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G.U. 20 agosto
1975, n. 220
Articolo 1.
Il Governo ha delegato ad
emanare per le regioni a statuto ordinario, entro 12 mesi dalla data
dell'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti aventi
valore di legge ordinaria diretti:
a) a completare il trasferimento delle funzioni amministrative,
considerate per settori organici, inerenti alle materie indicate
nell'articolo 117 della Costituzione, nonché degli uffici e del personale,
anche mediante le necessarie modifiche ed
integrazioni ai decreti delegati emanati in attuazione dell'articolo 17
della legge 16 maggio 1970, n. 281, con la riduzione contestuale delle
dotazioni organiche delle amministrazioni statali;
b) a trasferire le funzioni inerenti alle materie indicate nell'articolo
117 della Costituzione esercitate da enti pubblici nazionali ed
interregionali, fatte salve, comunque, quelle già trasferite, nonché a
trasferire i rispettivi uffici e i beni.
Contestualmente si provvede al trasferimento alle regioni del personale
indispensabile all'esercizio delle funzioni trasferite e all'assegnazione
all'amministrazione statale del restante personale nel rispetto della
posizione economica acquisita;
c) a delegare, a norma dell'articolo 118, secondo comma, della
Costituzione, le funzioni amministrative necessarie per rendere possibile
l'esercizio organico da parte delle regioni delle funzioni trasferite o
già delegate, provvedendo contestualmente al trasferimento degli uffici,
del personale e dei beni strumentali ritenuti necessari anche al fine di
concorrere a realizzare il più ampio ed efficiente decentramento
amministrativo;
d) a disciplinare la facoltà delle regioni di avvalersi degli uffici
tecnici dello Stato;
e) ad attribuire alle province, ai comuni e alle comunità montane, ai
sensi dell'articolo 118, primo comma della Costituzione, le funzioni
amministrative di interesse esclusivamente locale nelle materie indicate
dall'articolo 117 della Costituzione, nonché ad attribuire ai predetti
enti locali altre funzioni d'interesse locale, che valgano a rendere
possibile l'esercizio organico delle funzioni amministrative loro
attribuite, a norma della legislazione vigente, provvedendo a regolare i
relativi rapporti finanziari;
f) a provvedere, in relazione alle funzioni trasferite, alla soppressione
dei capitoli dello stato di previsione della spesa, diretta e indiretta,
del bilancio dello Stato, relativi alle funzioni trasferite ed al
corrispondente incremento delle entrate e dei fondi previsti dalla legge
16 maggio 1970, n. 281. Le regioni, per le attività ed i servizi che
interessano territori finitimi, possono addivenire ad intese e costituire
uffici o gestioni comuni anche in forma consortile. Nell'emanazione dei
decreti delegati previsti dal presente articolo, il Governo si atterrà ai
seguenti principi e criteri direttivi nonché a quelli contenuti negli
articoli 17, 18 e 19 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sempre che non
contrastino con quelli indicati nella presente legge:
1) l'identificazione delle materie dovrà essere realizzata per settori
organici, non in base alle competenze dei Ministeri, degli organi
periferici dello Stato e delle altre istituzioni pubbliche, ma in base a
criteri oggettivi desumibili dal pieno
significato che esse hanno e dalla più stretta connessione esistente tra
funzioni affini, strumentali e complementari, per modo che il
trasferimento dovrà risultare completo ed essere finalizzato ad assicurare
una gestione sistematica e programmata delle attribuzioni
costituzionalmente spettanti alle regioni per il territorio e il corpo
sociale;
2) nel trasferimento di uffici dovranno essere escluse forme di
codipendenza funzionale tra uffici dello Stato e delle regioni, e
dovranno, altresì essere eliminate quelle esistenti, anche attraverso la
delega di funzioni; dovrà, inoltre, essere
completato il trasferimento alle regioni dei beni del demanio e del
patrimonio dello Stato, che siano direttamente strumentali alle funzioni
trasferite;
3) sarà prevista, a favore delle regioni, la facoltà:
a) di emanare norme legislative di organizzazione e di spesa nelle materie
delegate dallo Stato, in conformità dell'articolo 118, secondo comma,
della Costituzione, nonché, ai sensi dell'articolo 117, ultimo comma,
