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G.U. n. 162
del 15 luglio 1986
Art. 1
1. E' istituito il Ministero
dell'ambiente.
2. E' compito del Ministero
assicurare, in un quadro organico, la promozione, la conservazione ed il
recupero delle condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali
della collettività ed alla qualità della vita, nonché la conservazione e
la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale e la difesa delle
risorse naturali dall'inquinamento.
3. Il Ministero compie e
promuove studi, indagini e rilevamenti interessanti l'ambiente; adotta,
con i mezzi dell'informazione, le iniziative idonee a sensibilizzare
l'opinione pubblica alle esigenze ed ai problemi dell'ambiente, anche
attraverso la scuola, di concerto con il Ministro della pubblica
istruzione.
4. Il Ministero instaura e
sviluppa, previo coordinamento con il Ministero degli affari esteri e con
gli altri Ministeri interessati, rapporti di cooperazione con gli
organismi internazionali e delle Comunità europee.
5. Il Ministero promuove e
cura l'adempimento di convenzioni internazionali, delle direttive e dei
regolamenti comunitari concernenti l'ambiente e il patrimonio naturale.
6. Il Ministro presenta al
Parlamento ogni due anni una relazione sullo stato dell'ambiente .
Art.2.
1. Il Ministero esercita:
a) le funzioni già
attribuite al Comitato interministeriale previsto dall'art. 3 della L. 10
maggio 1976, n. 319, e quelle attribuite dalla stessa legge e dalle
successive modifiche ed integrazioni al Ministero dei lavori pubblici;
b) le funzioni già
attribuite al Comitato interministeriale previsto dall'art. 5 del D.P.R.
10 settembre 1982, n. 915;
c) le funzioni già
attribuite allo Stato, in materia di inquinamento atmosferico ed acustico,
salvo quelle previste dall'art. 102, nn. 1), 3), 4), 5) e 10) del D.P.R.
24 luglio 1977, n. 616, che vengono esercitate di concerto con il Ministro
della sanità; nonché quelle previste al n. 7) dell'articolo citato che
vengono esercitate di concerto con il Ministro dei trasporti e con il
Ministro della sanità;
d) le funzioni di competenza
dello Stato nelle materie di cui all'art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n.
616, in materia di cave e torbiere, da esercitarsi di concerto con il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
2. Con decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità e sentito il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabilite
per l'intero territorio nazionale e per zone particolari dello stesso le
caratteristiche merceologiche, aventi rilievo ai fini dell'inquinamento
atmosferico, dei combustibili e dei carburanti, nonché le caratteristiche
tecnologiche degli impianti di combustione.
3. Le disposizioni degli
artt. 12 e 13 della L. 13 luglio 1966, n. 615, e successive modificazioni
ed integrazioni, restano in vigore fino alle date che saranno indicate nei
decreti di cui al precedente comma 2.
4. Il Ministro dell'ambiente
è membro del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE),
del Comitato dei ministri per il coordinamento della politica industriale
(CIPI) e del Comitato interministeriale per la politica agricola e
alimentare (CIPA).
5. Il Ministro dell'ambiente
interviene, per il concerto, nella predisposizione dei piani di settore a
carattere nazionale che abbiano rilevanza di impatto ambientale.
6. Il Ministro dell'ambiente
adotta, d`intesa con il Ministro dei lavori pubblici, le iniziative
necessarie per assicurare il coordinamento, ad ogni livello di
pianificazione, delle funzioni di tutela dell'ambiente di cui alla
presente legge con gli interventi per la difesa del suolo e per la tutela
e utilizzazione delle acque.
7. In particolare, fino alla
riforma dell'Amministrazione dei lavori pubblici, sono esercitate di
concerto con il Ministro dell'ambiente le funzioni di cui alla lett. a)
del primo comma dell'art. 81 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616,
relativamente alle linee fondamentali dell'assetto del territorio
nazionale ed alla difesa del suolo, nonché le funzioni di cui agli artt.
90 e 91 dello stesso decreto relativamente alla programmazione nazionale
della destinazione delle risorse idriche.
