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G.U. 29 agosto 1977, n. 234, suppl. ord.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art.
87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'art. 1 della legge 22 luglio
1975, n. 382, concernente norme sull'ordinamento regionale e sulla
organizzazione della pubblica amministrazione; Vista la legge 27 novembre
1976, n. 894; Sentito il Consiglio dei Ministri sullo schema provvisorio;
Viste le osservazioni delle regioni; Udito il parere della Commissione
parlamentare per le questioni regionali di cui all'art. 52 della legge 10
febbraio 1953, n. 62, e successive integrazioni; Sentito, in via
preliminare, il Consiglio dei Ministri; Visto il parere emesso in via
definitiva dalla suddetta Commissione parlamentare; Sentito il Consiglio
dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con i Ministri per gli affari esteri, per l'interno, per la
grazia e giustizia, per il bilancio e la programmazione economica, per le
finanze, per il tesoro, per la difesa, per la pubblica istruzione, per i
lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste, per i trasporti, per
l'industria, il commercio e l'artigianato, per il lavoro e la previdenza
sociale, per il commercio con l'estero, per la marina mercantile, per le
partecipazioni statali, per la sanità, per il turismo e lo spettacolo e
per i beni culturali e ambientali;
Decreta:
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
(Trasferimento e deleghe delle funzioni amministrative dello Stato)
Il
trasferimento delle funzioni amministrative nelle materie indicate
dall'art. 117 della Costituzione ancora esercitate dagli organi centrali e
periferici dello Stato e da enti pubblici nazionali ed interregionali
successivamente all'entrata in vigore dei decreti del Presidente della
Repubblica 14 gennaio 1972, n. 1, n. 2, n. 3, n. 4, n. 5, n. 6, 15 gennaio
1972, n. 7, n. 8, n. 9, n. 10, n. 11 e 5 giugno 1972, n. 315 e la delega
alle stesse regioni dell'esercizio di altre funzioni amministrative, a
norma dell'art. 118, secondo comma, della Costituzione, sono attuati
secondo le disposizioni del presente decreto per i fini di cui alla legge
22 luglio 1975, n. 382, ed alla legge 27 novembre 1976, n. 894.
Art. 2
(Attribuzione a province, comuni e comunità montane)
Ai comuni,
alle province, alle comunità montane sono attribuite le funzioni
amministrative indicate nel presente decreto, ferme restando quelle già
loro spettanti secondo le vigenti disposizioni di legge.
Art. 3
(Settori del trasferimento e delle deleghe)
I
trasferimenti e le deleghe, di cui agli articoli precedenti, sono
ripartiti secondo i seguenti settori organici: ordinamento e
organizzazione amministrativa; servizi sociali; sviluppo economico;
assetto ed utilizzazione del territorio. Negli articoli seguenti è usata,
per indicare le regioni a statuto ordinario, la sola parola "regione".
Art. 4
(Competenze dello Stato)
Lo Stato,
nelle materie definite dal presente decreto, esercita soltanto le funzioni
amministrative indicate negli articoli seguenti, nonché la funzione di
indirizzo e di coordinamento nei limiti delle forme e con le modalità
previste dall'art. 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382, e le funzioni,
anche nelle materie trasferite o delegate, attinenti ai rapporti
internazionali e con la Comunità economica europea, alla difesa nazionale,
alla pubblica sicurezza (1). Le regioni non possono svolgere all'estero
attività promozionali relative alle materie di loro competenza se non
previa intesa con il Governo e nell'ambito degli indirizzi e degli atti di
coordinamento di cui al comma precedente (2). Il Governo della Repubblica,
tramite il commissario del Governo, impartisce direttive per l'esercizio
delle funzioni amministrative delegate alle regioni, che sono tenute ad
osservarle, ed esercita il potere di sostituzione previsto dall'art. 2
della legge n. 382 del 22 luglio 1975 (3).
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(1) L'art. 8,
comma 5, lett. b) della legge 15 marzo 1997, n. 59, ha abrogato le
disposizioni contenute nel presente comma limitatamente alle parole da:
"nonché la funzione di indirizzo" fino a: "n. 382" e alle parole: "e con
la Comunità economica europea". (2) L'art. 8, comma 5, lett. b) della
legge 15 marzo 1997, n. 59, ha abrogato le disposizioni contenute nel
presente comma. (3) L'art. 8, comma 5, lett. b) della legge 15 marzo 1997,
n. 59, ha abrogato le disposizioni contenute nel presente comma
limitatamente alle parole: "impartisce direttive per l'esercizio delle
funzioni amministrative delegate alle regioni, che sono tenute ad
osservarle, ed".
Art. 5
(Atti delegati e sub-delegati - Comunicazioni)
Gli atti
emanati nell'esercizio delegato e sub-delegato di funzioni amministrative
sono definitivi. Il Governo stabilisce le categorie di atti di cui la
regione deve dare comunicazione al commissario del Governo.
Art. 6
(Regolamenti e direttive della Comunità economica europea)
Sono
trasferite alle regioni in ciascuna delle materie definite dal presente
decreto anche le funzioni amministrative relative all'applicazione dei
regolamenti della Comunità economica europea nonché all'attuazione delle
sue direttive fatte proprie dallo Stato con legge che indica espressamente
le norme di principio. In mancanza della legge regionale, sarà osservata
quella dello Stato in tutte le sue disposizioni. Il Governo della
Repubblica, in caso di accertata inattività degli organi regionali che
comporti inadempimenti agli obblighi comunitari, può prescrivere con
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su parere della Commissione
parlamentare per le questioni regionali e sentita la regione interessata,
un congruo termine per provvedere. Qualora la inattività degli organi
regionali perduri dopo la scadenza di tale termine, il Consiglio dei
Ministri può adottare i provvedimenti necessari in sostituzione
dell'amministrazione regionale.
Art. 7
(Norme regionali di attuazione)
Le regioni in
tutte le materie delegate dallo Stato possono emanare norme legislative di
organizzazione o di spesa, nonché norme di attuazione ai sensi dell'ultimo
comma dell'art. 117 della Costituzione. Le regioni possono altresì emanare
norme di legge con le quali è subdelegato alle province, ai comuni ed
altri enti locali l'esercizio delegato di funzioni amministrative dello
Stato, disciplinando i poteri di indirizzo ed i rapporti finanziari
relativi.
Art. 8
(Gestioni comuni fra regioni)
Le regioni per
le attività ed i servizi, che interessano i territori finitimi, possono
addivenire ad intese e costituire uffici o gestioni comuni, anche in forma
consortile. Le attività ed i servizi predetti devono formare oggetto di
specifiche intese e non possono dare luogo alla costituzione di consorzi
generali fra regioni.
Art. 9
(Polizia amministrativa)
I comuni, le
province, le comunità montane e le regioni sono titolari delle funzioni di
polizia amministrativa nelle materie ad essi rispettivamente attribuite o
trasferite. Sono delegate alle regioni le funzioni di polizia
amministrativa esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato
nelle materie nelle quali è delegato alle regioni l'esercizio di funzioni
amministrative dello Stato e degli enti pubblici.
Art. 10
(Classificazione di beni o di opere)
Salvo diversa
specifica disciplina per ogni provvedimento amministrativo di
classificazione di beni o di opere riservato allo Stato da cui possa
conseguire uno spostamento di competenze tra Stato e regioni si procede
d'intesa con le regioni interessate.
Art. 11
(Programmazione nazionale e regionale)
Lo Stato
determina gli obiettivi della programmazione economica nazionale con il
concorso delle regioni. Le regioni determinano i programmi regionali di
sviluppo, in armonia con gli obiettivi della programmazione economica
nazionale e con il concorso degli enti locali territoriali secondo le
modalità previste dagli statuti regionali. Nei programmi regionali di
sviluppo gli interventi di competenza regionale sono coordinati con quello
dello Stato e con quelli di competenza degli enti locali territoriali. La
programmazione costituisce riferimento per il coordinamento della finanza
pubblica.
Titolo II
ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVI
Capo I
OGGETTO
Art. 12
(Materie del trasferimento)
Sono
trasferite alle regioni le funzioni amministrative dello Stato nelle
materie "ordinamento di enti amministrativi dipendenti dalla regione" e
"circoscrizioni comunali".
Capo
II ORDINAMENTO DEGLI ENTI AMMINISTRATIVI LOCALI
Art. 13
(Ordinamento degli enti amministrativi dipendenti dalla regione ed enti
locali non territoriali)
Le funzioni
amministrative relative alla materia "ordinamento degli enti
amministrativi dipendenti dalla regione" concernono l'istituzione, i
controlli, la fusione, la soppressione e l'estinzione di enti pubblici
locali operanti nelle materie di cui al presente decreto. Le funzioni
amministrative esercitate da organi centrali e periferici dello Stato nei
confronti degli enti di cui al comma precedente sono trasferite alle
regioni.
Art. 14
(Persone giuridiche private)
È delegato
alle regioni l'esercizio delle funzioni amministrative di organi centrali
e periferici dello Stato concernenti le persone giuridiche di cui all'art.
12 del codice civile che operano esclusivamente nelle materie di cui al
presente decreto e le cui finalità statutarie si esauriscono nell'ambito
di una sola regione.