della Costituzione, nonché, ai sensi dell'art. 117, ultimo comma, della
Costituzione, norme di
attuazione delle leggi della Repubblica vigenti nelle materie stesse;
b) di subdelegare alle province, comuni ed altri enti locali le funzioni
delegate dallo Stato e di disciplinare i relativi poteri di indirizzo;
4) saranno, altresì, disciplinati i rapporti finanziari fra Stato, regioni
ed enti locali per l'esercizio delle funzioni delegate o subdelegate in
modo d'assicurare i mezzi necessari per il migliore esercizio delle
funzioni stesse;
5) sarà provveduto, nelle materie spettanti ai sensi dell'articolo 117
della Costituzione, al trasferimento alle regioni delle funzioni
amministrative relative all'attuazione di regolamenti della CEE e di sue
direttive, fatte proprie dallo Stato con legge nella quale saranno
indicate le norme di principio, prevedendosi altresì, che in mancanza
della legge regionale, sarà osservata quella dello Stato in tutte le
sue disposizioni. Sarà prevista, in materia, la facoltà del Consiglio dei
Ministri, previo parere della commissione parlamentare per le questioni
regionali, sentita la
regione interessata, di prescrivere, in caso di accertata inattività degli
organi regionali che comporti inadempimenti agli obblighi comunitari, un
congruo termine alla regione per provvedere, nonché la facoltà di
adottare, trascorso invano il termine predetto, i provvedimenti relativi
in sostituzione
dell'amministrazione regionale (2/a).
(2/a) L'articolo unico, L. 27 novembre 1976, n. 894 (Gazz. Uff. 10 gennaio
1977, n. 7), ha così disposto: Articolo unico. - Le deleghe conferite al
Governo con gli artt. 1, 6 e 7 della L. 22 luglio 1975, n. 382, con le
modalità di cui all'art. 8 sono rinnovate per la durata di 6 mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge. Con D.P.R. 22 luglio 1977,
n. 616, è stata data attuazione alla delega prevista dal presente art.1.
Articolo 2.
In caso di persistente
inattività degli organi regionali nell'esercizio delle funzioni delegate,
qualora le attività relative alle materie delegate comportino adempimenti
da svolgersi entro termini perentori previsti dalla legge o risultanti
dalla natura degli interventi, il Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro competente, dispone il compimento degli atti relativi in
sostituzione dell'amministrazione regionale (2/cost).
(2/cost) La Corte Costituzionale, con sentenza 6 - 13 febbraio 1995, n. 36
(Gazz. Uff. 22 febbraio 1995, n. 8, serie speciale), ha dichiarato che
spetta allo Stato disporre la sostituzione dell'amministrazione regionale
della Campania con il Ministero per i beni culturali e ambientali ai fini
del compimento degli atti necessari per la redazione e l'approvazione del
piano territoriale paesistico.
Articolo 3.
La funzione di indirizzo e
coordinamento delle attività amministrative delle regioni a statuto
ordinario attiene ad esigenze di carattere unitario, anche con riferimento
agli obiettivi della programmazione economica nazionale ed agli impegni
derivanti dagli obblighi internazionali e comunitari. Detta funzione
spetta allo Stato e viene esercitata, fuori dei casi in cui si provveda
con legge o con atto avente forza di legge, mediante deliberazioni del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, d'intesa
con il Ministro o i Ministri competenti. L'esercizio della funzione di cui
al precedente comma pur essere delegato di volta in volta dal Consiglio
dei Ministri al Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE) per la determinazione dei criteri
operativi nelle materie di sua competenza oppure al Presidente del
Consiglio dei Ministri con il Ministro competente quando si tratti di
affari particolari. Le disposizioni di cui ai precedenti due commi
sostituiscono ogni altra norma
concernente l'esercizio della funzione di indirizzo e di coordinamento con
particolare riguardo a quelle contenute nei decreti delegati emanati in
attuazione dell'articolo 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281. Gli organi
statali, e le amministrazioni regionali sono tenuti a fornirsi
reciprocamente ed a richiesta, per il tramite del commissario del Governo
nella
regione, ogni notizia utile allo svolgimento delle proprie funzioni]
(3/a).
(3/a) Abrogato dall'art. 8, L. 15 marzo 1997, n. 59.
Articolo 4.