8. Sono adottati di concerto
con il Ministro dell'ambiente i provvedimenti di competenza ministeriale
relativi al piano generale di difesa del mare e delle coste marine di cui
all'art. 1 della L. 31 dicembre 1982, n. 979.
9. I provvedimenti
istitutivi, comprensivi dei piani di vincolo, delle riserve marine, di cui
agli artt. 26, primo comma, e 27 della L. 31 dicembre 1982, n. 979, sono
adottati con decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto con il
Ministro della marina mercantile.
10. Nell'art. 28 della L. 31
dicembre 1982, n. 979, al comma terzo, dopo la lett. h), è aggiunta la
seguente:
(Omissis).
11. Nell'art. 28 della L. 31
dicembre 1982, n. 979, il comma quarto è sostituito dal seguente:
(Omissis).
12. Nell'art. 28 della L. 31
dicembre 1982, n. 979, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:
(Omissis).
13. l'art. 29 della L. 31
dicembre 1982, n. 979, è soppresso.
14. Il Ministro
dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, propone al
Presidente del Consiglio dei Ministri la fissazione dei limiti massimi di
accettabilità delle concentrazioni e i limiti massimi di esposizione
relativi ad inquinamenti di natura chimica, fisica e biologica e delle
emissioni sonore relativamente all'ambiente esterno e abitativo di cui
all'art. 4 della L. 23 dicembre 1978, n. 833. La fissazione di tali
limiti, ove gli stessi siano relativi agli ambienti di lavoro, è proposta
al Presidente del Consiglio dei Ministri dal Ministro della sanità, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale.
15. Gli atti di indirizzo e
coordinamento previsti dalla L. 23 dicembre 1978, n. 833, relativi a
funzioni trasferite alle regioni, e gli atti di esercizio di poteri
relativi a funzioni delegate alle regioni stesse sono adottati di concerto
con il Ministro dell'ambiente ove riferiti ad inquinamenti di natura
chimica, fisica, biologica o da emissioni sonore.
16. Sono adottati dal
Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'ambiente, i
provvedimenti di competenza ministeriale relativi all'attuazione del
D.P.R. 8 giugno 1982, n. 470.
17. Il Ministro della
sanità, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e con il Ministro
dell'ambiente, adotta i provvedimenti di competenza ministeriale relativi
all'attuazione del D.P.R. 3 luglio 1982, n. 515.
18. Il Ministro
dell'ambiente, apprezzate le circostanze, promuove le iniziative
necessarie per l'adozione degli atti per i quali è previsto il suo
concerto.
19. Il Ministro
dell'ambiente partecipa al concerto per la predisposizione del piano
nazionale per la protezione civile.
20. Il Ministro
dell'ambiente, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle
iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica e con i ministri
interessati, predispone i piani nazionali di ricerca in materia ambientale
e coordina la partecipazione italiana ai programmi di ricerca ambientale
definiti dalla Comunità Europea.
Art. 3
1. Il Ministro dell'ambiente
ed il Ministro per i beni culturali e ambientali assumono di intesa le
iniziative necessarie per assicurare il coordinato esercizio delle
attribuzioni di rispettiva competenza.
Art. 4
1. Nell'art. 11 della L. 10
maggio 1976, n. 319, come modificato dall'art. 14 della L. 24 dicembre
1979, n. 650, e successivamente dall'art. 18 della legge 31 dicembre 1982,
n. 979, il comma quarto è sostituito dal seguente:
(Omissis).
2. Nell'art. 11 della L. 10
maggio 1976, n. 319, come modificato dall'art. 14 della L. 24 dicembre
1979, n. 650, e successivamente dall'art. 18 della L. 31 dicembre 1982, n.
979, il comma sesto è sostituito dal seguente:
(Omissis).
Art. 5
1. I territori nei quali
istituire riserve naturali e parchi di carattere interregionale sono
individuati, a norma dell'art. 83, comma quarto, del D.P.R. 24 luglio
1977, n. 616, su proposta del Ministro dell'ambiente.
2. Sono trasferite al
Ministero dell'ambiente le competenze esercitate, ai sensi delle leggi
vigenti, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in materia di
parchi nazionali e di individuazione delle zone di importanza
naturalistica nazionale e internazionale promuovendo in esse la
costituzione di parchi e riserve naturali.
