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G.U. 30
novembre 1981, n. 329, suppl. ord.
Capo I LE SANZIONI AMMINISTRATIVE
Sezione I Principi generali
Art. 1
(Principio di legalità)
Nessuno
può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una
legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione.
Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei
casi e per i tempi in esse considerati.
Art. 2
(Capacità di intendere e di volere)
Non può
essere assoggettato a sanzione amministrativa, chi al momento in cui ha
commesso il fatto, non aveva compiuto i diciotto anni o non aveva, in base
ai criteri indicati nel codice penale, la capacità di intendere e di
volere, salvo che lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia
stato da lui preordinato. Fuori dei casi previsti dall'ultima parte del
precedente comma, della violazione risponde chi era tenuto alla
sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il
fatto.
Art. 3
(Elemento soggettivo)
Nelle
violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è
responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria,
sia essa dolosa o colposa. Nel caso in cui la violazione è commessa per
errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è
determinato da sua colpa.
Art. 4
(Cause di esclusione della responsabilità)
Non
risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto
nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima
ovvero in stato di necessità o di legittima difesa. Se la violazione è
commessa per ordine dell'autorità, della stessa risponde il pubblico
ufficiale che ha dato l'ordine. I comuni, le province, le comunità montane
e i loro consorzi, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB),
gli enti non commerciali senza scopo di lucro che svolgono attività
socio-assistenziale e le istituzioni sanitarie operanti nel Servizio
sanitario nazionale ed i loro amministratori non rispondono delle sanzioni
amministrative e civili che riguardano l'assunzione di lavoratori, le
assicurazioni obbligatorie e gli ulteriori adempimenti, relativi a
prestazioni lavorative stipulate nella forma del contratto d'opera e
successivamente riconosciute come rapporti di lavoro subordinato, purchè
esaurite alla data del 31 dicembre 1997 (1).
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(1) Comma
aggiunto dall'art. 31, comma 36, L. 23 dicembre 1998, n. 448.
Art. 5
(Concorso di persone)
Quando
più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse
soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente
stabilito dalla legge.
Art. 6
(Solidarietà)
Il
proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la
violazione o, in sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene
immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, è obbligato in
solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo
dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà.
Se la violazione è commessa da persona capace di intendere e di volere ma
soggetta all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita
dell'autorità o incaricata della direzione o della vigilanza è obbligata
in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo
dovuta, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto. Se la
violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona
giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un
imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la
persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligata in solido con
l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta. Nei
casi previsti dai commi precedenti chi ha pagato ha diritto di regresso
per l'intero nei confronti dell'autore della violazione.
Art. 7
(Non trasmissibilità dell'obbligazione)
L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non si
trasmette agli eredi.
Art. 8
(Più violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative)
Salvo che
sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un'azione od omissione
viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o
commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione
prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo. Alla
stessa sanzione prevista dal precedente comma soggiace anche chi con più
azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno posto in essere in
violazione di norme che stabiliscono sanzioni amministrative, commette,
anche in tempi diversi, più violazioni della stessa o di diverse norme di
legge in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie (1). La
disposizione di cui al precedente comma si applica anche alle violazioni
commesse anteriormente all'entrata in vigore della legge di conversione
del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, per le quali non sia già
intervenuta sentenza passata in giudicato (1).
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(1) Comma
aggiunto dall'art. 1-sexies, D.L. 2 dicembre 1985, n. 688.
Art. 8
bis (Reiterazione delle violazioni)
Salvo
quanto previsto da speciali disposizioni di legge, si ha reiterazione
quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione
amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto
commette un'altra violazione della stessa indole. Si ha reiterazione anche
quando più violazioni della stessa indole commesse nel quinquennio sono
accertate con unico provvedimento esecutivo. Si considerano della stessa
indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni
diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le
modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri
fondamentali comuni. La reiterazione è specifica se è violata la medesima
disposizione. Le violazioni amministrative successive alla prima non sono
valutate, ai fini della reiterazione, quando sono commesse in tempi
ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria. La
reiterazione determina gli effetti che la legge espressamente stabilisce.
Essa non opera nel caso di pagamento in misura ridotta. Gli effetti
conseguenti alla reiterazione possono essere sospesi fino a quando il
provvedimento che accerta la violazione precedentemente commessa sia
divenuto definitivo. La sospensione è disposta dall'autorità
amministrativa competente, o in caso di opposizione dal giudice, quando
possa derivare grave danno. Gli effetti della reiterazione cessano di
diritto, in ogni caso, se il provvedimento che accerta la precedente
violazione è annullato.
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N.B.:
Articolo inserito dall'art. 94, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.
Art. 9
(Principio di specialità)
Quando
uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione
che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralità di
disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la
disposizione speciale. Tuttavia quando uno stesso fatto è punito da una
disposizione penale e da una disposizione regionale o delle province
autonome di Trento e di Bolzano che preveda una sanzione amministrativa,
si applica in ogni caso la disposizione penale, salvo che quest'ultima sia
applicabile solo in mancanza di altre disposizioni penali. Ai fatti puniti
dagli artt. 5, 6, e 12 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive
modificazioni ed integrazioni, si applicano soltanto le disposizioni
penali, anche quando i fatti stessi sono puniti con sanzioni
amministrative previste da disposizioni speciali in materia di produzione,
commercio e igiene degli alimenti e delle bevande (1).
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(1) Comma
così sostituito dall'art. 95, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.
Art.
10 (Sanzione amministrativa pecuniaria e rapporto tra limite minimo e
limite massimo)
La
sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una somma non
inferiore a lire dodicimila e non superiore a lire venti milioni. Le
sanzioni proporzionali non hanno limite massimo (1). Fuori dei casi
espressamente stabiliti dalla legge, il limite massimo della sanzione
amministrativa pecuniaria non può, per ciascuna violazione superare il
decuplo del minimo.
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(1) Comma
così modificato dall'art. 96, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.
Art.
11 (Criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie)
Nella
determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla
legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle
sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della
violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione
delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e
alle sue condizioni economiche.
Art.
12 (Ambito di applicazione)
Le
disposizioni di questo Capo si osservano, in quanto applicabili e salvo
che non sia diversamente stabilito, per tutte le violazioni per le quali è
prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro,
anche quando questa sanzione non è prevista in sostituzione di una
sanzione penale. Non si applicano alle violazioni disciplinari.
Sezione II Applicazione
Art.
13 (Atti di accertamento)
Gli
organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui
violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva
competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di
luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e
fotografici e ad ogni altra operazione tecnica. Possono altresì procedere
al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca
amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura
penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria. E' sempre disposto
il sequestro del veicolo a motore o del natante posto in circolazione
senza essere coperto dall'assicurazione obbligatoria e del veicolo posto
in circolazione senza che per lo stesso sia stato rilasciato il documento
di circolazione. All'accertamento delle violazioni punite con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere
anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i quali, oltre
che esercitare i poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere,
quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, a
perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora, previa
autorizzazione motivata del Pretore del luogo ove le perquisizioni stesse
dovranno essere effettuate. Si applicano le disposizioni del primo comma
dell'art. 333 e del primo e secondo comma dell'art. 334 del codice di
procedura penale. E' fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di
accertamento previsti dalle leggi vigenti.
Art.
14 (Contestazione e notificazione)
La
violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente
tanto al trasgressore quando alla persona che sia obbligata in solido al
pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta
la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate
nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere
notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica
entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro
il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. Quando gli atti
relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con
provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma
precedente decorrono dalla data della ricezione. Per la forma della
contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni
previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere
effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche
da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Per
i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non
siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del
pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel
secondo comma dell'art. 22 per il giudizio di opposizione. L'obbligazione
di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei
cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto.
Art.
15 (Accertamenti mediante analisi di campioni)
Se per
l'accertamento della violazione sono compiute analisi di campioni, il
dirigente del laboratorio deve comunicare all'interessato, a mezzo di
lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'esito dell'analisi.
L'interessato può chiedere la revisione dell'analisi con la partecipazione
di un proprio consulente tecnico. La richiesta è presentata con istanza
scritta all'organo che ha prelevato i campioni da analizzare, nel termine
di quindici giorni dalla comunicazione dell'esito della prima analisi, che
deve essere allegato all'istanza medesima. Delle operazioni di revisione
dell'analisi è data comunicazione all'interessato almeno dieci giorni
prima del loro inizio. I risultati della revisione dell'analisi sono
comunicati all'interessato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, a cura del dirigente del laboratorio che ha eseguito la
revisione dell'analisi. Le comunicazioni di cui al primo e al quarto comma
equivalgono alla contestazione di cui al primo comma dell'art. 14 ed il
termine per il pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 decorre
dalla comunicazione dell'esito della prima analisi o, quando è stata
chiesta la revisione dell'analisi, dalla comunicazione dell'esito della
stessa. Ove non sia possibile effettuare la comunicazione all'interessato
nelle forme di cui al primo e al quarto comma, si applicano le
disposizioni dell'art. 14. Con il decreto o con la legge regionale
indicati nell'ultimo comma dell'art. 17 sarà altresì fissata la somma di
denaro che il richiedente la revisione dell'analisi è tenuto a versare e
potranno essere indicati, anche a modifica delle vigenti disposizioni di
legge, gli istituti incaricati della stessa analisi.
Art.
16 (Pagamento in misura ridotta)
E'
ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte
del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più
favorevole qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari
al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro
il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa
non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione (1).
Nei casi di violazione del testo unico delle norme sulla circolazione
stradale e dei regolamenti comunali e provinciali continuano ad
applicarsi, rispettivamente l'art. 138 del testo unico approvato con
D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, con le modifiche apportate dall'art. 11
della legge 14 febbraio 1974, n. 62, e l'art. 107 del testo unico delle
leggi comunali e provinciali approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383 (2).
Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche nei casi in cui le norme
antecedenti all'entrata in vigore della presente legge non consentivano
l'oblazione.
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(1) Comma
così modificato dall'art. 52, comma 1, L. 24 giugno 1998, n. 213. (2)
L'art. 231 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ha abrogato il presente
comma per la parte relativa al testo unico delle norme sulla circolazione
stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno
1959, n. 393.
Art.
17 (Obbligo del rapporto)
Qualora
non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o
l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi
prevista nell'art. 24, deve presentare rapporto, con la prova delle
eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono
demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza
rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza,
al prefetto. Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo alle
violazioni previste dal testo unico delle norme sulla circolazione
stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, dal testo unico per
la tutela delle strade, approvato con R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740, e
dalla legge 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci. Nelle
materie di competenza delle regioni e negli altri casi, per le funzioni
amministrative ad esse delegate, il rapporto è presentato all'ufficio
regionale competente. Per le violazioni dei regolamenti provinciali e
comunali il rapporto è presentato, rispettivamente, al presidente della
giunta provinciale o al sindaco. L'ufficio territorialmente competente è
quello del luogo in cui è stata commessa la violazione. Il funzionario o
l'agente che ha proceduto al sequestro previsto dall'art. 13 deve
immediatamente informare l'autorità amministrativa competente a norma dei
precedenti commi, inviandole il processo verbale di sequestro. Con decreto
del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio
dei ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione
della presente legge, in sostituzione del D.P.R. 13 maggio 1976, n. 407,
saranno indicati gli uffici periferici dei singoli Ministeri, previsti nel
primo comma, anche per i casi in cui leggi precedenti abbiano regolato
diversamente la competenza. Con il decreto indicato nel comma precedente
saranno stabilite le modalità relative all'esecuzione del sequestro
previsto dall'art. 13, al trasporto ed alla consegna delle cose
sequestrate, alla custodia ed alla eventuale alienazione o distribuzione
delle stesse; sarà altresì stabilita la destinazione delle cose
confiscate. Le regioni, per le materie di loro competenza, provvederanno
con legge nel termine previsto dal comma precedente.
Art.
18 (Ordinanza-ingiunzione)
Entro il
termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione
della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità
competente a ricevere il rapporto a norma dell'art. 17 scritti difensivi e
documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.
L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano
fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti
negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con
ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il
pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle
persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza
motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente
all'organo che ha redatto il rapporto. Con l'ordinanza-ingiunzione deve
essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia,
delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso
provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta
con l'ordinanza di archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la
confisca. Il pagamento è effettuato all'ufficio del registro o al diverso
ufficio indicato nella ordinanza-ingiunzione, entro il termine di trenta
giorni dalla notificazione di detto provvedimento, eseguita nelle forme
previste dall'art. 14; del pagamento è data comunicazione, entro il
trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo ha ricevuto, all'autorità
che ha emesso l'ordinanza. Il termine per il pagamento è di sessanta
giorni se l'interessato risiede all'estero. L'ordinanza-ingiunzione
costituisce titolo esecutivo. Tuttavia l'ordinanza che dispone la confisca
diventa esecutiva dopo il decorso del termine per proporre opposizione, o,
nel caso in cui l'opposizione è proposta, con il passaggio in giudicato
della sentenza con la quale si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza
con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il
provvedimento opposto diviene inoppugnabile o è dichiarato inammissibile
il ricorso proposto avverso la stessa.
Art.
19 (Sequestro)
Quando si
è proceduto a sequestro, gli interessati possono, anche immediatamente,
proporre opposizione all'autorità indicata nel primo comma dell'art. 18,
con atto esente da bollo. Sull'opposizione la decisione è adottata con
ordinanza motivata emessa entro il decimo giorno successivo alla sua
proposizione. Se non è rigettata entro questo termine, l'opposizione si
intende accolta. Anche prima che sia concluso il procedimento
amministrativo, l'autorità competente può disporre la restituzione della
cosa sequestrata, previo pagamento delle spese di custodia, a chi prova di
averne diritto e ne fa istanza, salvo che si tratti di cose soggette a
confisca obbligatoria. Quando l'opposizione al sequestro è stata
rigettata, il sequestro cessa di avere efficacia se non è emessa
ordinanza-ingiunzione di pagamento o se non è disposta la confisca entro
due mesi dal giorno in cui è pervenuto il rapporto e, comunque, entro sei
mesi dal giorno in cui è avvenuto il sequestro.
Art.
20 (Sanzioni amministrative accessorie)
L'autorità amministrativa con l'ordinanza-ingiunzione o il giudice penale
con la sentenza di condanna nel caso previsto dall'art. 24, può applicare,
come sanzioni amministrative, quelle previste dalle leggi vigenti, per le
singole violazioni, come sanzioni penali accessorie, quando esse
consistono nella privazione o sospensione di facoltà e diritti derivanti
da provvedimenti dell'amministrazione. Le sanzioni amministrative
accessorie non sono applicabili fino a che è pendente il giudizio di
opposizione contro il provvedimento di condanna o, nel caso di connessione
di cui all'art. 24, fino a che il provvedimento stesso non sia divenuto
esecutivo. Le autorità stesse possono disporre la confisca amministrativa
delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e
debbono disporre la confisca delle cose che ne sono il prodotto, sempre
che le cose suddette appartengano a una delle persone cui è ingiunto il
pagamento. E' sempre disposta la confisca amministrativa delle cose, la
fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali
costituisce violazione amministrativa, anche se non venga emessa
l'ordinanza-ingiunzione di pagamento. La disposizione indicata nel comma
precedente non si applica se la cosa appartiene a persona estranea alla
violazione amministrativa e la fabbricazione, l'uso, il porto, la
detenzione o l'alienazione possono essere consentiti mediante
autorizzazione amministrativa.