Art. 15
(Acquisto di immobili ed accettazione di donazioni, eredità e legati)
E' trasferito
alle regioni l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti
l'acquisto di immobili e l'accettazione di donazioni, eredità e legati da
parte degli enti e delle persone giuridiche di cui all'art. 13 del
presente decreto. E' delegato l'esercizio delle funzioni amministrative
relative agli enti di cui all'art. 14.
Capo
III CIRCOSCRIZIONI COMUNALI
Art. 16
(Circoscrizioni comunali)
Le funzioni
amministrative relative alla materia "circoscrizioni comunali" concernono:
la determinazione nell'ambito territoriale dei comuni e delle relative
denominazioni e sedi; la definizione dei rapporti fra comuni conseguenti a
variazioni territoriali; il regolamento del regime di separazione dei
rapporti patrimoniali e contabili fra comuni e loro frazioni. La
denominazione delle borgate e frazioni è attribuita ai comuni ai sensi
dell'art. 118 della Costituzione. Fino all'entrata in vigore della legge
sulle autonomie locali non possono essere istituiti nuovi comuni con
popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
Titolo III
SERVIZI SOCIALI
Capo I
OGGETTO
Art. 17
(Materie del trasferimento)
Sono
trasferite alle regioni le funzioni amministrative dello Stato e degli
enti di cui all'art. 1 nelle materie "polizia locale urbana e rurale",
"beneficenza pubblica", "assistenza sanitaria ed ospedaliera", "istruzione
artigiana e professionale", "assistenza scolastica", "musei e biblioteche
di enti locali", come attinenti ai servizi sociali della popolazione di
ciascuna regione.
Capo II POLIZIA LOCALE URBANA E RURALE
Art. 18
(Polizia locale urbana e rurale)
Le funzioni
amministrative relative alla materia "polizia locale urbana e rurale"
concernono le attività di polizia che si svolgono esclusivamente
nell'ambito del territorio comunale e che non siano proprie delle
competenti autorità statali.
Art. 19
(Polizia amministrativa)
Sono
attribuite ai comuni le seguenti funzioni di cui al testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773, e successive modificazioni: 1) il rilascio della licenza prevista
dall'art. 60 e dalle altre disposizioni speciali vigenti in materia di
impianto ed esercizio di ascensori per il trasporto di persone o di
materiali; 2) il rilascio della licenza per l'esercizio del mestiere di
guida, interprete, corriere o portatore alpino e per l'insegnamento dello
sci, di cui all'art. 123; 3) la ricezione dell'avviso preventivo per le
riprese cinematografiche in luogo pubblico o aperto al pubblico, previsto
dall'art. 76 (1); 4) il rilascio della licenza temporanea di esercizi
pubblici in occasione di fiere, mercati o altre riunioni straordinarie
previsti dall'art. 103, primo e secondo comma; 5) la concessione della
licenza per rappresentazioni teatrali o cinematografiche, accademie, feste
da ballo, corse di cavalli, altri simili spettacoli o trattenimenti, per
aperture di esercizio di circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di
audizione, di cui all'art. 68; 6) la licenza per pubblici trattenimenti,
esposizioni di rarità, persone, animali, gabinetti ottici ed altri oggetti
di curiosità o per dare audizioni all'aperto di cui all'art. 69; 7) i
poteri in ordine alla licenza per vendita di alcoolici e autorizzazione
per superalcoolici di cui agli articoli 3 e 5 della legge 14 ottobre 1974,
n. 524; 8) la licenza per alberghi, compresi quelli diurni, locande,
pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono o
consumano bevande non alcooliche, sale pubbliche per biliardi o per altri
giochi leciti, stabilimenti di bagni, esercizi di rimessa di autoveicoli o
di vetture e simili, di cui all'art. 86; 9) la licenza di agibilità per
teatri o luoghi di pubblico spettacolo, di cui all'art. 80; 10) i
regolamenti del prefetto per la sicurezza nei locali di pubblico
spettacolo, di cui all'articolo 84; 11) le licenze di esercizio di arte
tipografica, litografica e qualunque arte di stampa o di produzione
meccanica o chimica in molteplici esemplari, di cui all'art. 111; 12) i
provvedimenti del prefetto ai sensi dell'art. 64, terzo comma, relativi
alle manifatture, fabbriche e depositi di materie insalubri o pericolose;
13) la licenza temporanea agli stranieri per mestieri ambulanti di cui
all'art. 124; 14) la registrazione per mestieri ambulanti (venditori di
merci, di generi alimentari e bevande, di scritti e disegni, merciaiolo,
saltimbanco, cantante, suonatore, servitore di piazza, facchino,
cocchiere, conduttore di veicoli di piazza, barcaiolo, lustrascarpe e
mestieri analoghi) di cui all'art. 121; 15) la licenza per raccolta di
fondi od oggetti, collette o questue di cui all'art. 156; 16) i
provvedimenti per assistenza ad inabili senza mezzi di sussistenza di cui
agli articoli 154 e 155; 17) la licenza di iscrizione per portieri e
custodi di cui all'art. 62; 18) la dichiarazione di commercio di cose
antiche od usate di cui all'art. 126. Fino all'entrata in vigore della
legge di riforma degli enti locali territoriali, i consigli comunali
determinano procedure e competenze dei propri organi in relazione
all'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente. In relazione alle
funzioni attribuite ai comuni il Ministero dell'interno, per esigenze di
pubblica sicurezza, può impartire, per il tramite del commissario del
Governo, direttive ai sindaci che sono tenuti ad osservarle. I
provvedimenti di cui ai numeri 5), 6), 7), 8), 9), 11), 13), 14), 15) e
17) sono adottati previa comunicazione al prefetto e devono essere
sospesi, annullati o revocati per motivata richiesta dello stesso (2). Il
diniego dei provvedimenti previsti dal primo comma, numeri 5), 6), 7), 8),
9), 11), 13), 14), 15) e 17), è efficace solo se il prefetto esprime
parere conforme (3).
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(1) Numero
abrogato dall'art. 164, comma 1, lett. c), D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.
(2) Con sentenza n. 77 del 24 marzo 1987, la Corte costituzionale ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte
in cui non limita i poteri del Prefetto, ivi previsti, esclusivamente alle
esigenze di pubblica sicurezza. L'art. 164, comma 1, lett. d), D.Lgs. 31
marzo 1998, n. 112, ha abrogato il presente comma nella parte in cui
prevede la comunicazione al prefetto e i poteri di sospensione, revoca e
annullamento in capo a quest'ultimo in ordine: articolo 19, comma 1,
numeri 13), 14) e 17). (3) Con sentenza n. 77 del 24 marzo 1987, la Corte
costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente
comma nella parte in cui non limita i poteri del Prefetto, ivi previsti,
esclusivamente alle esigenze di pubblica sicurezza. L'art. 164, comma 1,
lett. d), D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, ha abrogato il presente comma
nella parte in cui si riferisce ai numeri 13), 14) e 17) del comma 1 del
presente articolo.
Art. 20
(Controlli di pubblica sicurezza)
Resta ferma la
facoltà degli ufficiali ed agenti di polizia di pubblica sicurezza di
accedere in qualunque ora nei locali destinati all'esercizio di attività
soggette ad autorizzazione di polizia a norma dell'articolo precedente, al
fine di vigilare sull'osservanza delle prescrizioni imposte da leggi o
regolamenti dello Stato, delle regioni e degli enti locali.
Art. 21
(Regolamenti comunali)
Il presidente
della giunta regionale trasmette al commissario del Governo copia dei
regolamenti comunali in materia di polizia urbana e rurale e degli
eventuali atti di modifica degli stessi, dopo che essi siano divenuti
esecutivi.
Capo
III BENEFICENZA PUBBLICA
Art. 22
(Beneficenza pubblica)
Le funzioni
amministrative relative alla materia "beneficenza pubblica" concernono
tutte le attività che attengono, nel quadro della sicurezza sociale, alla
predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti o a pagamento, o di
prestazioni economiche, sia in denaro che in natura, a favore dei singoli,
o di gruppi, qualunque sia il titolo in base al quale sono individuati i
destinatari, anche quando si tratti di forme di assistenza, a categorie
determinate, escluse soltanto le funzioni relative alle prestazioni
economiche di natura previdenziale.
Art. 23
(Specificazione)
Sono comprese
nelle funzioni amministrative di cui all'articolo precedente le attività
relative: a) all'assistenza economica in favore delle famiglie bisognose
dei defunti e delle vittime del delitto; b) all'assistenza
post-penitenziaria; c) agli interventi in favore di minorenni soggetti a
provvedimenti delle autorità giudiziarie minorili nell'ambito della
competenza amministrativa e civile; d) agli interventi di protezione
speciale di cui agli articoli 8 e seguenti della legge 20 febbraio 1958,
n. 75.
Art. 24
(Competenze dello Stato)
Sono di
competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti: 1) gli
interventi di primo soccorso in caso di catastrofe o calamità naturale di
particolare gravità o estensione; 2) gli interventi di prima assistenza in
favore di profughi e di rimpatriati in conseguenza di eventi straordinari
ed eccezionali e, per i profughi stranieri, limitatamente al periodo di
tempo strettamente necessario alle operazioni di identificazione e di
riconoscimento della qualifica di rifugiato, ai sensi della convenzione di
Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata con la legge 24 luglio 1954, n.