3. Il Ministro dell'ambiente
impartisce agli enti autonomi e agli altri organismi di gestione dei
parchi nazionali e delle riserve naturali statali le direttive necessarie
al raggiungimento degli obiettivi scientifici, educativi e di protezione
naturalistica, verificandone l'osservanza. Propone altresì al Consiglio
dei Ministri norme generali di indirizzo e coordinamento per la gestione
delle aree protette di carattere regionale e locale.
Art. 6
1. Entro sei mesi
dall'entrata in vigore della presente legge il Governo presenta al
Parlamento il disegno di legge relativo all'attuazione delle direttive
comunitarie in materia di impatto ambientale.
2. In attesa dell'attuazione
legislativa delle direttive comunitarie in materia di impatto ambientale,
le norme tecniche e le categorie di opere in grado di produrre rilevanti
modificazioni dell'ambiente ed alle quali si applicano le disposizioni di
cui ai successivi commi 3, 4 e 5, sono individuate con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, adottata su proposta del Ministro
dell'ambiente, sentito il Comitato scientifico di cui al successivo art.
11, conformemente alla direttiva del Consiglio delle Comunità europee n.
85/337 del 27 giugno 1985.
3. I progetti delle opere di
cui al precedente comma 2 sono comunicati, prima della loro approvazione,
al Ministro dell'ambiente, al Ministro per i beni culturali e ambientali e
alla regione territorialmente interessata, ai fini della valutazione
dell'impatto sull'ambiente. La comunicazione contiene l'indicazione della
localizzazione dell'intervento, la specificazione dei rifiuti liquidi e
solidi, delle emissioni ed immissioni inquinanti nell'atmosfera e delle
emissioni sonore prodotte dall'opera, la descrizione dei dispositivi di
eliminazione o recupero dei danni all'ambiente ed i piani di prevenzione
dei danni all'ambiente e di monitoraggio ambientale. l'annuncio
dell'avvenuta comunicazione deve essere pubblicato, a cura del
committente, sul quotidiano più diffuso nella regione territorialmente
interessata, nonché su un quotidiano a diffusione nazionale.
4. Il Ministro
dell'ambiente, sentita la regione interessata, di concerto con il Ministro
per i beni culturali e ambientali, si pronuncia sulla compatibilità
ambientale nei successivi novanta giorni), decorsi i quali la procedura di
approvazione del progetto riprende il suo corso, salvo proroga deliberata
dal Consiglio dei Ministri in casi di particolare rilevanza. Per le opere
incidenti su aree sottoposte a vincolo di tutela culturale e
paesaggistica, il Ministro dell'ambiente provvede di concerto con il
Ministro per i beni culturali e ambientali.
5. Ove il Ministro
competente alla realizzazione dell'opera non ritenga di uniformarsi alla
valutazione del Ministro dell'ambiente, la questione è rimessa al
Consiglio dei Ministri.
6. Qualora, nell'esecuzione
delle opere di cui al comma 3, il Ministro dell'ambiente ravvisi
comportamenti contrastanti con il parere sulla compatibilità ambientale
espresso ai sensi del comma 4, o comunque tali da compromettere
fondamentali esigenze di equilibrio ecologico e ambientale, ordina la
sospensione dei lavori e rimette la questione al Consiglio dei Ministri.
7. Restano ferme le
attribuzioni del Ministro per i beni culturali e ambientali nelle materie
di sua competenza.
8. Il Ministro per i beni
culturali e ambientali, nel caso previsto dall'art. 1 bis, comma 2, del
D.L. 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, nella L. 8
agosto 1985, n. 431, esercita i poteri di cui agli artt. 4 e 82 del D.P.R.
24 luglio 1977, n. 616, di concerto con il Ministro dell'ambiente.
9. Qualsiasi cittadino, in
conformità delle leggi vigenti, può presentare, in forma scritta, al
Ministero dell'ambiente, al Ministero per i beni culturali e ambientali e
alla regione interessata istanze, osservazioni o pareri sull'opera
soggetta a valutazione di impatto ambientale, nel termine di trenta giorni
dall'annuncio della comunicazione del progetto.
