DECRETA
Art. 1
(Istituzione sezione speciale registro)
1.
Per le motivazioni di cui in premessa, è istituita la sezione
speciale del Registro regionale del Volontariato di Protezione Civile, in
cui andranno inseriti, a fini censori, i gruppi comunali di volontariato
di protezione civile che ne facciano specifica richiesta;
2.
la sezione speciale di cui al comma uno è compresa fra la pagina 81
e la pagina 100 del registro predisposto secondo lo schema tipo di cui
alla propria Circolare N°1/2001 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della
Regione Siciliana – n°55 del 23 novembre 200l;
3.
al fine dell’inserimento nella sezione speciale di cui al comma 1
il Sindaco in qualità di Legale rappresentante del Gruppo Comunale dovrà
avanzare apposita istanza corredata da:
a)
regolamento comunale di istituzione e funzionamento del gruppo
comunale di protezione civile approvata con delibera del Consiglio
Comunale;
b)
copia della delibera del consiglio comunale di istituzione del
Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile;
c)
scheda informativa inerente la descrizione delle capacità tecniche
e la consistenza delle risorse umane e strumentali – allegati 3 e 4 alla
Circolare N°1/2001;
d)
elenco numerico e nominativo dei volontari aderenti con indicazione
in ordine al data e luogo di nascita, nonché dell’eventuale
specializzazione e carica ricoperta all’interno del gruppo comunale;
e)
dichiarazione in ordine alla reperibilità in h.24 del referente del
gruppo comunale con indicazione in ordine a tutti i recapiti disponibili
nonché quelli dei suoi sostituti;
f)
copia conforme dell’assicurazione prevista all’art.6 del vigente
regolamento approvato con D.P.Reg. 12 del 15 giugno 2001 ovvero copia
conforme delle polizze e delle ricevute di versamento relative al rinnovo
delle stesse per l’anno solare in corso;
g)
dichiarazione di cui alla lettera h) dell’art.7 del vigente
regolamento approvato con D.P.Reg. 12 del 15 giugno 2001, da parte di
tutti i titolari di incarichi all’interno del Gruppo Comunale di
Volontariato di Protezione Civile.
4.
I gruppi comunali iscritti nella sezione speciale prevista dal
presente decreto sono iscritti con numerazione progressiva a tre cifre
accompagnate dal codice GC.
Art. 2
(Requisiti
minimi per l’inserimento dei Gruppi Comunali nella sezione speciale del
Registro)
Per la
richiesta di inserimento del Gruppo Comunale nella sezione speciale del
Registro regionale del Volontariato di protezione civile, il Gruppo
Comunale di Volontariato di protezione civile dovrà essere in possesso dei
seguenti requisiti minimi evincibili dal Regolamento del Gruppo Comunale
di Volontariato di Protezione Civile ovvero dichiarati dal Sindaco con
apposita certificazione resa ai sensi delle leggi vigenti:
a)
assenza di fini di lucro;
b)
assoluta gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti a
qualsiasi titolo ivi compreso l’attività di coordinamento del gruppo
comunale;
c)
possibilità, a garanzia della democraticità della struttura, di
adesione al gruppo comunale da parte di tutti i cittadini che abbiano
superato la maggiore età ovvero che abbiano superato il sedicesimo anno di
età previa assunzione di responsabilità da parte dell’esercente la potestà
genitoriale;
d)
obbligo da parte degli aderenti di partecipare alle attività del
gruppo comunale con lealtà, senso di responsabilità e spirito di
collaborazione a pena di esclusione dal Gruppo Comunale;
e)
garanzia di applicazione dei benefici di legge previsti in atto con
D.P.R. n°194//2001;
f)
obbligo dell’assicurazione di tutti gli aderenti ai sensi dell’art.4
della Legge n°266/1991 con le modalità previste dal D.M. 14 febbraio 1992.
Art. 3
(Possibilità
per i gruppi comunali di iscrizione nella sezione ordinaria del registro
previsto all’art.7 della Legge n°14/1998)
1.