722, e per il tempo di attesa per il trasferimento in altri paesi; 3) gli
interventi di protezione sociale prestati ad appartenenti alle Forze
armate dello Stato, all'Arma dei carabinieri, agli altri Corpi di polizia
ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e ai loro familiari, da enti ed
organismi appositamente istituiti; 4) i rapporti in materia di assistenza
con organismi assistenziali stranieri ed internazionali, nonché la
distribuzione tra le regioni di prodotti destinati a finalità
assistenziali in attuazione di regolamenti della Comunità economica
europea; 5) le pensioni e gli assegni di carattere continuativo disposti
dalla legge in attuazione dell'art. 38 della Costituzione, ivi compresi le
indennità di disoccupazione e gli assegni a carico della Cassa
integrazione stipendi e salari; 6) l'attività dei CPABP strettamente
limitata all'esercizio delle funzioni di cui al precedente punto 5) fino
al riordinamento dell'assistenza pubblica.
Art. 25
(Attribuzioni ai comuni)
Tutte le
funzioni amministrative relative all'organizzazione ed alla erogazione dei
servizi di assistenza e di beneficenza, di cui ai precedenti articoli 22 e
23, sono attribuite ai comuni ai sensi dell'art. 118, primo comma, della
Costituzione. La regione determina con legge, sentiti i comuni
interessati, gli ambiti territoriali adeguati alla gestione dei servizi
sociali e sanitari, promuovendo forme di cooperazione fra gli enti locali
territoriali, e, se necessario, promuovendo ai sensi dell'ultimo comma
dell'art. 117 della Costituzione forme anche obbligatorie di associazione
fra gli stessi. Gli ambiti territoriali di cui sopra devono concernere
contestualmente la gestione dei servizi sociali e sanitari. Allorché gli
ambiti territoriali coincidono con quelli delle comunità montane le
funzioni di cui al presente articolo sono assunte dalle comunità montane
stesse. Le funzioni, il personale ed i beni delle istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza operanti nell'ambito regionale sono trasferite ai
comuni singoli o associati, sulla base e con le modalità delle
disposizioni contenute nella legge sulla riforma dell'assistenza pubblica
e, comunque, a far tempo dal 1° gennaio 1979 (1). Entro sessanta giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto il Presidente del Consiglio
dei Ministri nomina una commissione composta da quattro rappresentanti
delle regioni, quattro dell'ANCI - Associazione nazionale dei comuni
d'Italia, tre dell'ANEA - Associazione nazionale fra gli enti comunali di
assistenza ed un rappresentante dell'UNEBA - Unione nazionale enti di
beneficenza ed assistenza, avente il compito di determinare, entro un anno
dalla nomina, l'elenco delle I.P.A.B. - Istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza che sono da escludere dal trasferimento ai comuni
in quanto svolgono in modo precipuo attività inerenti la sfera
educativo-religiosa (1). L'elenco di cui al comma precedente è approvato
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Ove, entro il 1°
gennaio 1979, non sia approvata la legge di riforma di cui al precedente
quinto comma, la legge regionale disciplina i modi e le forme di
attribuzione in proprietà o in uso ai comuni singoli o associati od a
comunità montane dei beni trasferiti alle regioni a norma dei successivi
artt. 113 e 115, nonché il trasferimento dei beni della I.P.A.B. di cui ai
commi precedenti, e disciplina l'utilizzo dei beni e del personale da
parte degli enti gestori, in relazione alla riorganizzazione ed alla
programmazione dei servizi disposte in attuazione del presente articolo
(1). Le attribuzioni degli enti comunali di assistenza, nonché i rapporti
patrimoniali ed il personale, sono trasferiti ai rispettivi comuni entro e
non oltre il 30 giugno 1978. Le regioni con proprie leggi determinano le
norme sul passaggio del personale, dei beni e delle funzioni dei disciolti
enti comunali di assistenza ai comuni, nel rispetto dei diritti acquisiti
dal personale dipendente. Fino all'entrata in vigore della legge di
riforma della finanza locale, la gestione finanziaria delle attività di
assistenza attribuite ai comuni viene contabilizzata separatamente e i
beni degli ECA - Enti comunali di assistenza e delle I.P.A.B. di cui al
presente articolo conservano la destinazione di servizi di assistenza
sociale anche nel caso di loro trasformazione patrimoniale (1).
----------
(1) Con
sentenza n. 173 del 30 luglio 1981, la Corte costituzionale, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del quinto comma, nonché, a norma dell'art.
27, L. 11 marzo 1973, n. 87, l'illegittimità costituzionale: - del comma
6; - del comma 7, limitatamente alle parole: "L'elenco di cui al comma
precedente è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri. Ove, entro il 1° gennaio 1979, non sia approvata la legge di
riforma di cui al precedente quinto comma" e alle parole: "nonché il
trasferimento dei beni alle I.P.A.B. di cui ai commi precedenti"; - del
comma 9 limitatamente alle parole: "e delle I.P.A.B. di cui al presente
articolo".
Art. 26
(Attribuzioni alla provincia)
La provincia
nell'ambito dei piani regionali approva il programma di localizzazione dei
presidi assistenziali ed esprime il parere sulle delimitazioni
territoriali di cui al precedente articolo.
Capo IV
ASSISTENZA SANITARIA ED OSPEDALIERA
Art. 27
(Assistenza sanitaria ed ospedaliera)
Le funzioni
amministrative relative alla materia "assistenza sanitaria ed ospedaliera"
concernono la promozione, il mantenimento ed il recupero dello stato di
benessere fisico e psichico della popolazione e comprendono, in
particolare, tutte quelle che tendono: a) alla prevenzione ed alla cura
delle malattie, qualunque ne sia il tipo e la durata; b) alla
riabilitazione degli stati di invalidità e di inabilità fisica, psichica e
sensoriale, ivi compresa l'assistenza sanitaria e protesica agli invalidi
civili, ai sordomuti ed ai ciechi civili; c) alla prevenzione delle
malattie professionali ed alla salvaguardia della salubrità, dell'igiene e
della sicurezza in ambienti di vita e di lavoro; d) all'igiene degli
insediamenti urbani e delle collettività; e) alla tutela
igienico-sanitaria della produzione, commercio e lavorazione delle
sostanze alimentari e bevande e dei relativi additivi, coloranti,
surrogati e succedanei, sulla base degli standard di cui al successivo
art. 30, lettera g); f) alle autorizzazioni ed ai controlli
igienico-sanitari sulle acque minerali e termali nonché sugli stabilimenti
termali, ivi comprese le attribuzioni relative al rilascio delle
autorizzazioni all'esercizio di stabilimenti di produzione e vendita di
acque minerali naturali o artificiali, nonché alla autorizzazione alla
vendita; g) all'igiene e alla tutela sanitaria delle attività sportive; h)
alla promozione dell'educazione sanitaria ed alla attuazione di un sistema
informativo sanitario, secondo le disposizioni della legge di istituzione
del Servizio sanitario nazionale; i) all'igiene e assistenza veterinaria,
ivi esclusa la formazione universitaria e post-universitaria; l)
all'igiene e assistenza veterinaria, ivi compresa la profilassi,
l'ispezione, la polizia e la vigilanza sugli animali e sulla loro
alimentazione, nonché sugli alimenti di origine animale. Sono inoltre
compresi nelle materie suddette: a) i compiti attualmente svolti dalle
sezioni mediche e chimiche e dai servizi di protezione antinfortunistica
degli ispettorati provinciali e regionali del lavoro nelle materie di cui
al presente decreto, ad eccezione di quelli relativi a funzioni riservate
allo Stato; b) le funzioni relative alla tutela sanitaria delle attività
sportive svolte dalla federazione medico-sportiva italiana; i centri di
medicina sportiva del CONI; c) nel quadro della ristrutturazione
dell'associazione italiana della Croce rossa da attuarsi in base alla
legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale e comunque non oltre il
31 dicembre 1979, saranno trasferite alle regioni le attività sanitarie ed
assistenziali svolte dall'ente nei settori di competenza delle regioni con
esclusione in ogni caso di quelle attuate in adempimento di convenzioni
internazionali o di risoluzioni degli organi della Croce rossa
internazionale; d) tutte le funzioni in materia di assistenza sanitaria
comunque svolte da uffici dell'amministrazione dello Stato, con la sola
eccezione dei servizi sanitari istituiti per le Forze armate ed i Corpi di
polizia per il Corpo degli agenti di custodia e per il Corpo nazionale dei
vigili del fuoco nonché dei servizi dell'Azienda autonoma delle ferrovie
dello Stato relativi all'accertamento tecnico-sanitario delle condizioni
del personale dipendente. Sono altresì comprese tra le funzioni
amministrative trasferite alle regioni quelle esercitate dagli organi
centrali e periferici dello Stato in ordine agli enti, consorzi, istituti
ed amministrazioni locali operanti nella materia definita dal precedente
primo comma, ivi comprese quelle di vigilanza e tutela, nonché le
attribuzioni in ordine alla nomina dei collegi dei revisori, salva la
designazione da parte del Ministero del tesoro di un componente del
collegio dei revisori degli enti ospedalieri, in relazione alla permanenza
negli enti stessi di interessi finanziari dello Stato. Fermo restando
l'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'art. 8 del
decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, da parte
dell'ispettorato del lavoro spetta al prefetto stabilire, su proposta del
presidente della regione, quali addetti ai servizi regionali e degli enti
locali, che operino in materia infortunistica e di igiene del lavoro,
assumano, ai sensi delle leggi vigenti, in relazione alle funzioni
esercitate, la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.