Art.
21 (Casi speciali di sanzioni amministrative accessorie)
Quando è
accertata la violazione del primo comma dell'art. 32 della legge 24
dicembre 1969, n. 990, è sempre disposta la confisca del veicolo a motore
o del natante che appartiene alla persona a cui è ingiunto il pagamento,
se entro il termine fissato con l'ordinanza-ingiunzione non viene pagato,
oltre alla sanzione pecuniaria applicata, anche il premio di assicurazione
per almeno sei mesi. Nel caso in cui sia proposta opposizione avverso
l'ordinanza-ingiunzione, il termine di cui al primo comma decorre dal
passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta
l'opposizione ovvero dal momento in cui diventa inoppugnabile l'ordinanza
con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il
provvedimento opposto ovvero viene dichiarato inammissibile il ricorso
proposto avverso la stessa. Quando è accertata la violazione dell'ottavo
comma dell'art. 58 del testo unico delle norme sulla circolazione
stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, è sempre disposta
la confisca del veicolo (1). Quando è accertata la violazione del secondo
comma dell'art. 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283, è sempre disposta
la sospensione della licenza per un periodo non superiore a dieci giorni.
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(1) La
Corte costituzionale, con sentenza 27 ottobre 1994, n. 371, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui
prevede la confisca del veicolo privo della carta di circolazione, anche
se già immatricolato.
Art.
22 (Opposizione all'ordinanza-ingiunzione)
Contro
l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la
sola confisca, gli interessati possono proporre opposizione davanti al
giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione individuata a
norma dell'articolo 22 bis, entro il termine di trenta giorni dalla
notificazione del provvedimento (1). Il termine è di sessanta giorni se
l'interessato risiede all'estero. L'opposizione si propone mediante
ricorso, al quale è allegata l'ordinanza notificata. Il ricorso deve
contenere altresì, quando l'opponente non abbia indicato un suo
procuratore, la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio nel
comune dove ha sede il giudice adito (1). Se manca l'indicazione del
procuratore oppure la dichiarazione di residenza o l'elezione di
domicilio, le notificazioni al ricorrente vengono eseguite mediante
deposito in cancelleria. Quando è stato nominato un procuratore, le
notificazioni e le comunicazioni nel corso del procedimento sono
effettuate nei suoi confronti secondo le modalità stabilite dal codice di
procedura civile. L'opposizione non sospende l'esecuzione del
provvedimento, salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga
diversamente con ordinanza inoppugnabile (1).
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N.B.: Con
sentenza n. 62 del 24 febbraio 1992, la Corte costituzionale ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del presente articolo, in combinato
disposto con l'art. 122 c.p.c., nella parte in cui non consente ai
cittadini italiani appartenenti alla minoranza linguistica slovena nel
processo di opposizione ad ordinanze-ingiunzioni applicative di sanzioni
amministrative davanti al Pretore avente competenza su un territorio dove
sia insediata la predetta minoranza, di usare, su loro richiesta, la
lingua materna nei propri atti, usufruendo per questi della traduzione
nella lingua italiana, nonché di ricevere tradotti nella propria lingua
gli atti dell'autorità giudiziaria e le risposte della controparte. (1)
Comma così modificato dall'art. 97, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.
Art.
22 bis (Competenza per il giudizio di opposizione)
Salvo
quanto previsto dai commi seguenti, l'opposizione di cui all'art. 22 si
propone davanti al giudice di pace. L'opposizione si propone davanti al
tribunale quando la sanzione è stata applicata per una violazione
concernente disposizioni in materia: a) di tutela del lavoro, di igiene
sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro; b) di
previdenza e assistenza obbligatoria; c) urbanistica ed edilizia; d) di
tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora, della fauna e delle
aree protette; e) di igiene degli alimenti e delle bevande; f) di società
e di intermediari finanziari; g) tributaria e valutaria. L'opposizione si
propone altresì davanti al tribunale: a) se per la violazione è prevista
una sanzione pecuniaria superiore nel massimo a lire trenta milioni; b)
quando, essendo la violazione punita con sanzione pecuniaria proporzionale
senza previsione di un limite massimo, è stata applicata una sanzione
superiore a lire trenta milioni; c) quando è stata applicata una sanzione
di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest'ultima,
fatta eccezione per le violazioni previste dal regio decreto 21 dicembre
1933, n. 1736, dalla legge 15 dicembre 1990, n. 386 e dal decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Restano salve le competenze stabilite
da diverse disposizioni di legge.
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N.B.:
Articolo inserito dall'art. 98, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.
Art.
23 (Giudizio di opposizione)
Il
Giudice, se il ricorso è proposto oltre il termine previsto dal primo
comma dell'art. 22, ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza
ricorribile per cassazione (1). Se il ricorso è tempestivamente proposto,
il Giudice fissa l'udienza di comparizione con decreto, steso in calce al
ricorso, ordinando all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato
di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza fissata,
copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla
contestazione o notificazione della violazione. Il ricorso ed il decreto
sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente o, nel caso sia
stato indicato, al suo procuratore, e all'autorità che ha emesso
l'ordinanza (1). Tra il giorno della notificazione e l'udienza di
comparizione devono intercorrere i termini previsti dall'articolo 163 bis
del codice di procedura civile (2). L'opponente e l'autorità che ha emesso
l'ordinanza possono stare in giudizio personalmente; l'autorità che ha
emesso l'ordinanza può avvalersi anche di funzionari appositamente
delegati. Se alla prima udienza l'opponente o il suo procuratore non si
presentano senza addurre alcun legittimo impedimento, il Giudice, con
ordinanza ricorribile per cassazione, convalida il provvedimento opposto,
ponendo a carico dell'opponente anche le spese successive all'opposizione
(1) (3). Nel corso del giudizio il Giudice dispone, anche d'ufficio, i
mezzi di prova che ritiene necessari e può disporre la citazione di
testimoni anche senza la formulazione di capitoli (1). Appena terminata
l'istruttoria il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni ed a
procedere nella stessa udienza alla discussione della causa, pronunciando
subito dopo la sentenza mediante lettura del dispositivo. Tuttavia, dopo
la precisazione delle conclusioni, il Giudice, se necessario, concede alle
parti un termine non superiore a dieci giorni per il deposito di note
difensive e rinvia la causa all'udienza immediatamente successiva alla
scadenza del termine per la discussione e la pronuncia della sentenza (1).
Il Giudice può anche redigere e leggere, unitamente al dispositivo, la
motivazione della sentenza, che è subito dopo depositata in cancelleria
(1). A tutte le notificazioni e comunicazioni occorrenti si provvede
d'ufficio. Gli atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa
e imposta. Con la sentenza il Giudice può rigettare l'opposizione, ponendo
a carico dell'opponente le spese del procedimento o accoglierla,
annullando in tutto o in parte l'ordinanza o modificandola anche
limitatamente all'entità della sanzione dovuta. Nel giudizio di
opposizione davanti al giudice di pace non si applica l'articolo 113, 2°
comma, del codice di procedura civile (4). Il Giudice accoglie
l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità
dell'opponente (1). La sentenza è inappellabile ma è ricorribile per
cassazione.
-----------
N.B.: Con
sentenza n. 62 del 24 febbraio 1992, la Corte costituzionale ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del presente articolo, in combinato
disposto con l'art. 122 c.p.c., nella parte in cui non consente ai
cittadini italiani appartenenti alla minoranza linguistica slovena nel
processo di opposizione ad ordinanze-ingiunzioni applicative di sanzioni
amministrative davanti al Giudice avente competenza su un territorio dove
sia insediata la predetta minoranza, di usare, su loro richiesta, la
lingua materna nei propri atti, usufruendo per questi della traduzione
nella lingua italiana, nonché di ricevere tradotti nella propria lingua
gli atti dell'autorità giudiziaria e le risposte della controparte. (1)
Comma modificato dall'art. 99, comma 1, lett. a), D.Lgs. 30 dicembre 1999,
n. 507. (2) Comma sostituito dall'art. 99, comma 1, lett. b), D.Lgs. 30
dicembre 1999, n. 507. (3) Con sentenza 5 dicembre 1990, n. 534 la Corte
costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo
comma nella parte in cui prevede che il Giudice convalidi il provvedimento
opposto in caso di mancata presentazione dell'opponente o del suo
procuratore alla prima udienza senza addurre alcun legittimo impedimento,
anche quando l'illegittimità del provvedimento risulti dalla
documentazione allegata dall'opponente. Successivamente la stessa Corte,
con sentenza 18 dicembre 1995, n. 507, ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale del presente comma nella parte in cui prevede che il
giudice convalidi il provvedimento opposto in caso di mancata
presentazione dell'opponente o del suo procuratore alla prima udienza
senza addurre alcun legittimo impedimento, anche quando l'amministrazione
irrogante abbia omesso il deposito dei documenti di cui al secondo comma
del presente articolo. (4) Comma modificato dall'art. 99, comma 1, lett.
a) e c), D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.
Art.
24 (Connessione obiettiva con un reato)
Qualora
l'esistenza di un reato dipenda dall'accertamento di una violazione non
costituente reato, e per questa non sia stato effettuato il pagamento in
misura ridotta, il giudice penale competente a conoscere del reato è pure
competente a decidere sulla predetta violazione e ad applicare con la
sentenza di condanna la sanzione stabilita dalla legge per la violazione
stessa. Se ricorre l'ipotesi prevista dal precedente comma, il rapporto di
cui all'art. 17 è trasmesso, anche senza che si sia proceduto alla
notificazione prevista dal secondo comma dell'art. 14, all'autorità
giudiziaria competente per il reato, la quale, quando invia la
comunicazione giudiziaria, dispone la notifica degli estremi della
violazione amministrativa agli obbligati per i quali essa non è avvenuta.
Dalla notifica decorre il termine per il pagamento in misura ridotta. Se
l'autorità giudiziaria non procede ad istruzione, il pagamento in misura
ridotta può essere effettuato prima dell'apertura del dibattimento. La
persona obbligata in solido con l'autore della violazione deve essere
citata nell'istruzione o nel giudizio penale su richiesta del pubblico
ministero. Il Pretore ne dispone di ufficio la citazione. Alla predetta
persona, per la difesa dei propri interessi, spettano i diritti e le
garanzie riconosciuti all'imputato, esclusa la nomina del difensore
d'ufficio. Il Pretore, quando provvede con decreto penale, con lo stesso
decreto applica, nei confronti dei responsabili, la sanzione stabilita
dalla legge per la violazione. La competenza del giudice penale in ordine
alla violazione non costituente reato cessa se il procedimento penale si
chiude per estinzione del reato o per difetto di una condizione di
procedibilità.
Art.
25 (Impugnabilità del provvedimento del giudice penale)
La
sentenza del giudice penale, relativamente al capo che, ai sensi
dell'articolo precedente, decide sulla violazione non costituente reato, è
impugnabile, oltre che dall'imputato e dal pubblico ministero, anche dalla
persona che sia stata solidalmente condannata al pagamento della somma
dovuta per la violazione. Avverso il decreto penale, relativamente al capo
che dichiara la responsabilità per la predetta violazione, può proporre
opposizione anche la persona indicata nel comma precedente. Si osservano,
in quanto applicabili, le disposizioni del codice di procedura penale
concernenti l'impugnazione per i soli interessi civili.
Art.
26 (Pagamento rateale della sanzione pecuniaria)
L'autorità giudiziaria o amministrativa che ha applicato la sanzione
pecuniaria può disporre, su richiesta dell'interessato che si trovi in
condizioni economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagata in
rate mensili da tre a trenta; ciascuna rata non può essere inferiore a
lire trentamila. In ogni momento il debito può essere estinto mediante un
unico pagamento. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine
fissato dall'autorità giudiziaria o amministrativa, l'obbligato è tenuto
al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione.
Art.
27 (Esecuzione forzata)
Salvo
quanto disposto nell'ultimo comma dell'art. 22, decorso inutilmente il
termine fissato per il pagamento, l'autorità che ha emesso
l'ordinanza-ingiunzione procede alla riscossione delle somme dovute in
base alle norme previste per l'esazione delle imposte dirette,
trasmettendo il ruolo all'intendenza di finanza che lo dà in carico
all'esattore per la riscossione in unica soluzione, senza l'obbligo del
non riscosso come riscosso. E' competente l'intendenza di finanza del
luogo ove ha sede l'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione. Gli
esattori, dopo aver trattenuto l'aggio nella misura ridotta del 50 per
cento rispetto a quella ordinaria e comunque non superiore al 2 per cento
delle somme riscosse, effettuano il versamento delle somme medesime ai
destinatari dei proventi. Le regioni possono avvalersi anche delle
procedure previste per la riscossione delle proprie entrate. Se la somma è
dovuta in virtù di una sentenza o di un decreto penale di condanna ai
sensi dell'art. 24, si procede alla riscossione con l'osservanza delle
norme sul recupero delle spese processuali. Salvo quanto previsto
nell'art. 26, in caso di ritardo nel pagamento la somma dovuta è
maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la
sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso
all'esattore. La maggiorazione assorbe gli interessi eventualmente
previsti dalle disposizioni vigenti. Le disposizioni relative alla
competenza dell'esattore si applicano fino alla riforma del sistema di
riscossione delle imposte dirette.
Art.
28 (Prescrizione)
Il
diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla
presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è
stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata
dalle norme del codice civile.
Art.
29 (Devoluzione dei proventi)
I
proventi delle sanzioni sono devoluti agli enti a cui era attribuito,
secondo le leggi anteriori, l'ammontare della multa o dell'ammenda. Il
provento delle sanzioni per le violazioni previste dalla legge 20 giugno
1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci, è devoluto allo Stato. Nei
casi previsti dal terzo comma dell'art. 17 i proventi spettano alle
regioni. Continuano ad applicarsi, se previsti, i criteri di ripartizione
attualmente vigenti. Sono tuttavia escluse dalla ripartizione le autorità
competenti ad emanare l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e la quota loro
spettante è ripartita tra gli altri aventi diritto, nella proporzione
attribuita a ciascuno di essi.
Art.
30 (Valutazione delle violazioni in materia di circolazione stradale)
Agli
effetti della sospensione e della revoca della patente di guida e del
documento di circolazione, si tiene conto anche delle violazioni non
costituenti reato previste, rispettivamente, dalle norme del testo unico
sulla circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393,
e dalle norme della legge 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di
trasporto merci. Per le stesse violazioni, il prefetto dispone la
sospensione della patente di guida o del documento di circolazione, quando
ne ricorrono le condizioni, anche se è avvenuto il pagamento in misura
ridotta. Il provvedimento di sospensione è revocato, qualora l'autorità
giudiziaria, pronunziando ai sensi degli artt. 23, 24 e 25, abbia escluso
la responsabilità per la violazione. Nei casi sopra previsti e in ogni
altro caso di revoca o sospensione del documento di circolazione da parte
del prefetto o di altra autorità, il provvedimento è immediatamente
comunicato al competente ufficio provinciale della motorizzazione civile.
Art.
31 (Provvedimenti dell'autorità regionale)
I
provvedimenti emessi dall'autorità regionale per l'applicazione della
sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro non sono
soggetti al controllo della Commissione prevista dall'art. 41 della legge
10 febbraio 1953, n. 62. L'opposizione contro l'ordinanza-ingiunzione è
regolata dagli artt. 22 e 23.