Art. 7
(Omissis)
Art. 8
1. Per l'esercizio delle
funzioni previste dalla presente legge il Ministero dell'ambiente si
avvale dei servizi tecnici dello Stato previa intesa con i ministri
competenti, e di quelli delle unità sanitarie locali previa intesa con la
regione, nonché della collaborazione degli istituti superiori, degli
organi di consulenza tecnico - scientifica dello Stato, degli enti
pubblici specializzati operanti a livello nazionale e degli istituti e dei
dipartimenti universitari con i quali può stipulare apposite convenzioni.
2. Il Ministro dell'ambiente
può disporre verifiche tecniche sullo stato di inquinamento
dell'atmosfera, delle acque e del suolo e sullo stato di conservazione di
ambienti naturali. Per l'accesso nei luoghi dei soggetti incaricati si
applica l'art. 7, comma primo, della L. 25 giugno 1865, n. 2359.
3. In caso di mancata
attuazione o di inosservanza da parte delle regioni, delle province o dei
comuni, delle disposizioni di legge relative alla tutela dell'ambiente, e
qualora possa derivarne un grave danno ecologico, il Ministro
dell'ambiente, previa diffida ad adempiere entro congruo termine da
indicarsi nella diffida medesima, adotta con ordinanza cautelare le
necessarie misure provvisorie di salvaguardia, anche a carattere
inibitorio di opere, di lavori o di attività antropiche, dandone
comunicazione preventiva alle amministrazioni competenti. Se la mancata
attuazione o l'inosservanza di cui al presente comma è imputabile ad un
ufficio periferico dello Stato, il Ministro dell'ambiente informa senza
indugio il Ministro competente da cui l'ufficio dipende, il quale assume
le misure necessarie per assicurare l'adempimento. Se permane la necessità
di un intervento cautelare per evitare un grave danno ecologico,
l'ordinanza di cui al presente comma è adottata dal Ministro competente,
di concerto con il Ministro dell'ambiente.
4. Per la vigilanza, la
prevenzione e la repressione delle violazioni compiute in danno
dell'ambiente, il Ministro dell'ambiente si avvale del nucleo operativo
ecologico dell'Arma dei carabinieri, che viene posto alla dipendenza
funzionale del Ministro dell'ambiente, nonché del Corpo forestale dello
Stato, con particolare riguardo alla tutela del patrimonio naturalistico
nazionale, degli appositi reparti della guardia di finanza e delle forze
di polizia, previa intesa con i ministri competenti, e delle capitanerie
di porto, previa intesa con il Ministro della marina mercantile.
Art. 9
1. Fatte salve le
attribuzioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di
Trento e di Bolzano nelle materie di loro esclusiva competenza, e nel
rispetto degli statuti e delle norme di attuazione, la funzione di
indirizzo e coordinamento delle attività amministrative delle regioni,
nelle materie previste dalla presente legge, attiene ad esigenze di
carattere unitario, anche in riferimento agli obiettivi della
programmazione economica nazionale ed agli impegni derivanti dagli
obblighi internazionali e comunitari. Tale funzione è esercitata, fuori
dei casi in cui si provveda con legge o con atto avente forza di legge,
mediante deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell'ambiente.
2. Il Ministro dell'ambiente
emana le direttive concernenti le attività delegate alle regioni, fatte
salve le competenze in materia, esercitate, ai sensi dell'art. 82 del
D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dal Ministro per i beni culturali e
ambientali.
3. Il Ministro
dell'ambiente, in caso di persistente inattività degli organi regionali
nell'esercizio delle funzioni delegate, sentita la regione interessata,
assegna un congruo termine, scaduto il quale dispone il compimento degli
atti relativi in sostituzione dell'amministrazione regionale.
4. Il Ministero
dell'ambiente e le amministrazioni regionali sono tenuti a fornirsi
reciprocamente ogni notizia utile allo svolgimento delle proprie funzioni.
Art.