Art. 28
(Istituti a carattere scientifico)
Il
riconoscimento del carattere scientifico di istituti di ricovero e cura è
effettuato dallo Stato sentite le regioni interessate. Spettano alle
regioni, nei confronti degli istituti riconosciuti a carattere
scientifico, che svolgono attività di ricovero e cura degli infermi, le
stesse funzioni che esse esercitano per la parte assistenziale nei
confronti degli enti ospedalieri se si tratta di istituti aventi
personalità giuridica di diritto pubblico, o nei confronti delle case di
cura private se si tratta di istituti aventi personalità giuridica di
diritto privato. Continuano invece ad essere esercitate dai competenti
organi dello Stato le funzioni attinenti al regime
giuridico-amministrativo di detti istituti ed eventualmente alla nomina
dei componenti i relativi organi di amministrazione. Il controllo sulle
deliberazioni degli istituti aventi personalità giuridica di diritto
pubblico è esercitato dalla regione nel cui territorio l'istituto ha la
sua sede; l'annullamento delle deliberazioni adottate in deroga alle
disposizioni regionali non è consentito ove la deroga sia stata
autorizzata, con specifico riguardo alle finalità scientifiche
dell'istituto, mediante decreto del Ministro per la sanità di concerto con
il Ministro per la pubblica istruzione.
Art. 29
(Vigilanza e tutela degli enti ospedalieri)
Le regioni
disciplinano con legge i criteri e le modalità dei controlli sugli enti
ospedalieri che operano nel territorio della regione. Fino a quando la
legge regionale non abbia provveduto, la vigilanza e la tutela su tali
enti ed istituzioni sono esercitate nei modi previsti rispettivamente
dall'art. 16 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e dell'art. 1, terzo e
quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972,
n. 9. Nulla è innovato alla vigente disciplina dell'ospedale Galliera di
Genova e dell'Ordine mauriziano.
Art. 30
(Competenze dello Stato)
Sono di
competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti: a) la
profilassi internazionale: marittima, aerea e di frontiera; l'assistenza
sanitaria ai cittadini italiani all'estero e l'assistenza in Italia agli
stranieri e agli apolidi, secondo i principi della legge di riforma
sanitaria, avvalendosi dei presidi sanitari esistenti; b) la profilassi
delle malattie infettive e diffusive, per le quali siano imposte la
vaccinazione obbligatoria o misure quarantenarie; c) la produzione, con le
connesse attività di ricerca e di sperimentazione, la registrazione, la
pubblicità e il commercio di prodotti chimici usati in medicina, di
preparati farmaceutici, di preparati galenici, di specialità medicinali,
di vaccini, di virus, di sieri, di tossine e prodotti assimilati, di
emoderivati, di presidi medico-chirurgici e di prodotti assimilati; d) la
coltivazione, la produzione, la fabbricazione, l'impiego, il commercio
all'ingrosso, l'esportazione, l'importazione, il transito, l'acquisto, la
vendita e la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, salvo che
per le attribuzioni già conferite alle regioni dalla legge 22 dicembre
1975, n. 685; e) la produzione, la registrazione e il commercio dei
prodotti dietetici, degli alimenti per la prima infanzia e la cosmesi; f)
l'elencazione e la determinazione delle modalità di impiego degli additivi
e dei coloranti permessi nella lavorazione degli alimenti e delle bevande
e nella produzione degli oggetti d'uso personale e domestico; la
determinazione delle caratteristiche igienico-sanitarie dei materiali e
recipienti destinati a involgere e conservare sostanze alimentari e
bevande, nonché degli oggetti destinati comunque a venire a contatto con
sostanze alimentari; g) la determinazione di standard di qualità e di
salubrità degli alimenti e delle bevande alimentari; h) la produzione, la
registrazione, il commercio e l'impiego dei gas tossici o delle altre
sostanze pericolose; i) i controlli sanitari sulla produzione dell'energia
nucleare e sulla produzione, il commercio e l'impiego delle sostanze
radioattive; l) il prelievo di parti di cadavere e il trapianto di organi
limitatamente alle funzioni di cui alla legge 2 dicembre 1975, n. 644; m)
la disciplina dell'organizzazione del lavoro ai fini della prevenzione
degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali; n)
l'omologazione di macchine, impianti e mezzi personali di protezione; o)
l'istituto superiore di sanità, secondo le norme di cui alla legge 7
agosto 1973, n. 519; p) la ricerca e la sperimentazione clinica, la
produzione, la registrazione, la pubblicità dei prodotti clinici; q) la
ricerca e la sperimentazione chimica, la produzione, la registrazione, la
pubblicità di prodotti chimici; r) la fissazione dei requisiti minimi per
la determinazione dei profili professionali degli operatori sanitari; s)
la determinazione dei livelli minimi di scolarità necessari per
l'ammissione alle scuole per operatori sanitari, nonché dei requisiti
minimi per l'esercizio delle professioni mediche, sanitarie ed ausiliarie;
le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e di cura sulla base
delle vigenti leggi; t) gli ordini e i collegi professionali; u) il
riconoscimento delle proprietà terapeutiche delle acque minerali e termali
e della pubblicità relativa alla loro utilizzazione a scopo sanitario.
Art. 31
(Funzioni delegate)
E' delegato
alle regioni l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti: a) la
profilassi delle malattie infettive e diffusive, di cui al precedente art.
30, lettera b), ivi comprese le vaccinazioni obbligatorie e le altre
misure profilattiche già di competenza degli uffici di sanità marittima,
aerea e di frontiera, previste dalla legge 27 aprile 1974, n. 174, e
successive modificazioni, nonché le funzioni spettanti ai veterinari di
confine, di porto e di aeroporto, previste dall'art. 32 del testo unico
delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265
e dall'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio
1954, n. 320. Nel determinare i criteri ed indirizzi per l'esercizio della
delega il Governo potrà prescrivere particolari cautele e condizioni
minime di strutture di uffici per il disimpegno di servizi particolarmente
gravosi in porti ed aeroporti e posti di confine; b) i controlli sulla
produzione, detenzione, commercio e impiego dei gas tossici e delle altre
sostanze pericolose; c) il controllo dell'idoneità dei locali ed
attrezzature per il commercio e il deposito delle sostanze radioattive
naturali ed artificiali e di apparecchi generatori di radiazioni
ionizzanti; il controllo sulla radioattività ambientale; d) i controlli
sulla produzione e sul commercio dei prodotti dietetici, degli alimenti
per la prima infanzia e la cosmesi. Il Ministero della sanità può
provvedere alla costituzione e alla conservazione di scorte di vaccino e
di medicinali di uso non ricorrente, da destinare alle regioni per
esigenze eccezionali di profilassi e cura delle malattie infettive e
diffusive per le quali siano imposte la vaccinazione obbligatoria o misure
quarantenarie.
Art. 32
(Attribuzioni dei comuni)
Sono
attribuite ai comuni, singoli ed associati, ai sensi dell'art. 118, primo
comma, della Costituzione, tutte le funzioni amministrative relative alla
materia di cui al precedente art. 27 che non siano espressamente riservate
allo Stato, alle regioni e alle province. Spetta alla regione stabilire i
criteri di programmazione e di organizzazione dei servizi degli enti
locali territoriali, i tipi e le modalità delle prestazioni. Le leggi
regionali disciplinano altresì l'attribuzione in proprietà o in uso agli
enti locali dei beni attribuiti alle regioni per lo svolgimento delle
funzioni di cui al presente articolo, nonché l'utilizzo del personale da
parte degli enti gestori, in relazione alla riorganizzazione dei servizi
disposta in attuazione del presente articolo. Si applica il disposto
dell'art. 26 relativo alla determinazione degli ambiti territoriali.
Art. 33
(Attribuzioni della provincia)
La provincia
nell'ambito dei piani regionali approva il programma di localizzazione dei
presidi sanitari ed esprime il parere sulle delimitazioni territoriali di
cui al quarto comma del precedente articolo.
Art. 34
(Attribuzioni aggiuntive)
Le funzioni
amministrative che siano aggiuntive rispetto a quelle già esercitate dalle
regioni, dalle province e dai comuni sono disciplinate nella legge di
istituzione del servizio sanitario nazionale e, in mancanza sono
attribuite rispettivamente alle regioni, alle province ed ai comuni a
decorrere dal 1° gennaio 1979.