Sezione III Depenalizzazione di delitti e contravvenzioni
Art.
32 (Sostituzione della sanzione amministrativa pecuniaria alla multa o
alla ammenda)
Non
costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali è
prevista la sola pena della multa o dell'ammenda, salvo quanto disposto,
per le violazioni finanziarie, dall'art. 39. La disposizione del
precedente comma non si applica ai reati in esso previsti che, nelle
ipotesi aggravate, siano punibili con pena detentiva, anche se alternativa
a quella pecuniaria. La disposizione del primo comma non si applica,
infine, ai delitti in esso previsti che siano punibili a querela.
Art.
33 (Altri casi di depenalizzazione)
Non
costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma di danaro le contravvenzioni previste: a) dagli
artt. 669, 672, 687, 693 e 694 del codice penale; b) dagli artt. 121 e 124
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18
giugno 1931, n. 773, nella parte non abrogata dall'art. 14 della legge 19
maggio 1976, n. 398; c) dagli artt. 121, 180, 181 e 186 del regolamento di
pubblica sicurezza, approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635; d) dagli
artt. 8, 58, comma ottavo, 72, 83, comma sesto, 88, comma sesto, del testo
unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15
giugno 1959, n. 393, come modificati dalle leggi 14 febbraio 1974, n. 62,
e 14 agosto 1974, n. 394, nonché dal D.L. 11 agosto 1975, n. 367,
convertito, con modificazioni, nella legge 10 ottobre 1975, n. 486; e) dal
primo comma dell'art. 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990,
sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante
dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.
Art.
34 (Esclusione della depenalizzazione)
La
disposizione del primo comma dell'art. 32 non si applica ai reati
previsti: a) dal codice penale, salvo quanto disposto dall'art. 33, lett.
a); b) dall'art. 19, secondo comma, della legge 22 maggio 1978, n. 194,
sulla interruzione volontaria della gravidanza; c) da disposizioni di
legge concernenti le armi, le munizioni e gli esplosivi; d) dall'art. 221
del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934,
n. 1265; e) dalla legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata con legge 26
febbraio 1963, n. 441, sulla disciplina igienica degli alimenti, salvo che
per le contravvenzioni previste dagli artt. 8 e 14 della stessa legge 30
aprile 1962, n. 283; f) dalla legge 29 marzo 1951, n. 327, sulla
disciplina degli alimenti per la prima infanzia e dei prodotti dietetici;
g) dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, sulla tutela delle acque
dall'inquinamento; h) dalla legge 13 luglio 1966, n. 615, concernente
provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico; i) dalla legge 31
dicembre 1962, n. 1860, e dal D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185, relativi
all'impiego pacifico dell'energia nucleare; l) dalle leggi in materia
urbanistica ed edilizia; m) dalle leggi relative ai rapporti di lavoro,
anche per quanto riguarda l'assunzione dei lavoratori e le assicurazioni
sociali, salvo quanto previsto dal successivo art. 35; n) dalle leggi
relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro ed all'igiene del
lavoro; o) dall'art. 108 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, e dall'art. 89
del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, in materia elettorale.
Art.
35 (Violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie)
Non
costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni previste dalle leggi
in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, punite con la sola
ammenda. Per le violazioni consistenti nell'omissione totale o parziale
del versamento di contributi e premi, l'ordinanza-ingiunzione è emessa, ai
sensi dell'art. 18, dagli enti ed istituti gestori delle forme di
previdenza ed assistenza obbligatorie, che con lo stesso provvedimento
ingiungono ai debitori anche il pagamento dei contributi e dei premi non
versati e delle somme aggiuntive previste dalle leggi vigenti a titolo di
sanzione civile. Per le altre violazioni, quando viene accertato che da
esse deriva l'omesso o parziale versamento di contributi e premi, la
relativa sanzione amministrativa è applicata con la medesima ordinanza e
dagli stessi enti ed istituti di cui al comma precedente. Avverso
l'ordinanza-ingiunzione può essere proposta, nel termine previsto
dall'art. 22, opposizione davanti al Pretore in funzione di giudice del
lavoro. Si applicano i commi terzo e settimo dell'art. 22 e il quarto
comma dell'art. 23 ed il giudizio di opposizione è regolato ai sensi degli
artt. 442 e seguenti del codice di procedura civile. Si osservano, in ogni
caso, gli artt. 13, 14, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 38 in quanto
applicabili (1). [L'esecuzione forzata, quando non è diversamente
stabilito, è regolata dalle disposizioni del codice di procedura civile.]
(2). L'ordinanza-ingiunzione emanata ai sensi del secondo comma
costituisce titolo per iscrivere ipoteca legale sui beni del debitore, nei
casi in cui essa è consentita, quando l'opposizione non è stata proposta
ovvero è stata dichiarata inammissibile o rigettata. In pendenza del
giudizio di opposizione l'iscrizione dell'ipoteca è autorizzata dal
Pretore se vi è pericolo nel ritardo. Per le violazioni previste dal primo
comma che non consistono nell'omesso o parziale versamento di contributi e
premi e che non sono allo stesso connesse a norma del terzo comma si
osservano le disposizioni delle sezioni I e II di questo Capo, in quanto
applicabili. La disposizione del primo comma non si applica alle
violazioni previste dagli artt. 53, 54, 139, 157, 175 e 246 del testo
unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con D.P.R. 30
giugno 1965, n. 1124. [Per la riscossione delle somme dovute ai sensi del
presente articolo, nonché per la riscossione dei contributi e dei premi
non versati e delle relative somme aggiuntive di cui alle leggi in materia
di previdenza ed assistenza obbligatorie, gli enti ed istituti gestori
delle forme di previdenza ed assistenza obbligatorie, osservate in ogni
caso le forme previste dal primo comma dell'art. 18, possono avvalersi,
ove opportuno, del procedimento ingiuntivo di cui agli artt. 633 e
seguenti del codice di procedura civile (2)].
----------
(1) Comma
così modificato dall'art. 27, comma 2, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 a
decorrere dal 1° luglio 1999. (2) L'art. 37, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n.
46, ha abrogato il 2° periodo del comma 5 e il comma 9 a decorrere dal 1°
luglio 1999.
Art.
36 (Omissione o ritardo nel versamento di contributi e premi in materia di
previdenza ed assistenza obbligatorie)
La
sanzione amministrativa per l'omissione totale o parziale del versamento
di contributi e premi in materia assistenziale e previdenziale non si
applica se il pagamento delle somme dovute avviene entro trenta giorni
dalla scadenza ovvero se, entro lo stesso termine, il datore di lavoro
presenta domanda di dilazione all'ente o istituto di cui al secondo comma
dell'articolo precedente. Tuttavia, quando è stata presentata domanda di
dilazione, la sanzione amministrativa si applica se il datore di lavoro:
a) omette anche un solo versamento alla scadenza fissata dall'ente o
istituto; b) non provvede al pagamento delle somme dovute entro venti
giorni dalla comunicazione del rigetto della domanda di dilazione. Per gli
effetti previsti dalla lett. b) del precedente comma la mancata
comunicazione dell'accoglimento della domanda di dilazione entro novanta
giorni dalla sua presentazione equivale a rigetto della medesima.
Art.
37 (Omissione o falsità in registrazione o denuncia obbligatorie)
Salvo che
il fatto non costituisca più grave reato, il datore di lavoro che, al fine
di non versare in tutto o in parte contributi e premi previsti dalle leggi
sulla previdenza e assistenza obbligatorie, omette una o più registrazioni
o denunce obbligatorie, ovvero esegue una o più denunce obbligatorie in
tutto o in parte non conformi al vero, è punito con la reclusione fino a
due anni quando dal fatto deriva l'omesso versamento di contributi e premi
previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie per un
importo mensile non inferiore a cinque milioni. La condanna importa le
pene accessorie dell'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle
persone giuridiche e delle imprese e dell'incapacità di contrattare con la
pubblica amministrazione. Esse conseguono alla condanna anche nel caso in
cui la disposizione del precedente comma non si applichi perché il fatto
costituisce un più grave reato. Si applicano in ogni caso anche le
sanzioni amministrative previste nell'art. 35.
Art.
38 (Entità della somma dovuta)
La somma
dovuta ai sensi del primo comma dell'art. 32 è pari all'ammontare della
multa o dell'ammenda stabilita dalle disposizioni che prevedono le singole
violazioni. La somma dovuta come sanzione amministrativa è da lire
ventimila a lire cinquecentomila per la violazione dell'art. 669 del
codice penale e da lire cinquantamila a lire cinquecentomila per la
violazione dell'art. 672 del codice penale. La somma dovuta è da lire
duecentomila a lire due milioni per la violazione degli artt. 121 e 124
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, da lire centomila a
lire un milione per la violazione degli artt. 121, 180, 181 e 186 del
regolamento di pubblica sicurezza (1). La somma dovuta è da lire
duecentomila a lire due milioni per la violazione degli artt. 8, 58, comma
ottavo, 72 e 83, comma sesto, da lire centomila a lire cinquecentomila per
la violazione dell'art. 88, comma sesto, del testo unico delle norme sulla
circolazione stradale. La somma dovuta è da lire centomila a lire un
milione per la violazione dell'art. 8 della legge 30 aprile 1962, n. 283,
e da lire cinquantamila a lire duecentomila per la violazione dell'ultimo
comma dell'art. 14 della stessa legge. La somma dovuta è da lire
cinquecentomila a lire tre milioni per la violazione del primo comma
dell'art. 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990.
----------
(1) Comma
abrogato dall'art. 13, D.Lgs. 11 luglio 1994, n. 480.
Art.
39 (Violazioni finanziarie)
Non
costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma di denaro le violazioni previste da leggi in
materia finanziaria punite solo con la multa o con l'ammenda (1). Se le
leggi in materia finanziaria prevedono, oltre all'ammenda o alla multa,
una pena pecuniaria, l'ammontare di quest'ultima si aggiunge alla somma
prevista nel comma precedente e la sanzione viene unificata a tutti gli
effetti (1). Alle violazioni previste nel primo comma si applicano le
disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4, e successive modificazioni,
salvo che sia diversamente disposto da leggi speciali (2). In deroga a
quanto previsto dall'art. 15 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, per le
violazioni alle leggi in materia di dogane e di imposte di fabbricazione è
consentito al trasgressore di estinguere l'obbligazione mediante il
pagamento, entro trenta giorni dalla contestazione, presso l'ufficio
incaricato della contabilità relativa alla violazione, dell'ammontare del
tributo e di una somma pari ad un sesto del massimo della sanzione
pecuniaria, o, se più favorevole, al limite minimo della sanzione medesima
(2). In caso di mancato pagamento della sanzione pecuniaria nel termine
prescritto, l'ufficio finanziario incaricato della contabilità relativa
alla violazione procede alla riscossione della somma dovuta mediante
esecuzione forzata, con l'osservanza delle norme del testo unico sulla
riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con R.D. 14
aprile 1910, n. 639 (2). Alle violazioni finanziarie, comprese quelle
originariamente punite con la pena pecuniaria, si applicano, altresì, gli
artt. 27, penultimo comma, 29 e 38, primo comma (3).
----------
(1) Comma
così modificato dall'art. 2, L. 28 dicembre 1993, n. 562. (2) Comma
abrogato dall'art. 29, comma 1, lett. c), D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.
(3) Comma abrogato limitatamente alle parole "27, penultimo comma"
dall'art. 29, comma 1, lett. c), D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.
Sezione IV Disposizioni transitorie e finali
Art.
40 (Violazioni commesse anteriormente alla legge di depenalizzazione)
Le
disposizioni di questo Capo si applicano anche alle violazioni commesse
anteriormente all'entrata in vigore della presente legge che le ha
depenalizzate, quando il relativo procedimento penale non sia stato
definito.
Art.
41 (Norme processuali transitorie)
L'autorità giudiziaria, in relazione ai procedimenti penali per le
violazioni non costituenti più reato, pendenti alla data di entrata in
vigore della presente legge, se non deve pronunciare decreto di
archiviazione o sentenza di proscioglimento, dispone la trasmissione degli
atti all'autorità competente. Da tale momento decorre il termine di cui al
secondo comma dell'art. 14 per la notifica delle violazioni, quando essa
non è prevista dalle leggi vigenti. Le multe e le ammende inflitte con
sentenze divenute irrevocabili o con decreti divenuti esecutivi alla data
di entrata in vigore della presente legge sono riscosse, insieme con le
spese del procedimento, con l'osservanza delle norme sull'esecuzione delle
pene pecuniarie. Restano salve le pene accessorie e la confisca, nei casi
in cui le stesse sono applicabili a norma dell'art. 20. Restano salvi,
altresì, i provvedimenti adottati in ordine alla patente di guida ed al
documento di circolazione, ai sensi del testo unico delle norme sulla
circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, e
della legge 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci. Per
ogni altro effetto si applica il secondo comma dell'art. 2 del codice
penale.
Art.
42 (Disposizioni abrogate)
Sono
abrogati la legge 3 maggio 1967, n. 317, gli artt. 4 e 5 della legge 9
ottobre 1967, n. 950, gli artt. 14 e 15 del D.P.R. 29 dicembre 1969, n.
1228, l'art. 13 della legge 29 ottobre 1971, n. 889, la legge 24 dicembre
1975, n. 706, nonché ogni altra disposizione incompatibile con la presente
legge.
Art.
43 (Entrata in vigore)
Le norme
di questo Capo entrano in vigore il centottantesimo giorno dalla data
della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Capo II AGGRAVAMENTO DI PENE E NUOVE DISPOSIZIONI PENALI
Art.
44 (Pubblicazione di discussioni o deliberazioni segrete delle Camere)
L'articolo 683 del codice penale è sostituito dal seguente: "Art. 683.
(Pubblicazione delle discussioni o delle deliberazioni segrete di una
delle Camere). Chiunque, senza autorizzazione, pubblica col mezzo della
stampa, o con un altro dei mezzi indicati nell'articolo 662, anche per
riassunto, il contenuto delle discussioni o delle deliberazioni segrete
del Senato o della Camera dei deputati è punito, qualora il fatto con
costituisca un più grave reato, con l'arresto fino a trenta giorni o con
l'ammenda da lire centomila a cinquecentomila".
Art.
45 (Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale)
L'articolo 684 del codice penale è sostituito dal seguente: "Art. 684.
(Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale). Chiunque
pubblica, in tutto o in parte, anche per riassunto o a guisa
d'informazione, atti o documenti di un procedimento penale, di cui sia
vietata per legge la pubblicazione, è punito con l'arresto fino a trenta
giorni o con l'ammenda da lire centomila a cinquecentomila".
Art.
46 (Indebita pubblicazione di notizie concernenti un procedimento penale)
L'articolo 685 del codice penale è sostituito dal seguente: "Art. 685.
(Indebita pubblicazione di notizie concernenti un procedimento penale).
Chiunque pubblica i nomi dei giudici, con l'indicazione dei voti
individuali che ad essi si attribuiscono nelle deliberazioni prese in un
procedimento penale, è punito con l'arresto fino a quindici giorni o con
l'ammenda da lire cinquantamila a duecentomila".
Art.
47 (Modifica all'articolo 697 del codice penale in materia di denuncia di
armi all'autorità)
Il
secondo comma dell'articolo 697 del codice penale è sostituito dal
seguente: "Chiunque avendo notizia che in un luogo da lui abitato si
trovano armi o munizioni, omette di farne denuncia all'autorità, è punito
con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda fino a lire
cinquecentomila".