I primi due commi
dell'articolo 62 della L. 10 febbraio 1953, n. 62, sono abrogati. Il
controllo sulle deliberazioni adottate dalle province, dai comuni e da
altri enti locali nelle materie ad essi delegate dalla regione e nelle
materie subdelegate è attribuito rispettivamente agli organi di cui agli
articoli 55, 56 e 61 della citata legge n. 62, osservandosi, per quanto
concerne la esecutività di tali deliberazioni, principi analoghi a quelli
stabiliti negli articoli 45 e 47.
Articolo 5.
Il Governo è delegato ad
emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un
decreto avente valore di legge ordinaria sul Consiglio superiore della
pubblica amministrazione diretto:
a) ad ampliare la competenza consultiva per le questioni inerenti
l'organizzazione, il funzionamento e il perfezionamento dei servizi della
pubblica amministrazione - esclusi gli enti pubblici economici - anche al
fine di agevolare il
coordinamento funzionale fra Stato ed enti pubblici;
b) ad assicurarne la piena funzionalità con adeguate norme procedurali;
c) a prevedere la nomina di membri supplenti;
d) a modificarne la struttura attraverso l'istituzione di una terza
sezione composta di esperti in problemi di organizzazione, funzionamento e
perfezionamento dei servizi degli enti pubblici territoriali e di quelli
non territoriali a carattere nazionale e all'interno della quale sia
garantita la presenza di rappresentanti sindacali nella medesima
proporzione, prevista dalle vigenti disposizioni per le altre due sezioni
del Consiglio stesso.
Articolo 6.
Il Governo è delegato ad
emanare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria, diretti:
a) a provvedere alla soppressione degli uffici centrali delle
amministrazioni statali a seguito del trasferimento e della delega delle
funzioni alle regioni a statuto ordinario operato con i decreti delegati
previsti dall'articolo 1, primo comma,
lettere a) e c) nonché a seguito del trasferimento delle funzioni alle
regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano in
attuazione dei loro statuti;
b) ad istituire presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ruoli
unici di impiegati ed operai, distinti per carriere e categorie ed
eventualmente per specializzazioni, senza distinzioni tra ruoli centrali,
periferici e di amministrazioni
diverse. Detti ruoli saranno costituiti utilizzando le vacanze esistenti
nei ruoli degli impiegati e degli operai delle amministrazioni statali,
per le quali, precedentemente
all'entrata in vigore della presente legge, non sia stata concessa
l'autorizzazione a bandire i relativi concorsi di assunzione;
c) a collocare, con il rispetto delle disposizioni giuridiche ed
economiche acquisite, nei ruoli unici di cui alla precedente lettera b) i
dipendenti che siano assegnati all'amministrazione statale ai sensi
dell'art. 1, primo comma, lettera b), della presente legge e dell'articolo
2 della legge 20 marzo 1975, n. 70;
d) a sopprimere gli uffici periferici delle amministrazioni statali a
seguito del trasferimento delle funzioni alle regioni a statuto speciale e
alle province autonome di Trento e Bolzano in attuazione dei loro statuti,
collocando il relativo
personale, eventualmente esuberante, nei ruoli di cui alla precedente
lettera e).
Nell'emanazione dei decreti delegati di cui al comma precedente, il
Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi:
1) la soppressione degli uffici centrali terrà conto, oltre che della
cessazione, anche della riduzione dei compiti per effetto del
trasferimento degli uffici periferici;
2) saranno stabilite norme per disciplinare l'impiego del personale dei
ruoli unici presso le singole amministrazioni, assicurando a detto impiego
la necessaria mobilità, nonché per disciplinare l'amministrazione del
personale stesso (3/b).
(3/b) Per la proroga della delega vedi la nota 2/a all'art. 1 che precede.
Con D.P.R. 24 luglio 1977, n. 617, riportato alla voce Ministeri:
provvedimenti generali e con D.P.R. 24 luglio 1977, n. 618, è stata data
attuazione alle deleghe previste dall'art. 6 della presente legge.
Articolo 7.