10
1. Ai fini dell'esercizio
delle attribuzioni previste dalla presente legge sono istituiti i seguenti
servizi del Ministero dell'ambiente:
a) servizio prevenzione
degli inquinamenti e risanamento ambientale ;
b) servizio conservazione
della natura;
c) servizio valutazione
dell'impatto ambientale, informazione ai cittadini e per la relazione
sullo stato dell'ambiente;
d) servizio affari generali
e del personale.
e) servizio di
collaborazione al funzionamento degli organi di cui agli artt. 11 e 12 e
per l'organizzazione e per il coordinamento dei loro uffici ausiliari .
2. Le attribuzioni dei
servizi e le relative piante organiche sono definite nel regolamento di
organizzazione del Ministero. Il regolamento è emanato con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente.
3. Ai servizi sono preposti
dirigenti generali dello Stato di livello C.
Art.
11
1. Organo tecnico -
scientifico del Ministero dell'ambiente è il Comitato scientifico.
2. Il Comitato scientifico è
presieduto dal ministro ed è composto nel modo seguente:
a) da dieci esperti
designati rispettivamente dai Ministri dell'interno, dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e
delle foreste, della marina mercantile, della sanità, per i beni culturali
e ambientali, della pubblica istruzione, per gli affari regionali e per il
coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;
b) da un componente,
rispettivamente, del Consiglio superiore dei lavori pubblici, del
Consiglio superiore di sanità, dell'Istituto superiore di sanità, del
Consiglio superiore della marina mercantile, della Consulta per la difesa
del mare dagli inquinamenti, del Consiglio superiore dell'agricoltura e le
foreste, del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, del
Consiglio nazionale delle ricerche e del Consiglio superiore della
pubblica istruzione;
c) da otto professori
universitari di ruolo, di discipline attinenti alle tematiche ambientali;
d) da cinque esperti di
problemi di ecologia, scelti tra persone di riconosciuta esperienza
scientifica, sentita l'Accademia nazionale dei lincei.
3. I componenti del Comitato
sono nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e durano in carica
quattro anni.
4. Le norme per
l'organizzazione ed il funzionamento del Comitato scientifico sono
stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente.
5. Il Comitato scientifico
esprime pareri nelle amterie indicate nella presente legge, su richiesta
del Ministro dell'ambiente.
6. Il Comitato si pronuncia
in seduta plenaria o in sezioni costituite dal Ministro in relazione ai
settori di competenza del Ministero.
7. Il Ministro dell'ambiente
può costituire, con proprio decreto, sentito il parere del Consiglio
nazionale di cui al successivo art. 12, comitati tecnico - scientifici
aventi competenza su specifici settori di intervento del Ministero
dell'ambiente e sul settore delle aree protette.
Art.
12
1. E' istituito il Consiglio
nazionale per l'ambiente con la seguente composizione:
a) un rappresentante
designato da ogni regione; per il Trentino - Alto Adige, uno designato
dalla provincia autonoma di Trento e uno dalla provincia autonoma di
Bolzano;
b) sei rappresentanti
designati dall'Associazione nazionale comuni italiani e tre dalla Unione
delle province d`Italia;
c) quindici rappresentanti
nominati dal Ministro dell'ambiente su terne presentate dalle associazioni
a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni, di cui al
successivo art. 13;
d) un rappresentante del CNR,
uno dell'ENEA e uno dell'ENEL.
2. Il Ministro
dell'ambiente, quando ne ravvisi l'opportunità in relazione agli argomenti
iscritti all'ordine del giorno del Consiglio, può invitare rappresentanti
dell'impresa e del lavoro e degli ordini professionali.
3. Il Consiglio nazionale
per l'ambiente è presieduto dal Ministro dell'ambiente ed è rinnovato ogni
tre anni. Elegge nel suo seno il vicepresidente e stabilisce le regole per
il proprio funzionamento. Si avvale di un apposito ufficio di segreteria
istituito presso il Ministero dell'ambiente.
4. Il Consiglio dà pareri ed
avanza proposte nelle materie indicate dalla presente legge nei casi e con
le modalità stabilite con apposito regolamento approvato con decreto
ministeriale.
5. Il Consiglio può proporre
iniziative al Ministro dell'ambiente per il raggiungimento delle finalità
indicate nell'art. 1, comma 3.