Art.
48 (Omessa trasmissione dell'elenco dei protesti cambiari)
L'articolo 235 del regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267, modificato per
effetto della legge 24 dicembre 1975, n. 706, è sostituito dal seguente: "Art.
235. (Omessa trasmissione dell'elenco dei protesti cambiari). Il pubblico
ufficiale abilitato a levare protesti cambiari che, senza giustificato
motivo, omette di inviare nel termine prescritto al presidente del
tribunale gli elenchi dei protesti cambiari per mancato pagamento, o invia
elenchi incompleti, è punito con l'ammenda fino a lire cinquecentomila. La
stessa pena si applica al procuratore del registro che nel termine
prescritto non trasmette l'elenco delle dichiarazioni di rifiuto di
pagamento a norma dell'articolo 13, secondo comma, o trasmette un elenco
incompleto".
Art.
49 (Modifica dell'articolo 3 delle disposizioni relative al mercato
mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari)
L'ultimo
comma dell'articolo 3 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito
con modificazioni nella legge 7 giugno 1974, n. 216, modificato per
effetto della legge 24 dicembre 1975, n. 706, è sostituito dal seguente:
"Gli amministratori, i sindaci o revisori e i direttori generali di
società o enti che non ottemperano alle richieste, non si uniformano alle
prescrizioni della Commissione o comunque ostacolano l'esercizio delle sue
funzioni sono puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire
2 milioni a lire 40 milioni".
Art.
50 (Modifica dell'articolo 5 delle disposizioni relative al mercato
mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari)
Il sesto
comma dell'articolo 5 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito
con modificazioni nella legge 7 giugno 1974, n. 216, modificato per
effetto della legge 24 dicembre 1975, n. 706, è sostituito dal seguente:
"Gli amministratori delle società sono puniti con l'arresto fino a tre
mesi o con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 20 milioni ove omettano le
comunicazioni previste dal presente articolo; ove le eseguano con un
ritardo non superiore a trenta giorni sono puniti con l'ammenda da lire 1
milione a lire 20 milioni; ove eseguano comunicazioni false sono puniti
con l'arresto fino a tre anni, salvo che il fatto non costituisca reato
più grave. Per la violazione dell'obbligo di alienazione delle azioni o
quote eccedenti si applicano le pene stabilite nel secondo comma
dell'articolo 2630 del codice civile".
Art.
51 (Modifica dell'articolo 17 delle disposizioni relative al mercato
mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari)
L'ultimo
comma dell'articolo 17 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito
con modificazioni nella legge 7 giugno 1974, n. 216, modificato per
effetto della legge 24 dicembre 1975, n. 706, è sostituito dal seguente:
"I soggetti indicati nel primo comma che non eseguano le dichiarazioni e
comunicazioni prescritte dal presente articolo nei termini ivi stabiliti
sono puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire 2
milioni a lire 40 milioni; ove la eseguano con un ritardo non superiore a
trenta giorni sono puniti con l'ammenda da lire 1 milione a lire 20
milioni; ove eseguano dichiarazioni e comunicazioni false sono puniti con
l'arresto fino a tre anni".
Art.
52 (Modifica dell'articolo 18 delle disposizioni relative al mercato
mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari)
L'ultimo
comma dell'articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito
con modificazioni nella legge 7 giugno 1974, n. 216, modificato per
effetto della legge 24 dicembre 1975, n. 706, è sostituito dal seguente:
"L'omissione della comunicazione alla Commissione o la inosservanza delle
prescrizioni da essa stabilite sono punite con l'ammenda da lire 4 milioni
a lire 40 milioni".
Capo III SANZIONI SOSTITUTIVE DELLE PENE DETENTIVE BREVI
Sezione I Applicazione delle sanzioni sostitutive
Art.
53 (Sostituzione di pene detentive brevi)
Il
giudice, nel pronunciare sentenza di condanna, quando ritiene di dover
determinare la durata della pena detentiva entro il limite di un anno può
sostituire tale pena con la semidetenzione; quando ritiene di doverla
determinare entro il limite di sei mesi può sostituirla anche con la
libertà controllata; quando ritiene di doverla determinare entro il limite
di tre mesi può sostituirla altresì con la pena pecuniaria della specie
corrispondente (1). La sostituzione della pena detentiva ha luogo secondo
i criteri indicati dall'articolo 57 della presente legge e dall'articolo
135 del codice penale. Alla sostituzione della pena detentiva con la pena
pecuniaria si applicano altresì gli articoli 133-bis, secondo comma, e
133-ter del codice penale. Le norme del codice di procedura penale
relative al giudizio per decreto si applicano anche quando il Pretore, nei
procedimenti per i reati perseguibili d'ufficio, ritiene di dover
infliggere la multa o l'ammenda in sostituzione di una pena detentiva. Nel
decreto devono essere indicati i motivi che determinano la sostituzione.
Nei casi previsti dall'articolo 81 del codice penale, quando per ciascun
reato è consentita la sostituzione della pena detentiva, si tiene conto
dei limiti indicati nel primo comma soltanto per la pena che dovrebbe
infliggersi per il reato più grave. Quando la sostituzione della pena
detentiva è ammissibile soltanto per alcuni reati, il giudice, se ritiene
di doverla disporre, determina, al solo fine della sostituzione, la parte
di pena per i reati per i quali opera la sostituzione.
--------------
N.B.: La
Corte costituzionale, con sentenza 29 giugno 1995, n. 284, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui
non prevede l'applicabilità delle sanzioni sostitutive delle pene
detentive brevi ai reati militari. (1) Comma così modificato dall'art. 5,
comma 1, D.L. 14 giugno 1993, n. 187.
Art.
54 (Applicabilità delle pene sostitutive)
La pena
detentiva può essere sostituita con le pene indicate nell'articolo
precedente quando si tratta di reati di competenza del Pretore, anche se
giudicati, per effetto della connessione, da un giudice superiore o
commessi da persone minori degli anni diciotto.
-----------
N.B.:
Articolo abrogato dall'art. 5, comma 1-bis, D.L. 14 giugno 1993, n. 187.
Art.
55 (Semidetenzione)
La
semidetenzione comporta in ogni caso l'obbligo di trascorrere almeno dieci
ore al giorno negli istituti o nelle sezioni indicati nel secondo comma
dell'articolo 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e situati nel comune
di residenza del condannato o in un comune vicino. La determinazione delle
ore e l'indicazione dell'istituto sono effettuate in relazione alle
comprovate esigenze di lavoro o di studio del condannato. La
semidetenzione comporta altresì: 1) il divieto di detenere a qualsiasi
titolo armi, munizioni ed esplosivi, anche se è stata concessa la relativa
autorizzazione di polizia; 2) la sospensione della patente di guida; 3) il
ritiro del passaporto, nonché la sospensione della validità, ai fini
dell'espatrio, di ogni altro documento equipollente; 4) l'obbligo di
conservare e di presentare ad ogni richiesta degli organi di polizia e nel
termine da essi fissati l'ordinanza emessa a norma dell'articolo 62 e
l'eventuale provvedimento di modifica delle modalità di esecuzione della
pena, adottato a norma dell'articolo 64. Durante il periodo di permanenza
negli istituti o nelle sezioni indicate nel primo comma, il condannato è
sottoposto alle norme della legge 26 luglio 1975, n. 354, e del decreto
del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, in quanto
applicabili.
Art.
56 (Libertà controllata)
La
libertà controllata comporta in ogni caso: 1) il divieto di allontanarsi
dal comune di residenza, salvo autorizzazione concessa di volta in volta
ed esclusivamente per motivi di lavoro, di studio, di famiglia o di
salute; 2) l'obbligo di presentarsi almeno una volta al giorno, nelle ore
fissate compatibilmente con gli impegni di lavoro o di studio del
condannato, presso il locale ufficio di pubblica sicurezza o, in mancanza
di questo, presso il comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente
competente; 3) il divieto di detenere a qualsiasi titolo armi, munizioni
ed esplosivi, anche se è stata concessa la relativa autorizzazione di
polizia; 4) la sospensione della patente di guida; 5) il ritiro del
passaporto, nonché la sospensione della validità, ai fini dell'espatrio,
di ogni altro documento equipollente; 6) l'obbligo di conservare e di
presentare ad ogni richiesta degli organi di polizia e nel termine da essi
fissato l'ordinanza emessa a norma dell'articolo 62 e l'eventuale
provvedimento di modifica delle modalità di esecuzione della pena,
adottato a norma dell'articolo 64. Nei confronti del condannato il
magistrato di sorveglianza può disporre che i centri di servizio sociale
previsti dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, svolgano gli interventi
idonei al suo reinserimento sociale.
Art.
57 (Effetti delle pene sostitutive e criteri di ragguaglio)
Per ogni
effetto giuridico la semidetenzione e la libertà controllata si
considerano come pena detentiva della specie corrispondente a quella della
pena sostituita. La pena pecuniaria si considera sempre come tale, anche
se sostitutiva della pena detentiva. Per la determinazione della durata
della pena sostitutiva anche nei casi in cui è concessa la sospensione
condizionale della pena, e per qualsiasi altro effetto giuridico, un
giorno di pena detentiva equivale a un giorno di semidetenzione o a due
giorni di libertà controllata.
Art.
58 (Potere discrezionale del giudice nella sostituzione della pena
detentiva)
Il
giudice, nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri
indicati nell'articolo 133 del codice penale, può sostituire la pena
detentiva e tra le pene sostitutive sceglie quella più idonea al
reinserimento sociale del condannato. Non può tuttavia sostituire la pena
detentiva quando presume che le prescrizioni non saranno adempiute dal
condannato. Deve in ogni caso specificamente indicare i motivi che
giustificano la scelta del tipo di pena erogata.
Art.
59 (Condizioni soggettive per la sostituzione della pena detentiva)
La pena
detentiva non può essere sostituita nei confronti di coloro che, essendo
stati condannati, con una o più sentenze, a pena detentiva
complessivamente superiore a due anni di reclusione, hanno commesso il
reato nei cinque anni dalla condanna precedente. La pena detentiva, se è
stata comminata per un fatto commesso nell'ultimo decennio, non può essere
sostituita: a) nei confronti di coloro che sono stati condannati più di
due volte per reati della stessa indole; b) nei confronti di coloro ai
quali la pena detentiva sostitutiva, inflitta con precedente condanna, è
stata convertita, a norma del primo comma dell'articolo 66, ovvero nei
confronti di coloro ai quali sia stata revocata la concessione del regime
di semilibertà; c) nei confronti di coloro che hanno commesso il reato
mentre si trovavano sottoposti alla misura di sicurezza della libertà
vigilata o alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale,
disposta con provvedimento definitivo ai sensi delle leggi 27 dicembre
1956, n. 1423, e 31 maggio 1965, n. 575.
---------
N.B.: La
Corte costituzionale, con sentenza 18 febbraio 1998, n. 16, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui
non esclude che le condizioni soggettive in esso previste per
l'applicazione delle sanzioni sostitutive si estendano agli imputati
minorenni.
Art.
60 (Esclusioni oggettive)
Le pene
sostitutive non si applicano ai reati previsti dai seguenti articoli del
codice penale: 318 (corruzione per un atto d'ufficio); 319 (corruzione per
un atto contrario ai doveri d'ufficio); 320 (corruzione di persona
incaricata di un pubblico servizio); 321 (pene per il corruttore); 322
(istigazione alla corruzione); 355 (inadempimento di contratti di
pubbliche forniture), salvo che si tratti di fatto commesso per colpa; 371
(falso giuramento della parte); 372 (falsa testimonianza); 373 (falsa
perizia o interpretazione); 385 (evasione); 391, primo comma (procurata
inosservanza dolosa di misure di sicurezza detentive); 443 (commercio o
somministrazione di medicinali guasti); 444 (commercio di sostanze
alimentari nocive); 445 (somministrazione di medicinali in modo pericoloso
per la salute pubblica); 452 (delitti colposi contro la salute pubblica);
501 (rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle
borse di commercio); 501-bis (manovre speculative su merci); 590, secondo
e terzo comma (lesioni personali colpose), limitatamente ai fatti commessi
con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o
relative all'igiene del lavoro, che abbiano determinato le conseguenze
previste dal primo comma, numero 2, o dal secondo comma dell'articolo 583
del codice penale; 644 (usura). Le pene sostitutive non si applicano,
altresì, ai reati previsti dagli articoli 9, 10, 14, 15, 18 e 20 della
legge 13 luglio 1966, n. 615, (provvedimenti contro l'inquinamento
atmosferico) e dagli articoli 21 e 22 della legge 10 maggio 1976, n. 319
(norme per la tutela delle acque dall'inquinamento) (1). Le pene
sostitutive non si applicano ai reati previsti dalle leggi relative alla
prevenzione degli infortuni sul lavoro e all'igiene del lavoro, nonché
dalle leggi in materia edilizia ed urbanistica e in materia di armi da
sparo, munizioni ed esplosivi, quando per detti reati la pena detentiva
non è alternativa a quella pecuniaria.
-------------
N.B.: La
Corte costituzionale, con sentenza 19 maggio 1993, n. 249, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui
stabilisce che le pene sostitutive non si applicano al reato previsto
dall'art. 590, secondo e terzo comma, del codice penale, limitatamente ai
fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli
infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro, che abbiano
determinato le conseguenze previste dal primo comma, n. 2, o dal secondo
comma dell'art. 583 del codice penale. Successivamente la stessa Corte,
con sentenza 3 aprile 1997, n. 78, ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale del presente articolo nella parte in cui esclude che le
sanzioni sostitutive si applichino ai reati previsti dall'art. 452,
secondo comma, del codice penale. (1) Con sentenza 23 giugno 1994, n. 254,
la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del
presente comma nella parte in cui esclude che le pene sostitutive si
applichino ai reati previsti dagli artt. 21 e 22 della legge 10 maggio
1976, n. 319 (norme per la tutela delle acque dall'inquinamento).
Art.
61 (Condanna alla pena sostituiva)
Il
giudice, nel dispositivo della sentenza di condanna o del decreto penale,
deve indicare la specie e la durata della pena detentiva sostitutiva con
la semidetenzione, la libertà controllata o la pena pecuniaria.
Art.
62 (Determinazione delle modalità di esecuzione della semidetenzione e
della libertà controllata)
Il
pubblico ministero o il Pretore competente per l'esecuzione trasmette
l'estratto della sentenza di condanna alla semidetenzione o alla libertà
controllata al magistrato di sorveglianza del luogo di residenza del
condannato, che determina le modalità di esecuzione della pena avvalendosi
dei criteri indicati negli articoli 55 e 56 e osservando le norme del capo
II-bis del titolo II della legge 26 luglio 1975, n. 354. Quando il
condannato svolge un lavoro per il quale la patente di guida costituisce
indispensabile requisito, il magistrato di sorveglianza può disciplinare
la sospensione in modo da non ostacolare il lavoro del condannato.
L'ordinanza con cui sono stabilite le modalità di esecuzione della pena è
immediatamente trasmessa per l'esecuzione all'ufficio di pubblica
sicurezza del comune in cui il condannato risiede o, in mancanza di
questo, al comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente,
che procede a norma dell'articolo 63. Nel caso di semidetenzione,
l'ordinanza è trasmessa altresì al direttore dell'istituto penitenziario
cui il condannato è stato assegnato.
Art.