Capo V
ISTRUZIONE ARTIGIANA E PROFESSIONALE
Art. 35
(Istruzione artigiana e professionale)
Le funzioni
amministrative relative alla materia "istruzione artigiana e
professionale" concernono i servizi e le attività destinate alla
formazione, al perfezionamento, alla riqualificazione ed all'orientamento
professionale, per qualsiasi attività professionale e per qualsiasi
finalità, compresa la formazione continua, permanente, ricorrente e quella
conseguente a riconversione di attività produttive, ad esclusione di
quelle dirette al conseguimento di un titolo di studio o diploma di
istruzione secondaria superiore, universitaria o postuniversitaria; la
vigilanza sull'attività privata di istruzione artigiana e professionale.
---------
N.B.: Articolo
abrogato dall'art. 147, comma 1, lett. b), D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.
Art. 36
(Specificazione)
Sono in
particolare comprese fra le funzioni amministrative di cui al precedente
articolo le attività relative all'organizzazione dei corsi degli
informatori socio-economici, previsti dalla legge 9 maggio 1975, n. 153;
alla formazione degli operatori del commercio di cui alla legge 11 giugno
1971, n. 426; alla formazione e all'aggiornamento del personale impiegato
nell'attività di formazione professionale di cui all'art. 8 del decreto
del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10; alla formazione
professionale degli apprendisti in tutti gli aspetti disciplinati dalla
legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, ferma restando
la competenza dello Stato in ordine alla disciplina legislativa del
rapporto di lavoro degli apprendisti; ai cantieri di lavoro ed ai cantieri
scuola di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive
modificazioni; all'orientamento professionale svolto dall'Ente nazionale
per la prevenzione degli infortuni di cui alla legge 19 dicembre 1952, n.
2390, e successive modificazioni, eccettuate le funzioni svolte dal centro
ricerche di Monteporzio Catone. Resta ferma la competenza
dell'amministrazione centrale relativa all'assistenza tecnica ed al
finanziamento dei progetti speciali da eseguirsi da parte delle regioni
per ipotesi di rilevante squilibrio locale tra domanda e offerta di
lavoro.
Art. 37
(Istituti di istruzione professionale)
Le istituzioni
di istruzione artigiana o professionale, non abilitate al rilascio dei
titoli di studio di cui al precedente art. 35 ed aventi personalità
giuridica di diritto pubblico, ad eccezione degli istituti professionali e
degli istituti d'arte statali, sono trasferite alle regioni ed assumono la
qualifica di regionali.
Art. 38
(Collaborazione tra regione, enti locali e Stato)
Per lo
svolgimento delle attività rientranti nelle loro attribuzioni, è
consentito alle regioni ed agli enti locali territoriali l'uso dei locali
e delle attrezzature delle scuole e degli istituti scolastici dipendenti
dal Ministero della pubblica istruzione, secondo i criteri generali
deliberati dai consigli scolastici provinciali ai sensi della lettera f)
dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974,
n. 416. A tal fine verranno stipulate apposite convenzioni tra le regioni
e gli enti locali territoriali con i competenti organi dello Stato. In
esse verranno stabilite le procedure per l'utilizzazione dei locali e
delle attrezzature, i soggetti responsabili e le spese a carico della
regione per il personale, le pulizie, il consumo del materiale e l'impiego
dei servizi strumentali.
Art. 39
(Consorzi per l'istruzione tecnica)
I consorzi per
l'istruzione tecnica sono soppressi. Le relative funzioni, i beni del
personale sono trasferiti alle regioni, ad eccezione delle funzioni di
orientamento scolastico che sono attribuite ai distretti scolastici.
Art. 40
(Competenze dello Stato)
Sono di
competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti: 1) la
vigilanza sull'osservanza della legislazione sociale; 2) l'attività di
formazione ed addestramento professionale svolta dalle Forze armate e dai
Corpi assimilati, e, in genere, dall'amministrazione dello Stato, ivi
comprese le aziende autonome, per i propri dipendenti.
---------
N.B.: Articolo
abrogato dall'art. 147, comma 1, lett. b), D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.
Art. 41
(Formazione professionale)
Sono abrogate
le lettere d) ed e) dell'art. 1, secondo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478. Non possono essere stanziate
somme a favore di soggetti pubblici e privati per finalità inerenti
all'attività di istruzione professionale da parte dello Stato, salvo che
per attività di studio, ricerca e sperimentazione. Gli enti pubblici, per
svolgere attività volontaria inerente all'istruzione professionale devono
ottenere l'assenso della regione competente, salvo che si tratti di
attività di perfezionamento del proprio personale.
Capo
VI ASSISTENZA SCOLASTICA
Art. 42
(Assistenza scolastica)
Le funzioni
amministrative relative alla materia "assistenza scolastica" concernono
tutte le strutture, i servizi e le attività destinate a facilitare
mediante erogazioni e provvidenze in denaro o mediante servizi individuali
o collettivi, a favore degli alunni di istituzioni scolastiche pubbliche o
private, anche se adulti, l'assolvimento dell'obbligo scolastico nonché,
per gli studenti capaci e meritevoli ancorché privi di mezzi, la
prosecuzione degli studi. Le funzioni suddette concernono fra l'altro: gli
interventi di assistenza medico-psichica; l'assistenza ai minorati
psico-fisici; l'erogazione gratuita dei libri di testo agli alunni delle
scuole elementari.
Art. 43
(Competenze dello Stato)
Restano ferme
le competenze degli organi scolastici in merito alla scelta dei libri di
testo e le competenze degli organi statali concernenti le caratteristiche
tecniche e pedagogiche dei medesimi.
Art. 44
(Opere universitarie)
Sono
trasferite alle regioni, per il rispettivo territorio, le funzioni
amministrative esercitate dallo Stato in materia di assistenza scolastica
a favore degli studenti universitari. Sono trasferiti alle regioni a
statuto ordinario le funzioni, i beni ed il personale delle opere
universitarie di cui all'art. 189 del regio decreto 31 agosto 1933, n.
1592, e successive modificazioni. Il trasferimento è disciplinato dalla
legge di riforma dell'ordinamento universitario e, in mancanza, decorre
dal 1° novembre 1979. In tale ipotesi al trasferimento dei beni e del
personale delle opere universitarie provvede con decreto il Ministro per
la pubblica istruzione, sentite le regioni interessate.
Art. 45
(Attribuzioni ai comuni)
Le funzioni
amministrative indicate nell'art. 42 sono attribuite ai comuni che le
svolgono secondo le modalità previste dalla legge regionale. I patronati
scolastici sono soppressi e le funzioni di assistenza scolastica, i
servizi ed i beni sono attribuiti ai comuni. Entro il 30 giugno 1978 le
regioni con proprie leggi stabiliscono le modalità e i criteri per il
passaggio dei beni e del personale. I consorzi di patronati scolastici
sono soppressi e le funzioni di assistenza scolastica, i servizi ed i beni
sono attribuiti ai comuni. Nel termine di cui al comma precedente, la
legge regionale provvede alla liquidazione dei relativi beni ed al
trasferimento del personale ripartendolo tra i comuni interessati. La
regione promuove le opportune forme di collaborazione tra i comuni
interessati.
Art. 46
(Istituzione delle scuole statali)
L'istituzione
delle scuole statali materne, elementari e secondarie viene effettuata
dagli organi statali competenti secondo le norme vigenti, sentite le
regioni interessate sull'ordine di priorità ai fini della loro attività di
programmazione regionale. Restano ferme le competenze dei consigli
scolastici provinciali.
Capo
VII BENI CULTURALI
Art. 47
(Musei e biblioteche di enti locali)
Le funzioni
amministrative relative alla materia "musei e biblioteche di enti locali"
concernono tutti i servizi e le attività riguardanti l'esistenza, la
conservazione, il funzionamento, il pubblico godimento e lo sviluppo dei
musei, delle raccolte di interesse artistico, storico e bibliografico,
delle biblioteche anche popolari dei centri di lettura appartenenti alla
regione o ad altri enti anche non territoriali sottoposti alla sua
vigilanza, o comunque di interesse locale, nonché il loro coordinamento
reciproco con le altre istituzioni culturali operanti nella regione ed
ogni manifestazione culturale e divulgativa organizzata nel loro ambito.
Sono comprese tra le funzioni trasferite alle regioni le funzioni
esercitate da organi centrali e periferici dello Stato in ordine alle
biblioteche popolari, alle biblioteche del contadino nelle zone di
riforma, ai centri bibliotecari di educazione permanente nonché i compiti
esercitati dal servizio nazionale di lettura. Il personale ed i beni in
dotazione di tali servizi ed uffici sono trasferiti ai comuni secondo le
modalità previste dalla legge regionale.
Art. 48
(Beni culturali)
Le funzioni
amministrative delle regioni e degli enti locali in ordine alla tutela e
valorizzazione del patrimonio storico, librario, artistico, archeologico,
monumentale, paleo-etnologico ed etno-antropologico saranno stabilite con
la legge sulla tutela dei beni culturali da emanare entro il 31 dicembre
1979.
