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G.U. 29 giugno 1985, n. 152
1. (3).
(3) L'articolo che si omette, sostituito dall'art. 1 della legge di
conversione 8 agosto 1985, n. 431, aggiunge nove commi all'art. 82, D.P.R.
24 luglio 1977, n. 616.
1-bis.
1. Con
riferimento ai beni e alle aree elencati dal quinto comma dell'articolo 82
del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come
integrato dal precedente articolo 1, le regioni sottopongono a specifica
normativa d'uso e di valorizzazione ambientale il relativo territorio
mediante la redazione di piani paesistici o di piani
urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori
paesistici ed ambientali, da approvarsi entro il 31 dicembre 1986.
2. Decorso inutilmente il termine di cui al precedente comma, il Ministro
per i beni culturali e ambientali esercita i poteri di cui agli articoli 4
e 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616
(5) (5/a) (5/cost).
(5) Articolo aggiunto dall'art. 1 della legge di conversione 8 agosto
1985, n. 431.
(5/a) Vedi, anche, l'art. 6, L. 8 luglio 1986, n. 349.
(5/cost) La Corte Costituzionale, con sentenza 6-13 febbraio 1995, n. 36 (Gazz.
Uff. 22 febbraio 1995, n. 8, Serie speciale), ha dichiarato che spetta
allo Stato disporre la sostituzione dell'amministrazione regionale con il
Ministero per i beni culturali e ambientali ai fini del compimento degli
atti necessari per la redazione e l'approvazione del piano territoriale
paesistico.
1-ter.
1. Le regioni,
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, possono individuare con indicazioni
planimetriche e catastali, nell'ambito delle zone elencate dal quinto
comma
dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616, come integrato dal precedente articolo 1, nonché nelle altre
comprese negli elenchi redatti ai sensi della legge 29 giugno 1939, n.
1497, e del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, le aree in cui è
vietata, fino all'adozione da parte delle regioni dei piani di cui al
precedente articolo 1-bis, ogni modificazione dell'assetto del territorio
nonché qualsiasi opera edilizia, con esclusione degli interventi di
manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di
restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto
esteriore degli edifici. La notificazione dei provvedimenti predetti
avviene secondo le procedure previste dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497,
e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3
giugno 1940, n. 1357.
2. Restano fermi al riguardo le competenze ed i poteri del Ministro per i
beni culturali e ambientali di cui all'articolo 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (5) (6/cost).
(5) Articolo aggiunto dall'art. 1 della legge di conversione 8 agosto
1985, n. 431.
(6/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 4-8 maggio 1998, n. 158 (Gazz.
Uff. 13 maggio 1998, n. 19, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta
infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt.
1-ter e 1-sexies,
introdotti dall'art. 1 della legge di conversione 8 agosto 1985, n. 431,
sollevate in riferimento agli artt. 25, 9, secondo comma, 3, 13, e 27
della Costituzione.
1-quater.
1. In
relazione al vincolo paesaggistico imposto sui corsi d'acqua ai sensi del
quinto comma, lettera c),dell'articolo 82 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come integrato dal precedente articolo
1, le regioni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, determinano quali dei corsi
d'acqua classificati pubblici, ai sensi del testo unico delle disposizioni
di legge sulle acque ed impianti elettrici,approvato con regio decreto 11
dicembre 1933, n. 1775, possono, per la loro irrilevanza ai fini
paesaggistici, essere esclusi, in tutto o in parte, dal predetto vincolo,
e ne redigono e rendono pubblico, entro i successivi trenta giorni,
apposito elenco.
2. Resta ferma la facoltà del Ministro per i beni culturali e ambientali
di confermare, con provvedimento motivato, il vincolo di cui al precedente
comma sui corsi d'acqua inseriti nei predetti elenchi regionali (5).
(5) Articolo aggiunto dall'art. 1 della legge di conversione 8 agosto
1985, n. 431.
(giurisprudenza)
1-quinquies.
Le aree e i
beni individuati ai sensi dell'articolo 2 del decreto ministeriale 21
settembre 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 26
settembre 1984, sono inclusi tra quelli in cui è vietata, fino
all'adozione da parte delle regioni dei piani di cui all'articolo 1-bis,
ogni modificazione dell'assetto del territorio nonché ogni opera edilizia,
con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria,
di consolidamento statico e di restauro
conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore
degli edifici (5) (9/cost).
(5) Articolo aggiunto dall'art. 1 della legge di conversione 8 agosto
1985, n. 431.
(9/cost) La Corte costituzionale con sentenza 21-28 luglio 1995, n. 417 (Gazz.
Uff. 23 agosto 1995, n. 35, Serie speciale) ha dichiarato non fondata la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 1-quinquies, sollevata,
in riferimento agli artt.
3, 42, secondo e terzo comma, e 97 della Costituzione, dal Tribunale
amministrativo regionale per la Campania;
ha dichiarato, inoltre, non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1-quinquies, sollevata, in riferimento agli artt.
3, 24, secondo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale
amministrativo regionale per
la Campania.
(giurisprudenza)
1-sexies.
1. Ferme
restando le sanzioni di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la
violazione delle disposizioni di cui al presente decreto, si applicano
altresì quelle previste dall'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n.
47.
2. Con la sentenza di condanna viene ordinata la rimessione in pristino
dello stato originario dei luoghi a spese del condannato (11) (11/cost)
(6/cost).
(11) Articolo aggiunto dall'art. 1 della legge di conversione 8 agosto
1985, n. 431.
(11/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 18-18 luglio 1997, n. 247
(Gazz. Uff. 23 luglio 1997, n. 30, Serie speciale), ha dichiarato non
fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1-sexies,
sollevata in riferimento agli
artt. 13, 25 e 27 della Costituzione. La Corte costituzionale, chiamata a
pronunciarsi sulla stessa questione, con ordinanza 12-17 marzo 1998, n.
68(Gazz. Uff. 25 marzo 1998, n. 12, Serie speciale), con ordinanza 9-22
luglio 1998, n. 316 (Gazz. Uff. 2 settembre 1998, n. 35, Serie speciale),
e con ordinanza 11-18 marzo 1999, n. 71 (Gazz. Uff. 24 marzo 1999, n. 12,
Serie
speciale), ne ha dichiarato la manifesta infondatezza in riferimento agli
artt. 42, 97, 9, 25, secondo comma, della Costituzione.
(6/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 4-8 maggio 1998, n. 158 (Gazz.
Uff. 13 maggio 1998, n. 19, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta
infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt.
1-ter e 1-sexies,
introdotti dall'art. 1 della legge di conversione 8 agosto 1985, n. 431,
sollevate in riferimento agli artt. 25, 9, secondo comma, 3, 13, e 27
della Costituzione.
2.
Il presente
decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà
presentato alle Camere per la conversione in legge. |