63 (Esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata)
Appena
ricevuta l'ordinanza prevista nel penultimo comma dell'articolo
precedente, l'organo di polizia ne consegna copia al condannato
ingiungendogli di attenersi, a decorrere dal giorno successivo, alle
prescrizioni in essa contenute. Provvede altresì al ritiro e alla custodia
delle armi, munizioni ed esplosivi, della patente di guida e del
passaporto ed alla apposizione sui documenti equipollenti dell'annotazione
"documento non valido per l'espatrio", limitatamente alla durata della
pena. Nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo precedente, sulla
patente di guida, o su un foglio aggiunto che deve costituirne parte
integrante, sono annotate le modalità di utilizzazione stabilite dal
magistrato di sorveglianza. Cessata l'esecuzione della pena, le cose
ritirate e custodite ai sensi del primo comma sono restituite a cura dello
stesso organo di polizia; vengono inoltre annullate le annotazioni
effettuate ai sensi dei commi precedenti. Di tutti gli adempimenti
espletati è redatto processo verbale ed è data notizia al questore e agli
altri uffici interessati, nonché al direttore dell'istituto o della
sezione presso cui si trova il condannato alla semidetenzione. Se il
condannato è detenuto o internato, l'ordinanza del magistrato di
sorveglianza è trasmessa anche al direttore dell'istituto penitenziario,
il quale deve informare anticipatamente l'organo di polizia della
dimissione del condannato: la pena inizia a decorrere dal giorno
successivo a quello della dimissione. Quando la località designata per
l'esecuzione della pena è diversa da quella in cui il condannato si trova,
il termine per l'inizio dell'esecuzione è prolungato dei giorni necessari
per il viaggio, secondo i criteri indicati nel primo comma dell'articolo
183 del codice di procedura penale.
Art.
64 (Modifica delle modalità di esecuzione della semidetenzione e della
libertà controllata)
Le
prescrizioni imposte con l'ordinanza prevista dall'articolo 62 possono
essere modificate dal magistrato di sorveglianza per sopravvenuti motivi
di assoluta necessità, osservando le norme del capo II-bis del titolo II
della legge 26 luglio 1975, n. 354. La richiesta di modifica delle
prescrizioni non sospende l'esecuzione della pena; tuttavia le
prescrizioni, in caso di assoluta urgenza, possono essere modificate con
provvedimento provvisorio revocabile in qualsiasi fase del procedimento.
L'ordinanza che conclude il procedimento è immediatamente trasmessa
all'organo di polizia o al direttore dell'istituto o della sezione
competenti per il controllo sull'adempimento delle prescrizioni. Agli
stessi organi sono trasmessi immediatamente i provvedimenti provvisori
emanati ai sensi del comma precedente. Non possono essere modificate le
prestazioni di cui ai numeri 1, 3 e 4 dell'articolo 55 e 3, 5 e 6
dell'articolo 56.
Art.
65 (Controllo sull'adempimento delle prescrizioni imposte con la sentenza
di condanna)
L'ufficio
di pubblica sicurezza del luogo in cui il condannato sconta la
semidetenzione o la libertà controllata o, in mancanza di questo, il
comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente verifica
periodicamente che il condannato adempia alle prescrizioni impostegli e
tiene un registro nominativo ed un fascicolo per ogni condannato
sottoposto a controllo. Nel fascicolo individuale sono custoditi
l'estratto della sentenza di condanna, l'ordinanza del magistrato di
sorveglianza con le eventuali successive modifiche delle modalità di
esecuzione, copia della corrispondenza con l'autorità giudiziaria e con le
altre autorità, una cartella biografica in cui sono riassunte le condanne
riportate e ogni altro documento relativo all'esecuzione della pena. Si
applicano al condannato alla semidetenzione le norme di cui all'articolo
26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431. Il
controllo sull'osservanza dell'obbligo prescritto dal primo comma
dell'articolo 55 viene effettuato dal direttore dell'istituto o della
sezione ivi indicata.
Art.
66 (Inosservanza delle prescrizioni inerenti alla semidetenzione e alla
libertà controllata)
Quando è
violata anche solo una delle prescrizioni inerenti alla semidetenzione o
alla libertà controllata, la restante parte della pena si converte nella
pena detentiva sostituita. Gli ufficiali e gli agenti della polizia
giudiziaria o il direttore dell'istituto o della sezione a cui il
condannato è assegnato devono informare, senza indugio, il magistrato di
sorveglianza che ha emesso l'ordinanza prevista dall'articolo 62, di ogni
violazione degli adempimenti sui quali gli organi medesimi esercitano i
rispettivi controlli. Il magistrato di sorveglianza trasmette gli atti
alla sezione di sorveglianza, la quale, compiuti, ove occorra, sommari
accertamenti, qualora ritenga doversi procedere alla conversione prevista
dal primo comma, provvede con ordinanza, osservate le norme contenute nel
capo II-bis del titolo II della legge 26 luglio 1975, n. 354. L'ordinanza
è trasmessa al pubblico ministero competente, il quale provvede mediante
ordine di carcerazione.
Art.
67 (Inapplicabilità delle misure alternative alla detenzione)
L'affidamento in prova al servizio sociale e l'ammissione al regime di
semilibertà sono esclusi per il condannato in espiazione di pena detentiva
per conversione effettuata ai sensi del primo comma dell'articolo
precedente.
----------
N.B.: La
Corte costituzionale, con sentenza 22 aprile 1997, n. 109, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui si
applica ai condannati minori di età al momento della condanna.
Art.
68 (Sospensione dell'esecuzione della semidetenzione e della libertà
controllata)
L'esecuzione della semidetenzione o della libertà controllata è sospesa in
caso di notifica di un ordine di carcerazione o di consegna; essa è
altresì sospesa in caso di arresto in flagranza ai sensi degli articoli
235 e 236 del codice di procedura penale, di fermo o di cattura del
condannato o di applicazione provvisoria di una misura di sicurezza.
L'ingiunzione effettuata dall'organo di polizia ai sensi del primo comma
dell'articolo 63 nei confronti dell'imputato detenuto o internato non
sospende l'esecuzione di pene detentive o di misure di sicurezza detentive
né il corso della carcerazione preventiva né l'applicazione provvisoria di
una misura di sicurezza. Nei casi previsti dal primo comma il magistrato
di sorveglianza determina la durata residua della pena sostitutiva e
trasmette il provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario;
questi informa anticipatamente l'organo di polizia della data in cui
riprenderà l'esecuzione della pena sostitutiva. La semidetenzione o la
libertà controllata riprendono a decorrere dal giorno successivo a quello
della cessazione della esecuzione della pena detentiva; si applica la
disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 63.
Art.
69 (Sospensione disposta a favore del condannato)
Per
motivi di particolare rilievo, attinenti al lavoro, allo studio o alla
famiglia, possono essere concesse, ai sensi e per gli effetti di cui
all'articolo 52 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sospensione della
semidetenzione e della libertà controllata per la durata strettamente
necessaria e comunque per non più di sette giorni per ciascun mese di
pena. Nel periodo della sospensione può essere imposto l'obbligo previsto
dal secondo comma dell'articolo 284 del codice di procedura penale. Se il
condannato viola le prescrizioni o non si presenta all'ufficio di polizia
indicato nell'articolo 65 nelle dodici ore successive alla scadenza del
periodo di sospensione, la pena sostitutiva si converte in quella
sostituita, a norma dell'articolo 66. Nei casi previsti dai numeri 2 e 3
del primo comma dell'articolo 147 del codice penale, quando l'esecuzione
della semidetenzione o della libertà controllata è già iniziata, la
sospensione può essere ordinata dal magistrato di sorveglianza che ha
determinato le modalità di esecuzione della pena. Negli altri casi si
applicano le disposizioni dell'articolo 589 del codice di procedura
penale.
Art.
70 (Esecuzione di pene concorrenti)
Quando
contro la stessa persona sono state pronunziate, per più reati, una o più
sentenze di condanna alla pena della semidetenzione o della libertà
controllata, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli
articoli da 71 a 80 del codice civile e dell'articolo 582 del codice di
procedura penale. Tuttavia, se la pena detentiva sostituita con la libertà
controllata eccede complessivamente la durata di sei mesi, si applica la
semidetenzione per la parte che eccede tale limite e fino a un anno. Oltre
questo limite si applica per intero la pena detentiva sostituita. Le pene
della semidetenzione e della libertà controllata sono sempre eseguite,
nell'ordine, dopo le pene detentive; la libertà controllata è eseguita
dopo la semidetenzione.
Art.
71 (Esecuzione delle pene pecuniarie)
Alle pene
pecuniarie sostitutive delle pene detentive si applicano le disposizioni
dell'articolo 586 del codice di procedura penale.
Art.
72 (Revoca della pena sostitutiva)
Se
sopravviene una delle condanne previste nell'articolo 59, commi primo e
secondo, lettera a), ovvero la condanna a pena detentiva per un fatto
commesso successivamente alla sostituzione della pena, questa viene
revocata per la parte non ancora eseguita e convertita a norma
dell'articolo 66. A tali fini, il cancelliere del giudice dell'esecuzione
informa senza indugio il giudice di sorveglianza competente.
Art.
73 (Iscrizioni nel casellario giudiziale)
Nei casi
previsti dall'articolo 604 del codice di procedura penale e i decreti e le
sentenze di condanna alle pene sostitutive sono iscritti nel casellario
giudiziale, anche con l'indicazione della pena sostitutiva. Nel casellario
giudiziale sono altresì iscritte le ordinanze previste dall'articolo 66,
ultimo comma, e dall'articolo 108, ultimo comma.
Art.
74 (Iscrizione nel casellario giudiziale)
Dopo
l'articolo 58 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:
"Art. 58-bis. (Iscrizione nel casellario giudiziale). Nel casellario
giudiziale sono iscritti i provvedimenti della sezione di sorveglianza
relativi alla irrogazione e alla revoca delle misure alternative alla pena
detentiva".
Art.
75 (Disposizioni relative ai minorenni)
Le
disposizioni contenute nell'articolo 56 non si applicano al condannato il
quale, al momento della trasmissione dell'estratto della sentenza di
condanna prevista nell'articolo 62, non abbia compiuto gli anni diciotto.
In tal caso la libertà controllata è eseguita con le modalità stabilite
dai commi dal quarto al decimo dell'articolo 47 della legge 26 luglio
1975, n. 354, e le funzioni attribuite agli organi di polizia dagli
articoli 62, 63, 64, 65, 66, 68 e 69 sono svolte dall'ufficio di servizio
sociale per minorenni.
Art.
76 (Norma transitoria)
Le norme
previste da questo Capo si applicano anche ai procedimenti penali pendenti
al momento dell'entrata in vigore della presente legge. La Corte di
cassazione decide ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 538 del codice
di procedura penale.
Sezione II Applicazione di sanzioni sostitutive su richiesta dell'imputato
Art.
77 (Ambito e modalità d'applicazione)
Nel corso
dell'istruzione e fino a quando non sono compiute per la prima volta le
formalità di apertura del dibattimento, il giudice, quando ritiene, in
seguito all'esame degli atti e agli accertamenti eventualmente disposti,
che sussistono elementi per applicare il reato per cui procede la sanzione
sostitutiva della libertà controllata o della pena pecuniaria può disporre
con sentenza, su richiesta dell'imputato e con il parere favorevole del
pubblico ministero, l'applicazione della sanzione sostitutiva, con
esclusione di ogni pena accessoria e misura di sicurezza, ad eccezione
della confisca nei casi previsti dal secondo comma dell'articolo 240 del
Codice penale. In tal caso, con la stessa sentenza, dichiara estinto il
reato per intervenuta applicazione della sanzione sostitutiva su richiesta
dell'imputato. Nella determinazione e nell'applicazione della sanzione
sostitutiva si osservano le disposizioni della Sezione I di questo Capo.
La sentenza produce i soli effetti espressamente previsti nella presente
Sezione. Contro la sentenza è ammesso soltanto ricorso per cassazione.
----------
N.B.:
Articolo abrogato dall'art. 234, D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271.
Art.
78 (Competenza)
Sulla
richiesta formulata dall'imputato prima dell'emissione del decreto di
citazione a giudizio, della richiesta di citazione a giudizio o
dell'ordinanza di rinvio a giudizio, provvede il pretore per i
procedimenti dinanzi a lui pendenti ed il giudice istruttore negli altri
casi; il parere del pubblico ministero è espresso dal Procuratore della
Repubblica. Se la richiesta è formulata in un momento successivo, provvede
il giudice del dibattimento ed il parere è espresso dal pubblico ministero
di udienza.
----------
N.B.:
Articolo abrogato dall'art. 234, D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271.
Art.
79 (Applicazione nell'ulteriore corso del procedimento)
Il
giudice può procedere ai sensi dell'articolo 77 in ogni stato e grado del
procedimento, quando l'imputato ha formulato la richiesta di cui allo
stesso articolo nel termine ivi previsto.
----------
N.B.:
Articolo abrogato dall'art. 234, D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271.
Art.
80 (Esclusioni soggettive)
Il
provvedimento di cui all'articolo 77 non può essere emesso nei confronti
di chi in precedenza ne ha già beneficiato o nei confronti di chi ha
riportato condanna a pena detentiva.
----------
N.B.:
Articolo dichiarato incostituzionale dalla Corte costituzionale con
sentenza 3 luglio 1987, n. 267 e successivamente abrogato dall'art. 234,
D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271.
Art.
81 (Iscrizione nel casello giudiziale)
La
sentenza pronunciata a norma dell'articolo 77 è iscritta nel casellario
giudiziale per i soli effetti di cui all'articolo precedente.
Art.
82 (Esecuzione delle sanzioni sostitutive)
Per
l'esecuzione delle sanzioni sostitutive si applicano le disposizioni della
Sezione I di questo Capo.
Art.
83 (Violazione degli obblighi)
Colui il
quale viola, in tutto o in parte, gli obblighi impostigli con la sentenza
pronunciata a norma dell'articolo 77 è punito con la reclusione da sei
mesi a tre anni. In caso di condanna la pena non può essere sostituita a
norma di questo Capo.
Art.
84 (Comunicazione all'imputato)
Quando
per il reato per il quale si procede è ammessa l'oblazione o può trovare
applicazione la disposizione prevista dall'articolo 77 ne va fatta
menzione nella comunicazione giudiziaria.
Art.
85 (Entrata in vigore)
Le
disposizioni contenute nella presente Sezione si applicano anche ai reati
commessi prima dell'entrata in vigore della presente legge.
Capo IV ESTENSIONE DELLA PERSEGUIBILITA' A QUERELA
Art.
86 (Nuovo testo degli articoli 334 e 335 del codice penale)
Gli
articoli 334 e 335 del codice penale sono sostituiti dai seguenti: "Art.
334. (Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto
nel corso di un procedimento penale o dalla autorità amministrativa).
Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa
sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o
dall'autorità amministrativa è affidata alla sua custodia, al solo scopo
di favorire il proprietario di essa, è punito con la reclusione da sei
mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a un milione. Si
applicano la reclusione da tre mesi a due anni e la multa da lire
sessantamila a lire seicentomila se la sottrazione, la soppressione, la
distruzione, la dispersione o il deterioramento sono commessi dal
proprietario della cosa, affidata alla sua custodia. La pena è della
reclusione da un mese ad un anno e della multa fino a lire seicentomila,
se il fatto commesso dal proprietario della cosa medesima non affidata
alla sua custodia". "Art. 335. (Violazione colposa di doveri inerenti alla
custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un
procedimento penale o dall'autorità amministrativa). Chiunque, avendo in
custodia una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un
procedimento penale o dall'autorità amministrativa, per colpa ne cagiona
la distruzione o la dispersione, ovvero ne agevola la sottrazione o la
soppressione, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa
fino a lire seicentomila".