6. Il Consiglio esprime il
proprio parere sulla relazione di cui all'art. 1, comma 6, che è allegato
alla relazione stessa ai fini della sua trasmissione al Parlamento.
7. Il Consiglio nazionale
per l'ambiente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Ministro dell'ambiente entro sessanta giorni dalla entrata in
vigore della presente legge.
Art.
13
1. Le associazioni di
protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno
cinque regioni sono individuate con decreto del Ministro dell'ambiente
sulla base delle finalità programmatiche e dell'ordinamento interno
democratico previsti dallo statuto, nonché della continuità dell'azione e
della sua rilevanza esterna, previo parere del Consiglio nazionale per
l'ambiente da esprimere entro novanta giorni dalla richiesta .
2. Il ministro, al solo fine
di ottenere, per la prima composizione del Consiglio nazionale
dell'ambiente, le terne di cui al precedente art. 12, comma 1, lett. c),
effettua, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge,
una prima individuazione delle associazioni a carattere nazionale e di
quelle presenti in almeno cinque regioni, secondo i criteri di cui al
precedente comma 1, e ne informa il Parlamento.
Art.
14
1. Il Ministro dell'ambiente
assicura la più ampia divulgazione delle informazioni sullo stato
dell'ambiente.
2. Gli atti adottati dal
Consiglio nazionale per l'ambiente debbono essere motivati e, quando la
loro conoscenza interessi la generalità dei cittadini e risponda ad
esigenze informative di carattere diffuso, vengono pubblicati per estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 3
della L. 11 dicembre 1984, n. 839, con la menzione del numero del
Bollettino Ufficiale del Ministero dell'ambiente, che riporta il testo
integrale degli atti stessi nonché il processo verbale delle sedute.
3. Qualsiasi cittadino ha
diritto di accesso alle informazioni sullo stato dell'ambiente
disponibili, in conformità delle leggi vigenti, presso gli uffici della
pubblica amministrazione, e può ottenere copia previo rimborso delle spese
di riproduzione e delle spese effettive di ufficio il cui importo è
stabilito con atto dell'amministrazione interessata.
Art.
15
1. I ruoli e le relative
dotazioni organiche del Ministero dell'ambiente sono stabiliti in
conformità alle tabelle A e B allegate alla presente legge.
2. Il consiglio di
amministrazione e le commissioni di disciplina del Ministero sono
costituiti secondo le norme vigenti ed esercitano le funzioni da esse
previste.
3. Presso il Ministero è
istituita una Ragioneria centrale dipendente dal Ministero del tesoro.
4. In relazione
all'istituzione della Ragioneria centrale di cui al precedente comma 3, la
dotazione organica dei ruoli centrali del Ministero del tesoro -
Ragioneria generale dello Stato - viene aumentata di complessive 35 unità,
così distribuite: tre della ex carriera ausiliaria, di cui due con
qualifica di commesso (secondo livello funzionale) e una con qualifica di
commesso capo (terzo livello funzionale); undici della ex carriera
esecutiva amministrativa, di cui dieci con qualifica di coadiutore
superiore (quinto livello funzionale); tre della ex carriera esecutiva
tecnica dei meccanografi con qualifica di operatore tecnico (quarto
livello funzionale); otto della ex carriera di concetto, di cui sette con
qualifica di ragioniere o segretario (sesto livello funzionale) e una con
qualifica di ragioniere capo o segretario capo (settimo livello
funzionale); dieci della ex carriera direttiva, di cui sette con qualifica
di consigliere (settimo livello funzionale) e tre con qualifica di
direttore aggiunto di divisione (ottavo livello funzionale).
5. I profili professionali
di ufficiale e di assistente ecologico saranno determinati ai sensi della
L. 29 marzo 1983, n. 93.
6. Nella prima applicazione
della presente legge, alla copertura dei posti di organico il Ministro
dell'ambiente potrà provvedere mediante inquadramento a domanda:
a) del personale di ruolo
già in posizione di comando e di quello fuori ruolo presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri ed in servizio presso l'Ufficio del Ministro
per l'ecologia alla data di entrata in vigore della presente legge;
b) del personale di ruolo in
servizio presso altre amministrazioni dello Stato o enti pubblici che,
alla data di entrata in vigore della presente legge, esercita funzioni
relative alle competenze attribuite al Ministero dell'ambiente;
c) del personale di ruolo in
posizione di comando presso l'Ufficio del Ministro per l'ecologia ai sensi
dell'art. 12 della L. 22 dicembre 1984, n. 887, e successive modificazioni
e integrazioni .