Art. 49
(Attività di promozione educativa e culturale)
Le regioni,
con riferimento ai propri statuti ed alle proprie attribuzioni, svolgono
attività di promozione educativa e culturale attinenti precipuamente alla
comunità regionale, o direttamente o contribuendo al sostegno di enti,
istituzioni, fondazioni, società regionali o a prevalente partecipazione
di enti locali e di associazioni a larga base rappresentativa, nonché
contribuendo ad iniziative di enti locali o di consorzi di enti locali. Le
funzioni delle regioni e degli enti locali in ordine alle attività di
prosa, musicali e cinematografiche, saranno riordinate con la legge di
riforma dei rispettivi settori, da emanarsi entro il 31 dicembre 1979.
Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative concernenti le
istituzioni culturali di interesse locale operanti nel territorio
regionale e attinenti precipuamente alla comunità regionale.
L'individuazione specifica di tali istituzioni è effettuata con decreto
del Presidente della Repubblica, sulla proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri competenti, previa
intesa con le regioni interessate.
Titolo IV
SVILUPPO ECONOMICO
Capo I
OGGETTO
Art. 50
(Materie di trasferimento)
Sono
trasferite alle regioni le funzioni amministrative dello Stato e degli
enti di cui all'art. 1 nelle materie "fiere e mercati", "turismo ed
industria alberghiera", "acque minerali e termali", "cave e torbiere",
"artigianato", "agricoltura e foreste", come attinenti allo sviluppo
economico delle rispettive popolazioni.
Capo
II FIERE E MERCATI
Art. 51
(Fiere e mercati)
Le funzioni
amministrative relative alla materia "fiere e mercati" concernono tutte le
strutture, i servizi e le attività riguardanti l'istituzione,
l'ordinamento e lo svolgimento di fiere di qualsiasi genere, di
esposizioni e mostre agricole, industriali e commerciali anche di oggetti
d'arte, di mercati all'ingrosso e alla produzione di prodotti
ortofrutticoli, carne e prodotti ittici.
Art. 52
(Attività commerciali)
Ferme restando
le funzioni già di competenza delle regioni e dei comuni, e nel quadro
degli indirizzi determinati dal Governo, è delegato alle regioni
l'esercizio delle funzioni amministrative relative: a) ai distributori di
carburante, alle rivendite di giornali e di riviste, ai pubblici esercizi
di vendita e consumo di alimenti e bevande; b) alla vigilanza
sull'applicazione dei regolamenti comunitari in materia di
classificazione, calibratura, tolleranza, imballaggio e presentazione dei
prodotti commercializzati; c) all'attività dei comitati provinciali per i
prezzi sulla base delle norme di riforma del sistema dei prezzi
controllati e comunque dal 1° gennaio 1979. Le regioni possono altresì
svolgere in sede locale attività integrativa in tema di promozione
dell'associazionismo e della cooperazione nel settore del commercio nonché
assistenza integrativa alle piccole e medie imprese sempre del settore del
commercio.
Art. 53
(Competenze dello Stato)
Sono di
competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti: 1) gli enti
fiera internazionale di Milano, di Bari e di Verona; ferme le
qualificazioni già riconosciute alla data di entrata in vigore del
presente decreto, la natura internazionale di altre fiere è dichiarata con
provvedimento dello Stato; 2) le esposizioni universali; 3) la formazione
e la tenuta del calendario delle fiere, sentite le regioni.
Art. 54
(Attribuzioni ai comuni)
Sono
attribuite ai comuni le funzioni amministrative relative: a) alla
vigilanza sull'applicazione dei provvedimenti in materia di
regolamentazione dei prezzi al consumo; b) alla istituzione e
regolamentazione dei mercati per il commercio al minuto; c) all'impianto
ed alla gestione dei mercati all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, del
bestiame, delle carni e dei prodotti ittici, ad eccezione dei mercati alla
produzione; d) alla fissazione, sulla base dei criteri stabiliti dalla
regione, degli orari di apertura e chiusura dei negozi, dei pubblici
esercizi di vendita e consumo di alimenti e bevande, nonché degli impianti
stradali di distribuzione dei carburanti, esclusi gli impianti
autostradali, ed alle relative sanzioni amministrative; e)
all'applicazione delle sanzioni da comminare agli operatori che svolgano
attività all'ingrosso fuori dei mercati; f) all'autorizzazione, sulla base
delle prescrizioni del C.I.P.E. e nell'ambito di criteri generali
determinati dalla regione, alla installazione di distributori di
carburanti nel territorio comunale, ad eccezione di quelli installati
sulle autostrade; g) all'autorizzazione alla rivendita di giornali e
riviste.
Art. 55
(Disposizioni in materia di mercati)
Sono soppressi
i pareri delle camere di commercio, industria, agricoltura ed artigianato
sulle proposte di comuni in merito: a) alla chiusura settimanale
obbligatoria dei pubblici esercizi ed alla variazione e deroga della
medesima; b) all'applicazione della disciplina degli orari dei negozi e
degli esercizi di vendita al dettaglio; c) all'applicazione dell'orario
degli impianti stradali di distribuzione dei carburanti.
Capo
III TURISMO ED INDUSTRIA ALBERGHIERA
Art. 56
(Turismo ed industria alberghiera)
Le funzioni
amministrative relative alla materia "turismo ed industria alberghiera"
concernono tutti i servizi, le strutture e le attività pubbliche e private
riguardanti l'organizzazione e lo sviluppo del turismo regionale, anche
nei connessi aspetti ricreativi, e dell'industria alberghiera, nonché gli
enti e le aziende pubbliche operanti nel settore sul piano locale. Le
funzioni predette comprendono fra l'altro: a) le opere, gli impianti, i
servizi complementari all'attività turistica; b) la promozione di attività
sportive e ricreative e la realizzazione dei relativi impianti ed
attrezzature, di intesa, per le attività e gli impianti di interesse dei
giovani in età scolare, con gli organi scolastici. Restano ferme le
attribuzioni del CONI per l'organizzazione delle attività agonistiche ad
ogni livello e le relative attività promozionali. Per gli impianti e le
attrezzature da essa promossi, la regione si avvale della consulenza
tecnica del CONI; c) la vigilanza sulle attività svolte e sui servizi
gestiti, nel territorio regionale, per quanto riguarda le attività
turistico-ricreative, dagli automobil club provinciali. L'art. 1, ultimo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 6,
è così modificato: "Fino a quando con legge regionale non sia riordinata
l'amministrazione locale del turismo, spettano alle regioni i poteri di
nomina dei collegi dei revisori degli enti con finalità turistiche, salva
la designazione da parte del Ministro per il tesoro di un componente dei
collegi stessi in relazione alla permanenza negli enti di interessi
finanziari dello Stato".
Art. 57
(Ente nazionale italiano per il turismo)
Ferma restando
la competenza regionale, ai sensi dell'art. 3, quarto comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 6 e nei limiti fissati
da quanto previsto dall'art. 4 del presente decreto, per la propaganda
all'estero delle iniziative ed attività turistico-alberghiere proprie di
ciascuna regione, le regioni si avvalgono dell'Ente nazionale italiano per
il turismo per l'istituzione e gestione di uffici di rappresentanza, di
informazione e di promozione turistica all'estero. Fino a quando l'ENIT
non sarà diversamente riorganizzato, il consiglio di amministrazione,
quale risulta dal decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960,
n. 1041, modificato dalla legge 2 agosto 1974, n. 365, è integrato di
quattro rappresentanti designati dall'ANCI, di due rappresentanti
designati dall'UPI e di un rappresentante designato dall'UNCEM. Alla
scadenza del consiglio di amministrazione cessano di farne parte i
rappresentanti di cui all'art. 5, lettere d), e) ed i), del decreto del
Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1401, e successive
modificazioni (1).
---------
(1) Comma
abrogato dall'art. 46, comma 6, lett. c), D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.
Art. 58
(Competenze dello Stato)
Sono di
competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti: 1) il
parere del Ministero delle finanze ai fini del riconoscimento, della
revoca, della determinazione del territorio relativo, della
classificazione delle stazioni di cura, soggiorno e turismo, nonché della
determinazione delle località di interesse turistico; 2) il nulla osta al
rilascio della licenza per agenzia di viaggio a persone fisiche o
giuridiche straniere, sentite le regioni; 3) la istituzione e gestione di
uffici di rappresentanza, di informazione e di promozione all'estero,
nonché gli uffici turistici stranieri e di frontiera; 4) la vigilanza
sull'organo centrale del Club alpino italiano e dell'Automobile club
d'Italia e sull'Ente nazionale italiano per il turismo.
Art. 59
(Demanio marittimo, lacuale e fluviale)
Sono delegate
alle regioni le funzioni amministrative sul litorale marittimo, sulle aree
demaniali immediatamente prospicienti, sulle aree del demanio lacuale e
fluviale, quando la utilizzazione prevista abbia finalità turistiche e
ricreative. Sono escluse dalla delega le funzioni esercitate dagli organi
dello Stato in materia di navigazione marittima, di sicurezza nazionale e
di polizia doganale. La delega di cui al comma precedente non si applica
ai porti e alle aree di preminente interesse nazionale in relazione agli
interessi della sicurezza dello Stato e alle esigenze della navigazione
marittima. L'identificazione della aree predette è effettuata, entro il 31
dicembre 1978, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con i Ministri per la difesa, per la marina mercantile e per le
finanze, sentite le regioni interessate. Col medesimo procedimento
l'elenco delle aree predette può essere modificato.