Art.
87 (Sottrazione, distruzione o danneggiamento di cose sottoposte a
pignoramento, sequestro giudiziario o conservativo)
Il terzo
comma dell'articolo 388 del codice penale è sostituito dai seguenti commi:
"Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa di
sua proprietà sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o
conservativo è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa
fino a lire seicentomila. Si applicano la reclusione da due mesi a due
anni e la multa da lire sessantamila a lire seicentomila se il fatto è
commesso dal proprietario su una cosa affidata alla sua custodia e la
reclusione da quattro mesi a tre anni e la multa di lire centomila a un
milione se il fatto è commesso dal custode al solo scopo di favorire il
proprietario della cosa. Il custode di una cosa sottoposta a pignoramento
ovvero a sequestro giudiziario o conservativo che indebitamente rifiuta,
omette o ritarda un atto dell'ufficio è punito con la reclusione fino ad
un anno o con la multa fino a un milione. Il colpevole è punito a querela
della persona offesa".
Art.
88 (Violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia di cose
sottoposte a pignoramento o sequestro giudiziario o conservativo)
Dopo
l'articolo 388 del codice penale è inserito il seguente: "Art. 388-bis.
(Violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a
pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo). Chiunque
avendo in custodia una cosa sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro
giudiziario o conservativo, per colpa ne cagiona la distruzione o la
dispersione, ovvero ne agevola la soppressione o la sottrazione, è punito,
a querela della persona offesa, con la reclusione fino a sei mesi o con la
multa fino a lire seicentomila".
Art.
89 (Casi di perseguibilità a querela)
Dopo
l'articolo 493 del codice penale è inserito il seguente: "Art. 493-bis.
(Casi di perseguibilità a querela). I delitti previsti dagli articoli 485
e 486 e quelli previsti dagli articoli 488, 489 e 490, quando concernono
una scrittura privata, sono punibili a querela della persona offesa. Si
procede d'ufficio, se i fatti previsti dagli articoli di cui al precedente
comma riguardano un testamento olografo".
Art.
90 (Modifica dell'articolo 570 del codice penale in materia di violazione
degli obblighi di assistenza familiare)
Nell'articolo 570 del codice penale dopo il secondo comma è inserito il
seguente: "Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo nei
casi previsti dal numero 1 e, quando il reato è commesso nei confronti dei
minori, dal numero 2 del precedente comma".
Art.
91 (Modifica dell'articolo 582 del codice penale in materia di lesione
personale)
Il
secondo comma dell'articolo 582 del codice penale è sostituito dal
seguente: "Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e
non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli articoli
583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel numero 1 e nell'ultima
parte dell'articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona
offesa".
Art.
92 (Modifica dell'articolo 590 del codice penale in materia di lesioni
personali colpose)
L'ultimo
comma dell'articolo 590 del codice penale è sostituito dal seguente: "Il
delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti
nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con
violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o
relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia
professionale".
Art.
93 (Modifica dell'articolo 627 del codice penale in materia di sottrazione
di cose comuni)
Il primo
comma dell'articolo 627 del codice penale è sostituito dal seguente: "Il
comproprietario, socio o coerede che, per procurare a sè od altri un
profitto, si impossessa della cosa comune, sottraendola a chi la detiene,
è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due
anni o con la multa da lire quarantamila a quattrocentomila".
Art.
94 (Usurpazione)
L'articolo 631 del codice penale è sostituito dal seguente: "Art. 631.
(Usurpazione). Chiunque, per appropriarsi, in tutto o in parte,
dell'altrui cosa immobile, ne rimuove o altera i termini è punito, a
querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la
multa fino a lire quattrocentomila".
Art.
95 (Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi)
L'articolo 632 del codice penale è sostituito dal seguente: "Art. 632.
(Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi). Chiunque,
per procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto, devia acque, ovvero
immuta nell'altrui proprietà lo stato dei luoghi, è punito, a querela
della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa
fino a lire quattrocentomila".
Art.
96 (Modifica dell'articolo 636 del codice penale in materia di
introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo)
Nell'articolo 636 del codice penale è aggiunto in fine il seguente comma:
"Il delitto è punibile a querela della persona offesa".
Art.
97 (Casi di esclusione della perseguibilità a querela)
Dopo
l'articolo 639 del codice penale è inserito il seguente: "Art. 639-bis.
(Casi di esclusione della perseguibilità a querela). Nei casi previsti
dagli articoli 631, 632, 633 e 636 si procede d'ufficio se si tratta di
acque, terreni, fondi o edifici pubblici o destinati ad uso pubblico".
Art.
98 (Modifica dell'articolo 640 del codice penale in materia di truffa)
Nell'articolo 640 del codice penale è aggiunto in fine il seguente comma:
"Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra
taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra
circostanza aggravante".
Art.
99 (Norma transitoria)
Per i
reati perseguibili a querela ai sensi delle disposizioni precedenti,
commessi prima del giorno dell'entrata in vigore della presente legge, il
termine per presentare la querela decorre dal giorno suddetto, se la
persona offesa ha avuto in precedenza notizie del fatto costituente reato.
Se è pendente il procedimento, il giudice informa la persona offesa dal
reato della facoltà di esercitare il diritto di querela e il termine
decorre dal giorno in cui la persona offesa è stata informata.
Capo V DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PENE PECUNIARIE
Art.
100 (Condizioni economiche del reo; valutazione agli effetti della pena
pecuniaria Pagamento rateale della multa o della ammenda)
Dopo
l'articolo 133 del codice penale sono inseriti i seguenti: "Art. 133-bis.
(Condizioni economiche del reo; valutazione agli effetti della pena
pecuniaria). Nella determinazione dell'ammontare della multa o
dell'ammenda il giudice deve tenere conto oltre che dei criteri indicati
dall'articolo precedente, anche delle condizioni economiche del reo. Il
giudice può aumentare la multa o l'ammenda stabilite dalla legge sino al
triplo o diminuirle sino ad un terzo quando, per le condizioni economiche
del reo, ritenga che la misura massima sia inefficace ovvero che la misura
minima sia eccessivamente gravosa". "Art. 133-ter. (Pagamento rateale
della multa o dell'ammenda). Il giudice, con la sentenza di condanna o con
il decreto penale, può disporre, in relazione alle condizioni economiche
del condannato, che la multa o l'ammenda venga pagata in rate mensili da
tre a trenta. Ciascuna rata tuttavia non può essere inferiore a lire
trentamila. In ogni momento il condannato può estinguere la pena mediante
un unico pagamento".
Art.
101 (Nuovo testo degli articoli 24, 26, 66, 78, 135 e 136 del codice
penale)
Gli
articoli 24, 26, 66, 78, 135 e 136 del codice penale sono sostituiti dai
seguenti: "Art. 24. (Multa). La pena della multa consiste nel pagamento
allo Stato di una somma non inferiore a lire diecimila, né superiore a
dieci milioni. Per i delitti determinati da motivi di lucro, se la legge
stabilisce soltanto la pena della reclusione, il giudice può aggiungere la
multa da lire diecimila a lire quattro milioni". "Art. 26. (Ammenda). La
pena dell'ammenda consiste nel pagamento allo Stato di una somma non
inferiore a lire quattromila né superiore a lire due milioni". "Art. 66.
(Limiti degli aumenti di pena nel caso di concorso di più circostanze
aggravanti). Se concorrono più circostanze aggravanti, la pena da
applicare per effetto degli aumenti non può superare il triplo del massimo
stabilito dalla legge per il reato, salvo che si tratti delle circostanze
indicate nel secondo capoverso dell'articolo 63, né comunque eccedere: 1)
gli anni trenta, se si tratta della reclusione; 2) gli anni cinque, se si
tratta dell'arresto; 3) e, rispettivamente, lire venti milioni o quattro
milioni, se si tratta della multa o dell'ammenda; ovvero, rispettivamente,
lire sessanta milioni o dodici milioni se il giudice si avvale della
facoltà di aumento indicata nel capoverso dell'articolo 133-bis". "Art.
78. (Limiti degli aumenti delle pene principali). Nel caso di concorso di
reati preveduto dall'articolo 73, la pena da applicare a norma dello
stesso articolo non può essere superiore al quintuplo della più grave fra
le pene concorrenti, né comunque eccedere: 1) trenta anni per la
reclusione; 2) sei anni per l'arresto; 3) lire trenta milioni per la multa
e sei milioni per l'ammenda; ovvero lire centoventicinque milioni per la
multa e venticinque milioni per l'ammenda, se il giudice si avvale della
facoltà di aumento indicata nel capoverso dell'articolo 133-bis. Nel caso
di concorso di reati preveduto dall'articolo 74, la durata delle pene da
applicare a norma dell'articolo stesso non può superare gli anni trenta.
La parte della pena eccedente tale limite è detratta in ogni caso
dall'arresto". "Art. 135. (Ragguaglio tra pene pecuniarie e pene
detentive). Quando, per qualsiasi effetto giuridico, si deve eseguire un
ragguaglio tra pene pecuniarie e pene detentive, il computo ha luogo
calcolando venticinquemila lire, o frazione di venticinquemila lire, di
pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva". "Art. 136. (Modalità di
conversione di pene pecuniarie). Le pene della multa e dell'ammenda, non
eseguite per insolvibilità del condannato, si convertono a norma di
legge".
Art.
102 (Conversione di pene pecuniarie)
Le pene
della multa e dell'ammenda non eseguite per insolvibilità del condannato
si convertono nella libertà controllata per un periodo massimo,
rispettivamente, di un anno e di sei mesi. Nel caso in cui la pena
pecuniaria da convertire non sia superiore ad un milione, la stessa può
essere convertita, a richiesta del condannato, in lavoro sostitutivo. Il
ragguaglio ha luogo calcolando venticinquemila lire, o frazione di
venticinquemila lire, di pena pecuniaria per un giorno di libertà
controllata e cinquantamila lire, o frazione di cinquantamila lire, per un
giorno di lavoro sostitutivo (1). Il condannato può sempre far cessare la
pena sostitutiva pagando la multa o l'ammenda, dedotta la somma
corrispondente alla durata della libertà controllata scontata o del lavoro
sostitutivo prestato.
----------
(1) La
Corte costituzionale, con sentenza 23 dicembre 1994, n. 440, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui
stabilisce che agli effetti della conversione delle pene pecuniarie non
eseguite per insolvibilità del condannato, il ragguaglio ha luogo
calcolando venticinquemila lire, o frazione di venticinquemila lire,
anziché settantacinquemila lire, o frazione di settantacinquemila lire, di
pena pecuniaria per un giorno di libertà controllata.
Art.
103 (Limite degli aumenti in caso di conversione delle pene pecuniarie)
Quando le
pene pecuniarie debbono essere convertite per insolvibilità del condannato
la durata complessiva della libertà controllata non può superare un anno e
sei mesi, se la pena convertita è quella della multa, e nove mesi se la
pena convertita è quella dell'ammenda. La durata complessiva del lavoro
sostitutivo non può superare in ogni caso sessanta giorni.
Art.
104 (Nuovo testo degli articoli 163, 175 e 237 del codice penale)
Gli
articoli 163, 175 e 237 del codice penale sono sostituiti dai seguenti: "Art.
163. (Sospensione condizionale della pena). Nel pronunciare sentenza di
condanna alla reclusione o all'arresto per un tempo non superiore a due
anni, ovvero a pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e
ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia equivalente ad una pena
privativa della libertà personale per un tempo non superiore, nel
complesso a due anni, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena
rimanga sospesa per il termine di cinque anni se la condanna è per delitto
e di due anni se la condanna è per contravvenzione. Se il reato è stato
commesso da un minore degli anni diciotto, la sospensione può essere
ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale
non superiore a tre anni, ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta
alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia
equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non
superiore, nel complesso, a tre anni. Se il reato è stato commesso da
persona di età superiore agli anni diciotto ma inferiore agli anni ventuno
o da chi ha compiuto gli anni settanta, la sospensione può essere ordinata
quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non
superiore a due anni e sei mesi ovvero una pena pecuniaria che, sola o
congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell'articolo 135,
sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo
non superiore, nel complesso, a due anni e sei mesi". "Art. 175. (Non
menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale). Se,
con una prima condanna, è inflitta una pena detentiva non superiore a due
anni, ovvero una pena pecuniaria non superiore a un milione, il giudice,
avuto riguardo alle circostanze indicate nell'articolo 133, può ordinare
in sentenza che non sia fatta menzione della condanna nel certificato del
casellario giudiziale, spedito a richiesta di privati non per ragioni di
diritto elettorale". La non menzione della condanna può essere altresì
concessa quando è inflitta congiuntamente una pena detentiva non superiore
a due anni ed una pena pecuniaria che, ragguagliata a norma dell'articolo
135 e cumulata alla pena detentiva, priverebbe complessivamente il
condannato della libertà personale per un tempo non superiore a trenta
mesi. Se il condannato commette successivamente un delitto, l'ordine di
non fare menzione della condanna precedente è revocato. Le disposizioni di
questo articolo non si applicano quando alla condanna conseguono pene
accessorie". "Art. 237. (Cauzione di buona condotta). La cauzione d buona
condotta è data mediante il deposito, presso la Cassa delle ammende, di
una somma non inferiore a lire duecentomila, né superiore a lire quattro
milioni. In luogo del deposito, è ammessa la prestazione di una garanzia
mediante ipoteca o anche mediante fideiussione solidale. La durata della
misura di sicurezza non può essere inferiore a un anno, né superiore a
cinque, e decorre dal giorno in cui la cauzione fu prestata".
Art.
105 (Lavoro sostitutivo)
Il lavoro
sostitutivo consiste nella prestazione di un'attività non retribuita, a
favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le
province, i comuni, o presso enti, organizzazioni o corpi di assistenza,
di istruzione, di protezione civile e di tutela dell'ambiente naturale o
di incremento del patrimonio forestale, previa stipulazione, ove occorra,
di speciali convenzioni da parte del Ministero di grazia e giustizia, che
può delegare il magistrato di sorveglianza. Tale attività si svolge
nell'ambito della provincia in cui il condannato ha la residenza, per una
giornata lavorativa per settimana, salvo che il condannato chieda di
essere ammesso ad una maggiore frequenza settimanale.
Art.
106 (Esecuzione di pene pecuniarie)
L'articolo 586 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: "Art.
586. (Esecuzione di pene pecuniarie). Le condanne a pene pecuniarie sono
eseguite nei modi stabiliti dalle leggi e dai regolamenti. Per
l'esecuzione delle pene pecuniarie pagabili ratealmente si osservano le
disposizioni vigenti, in quanto applicabili, ma l'avviso di pagamento e il
precetto debbono indicare l'importo e la scadenza delle singole rate. Per
le garanzie di esecuzione si osservano gli articoli 616, 617 e 618. Se si
tratta di pena pecuniaria applicata con decreto di condanna emesso dal
Pretore, assieme al decreto è notificato il precetto con cui si ingiunge
di pagare la multa o l'ammenda inflitta e le spese del procedimento entro
i cinque giorni successivi alla scadenza del termine per proporre
opposizione; ovvero, limitatamente alle pene pecuniarie per le quali sia
stato disposto il pagamento rateale, entro i cinque giorni successivi alla
scadenza di ogni singola rata, sempre che l'opposizione stessa non sia
stata proposta. Quando sia decorso inutilmente il tempo fissato nel
precetto per il pagamento della pena rateale, il pubblico ministero o il
Pretore ordina la conversione della pena pecuniaria per la parte
corrispondente. Quando sono accertate la mancanza di pagamento della pena
pecuniaria e l'insolvibilità del condannato e, se ne è il caso, della
persona civilmente obbligata per l'ammenda, il pubblico ministero o il
Pretore ordina la conversione della pena pecuniaria. Se l'interessato
dichiara di opporsi al provvedimento del pubblico ministero o del Pretore,
si applica il secondo capoverso dell'articolo 582 senza effetto
sospensivo".