I gruppi comunali di volontariato costituiti con Regolamento
approvato dal Consiglio Comunale debitamente pubblicato all’albo pretorio
possono richiedere l’inserimento nella sezione ordinaria del Registro
regionale di cui all’art.7 della Legge n°14/1998. Per l’inserimento nella
sezione ordinaria il Sindaco del Comune in cui ha sede il Gruppo Comunale
che richiede l’iscrizione dovrà produrre la documentazione prevista
all’art.7 del vigente regolamento unitamente agli allegati n°.3 e n°4 alla
Circolare n°1/2001 pubblicata sulla G.U.R.S. n°55 del 23-11-2001,
debitamente compilati;
2.
la copia conforme all’originale dell’atto costitutivo, unitamente
allo statuto o agli accordi fra gli aderenti prevista alla lettera a)
comma 1 dell’art. 7 del vigente regolamento è sostituita, per i gruppi
comunali richiedenti l’iscrizione contemplata al presente articolo, con la
copia conforme del Regolamento di istituzione e funzionamento del Gruppo
comunale di cui al comma 1 del presente articolo e della relativa delibera
di approvazione del Consiglio Comunale regolarmente pubblicata all’albo
pretorio.
Art. 4
(Requisiti
minimi per l’inserimento dei Gruppi Comunali nella sezione ordinaria del
Registro)
I Gruppi
Comunali per poter richiedere l’iscrizione nella sezione ordinaria del
Registro devono possedere, in conformità all’art.6 del vigente
Regolamento, oltre ai requisiti prescritti al precedente art.2 del
presente Decreto almeno i seguenti requisiti aggiuntivi:
1.
il Gruppo Comunale di Volontariato di protezione deve garantire la
democraticità mediante un comitato direttivo interno ovvero un
coordinatore che pur designato dal Sindaco sia legittimato dal voto della
metà più uno dei volontari aderenti al gruppo comunale riuniti in
assemblea plenaria;
2.
il comitato direttivo ovvero il coordinatore del Gruppo Comunale
rimane in carica per un periodo non superiore ai cinque anni e può essere
rieletto;
3.
l’obbligo di predisporre un capitolo di spesa all’interno del
bilancio comunale, al fine di finanziare, parte o tutte, le attività del
Gruppo Comunale.
Tali requisiti
dovranno essere esplicitati nel Regolamento, approvato con delibera
consiliare, che disciplina le attività del Gruppo Comunale.
Art. 5
(Diritti e
doveri dei Gruppi Comunali iscritti al Registro Regionale)
1.
I gruppi comunali iscritti nel registro regionale secondo le
modalità previste dagli articoli 1 e 3 del presente decreto partecipano,
secondo i principi ispiratori del Regolamento e sulla base dei programmi
regionali, alle attività volte alla previsione e prevenzione delle varie
ipotesi di rischio per beni e persone derivanti dalle condizioni di
vulnerabilità del territorio, al soccorso delle popolazioni sinistrate
anche al di fuori del proprio territorio comunale ed ad ogni altra
iniziativa necessaria ed indifferibile diretta a superare le emergenze
connesse agli eventi di cui all’art.2 della Legge n°225/1992.
2.
I gruppi comunali iscritti nel registro regionale secondo le
modalità previste dagli articoli 1 e 3 del presente decreto assicurano la
piena e costante disponibilità a concorrere nell’ambito del territorio
regionale e nazionale alle attività di protezione civile.
3.
I gruppi comunali di protezione civile regolarmente iscritti nella
sezione ordinaria del registro delle organizzazioni di volontariato,
secondo le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del presente decreto,
possono accedere ai contributi, nei limiti dello stanziamento di bilancio
con le medesime modalità previste per le altre organizzazioni di
volontariato, dal titolo II del vigente Regolamento sulla disciplina delle
attività di volontariato di protezione civile nella Regione Siciliana.
4.
I gruppi comunali di cui agli artt. 1 e 2 del presente Decreto,
iscritti nella sezione speciale del registro, possono accedere ai
contributi previsti soltanto dopo che vengano soddisfatte le richieste,
valutate positivamente, delle organizzazioni di volontariato e dei gruppi
comunali iscritti nella sezione ordinaria.
5.
In deroga al precedente punto 4, il Sindaco, per oggettive
situazioni di rischio presenti sul proprio territorio comunale, entro i
limiti dello stanziamento del bilancio regionale, potrà ottenere
contributi finalizzati al miglioramento dell’efficacia di intervento del
proprio Gruppo Comunale.
6.
I gruppi comunali di protezione civile iscritti nella sezione
speciale, avendone i requisiti, possono in qualsiasi momento, presentando
la prescritta documentazione, avanzare richiesta di iscrizione nella
sezione ordinaria del registro e contestualmente richiedere la
cancellazione dalla sezione speciale.
Art. 6
(Pubblicazione ed entrata in vigore)
Il presente
decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed
entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
Palermo,
lì 15 marzo 2002
|