Art. 60
(Attribuzioni ai comuni)
Sono
attribuite ai comuni, ai sensi dell'art. 118, primo comma, della
Costituzione, le funzioni amministrative in materia di: a) promozione di
attività ricreative e sportive; b) gestione di impianti e servizi
complementari alle attività turistiche; c) rifugi alpini, campeggi e altri
esercizi ricettivi extra-alberghieri.
Capo
IV ACQUE MINERALI E TERMALI
Art. 61
(Acque minerali e termali)
Le funzioni
amministrative relative alla materia "acque minerali e termali" concernono
la ricerca e l'utilizzazione delle acque minerali e termali e la vigilanza
sulle attività relative, ivi comprese la pronuncia di decadenza del
concessionario, fermo restando quanto previsto dal precedente art. 30,
lettera u) , per il riconoscimento delle acque.
Capo V
CAVE E TORBIERE
Art. 62
(Cave e torbiere)
Le funzioni
amministrative relative alla materia "cave e torbiere" concernono tutte le
attività attinenti alle cave, di cui all'art. 2, terzo comma, ed al titolo
terzo del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443. Le suddette funzioni
amministrative, oltre a quelle di cui all'art. 1 del decreto del
Presidente della repubblica 14 gennaio 1972, n. 2, comprendono: a)
l'autorizzazione all'escavazione di sabbie e ghiaie nell'alveo dei corsi
d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale propria
o delegata e la vigilanza sulle attività di escavazione; b)
l'autorizzazione all'apertura e alla coltivazione e cave e torbiere in
zone sottoposte a vincolo alberghiero o forestale; c) l'approvazione dei
regolamenti per la disciplina delle concessioni degli agri marmiferi di
cui all'art. 64, ultimo capoverso, del regio decreto 29 luglio 1927, n.
1443; d) la dichiarazione di appartenenza alla categoria delle cave della
coltivazione di sostanze non contemplate dall'art. 2 del regio decreto 29
luglio 1927, n. 1443, e successive modificazioni, nè dai decreti emanati
ai sensi dell'art. 3 del regio decreto predetto. Sono trasferite alle
regioni le funzioni amministrative statali in materia di vigilanza
sull'applicazione delle norme di polizia delle cave e torbiere di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, e
successive modificazioni, nonché le funzioni di igiene e sicurezza del
lavoro in materia di cave di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, e quelle già devolute al Corpo delle
miniere in materia di cave ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 e 19 marzo 1956, n. 302. Le regioni, per
l'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente, possono avvalersi
del Corpo nazionale delle miniere.
Capo
VI ARTIGIANATO
Art. 63
(Artigianato)
Le funzioni
amministrative relative alla materia "artigianato" concernono le attività
attinenti alla produzione di beni e servizi in forma artigianale, secondo
la disciplina prevista dalle leggi vigenti, nonché le imprese artigiane
individuali ed in forma associata, la tutela, lo sviluppo e l'incremento
delle stesse, l'organizzazione amministrativa concernente l'artigianato.
Le funzioni suddette comprendono anche le funzioni esercitate dalle camere
di commercio in materia di artigianato, le funzioni di promozione della
cooperazione tra imprese artigiane, nonché: a) le funzioni esercitate
dall'ENAPI per gli aspetti concernenti l'artigianato; b) l'approvazione e
la revisione degli elenchi dei mestieri artistici, tradizionali e
dell'abbigliamento, ai sensi dell'art. 5 della legge 25 luglio 1956, n.
860, e secondo le norme della CEE; c) le funzioni relative alla tenuta,
attraverso le commissioni provinciale e regionale, dell'albo delle imprese
artigiane, comprese quelle di iscrizione, revisione e cancellazione, da
operarsi finché le leggi regionali non diano diversa disciplina alla
materia. Sono inoltre delegate le funzioni della sezione autonoma
commerciale dell'ENAPI per i prodotti dell'artigianato. Sono attribuite ai
comuni, ai sensi dell'art. 118, primo comma, della Costituzione: a) gli
atti di istruzione e certificazione ai fini dell'iscrizione all'albo delle
imprese artigiane; b) l'apprestamento e la gestione di aree attrezzate per
l'insediamento di imprese artigiane nel rispetto della pianificazione
territoriale regionale. Il consiglio generale e il consiglio di
amministrazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane sono
integrati rispettivamente da tre e due membri in rappresentanza delle
regioni, nominati con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri,
su designazione della commissione interregionale di cui all'art. 13 della
legge 16 maggio 1970, n. 281.
Art. 64
(Camere di commercio)
Sono di
competenza delle regioni le funzioni amministrative attualmente esercitate
dalle camere di commercio nelle materie trasferite o delegate dal presente
decreto. Le funzioni istituzionali e le restanti funzioni amministrative
saranno esercitate dalle camere di commercio sulla base della legge di
riforma dell'ordinamento camerale e del relativo finanziamento. Le
funzioni di cui al primo comma continuano ad essere esercitate dalle
camere di commercio fino al 31 dicembre 1978 e successivamente finché le
leggi regionali non disciplineranno la materia. La legge di riforma
dell'ordinamento degli enti locali territoriali individuerà quali funzioni
trasferite o delegate alle regioni devono essere attribuite agli enti
locali territoriali. I presidenti delle camere di commercio scadono dal
loro ufficio il 31 dicembre 1977. Fino alla data di entrata in vigore
della legge di cui al precedente secondo comma, il presidente della camera
di commercio è nominato dal Ministro per l'industria, il commercio e
l'artigianato, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste,
di intesa con il presidente della giunta regionale.
Capo
VII CONSORZI INDUSTRIALI
Art. 65
(Consorzi industriali)
Ferme restando
le funzioni amministrative trasferite alle regioni relativamente ai piani
regolatori, spettano alle regioni le funzioni amministrative in ordine
all'assetto di consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale e
tutte le funzioni esercitate dallo Stato o da altri enti pubblici, esclusi
i comuni e le province, in materia di assetto, sistemazione e gestione di
zone industriali e aree industriali attrezzate, e di realizzazione di
infrastrutture per nuovi insediamenti industriali fatte salve le
competenze dello Stato ai sensi della legge 2 maggio 1976, n. 183.
Capo
VIII AGRICOLTURA E FORESTE
Art. 66
(Agricoltura e foreste)
Le funzioni
amministrative nella materia "agricoltura e foreste" concernono: le
coltivazioni della terra e le attività zootecniche e l'allevamento di
qualsiasi specie con le relative produzioni, i soggetti singoli o
associati che vi operano, i mezzi e gli strumenti che vi sono destinati;
la difesa e la lotta fitosanitaria; i boschi, le foreste e le attività di
produzione forestale e di utilizzazione dei patrimoni silvo-pastorali; la
raccolta, conservazione, trasformazione ed il commercio dei prodotti
agricoli, silvo-pastorali e zootecnici da parte di imprenditori agricoli
singoli o associati; gli interventi a favore dell'impresa e della
proprietà agraria singola e associata; le attività di divulgazione tecnica
e di preparazione professionale degli operatori agricoli e forestali; le
attività di ricerca e sperimentazione di interesse regionale; le
destinazioni agrarie delle terre di uso civico oltre le altre funzioni già
trasferite e riguardanti gli usi civici; il demanio armentizio; la
bonifica integrale e montana; gli interventi di protezione della natura
comprese l'istituzione di parchi e riserve naturali e la tutela delle zone
umide. Le funzioni predette comprendono anche: a) la propaganda per la
cooperazione agricola, la propaganda, la divulgazione tecnica e
l'informazione socio-economica in agricoltura, la formazione e
qualificazione professionale degli operatori agricoli, l'assistenza
aziendale ed interaziendale nel settore agricolo e forestale; b) il
miglioramento fondiario e l'ammodernamento delle strutture fondiarie; c)
gli interventi di incentivazione e sostegno della cooperazione e delle
strutture associative per la coltivazione, la lavorazione ed il commercio
dei prodotti agricoli; d) il miglioramento e incremento zootecnico, il
servizio diagnostico delle malattie trasmissibili degli animali e delle
zoonosi, la gestione dei centri di fecondazione artificiale; e) ogni altro
intervento sulle strutture agricole anche in attuazione di direttive e
regolamenti comunitari, ivi compresa l'erogazione di incentivi e
contributi. Le regioni provvedono, sulla base di criteri stabiliti da
leggi dello Stato, alla ricomposizione, al riordinamento fondiario,
all'assegnazione e alla coltivazione di terre incolte abbandonate o
insufficientemente coltivate. Sono delegate alle regioni le funzioni delle
commissioni tecniche provinciali di cui all'art. 2 della legge 12 giugno
1962, n. 567. Sono trasferite alle regioni tutte le funzioni
amministrative relative alla liquidazione degli usi civici, allo
scioglimento delle promiscuità, alla verifica delle occupazioni e alla
destinazione delle terre di uso civico e delle terre provenienti da
affrancazioni, ivi comprese le nomine di periti ed istruttori per il
compimento delle operazioni relative e la determinazione delle loro
competenze. Sono altresì trasferite le competenze attribuite al Ministero,
ad altri organi periferici diversi dallo Stato, e al commissario per la
liquidazione degli usi civici dalla legge 16 giugno 1972, n. 1766, dal
regolamento approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, dalla
legge 10 giugno 1930, n. 1078, dal regolamento approvato con regio decreto
15 novembre 1925, n. 2180, dalla legge 16 marzo 1931, n. 377.