Art.
107 (Determinazione delle modalità di esecuzione delle pene conseguenti
alla conversione della multa o dell'ammenda)
Il
pubblico ministero o il Pretore competente per l'esecuzione trasmette
copia del provvedimento di conversione della pena pecuniaria al magistrato
di sorveglianza del luogo di residenza del condannato. Il magistrato di
sorveglianza, sentito il condannato stesso, dispone l'applicazione della
libertà controllata o lo ammette al lavoro sostitutivo; determina altresì
le modalità di esecuzione della libertà controllata a norma dell'articolo
62. Il magistrato di sorveglianza determina le modalità di esecuzione del
lavoro sostitutivo e ne fissa il termine iniziale, sentito ove occorra il
servizio sociale, tenuto conto delle esigenze di lavoro, di studio, di
famiglia e di salute del condannato ed osservando le disposizioni del Capo
II-bis del Titolo II della legge 26 luglio 1975, n. 354. L'ordinanza con
cui sono stabilite le modalità di esecuzione del lavoro sostitutivo è
immediatamente trasmessa all'ufficio di pubblica sicurezza del comune in
cui il condannato risiede o, in mancanza di questo, al comando dell'Arma
dei carabinieri territorialmente competente. Si applicano al lavoro
sostitutivo le disposizioni degli articoli 64, 65, 68 e 69.
Art.
108 (Inosservanza delle prescrizioni inerenti alle pene conseguenti alla
conversione della multa o della ammenda)
Quando è
violata anche solo una delle prescrizioni inerenti alla libertà
controllata, ivi comprese quelle inerenti al lavoro sostitutivo,
conseguenti alla conversione di pene pecuniarie, la parte di libertà
controllata o di lavoro sostitutivo non ancora eseguita si converte in un
uguale periodo di reclusione o di arresto, a seconda della specie della
pena pecuniaria originariamente inflitta. In tal caso non si applica il
disposto dell'articolo 67. Gli ufficiali e gli agenti della polizia
giudiziaria devono informare, senza indugio, il magistrato di sorveglianza
che ha emesso l'ordinanza prevista dall'articolo 107 di ogni violazione da
parte del condannato delle prescrizioni impostegli. Il magistrato di
sorveglianza trasmette gli atti alla sezione di sorveglianza, la quale,
compiuti ove occorra sommari accertamenti, provvede con ordinanza alla
conversione prevista dal primo comma, osservate le disposizioni del Capo
II-bis del Titolo II della legge 26 luglio 1975, n. 354. L'ordinanza di
conversione è trasmessa al pubblico ministero competente, il quale
provvede mediante ordine di carcerazione.
Art.
109 (Mancata esecuzione dolosa di sanzioni pecuniarie)
Dopo
l'articolo 388-bis del codice penale è inserito il seguente: "Art.
388-ter. (Mancata esecuzione dolosa di sanzioni pecuniarie). Chiunque, per
sottrarsi all'esecuzione di una multa o di una ammenda o di una sanzione
amministrativa pecuniaria, compie, sui propri o sugli altrui beni, atti
simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti
fraudolenti, è punito, qualora non ottemperi nei termini all'ingiunzione
di pagamento contenuta nel precetto, con la reclusione da sei mesi a tre
anni".
Art.
110 (Abrogazione della norma)
E'
abrogato l'articolo 49 della legge 26 luglio 1975, n. 354.
Art.
111 (Disposizioni transitorie)
Le norme
sulla conversione delle pene pecuniarie si applicano ai reati commessi
successivamente all'entrata in vigore della presente legge. In deroga a
quanto disposto dall'articolo 172 del codice penale, la pena della multa
inflitta, anche congiuntamente a quella della reclusione, per reati
commessi prima della entrata in vigore della presente legge, si estingue
col decorso del termine di dieci anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge; tuttavia, se la sentenza di condanna è divenuta
irrevocabile successivamente alla data di entrata in vigore della presente
legge, la pena della multa si estingue col decorso di dieci anni dal
passaggio in giudicato della sentenza.
Art.
112 (Perdono giudiziale)
L'articolo 19 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito,
con modificazioni, nella legge 27 maggio 1935, n. 835, è sostituito dal
seguente: "Art. 19. (Perdono giudiziale). Se per il reato commesso da
minore degli anni diciotto il tribunale per i minorenni ritiene che si
possa applicare una pena restrittiva della libertà personale non superiore
a due anni, ovvero una pena pecuniaria non superiore a lire tre milioni,
anche se congiunta a detta pena, può applicare il perdono giudiziale, sia
quando provvede a norma dell'articolo 14 sia nel giudizio".
Art.
113 (Aumento delle pene pecuniarie)
Le pene
pecuniarie comminate per i reati previsti dal codice penale o dalle leggi
speciali, nonché le sanzioni pecuniarie comminate per le infrazioni
previste dal codice di procedura penale, aumentate per effetto della legge
12 luglio 1961, n. 603, sono moltiplicate per cinque. Sono altresì
moltiplicate per cinque le pene pecuniarie comminate per reati previsti da
leggi entrate in vigore dopo il 21 ottobre 1947 e prima della legge 12
luglio 1961, n. 603. Le pene pecuniarie comminate per reati previsti da
leggi entrate in vigore dopo la legge 12 luglio 1961, n. 603, e fino al 31
dicembre 1970 sono moltiplicate per tre. Quelle comminate per reati
previsti da leggi entrate in vigore dopo il 31 dicembre 1970 e fino al 31
dicembre 1975, ad eccezione delle leggi in materia di imposte dirette e di
tasse ed imposte indirette sugli affari, sono moltiplicate per due.
Quando, tenuto conto degli aumenti previsti nei commi precedenti, la legge
stabilisce la pena dell'ammenda inferiore nel minimo a lire quattromila o
nel massimo a lire diecimila, i limiti edittali sono elevati
rispettivamente a lire diecimila e a lire venticinquemila.
Art.
114 (Aumento delle sanzioni amministrative pecuniarie)
Le
disposizioni dell'articolo precedente si applicano a tutte le sanzioni
amministrative pecuniarie originariamente previste come sanzioni penali.
Le altre sanzioni amministrative pecuniarie inferiori nel minimo a lire
quattromila o nel massimo a lire diecimila sono elevate, rispettivamente,
a lire quattromila e a lire diecimila. Le disposizioni dei precedenti
commi si applicano anche alle violazioni finanziarie.
Art.
115 (Pene proporzionali)
Le
disposizioni degli articoli 113 e 114 non si applicano alle pene e
sanzioni amministrative pecuniarie quando l'ammontare delle stesse o della
pena base che viene assunta per la loro determinazione non è fissato
direttamente dalla legge ma è diversamente stabilito.
Art.
116 (Nuovo testo degli articoli 196 e 197 del codice penale)
Gli
articoli 196 e 197 del codice penale sono sostituiti dai seguenti: "Art.
196. (Obbligazione civile per le multe e le ammende inflitte a persona
dipendente). Nei reati commessi da chi è soggetto all'altrui autorità,
direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità, o incaricata
della direzione o vigilanza, è obbligata, in caso di insolvibilità del
condannato, al pagamento di una somma pari all'ammontare della multa o
dell'ammenda inflitta al colpevole, se si tratta di violazioni di
disposizioni che essa era tenuta a far osservare e delle quali non debba
rispondere penalmente. Qualora la persona preposta risulti insolvibile, si
applicano al condannato le disposizioni dell'articolo 136". "Art. 197.
(Obbligazione civile delle persone giuridiche per il pagamento delle multe
e delle ammende). Gli enti forniti di personalità giuridica, eccettuati lo
Stato, le regioni, le province ed i comuni, qualora sia pronunciata
condanna per reato contro chi ne ha abbia la rappresentanza, o
l'amministrazione, o sia con essi in rapporto di dipendenza, e se si
tratti di reato che costituisca violazione degli obblighi inerenti alla
qualità rivestita dal colpevole, ovvero sia commesso nell'interesse della
persona giuridica, sono obbligati al pagamento, in caso di insolvibilità
del condannato, di una somma pari all'ammontare della multa o dell'ammenda
inflitta. Se tale obbligazione non può essere adempiuta, si applicano al
condannato le disposizioni dell'articolo 136".
Art.
117 (Persona civilmente obbligata per l'ammenda e per la multa)
Tutte le
disposizioni processuali relative alla persona civilmente obbligata per
l'ammenda si intendono riferite anche alla persona civilmente obbligata
per la multa.
Capo VI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PENE ACCESSORIE, PRESCRIZIONE,
OBLAZIONE, SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA E CONFISCA
Art.
118 (Modifiche dell'articolo 19 del codice penale, in materia di pene
accessorie - Specie)
I primi
due commi dell'articolo 19 del codice penale sono sostituiti dai seguenti:
"Le pene accessorie per i delitti sono: 1) l'interdizione dai pubblici
uffici; 2) l'interdizione da una professione o da un'arte; 3)
l'interdizione legale; 4) l'interdizione dagli uffici direttivi delle
persone giuridiche e delle imprese; 5) l'incapacità di contrattare con la
pubblica amministrazione; 6) la decadenza o la sospensione dall'esercizio
della potestà dei genitori. Le pene accessorie per le contravvenzioni
sono: 1) la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte; 2)
la sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle
imprese".
Art.
119 (Modifiche dell'articolo 32 del codice penale in materia di
interdizione legale)
Il
secondo ed il terzo comma dell'articolo 32 del codice penale sono
sostituiti dai seguenti: "la condanna all'ergastolo importa anche la
decadenza dalla potestà dei genitori. Il condannato alla reclusione per un
tempo non inferiore a cinque anni è, durante la pena, in stato
d'interdizione legale; la condanna produce altresì, durante la pena, la
sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori, salvo che il
giudice disponga altrimenti".
Art.
120 (Nuove norme in materia di interdizione temporanea dagli uffici
direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e di incapacità di
contrattare con la pubblica amministrazione)
Dopo
l'articolo 32 del codice penale sono inseriti i seguenti articoli: "Art.
32-bis. (Interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone
giuridiche e delle imprese). L'interdizione dagli uffici direttivi delle
persone giuridiche e delle imprese priva il condannato della capacità di
esercitare, durante l'interdizione, l'ufficio di amministratore, sindaco,
liquidatore e direttore generale, nonché ogni altro ufficio con potere di
rappresentanza della persona giuridica o dell'imprenditore. Essa consegue
ad ogni condanna alla reclusione non inferiore a sei mesi per delitti
commessi con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti
all'ufficio". "Art. 32-ter. (Incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione). L'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione importa il divieto di concludere contratti con la pubblica
amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico
servizio. Essa non può avere durata inferiore ad un anno né superiore a
tre anni". "Art. 32-quater. (Casi nei quali alla condanna consegue la
incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione). Ogni condanna
per i delitti previsti dagli articoli 317, 318, 319, 320, 321, 353, 355,
356, 416, 437, 501, 501-bis, 640, n. 1 del capoverso, commessi a causa o
in occasione dell'esercizio di un'attività imprenditoriale, importa
l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione".
Art.
121 (Modifica dell'articolo 33 del codice penale in materia di condanna
per delitto colposo)
Il primo
comma dell'articolo 33 del codice penale è sostituito dal seguente: "Le
disposizioni dell'articolo 29 e del secondo capoverso dell'articolo 32 non
si applicano nel caso di condanna per delitto colposo".
Art.
122 (Decadenza dalla potestà dei genitori e sospensione dal suo esercizio)
L'articolo 34 del codice penale è sostituito dal seguente: "Art. 34.
(Decadenza dalla potestà dei genitori e sospensione dall'esercizio di
essa). La legge determina i casi nei quali la condanna importa la
decadenza dalla potestà dei genitori. La condanna per delitti commessi con
abuso di potestà dei genitori importa la sospensione dall'esercizio di
essa per un periodo di tempo pari al doppio della pena inflitta. La
decadenza dalla potestà dei genitori importa anche la privazione di ogni
diritto che al genitore spetti sui beni del figlio in forza della potestà
di cui al titolo IX del libro I del codice civile. La sospensione
dall'esercizio della potestà dei genitori importa anche l'incapacità di
esercitare, durante la sospensione, qualsiasi diritto che al genitore
spetti sui beni del figlio in base alle norme del titolo IX del libro I
del codice civile".
Art.
123 (Sospensione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone
giuridiche e delle imprese)
Dopo
l'articolo 35 del codice penale è inserito il seguente: "Art. 35-bis.
(Sospensione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone
giuridiche e delle imprese). La sospensione dall'esercizio degli uffici
direttivi delle persone giuridiche e delle imprese priva il condannato
della capacità di esercitare, durante la sospensione, l'ufficio di
amministratore, sindaco, liquidatore e direttore generale, nonché di ogni
altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o
dell'imprenditore. Essa non può avere una durata inferiore a quindici
giorni né superiore a due anni e consegue ad ogni condanna all'arresto per
contravvenzioni commesse con abuso dei poteri o violazione dei doveri
inerenti all'ufficio".
Art.
124 (Applicazione provvisoria di pene accessorie)
L'articolo 140 del codice penale è sostituito dal seguente: "Art. 140.
(Applicazione provvisoria di pene accessorie). Il giudice, durante la
istruzione, nei procedimenti per reati per i quali, in caso di condanna,
può essere applicata una pena accessoria, può disporne in via provvisoria
l'applicazione quando sussistano specificate, inderogabili esigenze
istruttorie o sia necessario impedire che il reato venga portato a
conseguenze ulteriori. L'interdizione dai pubblici uffici può essere
applicata provvisoriamente solo nei procedimenti per reati commessi con
abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica
funzione o ad un pubblico servizio o a taluno degli uffici indicati nel n.
3 del capoverso dell'articolo 28. La sospensione provvisoria non si
applica agli uffici elettivi ricoperti per diretta investitura popolare.
La pena accessoria provvisoriamente applicata, non può avere durata
superiore alla metà della durata massima prevista dalla legge ed è
computata nella durata della pena accessoria conseguente alla condanna".
Art.
125 (Modifica dell'articolo 157 del codice penale in materia di
prescrizione e tempo necessario a prescrivere)
Il numero
6 del primo comma dell'articolo 157 del codice penale è sostituito dal
seguente: "6) in due anni, se si tratta di contravvenzione per cui la
legge stabilisce la pena dell'ammenda".
Art.
126 (Oblazione nelle contravvenzioni punite con pene alternative)
Dopo
l'articolo 162 del codice penale è inserito il seguente: "Art. 162-bis.