7. l'inquadramento, con la
conservazione della qualifica e dell'anzianità maturata, è disposto con
decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri del tesoro
e per la funzione pubblica, sentito, per il personale di cui al precedente
comma 6, lett. b), il ministro preposto all'amministrazione di provenienza
e, per quello di cui allo stesso comma 6, lettera c), il capo
dell'amministrazione di appartenenza.
8. Per sopperire alle prime
esigenze organizzative e funzionali del Ministero dell'ambiente, il
Ministro dell'ambiente può avvalersi, nel limite massimo di 35 unità, di
personale assunto con contratti a tempo determinato di durata non
superiore a due anni scelto tra elementi di adeguata qualificazione
tecnico-professionale ed il cui compenso sarà determinato con decreto del
Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro .
Art.
16
1. In sede di prima
applicazione della presente legge, il 30 per cento dei posti di primo
dirigente, di cui all'allegata tabella A, è conferito, mediante concorso
speciale per esame, al personale già appartenente all'ex carriera
direttiva in servizio presso l'Ufficio del Ministro per l'ecologia alla
data di entrata in vigore della presente legge, in possesso del diploma di
laurea, inquadrato nella settima e nella ottava qualifica funzionale, con
almeno nove anni di servizio effettivo nella qualifica stessa.
Art.
17
1. In attesa della
aggregazione di tutti i servizi scientifici e tecnici con competenze
relative all'ambiente e al territorio, compresa la formazione di eventuali
istituti e di un centro dati, il Servizio geologico del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato è trasferito al Ministero
dell'ambiente .
2. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, è regolato il passaggio di
funzioni, beni e personale, nonché la conseguente variazione delle tabelle
organiche allegate alla presente legge.
Art.
18
1. Qualunque fatto doloso o
colposo in violazione di disposizioni di legge o di provvedimenti adottati
in base a legge che comprometta l'ambiente, ad esso arrecando danno,
alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, obbliga
l'autore del fatto al risarcimento nei confronti dello Stato.
2. Per la materia di cui al
precedente comma 1 la giurisdizione appartiene al giudice ordinario, ferma
quella della Corte dei conti, di cui all'art. 22 del D.P.R. 10 gennaio
1957, n. 3.
3. l'azione di risarcimento
del danno ambientale, anche se esercitata in sede penale, è promossa dallo
Stato, nonché dagli enti territoriali sui quali incidano i beni oggetto
del fatto lesivo.
4. Le associazioni di cui al
precedente art. 13 e i cittadini, al fine di sollecitare l'esercizio
dell'azione da parte dei soggetti legittimati, possono denunciare i fatti
lesivi di beni ambientali dei quali siano a conoscenza .
5. Le associazioni
individuate in base all'art. 13 della presente legge possono intervenire
nei giudizi per danno ambientale e ricorrere in sede di giurisdizione
amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi.
6. Il giudice, ove non sia
possibile una precisa quantifiazione del danno, ne determina l'ammontare
in via equitativa, tenendo comunque conto della gravità della colpa
individuale, del costo necessario per il ripristino, e del profitto
conseguito dal trasgressore in conseguenza del suo comportamento lesivo
dei beni ambientali.
7. Nei casi di concorso
nello stesso evento di danno, ciascuno risponde nei limiti della propria
responsabilità individuale.
8. Il giudice, nella
sentenza di condanna, dispone, ove possibile, il ripristino dello stato
dei luoghi a spese del responsabile.
9. Per la riscossione dei
crediti in favore dello Stato risultanti dalle sentenze di condanna si
applicano le norme di cui al testo unico delle disposizioni di legge
relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato,
approvato con R.D. 14 aprile 1910, n. 639.
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