I ruoli dei dirigenti
risultanti dalle tabelle allegate al D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, ad
eccezione dei ruoli dei dirigenti dei Ministeri degli esteri,
dell'interno, della
difesa, della Ragioneria generale dello Stato, delle aziende autonome
speciali e dell'Istituto superiore di sanità, sono unificati, ferme
restando le qualifiche previste dal predetto decreto, in ruoli unici,
distinti soltanto secondo qualifiche
tecniche e professionali, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.Per
l'attuazione di quanto sopra, il Governo h delegato ad emanare, entro 12
mesi dall'entrata in vigore della presente legge, norme aventi valore di
legge ordinaria per:
a) disciplinare l'impiego del personale predetto presso le singole
amministrazioni dello Stato, assicurando a detto impiego la necessaria
flessibilità e mobilità;
b) assicurare una equilibrata tutela delle posizioni attuali dei
dirigenti, non in contrasto con i principi dell'unità e della mobilità;
c) procedere, individuati i ruoli di specifici o particolari settori di
amministrazioni diverse da quelle indicate nel primo comma la cui
unificazione risulti impossibile per la non fungibilità e specializzazione
delle funzioni, alla soppressione dei ruoli dirigenziali istituiti presso
le singole amministrazioni (3/b).
(3/b) Per la proroga della delega vedi la nota 2/a all'art. 1 che precede.
Con D.P.R. 24 luglio 1977, n. 617 e con D.P.R. 24 luglio 1977, n. 618, è
stata data attuazione alle deleghe previste dall'art. 6 della presente
legge.
Articolo 8.
Le norme delegate previste
dalla presente legge saranno emanate con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con i Ministri competenti e con i Ministri per l'interno, per il
tesoro e per il bilancio e la programmazione economica, previo parere
della commissione parlamentare per le questioni regionali, di cui
all'articolo 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e successive
integrazioni. Per le norme delegate di
cui all'articolo 1 dovranno essere preventivamente sentite le regioni, le
quali potranno far pervenire le proprie osservazioni entro 60 giorni dalla
comunicazione delle norme proposte. Decorso tale termine, le norme
verranno sottoposte, unitamente alle eventuali osservazioni delle regioni,
al parere della commissione parlamentare per le questioni regionali.
Si prescinde dal parere della commissione parlamentare qualora non sia
espresso entro 60 giorni dalla richiesta.
Le norme delegate previste dalla presente legge, previo esame preliminare
del Consiglio dei Ministri, saranno sottoposte al definitivo parere della
commissione parlamentare di cui al primo comma. Il parere previsto dal
precedente comma dovrà essere espresso entro 30 giorni dalla richiesta del
Governo. Acquisito tale parere, le norme sono approvate dal Consiglio dei
Ministri.
Articolo 9.
Il trattamento economico di
attività dei dipendenti civili dello Stato, esclusi i dirigenti indicati
nel decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, i
magistrati e gli avvocati e procuratori dello Stato, è stabilito sulla
base di accordi formati con le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative su base nazionale, con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, ferma
restando la necessità di approvazione per legge delle spese incidenti sul
bilancio dello Stato. Saranno, in ogni caso, disciplinati per legge il
reclutamento del personale, le strutture fondamentali delle carriere, la
responsabilità e i procedimenti disciplinari. Gli accordi sono triennali.
Con le stesse modalità indicate nel primo comma sarà fissato, sulla base
di distinti accordi sindacali, il trattamento economico dei dipendenti
delle aziende autonome dello Stato. Il trattamento economico deve
ispirarsi a norme di chiarezza in modo che ai dipendenti sia assicurata
parità di trattamento economico a parità di qualifica, indipendentemente
dall'amministrazione di appartenenza ed in modo da essere finalizzato al
perseguimento di una progressiva perequazione delle condizioni economiche
di tutti i pubblici dipendenti. L'articolo 24 della legge 28 ottobre 1970,
n. 775, è abrogato.
Articolo 10.
Le disposizioni contenute
nell'ultimo comma dell'articolo 51 della legge 18 marzo 1968, n. 249,
modificato dall'articolo 21 della legge 28 ottobre 1970, n. 775,
continuano ad avere vigore anche per gli adempimenti previsti dalla
presente legge nonché per l'esercizio delle competenze attribuite al
Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di organizzazione della
pubblica amministrazione ed in materia di ordinamento regionale.
Articolo 11.
L'indicazione contenuta in
leggi atti aventi forza di legge e regolamenti: "Ministro per
l'organizzazione della pubblica amministrazione" o "Ministro per la
riforma burocratica" e analoghe, è sostituita dall'indicazione:
"Presidente del
Consiglio dei Ministri". |