(Oblazione nelle contravvenzioni punite con pene alternative). Nelle
contravvenzioni per le quali la legge stabilisce la pena alternativa
dell'arresto o dell'ammenda, il contravventore può essere ammesso a
pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di
condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo dell'ammenda
stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa oltre le spese del
procedimento. Con la domanda di oblazione il contravventore deve
depositare la somma corrispondente alla metà del massimo dell'ammenda.
L'oblazione non è ammessa quando ricorrono i casi previsti dal terzo
capoverso dell'articolo 99, dall'articolo 104 o dall'articolo 105, né
quando permangono conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili
da parte del contravventore. In ogni altro caso il giudice può respingere
con ordinanza la domanda di oblazione, avuto riguardo alla gravità del
fatto. La domanda può essere riproposta sino all'inizio della discussione
finale del dibattimento di primo grado. Il pagamento delle somme indicate
nella prima parte del presente articolo estingue il reato".
Art.
127 (Applicazione di norme)
Le
disposizioni dell'articolo 162-bis del codice penale si applicano anche ai
reati indicati nelle lettere f), h), i), n) del primo comma dell'articolo
34.
Art.
128 (Obblighi del condannato)
L'articolo 165 del codice penale è sostituito dal seguente: "Art. 165.
(Obblighi del condannato). La sospensione condizionale della pena può
essere subordinata all'adempimento dell'obbligo delle restituzioni, al
pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o
provvisoriamente assegnata sull'ammontare di esso e alla pubblicazione
della sentenza a titolo di riparazione del danno; può altresì essere
subordinata, salvo che la legge disponga altrimenti, all'eliminazione
delle conseguenze dannose o pericolose del reato, secondo le modalità
indicate dal giudice nella sentenza di condanna. La sospensione
condizionale della pena, quando è concessa a persona che ne ha già
usufruito, deve essere subordinata all'adempimento di uno degli obblighi
previsti nel comma precedente, salvo che ciò sia impossibile. Il giudice
nella sentenza stabilisce il termine entro il quale gli obblighi devono
essere adempiuti".
Art.
129 (Inosservanza di pene accessorie)
L'articolo 389 del codice penale è sostituito dal seguente: "Art. 389.
(Inosservanza di pene accessorie). Chiunque, avendo riportato una condanna
da cui consegue una pena accessoria, trasgredisce agli obblighi o ai
divieti inerenti a tale pena, è punito con la reclusione da due a sei
mesi. La stessa pena si applica a chi trasgredisce agli obblighi o ai
divieti inerenti ad una pena accessoria provvisoriamente applicata".
Art.
130 (Modifiche dell'articolo 200 del codice di procedura penale in materia
di impugnazione di ordinanze emesse in giudizio)
Dopo il
primo comma dell'articolo 200 del codice di procedura penale è inserito il
seguente: "L'impugnazione dell'ordinanza che decide sulla domanda di
oblazione può essere proposta soltanto con l'impugnazione conto la
sentenza".
Art.
131 (Applicazione provvisoria di pene accessorie o di misure di sicurezza)
L'articolo 301 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: "Art.
301. (Applicazione provvisoria di pene accessorie o di misure di
sicurezza). L'applicazione provvisoria delle pene accessorie, nei casi
consentiti dalla legge, è disposta dal giudice, anche d'ufficio, con
decreto motivato, in qualunque stato dell'istruzione, dopo
l'interrogatorio dell'imputato o, se questo non è possibile, dopo la
emissione di un mandato. Il decreto è immediatamente comunicato al
pubblico ministero per l'esecuzione. Le stesse disposizioni si osservano
per l'applicazione provvisoria delle misure di sicurezza. Contro il
provvedimento del giudice istruttore che dispone l'applicazione
provvisoria della pena accessoria o della misura di sicurezza o che non
accoglie la richiesta del pubblico ministero, il procuratore della
Repubblica, il procuratore generale e l'imputato possono proporre appello
dinanzi alla sezione istruttoria della corte di appello. Contro il
provvedimento emesso dalla sezione istruttoria può essere proposto ricorso
per cassazione. L'impugnazione non sospende l'esecuzione del
provvedimento".
Art.
132 (Modificazioni dell'articolo 400 del codice di procedura penale in
materia di provvedimenti per l'applicazione provvisoria di pene accessorie
o di misure di sicurezza)
Dopo
l'ultimo comma dell'articolo 400 del codice di procedura penale sono
aggiunti i seguenti commi: "Si applicano le disposizioni previste dal
terzo, quarto ed ultimo comma dell'articolo 301; contro il provvedimento
emesso dal Pretore l'appello è proposto dinanzi al giudice istruttore;
contro la decisione emessa dal giudice istruttore in grado di appello può
essere proposto ricorso per cassazione. L'impugnazione non sospende
l'esecuzione del provvedimento".
Art.
133 (Esecuzione provvisoria di misure di sicurezza)
L'articolo 485 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: "Art.
485. (Esecuzione provvisoria di misure di sicurezza). Il giudice, quando
abbia disposto una misura di sicurezza, può, nei casi consentiti
dall'articolo 206 del codice penale, ordinarne con la sentenza la
provvisoria esecuzione. La sentenza è impugnabile anche per il capo che
dispone l'esecuzione provvisoria della misura di sicurezza; ma
l'impugnazione non ne sospende l'esecuzione".
Art.
134 (Appello contro sentenze del Pretore)
L'articolo 512 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: "Art.
512. (Appello contro le sentenze del Pretore). Contro le sentenze del
Pretore possono appellare al tribunale: 1) l'imputato nel caso di condanna
per delitto o per contravvenzione punita con pena alternativa o per la
quale non è ammessa la oblazione ovvero quando è stato dichiarato
contravventore abituale o professionale; 2) l'imputato nel caso di
proscioglimento da delitto o da contravvenzione per la quale la legge
stabilisce la pena dell'arresto, qualora il proscioglimento sia
pronunciato per estinzione del reato a seguito di giudizio di comparizione
tra circostanze o per insufficienza di prove o per concessione del perdono
giudiziale ovvero perché si tratta di persona non imputabile o di persona
non punibile perché il fatto non costituisce reato, se è stata applicata o
può, con provvedimento successivo, essere applicata una misura di
sicurezza; 3) il rappresentante del pubblico ministero nel dibattimento
davanti al Pretore e il procuratore della Repubblica nel caso di
proscioglimento, se l'imputazione riguardava un delitto o una
contravvenzione punibile con l'arresto; e nel caso di condanna per delitto
ovvero con contravvenzione punita con pena alternativa o per la quale non
è ammessa l'oblazione".
Art.
135 (Appello contro sentenze del tribunale e della corte d'assise)
L'articolo 513 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: "Art.
513. (Appello contro le sentenze del tribunale e della corte di assise).
Contro le sentenze del tribunale e della corte di assise possono
appellare, rispettivamente, alla corte di appello e alla corte di assise
di appello, salvo che la legge disponga altrimenti: 1) l'imputato nel caso
di condanna per delitto o per contravvenzione punita con pena alternativa
o per la quale non è ammessa la oblazione ovvero quando è stato dichiarato
contravventore abituale o professionale; 2) l'imputato nel caso di
proscioglimento da delitto o da contravvenzione per la quale la legge
stabilisce la pena dell'arresto, qualora il proscioglimento sia
pronunziato per estinzione del reato a seguito di giudizio di comparizione
tra circostanze o per insufficienza di prove o per perdono giudiziale
ovvero perché si tratta di persona non imputabile o di persona non
punibile perché il fatto non costituisce reato se è stata applicata o può,
con provvedimento successivo, essere applicata una misura di sicurezza; 3)
il procuratore della Repubblica e il procuratore generale presso la corte
di appello nel caso di proscioglimento, se la imputazione riguardava un
delitto o una contravvenzione punibile con l'arresto, e nel caso di
condanna per delitto ovvero per contravvenzione punita con pena
alternativa o per la quale non è ammessa la oblazione".
Art.
136 (Modifiche dell'articolo 522 del codice di procedura penale in materia
di questioni di nullità)
All'articolo 522 del codice di procedura penale è aggiunto in fine il
seguente comma: "Quando il giudice di primo grado ha respinto la domanda
di oblazione, il giudice di appello, se riconosce erronea tale decisione,
accoglie la domanda e sospende il dibattimento fissando un termine massimo
non superiore a dieci giorni per il pagamento delle somme dovute. Se il
pagamento avviene nel termine, il giudice di appello pronuncia sentenza di
proscioglimento".
Art.
137 (Modifiche dell'articolo 604 del codice di procedura penale in materia
di provvedimenti da iscrivere nel casellario)
Nell'articolo 604 del codice di procedura penale, al capoverso del numero
1, dopo le parole: "Non sono iscritti nel casellario giudiziale: le
sentenze e i decreti di condanna concernenti contravvenzioni per le quali
è ammessa la definizione in via amministrativa o l'oblazione salvo che",
sono inserite le seguenti: "si tratti di contravvenzioni punite con la
pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda o che".
Art.
138 (Modifiche alle disposizioni di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale)
Dopo
l'articolo 48 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura
penale, approvate con regio decreto 28 maggio 1931, n. 602, sono inseriti
i seguenti articoli: "Art. 48-bis. Quando sono state sequestrate cose che
possono essere restituite previa esecuzione di specifiche prescrizioni, il
giudice, se l'interessato consente, ne ordina la restituzione impartendo
le prescrizioni del caso ed imponendo una idonea cauzione o malleveria a
garanzia della esecuzione delle prescrizioni nel termine stabilito.
Scaduto il termine, se le prescrizioni non sono adempiute, il giudice
provvede ai sensi dell'ultimo capoverso dell'articolo 345 del codice di
procedura penale". "Art. 48-ter. Nei casi previsti dall'ultimo capoverso
dell'articolo 345 e dal primo capoverso dell'articolo 625 del codice di
procedura penale, il giudice, prima di ordinare la vendita o la
distruzione delle cose sequestrate, dispone, osservate le formalità di cui
agli articoli 304-bis e 304-ter del codice di procedura penale, il
prelievo di campioni, quando ciò è possibile ed utile per ulteriore corso
del procedimento".
Art.
139 (Modifica dell'articolo 116 delle norme sugli assegni bancari,
circolari e su titoli speciali dell'istituto di emissione, e dei Banchi di
Napoli e di Sicilia)
Nell'articolo 116 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, dopo il
primo comma è inserito il seguente: "Nei casi più gravi la condanna per
uno dei delitti nei numeri 1 e 2 del comma precedente importa,
indipendentemente dall'applicazione dell'articolo 69 del codice penale, la
pubblicazione della sentenza di condanna e il divieto di emettere assegni
bancari o postali per un periodo da uno a tre anni".
Art.
140 (Disposizioni aggiuntive alle norme in materia di assegni bancari,
circolari e su titoli speciali dell'istituto di emissione, e dei Banchi di
Napoli e di Sicilia)
Dopo
l'articolo 116 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, è inserito il
seguente: "Art. 116-bis. Chiunque, avendo riportato la pena accessoria
prevista dall'articolo precedente, trasgredisce agli obblighi ad essa
inerenti è punito, per il solo fatto dell'emissione dell'assegno, ai sensi
dell'articolo 389 del codice penale. Si applica la reclusione da sei mesi
a due anni e la multa da lire centomila a lire due milioni, a chi,
violando il divieto di emettere assegni bancari e postali, commette uno
dei delitti previsti dai numeri 1 e 2 del primo comma dell'articolo
precedente. La condanna importa la pubblicazione della sentenza e il
divieto di emettere assegni bancari e postali per la durata di due anni".
Art.
141 (Ulteriori disposizioni aggiuntive alle norme in materia di assegni
bancari, circolari e su titoli speciali dell'istituto di emissione, e dei
Banchi di Napoli e di Sicilia)
Dopo
l'articolo 123 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, sono inseriti
i seguenti articoli: "Art. 124. All'atto del rilascio di moduli di assegno
bancario o postale il dipendente responsabile fa sottoscrivere al
richiedente una dichiarazione dalla quale risulta che lo stesso non è
interdetto dall'emissione di assegni bancari o postali. Il richiedente che
dichiara il falso è punito con la reclusione da sei mesi a due anni". "Art.
125. Il dipendente che consegna moduli di assegno bancario o postale senza
farsi rilasciare la dichiarazione prevista nell'articolo precedente è
punito, salvo che il fatto costituisca un più grave reato, con l'arresto
da due a sei mesi o con l'ammenda da lire duecentomila a lire
cinquecentomila. Il dipendente che consegna moduli di assegno bancario o
postale a chi abbia dichiarato di essere stato interdetto dalla emissione
di assegni bancari o postali, è punito, salvo che il fatto costituisca più
grave reato, con la reclusione da sei mesi a due anni".
Art.
142 (Modifiche al testo unico delle norme sulla circolazione stradale)
Dopo
l'articolo 80 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n.
393, modificato dall'articolo 2 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, sono
inseriti i seguenti articoli: "Art. 80-bis. (Confisca e sequestro del
veicolo). Con la sentenza di condanna per i reati previsti dal dodicesimo
al quattordicesimo comma dell'articolo precedente il giudice ordina la
confisca del veicolo, salvo che esso appartenga a persona estranea al
reato. L'autorità giudiziaria competente e, in caso di flagranza, anche
gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria devono procedere al
sequestro del veicolo, osservando le norme sulla istruzione formale". "Art.
80-ter. (Pena accessoria). Con la sentenza di condanna per il reato
previsto dal dodicesimo comma dell'articolo 80 il giudice, quando non sia
possibile ordinare la confisca del veicolo, dispone la sospensione della
patente di guida del condannato per la stessa durata della pena
principale".
Art.
143 (Disposizioni aggiuntive alla legge sulla disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope)
Dopo
l'articolo 80 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è inserito il
seguente: "Art. 80-bis. (Destinazione delle sostanze confiscate dal
giudice e confiscabili dal Ministro della sanità). Le sostanze confiscate
e quelle da confiscare in base all'articolo precedente sono immediatamente
versate al Ministero della sanità".
Art.
144 (Modifica alla legge recante norme per la tutela delle acque
dall'inquinamento)
Al terzo
comma dell'articolo 21 della legge 10 maggio 1976, n. 319, è aggiunto in
fine il seguente periodo: "La condanna importa la incapacità di
contrattare con la pubblica amministrazione".
Art.
145 (Norma aggiuntiva alla legge recante disposizioni penali in materia di
infrazioni valutarie)
Al quarto
comma dell'art. 1 del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, convertito, con
modificazioni, nella legge 30 aprile 1976, n. 159, è aggiunto in fine il
seguente periodo: "La condanna importa l'incapacità di contrattare con la
pubblica amministrazione".
----------
N.B.:
Articolo abrogato, con decorrenza dal 1° gennaio 1989, dall'art. 42,
D.P.R. 31 marzo 1988, n. 148.
Art.
146 (Norma di coordinamento)
Ogni
qualvolta nel codice penale o in altre leggi ricorre l'espressione "patria
potestà" la medesima è sostituita dalla espressione "potestà dei
genitori".
Art.
147 (Modifica dell'articolo 2638 del codice civile in materia di
accettazione di retribuzione non dovuta da parte di amministratore
giudiziario o commissario governativo)
Il
secondo comma dell'articolo 2638 del codice civile è sostituito dal
seguente: "Nei casi più gravi può inoltre essere disposta l'interdizione
dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese".
Art.
148 (Disposizioni abrogative e di coordinamento)
L'articolo 2641 del codice civile è abrogato. Quando nelle leggi speciali
è richiamato l'articolo 2641 del codice civile tale richiamo si intende
operato nell'articolo 32-bis del codice penale. |