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G.U. 22 agosto 1985, n. 197
Art. 1
Il
decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la
tutela delle zone di particolare interesse ambientale, è convertito in
legge con le seguenti modificazioni:
L'articolo
1 è sostituito dal seguente:
Art. 1
All'articolo
82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616,
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "Sono sottoposti a vincolo
paesaggistico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497:
-
i
territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300
metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
-
i
territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità
di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati
sui laghi;
-
i fiumi, i
torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al testo
unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici,
approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative
sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
-
le
montagne per la parte eccedente 1600 metri sul livello del mare per la
catena alpina e 1200 metri sul livello del mare per la catena
appenninica e per le isole;
-
i
ghiacciai e i circhi glaciali;
-
i parchi e
le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione
esterna dei parchi;
-
i
territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o
danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di
rimboschimento;
-
le aree
assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
-
le zone
umide incluse nell'elenco di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
-
i vulcani;
-
le zone di
interesse archeologico.
Il vincolo di
cui al precedente comma non si applica alle zone A, B e - limitatamente
alle parti ricomprese nei piani pluriennali di attuazione - alle altre
zone, come delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto
ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, e, nei comuni sprovvisti di tali
strumenti, ai centri edificati perimetrati ai sensi dell'art. 18 della
legge 22 ottobre 1971, n. 865.
Sono peraltro sottoposti a vincolo paesaggistico, anche nelle zone di cui
al comma precedente, i beni di cui al n. 2) dell'art. 1 della legge 29
giugno 1939, n. 1497.
Nei boschi e nelle foreste di cui alla lettera g) del quinto comma del
presente articolo sono consentiti il taglio colturale, la forestazione, la
riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione
previsti ed autorizzati in base alle norme vigenti in materia.
L'autorizzazione di cui all'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497,
deve essere rilasciata o negata entro il termine perentorio di sessanta
giorni. Le regioni danno immediata comunicazione al Ministro per i beni
culturali e ambientali delle autorizzazioni rilasciate e trasmettono
contestualmente la relativa documentazione. Decorso inutilmente il
predetto termine, gli interessati, entro trenta giorni, possono richiedere
l'autorizzazione al Ministro per i beni culturali e ambientali, che si
pronuncia entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
Il Ministro per i beni culturali e ambientali può in ogni caso annullare,
con provvedimento motivato, l'autorizzazione regionale entro i sessanta
giorni successivi alla relativa comunicazione. Qualora la richiesta di
autorizzazione riguardi opere da eseguirsi da parte di amministrazioni
statali, il Ministro per i beni culturali e ambientali può in ogni caso
rilasciare o negare entro sessanta giorni l'autorizzazione di cui all'art.
7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, anche in difformità dalla decisione
regionale. Per le attività di ricerca ed estrazione di cui al regio
decreto 29 luglio 1927, n. 1443, l'autorizzazione del Ministero per i beni
culturali e ambientali, prevista dal precedente nono comma, è rilasciata
sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Non
è richiesta l'autorizzazione di cui all'art. 7 della legge 29 giugno 1939,
n. 1497, per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di
consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo
stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici, nonché per
l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comporti
alterazione permanente dello stato dei luoghi per costruzioni edilizie od
altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non
alterino l'assetto idrogeologico del territorio. Le funzioni di vigilanza
sull'osservanza del vincolo di cui al quinto comma del presente articolo
sono esercitate anche dagli organi del Ministero per i beni culturali e
ambientali".
Dopo
l'articolo 1, sono aggiunti i seguenti:
Art. 1-bis.
Con
riferimento ai beni e alle aree elencati dal quinto comma dell'art. 82 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come
integrato dal precedente art. 1, le regioni sottopongono a specifica
normativa d'uso e di valorizzazione ambientale il relativo territorio
mediante la redazione di piani paesistici o di piani
urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori
paesistici ed ambientali, da approvarsi entro il 31 dicembre 1986. 2.
Decorso inutilmente il termine di cui al precedente comma, il Ministro per
i beni culturali e ambientali esercita i poteri di cui agli articoli 4 e
82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
Art. 1-ter.
1. Le regioni,
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, possono individuare con indicazioni
planimetriche e catastali, nell'ambito delle zone elencate dal quinto
comma dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616, come integrato dal precedente art. 1, nonché nelle altre
comprese negli elenchi redatti ai sensi della legge 29 giugno 1939, n.
1497, e del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, le aree in cui è
vietata, fino all'adozione da parte delle regioni dei piani di cui al
precedente art. 1-bis, ogni modificazione dell'assetto del territorio
nonché qualsiasi opera edilizia, con esclusione degli interventi di
manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di
restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto
esteriore degli edifici. La notificazione dei provvedimenti predetti
avviene secondo le procedure previste dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497,
e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3
giugno 1940, n. 1357. 2. Restano fermi al riguardo le competenze ed i
poteri del Ministro per i beni culturali e ambientali di cui all'art. 4
del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
Art.
1-quater.
1. In
relazione al vincolo paesaggistico imposto sui corsi d'acqua ai sensi del
quinto comma, lettera c), dell'art. 82 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come integrato dal precedente art. 1,
le regioni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, determinano quali dei corsi
d'acqua classificati pubblici, ai sensi del testo unico delle disposizioni
di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11
dicembre 1933, n. 1775, possono, per la loro irrilevanza ai fini
paesaggistici, essere esclusi, in tutto o in parte, dal predetto vincolo,
e ne redigono e rendono pubblico, entro i successivi trenta giorni,
apposito elenco. 2. Resta ferma la facoltà del Ministro per i beni
culturali e ambientali di confermare, con provvedimento motivato, il
vincolo di cui al precedente comma sui corsi d'acqua inseriti nei predetti
elenchi regionali.
Art.
1-quinquies.
Le aree e i
beni individuati ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 21
settembre 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 26
settembre 1984, sono inclusi tra quelli in cui è vietata, fino
all'adozione da parte delle regioni dei piani di cui all'art. 1-bis, ogni
modificazione dell'assetto del territorio nonché ogni opera edilizia, con
esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di
consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo
stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici.
Art.
1-sexies.
1. Ferme
restando le sanzioni di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la
violazione delle disposizioni di cui al presente decreto, si applicano
altresì quelle previste dall'art. 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
2. Con la sentenza di condanna viene ordinata la rimessione in ripristino
dello stato originario dei luoghi a spese del condannato".
Art. 2
Le
disposizioni di cui all'art. 1 del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312,
recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare
interesse ambientale, come convertito in legge dalla presente legge,
costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale della
Repubblica. |