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G.U. 8 agosto 1984, n. 217
Art. 1
Le sanzioni
amministrative previste per le infrazioni richiamate nell'art. 10 della
legge 1° marzo 1975, n. 47, salvo le sanzioni amministrative relative agli
articoli 26, 54 e 135 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2367, sono
ulteriormente raddoppiate dopo aver considerato gli aumenti previsti dalla
legge 24 novembre 1981, n. 689. Sono altresì quintuplicate le sanzioni
amministrative previste per le infrazioni richiamate nell'art. 11 della
suddetta legge 1° marzo 1975, n. 47.
Art. 2
La presente
legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |