civile può disporre accertamenti volti a
verificare l'effettivo e corretto utilizzo del contributo concesso, in
conformità alla documentazione prodotta all'atto della domanda nonché il
rispetto degli obblighi di cui all'art. 19 del presente regolamento.
2. Per l'effettuazione di tali accertamenti l'Ufficio regionale di protezione
civile si avvale di funzionari tecnici ed amministrativi dell'ufficio
medesimo.
3. Eventuali violazioni delle prescrizioni contenute nel provvedimento di
concessione del contributo determinano:
a) la revoca, da parte dell'Ufficio regionale di protezione civile,
del contributo finanziario accordato;
b) l'avvio della procedura per il recupero del contributo o
dell'acconto sul contributo già erogato, maggiorato dei relativi interessi al
tasso legale.
4. Nei casi di violazione commesse con dolo o colpa grave, l'Ufficio
regionale di protezione civile dispone, con provvedimento motivato da
comunicare alla competente prefettura ed al comune di appartenenza,
l'esclusione dell'organizzazione dalla concessione di contributi per la durata
di cinque anni. Eventuali richieste avanzate nel predetto quinquennio sono
considerate, quindi, irricevibili.
Art. 22.
Convenzioni
1. Il Presidente della Regione o, in caso di attribuzione di delega,
l'Assessore delegato alla protezione civile, ai sensi e per le finalità di cui
all'art. 10 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 22, può stipulare con
organizzazioni di volontariato di protezione civile regionali, ossia presenti
in almeno due terzi delle province regionali, iscritte da almeno 6 mesi nel
registro regionale di cui all'art. 7, comma 1 della legge regionale 31 agosto
1998, n. 14, e che dimostrino attitudine, professionalità ed esperienza
specifica, maturata nel settore di intervento, convenzioni per lo svolgimento
delle seguenti attività e servizi che abbiano funzione integrativa e non
sostitutiva delle prestazioni rese dalle strutture pubbliche, inserite in un
programma organico di interventi:
a) attività di formazione e qualificazione volta al miglioramento
della preparazione tecnica dei volontari ed al conseguimento di una maggiore
efficacia dell'attività svolta dall'organizzazione;
b) costituzione di colonne mobili;
c) partecipazione ad esercitazioni nazionali, regionali, locali;
d) partecipazione ad attività di soccorso ed assistenza, in vista o in
occasione di pubbliche calamità;
e) quant'altro previsto dalla normativa di riferimento in materia di
protezione civile per il raggiungimento delle finalità di cui ai punti
precedenti.
2. Le convenzioni dovranno indicare:
- la tipologia e le modalità di erogazione delle prestazioni;
- il numero dei volontari nelle stesse impegnati dall'organizzazione
stipulante ed il numero delle eventuali unità di personale dipendente o di
collaboratori autonomi, necessari per l'espletamento del servizio, con
l'indicazione delle relative qualifiche professionali o degli eventuali
attestati conseguiti a seguito di frequenza a corsi di formazione,
qualificazione e aggiornamento nel settore oggetto della convenzione;
- le somme entro cui devono contenersi le voci relative alle spese vive
sostenute, le modalità di rendicontazione e le modalità di rimborso;
- la copertura assicurativa ai sensi dell'art. 4 della legge n. 266/91;
- l'indicazione dei beni immobili e delle attrezzature di proprietà pubblica
eventualmente messe a disposizione dell'organizzazione e le relative modalità
di utilizzazione;
- l'elenco delle attrezzature di cui dispone l'organizzazione, se necessarie
per l'esercizio dell'attività;
- la durata della convenzione;
- le forme di verifica dell'attuazione del contenuto della convenzione e di
controllo della qualità delle prestazioni.
Art. 23.
Criteri di valutazione
1. Per la scelta delle organizzazioni da convenzionare verranno valutati i
seguenti fattori:
- esperienza specifica maturata nell'attività oggetto della convenzione;
- qualifiche professionali o eventuali attestati di frequenza a corsi di
formazione o di aggiornamento dei volontari da utilizzare nell'erogazione
delle prestazioni;
- quantità delle eventuali prestazioni precedentemente erogate;
- qualità delle prestazioni precedentemente erogate;
- continuità dell'attività di volontariato svolta;
- entità della spesa prevista per il rimborso del costo delle prestazioni;
- presenza sul territorio nazionale e regionale.
Art. 24.
Determinazioni delle priorità
1. La scelta delle organizzazioni da convenzionare verrà effettuata mediante
l'attribuzione di punteggi assegnati in base alle seguenti caratteristiche:
a) progetti o attività utilmente realizzati in collaborazione, per
mezzo di intese e/o convenzioni non a titolo oneroso da parte dell'ente
stipulatore con gli enti locali o altre istituzioni pubbliche; tale
collaborazione deve risultare da dichiarazione di uno degli enti stipulanti -
punti 5;
b) progetti o attività utilmente realizzati da più organizzazioni in
collaborazione tra di loro, a seguito di intesa documentata, proposti da
singole organizzazioni con la specifica della parte di propria competenza -
punti 4;
c) progetti o attività proposti da organizzazioni che non abbiano
ottenuto direttamente finanziamenti regionali negli anni precedenti - punti 1
per ogni anno (per un massimo di punti 4).
Alle organizzazioni che presentano progetti ed attività comuni di cui al punto
b) verrà attribuito il punteggio derivante dalla media del punteggio
attribuibile ad ognuna delle stesse organizzazioni;
d) progetti o attività presentati da organizzazioni che nell'anno
precedente hanno presentato domanda di contributo ritenuta ammissibile ma
esclusa dal finanziamento per insufficienza di fondi disponibili - punti 4.
A parità di punteggio verrà data priorità alle organizzazioni con maggiore
anzianità di iscrizione nel registro delle organizzazioni di volontariato di
protezione civile.
Art. 25.
1. Ai sensi del decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200, il presente
decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il controllo di legittimità.
2. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Palermo, 15 giugno 2001.