L'approvazione della legittimazione di cui all'art. 9 della legge 16
giugno 1927, n. 1766, è effettuata con decreto del Presidente della
Repubblica d'intesa con la regione interessata. Sono trasferite alle
regioni le funzioni attualmente di competenza degli organi dello Stato,
nonché le funzioni amministrative attribuite, concernenti il demanio
armentizio. I provvedimenti che attengono al territorio di più regioni,
sono adottati, previa intesa tra loro, dalle regioni interessate.
Art. 67
(Conservazione e trasformazione di prodotti agricoli)
Sono altresì
trasferite alle regioni le funzioni svolte dallo Stato o da altri enti
pubblici concernenti la costruzione e la gestione di impianti per la
raccolta, la conservazione, la lavorazione, la trasformazione, la vendita
di prodotti agricoli e zootecnici, nonché per l'allevamento del bestiame,
esclusi quelli di interesse nazionale di cui al successivo terzo comma.
Per la gestione in comune, ai sensi dell'art. 8 del presente decreto, le
regioni provvedono nell'ambito delle indicazioni contenute negli atti
statali di indirizzo o coordinamento. Gli interventi statali relativi agli
impianti di interesse nazionale avvengono nel rispetto della lettera m)
dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 11 del 1972 e
in attuazione degli indirizzi fissati in sede di programmazione nazionale,
sentita la commissione interregionale, di cui all'art. 13 della legge 16
maggio 1970, n. 281. Le regioni sono sentite sulle relazioni
programmatiche che gli enti a partecipazione statale sono tenuti a
presentare al Parlamento nonché sui pareri e le direttive del CIPE a tali
enti.
Art. 68
(Aziende di Stato per le foreste demaniali)
L'Azienda di
Stato per le foreste demaniali è soppressa. Le funzioni e i beni
dell'Azienda sono trasferiti alle regioni in ragione della loro
ubicazione. Dal trasferimento sono esclusi: i terreni dati in concessione
al Ministero della difesa e sui quali sono stati realizzati impianti
militari; le caserme del Corpo forestale dello Stato; i terreni e le aree
boschive, in misura non superiore all'1 per cento della superficie
complessiva delle aree costituenti il patrimonio immobiliare dell'Azienda,
da destinare a scopi scientifici, sperimentali e didattici di interesse
nazionale. Tali aree sono identificate entro il 31 dicembre 1978 con
decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per l'agricoltura e le
foreste e per la difesa. Dal trasferimento possono essere altresì esclusi,
ove non destinabili ad attività di competenza regionale, alberghi, edifici
di abbazie o di conventi ed altri fabbricati, previa identificazione da
effettuare entro il 31 dicembre 1978, da parte della commissione di cui
all'art. 113. Sono parimenti trasferiti alle regioni i rapporti giuridici
relativi a beni in corso di acquisizione da parte dell'Azienda al momento
dell'entrata in vigore del presente decreto. I crediti e i debiti sono
ripartiti fra le regioni in proporzione alla superficie dei beni
patrimoniali attribuiti a ciascuna di esse. L'amministrazione statale, ai
fini di cui al primo comma, punto c), dell'art. 71, può avvalersi delle
eventuali aziende forestali regionali e delle strutture regionali e locali
di gestione dei patrimoni boschivi. I rapporti reciproci sono regolati da
apposite convenzioni.
Art. 69
(Territori montani, foreste, conservazione del suolo)
Sono delegate
alle regioni le funzioni di cui alla legge 22 maggio 1973, n. 269,
concernente la disciplina della produzione e del commercio di sementi e di
piante di rimboschimento. Le regioni sono tenute ad istituire il libro dei
boschi da seme di cui all'art. 14 della predetta legge secondo le modalità
che saranno stabilite dal Consiglio dei Ministri, sentita la commissione
di cui all'art. 16. Restano ferme le disposizioni di cui al capo V e agli
articoli 27 e 28 della legge anzidetta. Sono trasferite alle regioni tutte
le funzioni esercitate dallo Stato o da altri enti pubblici, comprese le
camere di commercio, ed esclusi i comuni e le comunità montane,
concernenti i territori montani, le foreste, la proprietà forestale
privata, i rimboschimenti e le proprietà silvo-pastorali degli enti
locali, compresi i poteri di determinazione di vincoli e gli interventi
sui terreni sottoposti a vincoli. Lo Stato con legge può individuare
patrimoni boschivi ai quali si applichino comunque i vincoli previsti
dalla legislazione sulle foreste. La gestione dei beni forestali può
essere affidata dalle regioni ad aziende interregionali costituite a norma
dalle regioni ad aziende interregionali costituite a norma delle
disposizioni di cui all'art. 8 del presente decreto. Le regioni formano
programmi per la gestione del patrimonio silvo-pastorale dei comuni ed
altri enti. Tali programmi dovranno essere coordinati con gli interventi
previsti dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e delle relative leggi
regionali di attuazione. Sono altresì trasferite alle regioni le funzioni
di cui alla legge 1° marzo 1975 n. 47, contenente norme integrative per la
difesa dei boschi dagli incendi. I piani di cui all'art. 1 della legge
predetta vengono predisposti dalle regioni anche sulla base di intese
interregionali. Le regioni provvedono altresì a costituire servizi
antincendi boschivi. Resta ferma la competenza dello Stato in ordine
all'organizzazione e gestione, d'intesa con le regioni, del servizio aereo
di spegnimento degli incendi e dell'impiego del Corpo dei vigili del
fuoco. Sono inoltre trasferite alle regioni le funzioni concernenti la
sistemazione idrogeologica e la conservazione del suolo, le opere di
manutenzione forestale per la difesa delle coste nonché le funzioni
relative alla determinazione del vincolo idrogeologico di cui al regio
decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, ivi comprese quelle esercitate
attualmente dalle camere di commercio. Per la realizzazione di opere di
sistemazione idrogeologica e di difesa del suolo che interessino il
territorio di due o più regioni, queste provvedono mediante intesa tra
loro. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 13 del regio decreto 30
dicembre 1923, n. 3267, restano fermi i vincoli idrogeologici attualmente
vigenti fino a quando non sarà stabilita una nuova disciplina statale di
principio. Le regioni possono altresì provvedere alle opere destinate alla
difesa delle coste interessanti il rispettivo territorio previa
autorizzazione dello Stato.
Art. 70
(Calamità naturali)
Sono
trasferite alle regioni le funzioni amministrative esercitate dal
Ministero dell'agricoltura e delle foreste in materia di interventi
conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere
eccezionale, di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 1 della L. 25
maggio 1970, n. 364. Compete altresì, alle regioni, ai fini degli
interventi di cui al presente comma, la delimitazione del territorio
danneggiato e la specificazione del tipo di provvidenza da applicarsi,
anche al di fuori di quelle previste dalla predetta legge n. 364 del 1970,
e successive modificazioni ed integrazioni. Sono altresì trasferite le
funzioni concernenti gli organismi di difesa attiva e passiva delle
produzioni intensive, dalle avversità atmosferiche e dalle calamità
naturali, fatta eccezione per le competenze dello Stato concernenti
l'ordinamento cooperativo. Le tariffe dei prezzi a carico degli organismi
associativi di cui all'art. 21, primo comma, della legge 25 maggio 1970,
n. 364, sono approvate dallo Stato sentite le regioni per quanto attiene
al tipo di coltura ed alla zona agraria. Restano ferme le competenze dello
Stato relative: a) alla dichiarazione dell'esistenza dei caratteri di
eccezionale calamità o di eccezionale avversità atmosferica; b) alla
determinazione della spesa da prelevarsi dal fondo di solidarietà
nazionale e da assegnare alle regioni, su proposta della regione
interessata e d'intesa con la commissione interregionale di cui all'art.
13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.
Art. 71
(Competenza dello stato)
Sono di
competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti: a) le
attività di ricerca e di informazione connesse alla programmazione
nazionale della produzione agricola e forestale; b) gli interventi di
interesse nazionale per la regolazione del mercato agricolo; la garanzia
della sicurezza degli approvvigionamenti, l'organizzazione del commercio
con l'estero; la ricerca e informazione di mercato a livello nazionale e
internazionale; c) la ricerca e la sperimentazione scientifica di
interesse nazionale in materia di produzione agricola e forestale e di
valorizzazione dell'ambiente naturale; la determinazione degli interventi
obbligatori in materia fitosanitaria e zooprofilattica. Le regioni possono
avvalersi delle strutture statali preposte alla sperimentazione agraria. I
rapporti reciproci sono regolati mediante apposite convenzioni; d)
l'ordinamento e la tenuta di registri di varietà e di libri genealogici,
dei relativi controlli funzionali, quando è richiesta la unicità per tutto
il territorio nazionale, la disciplina e il controllo di qualità nonché la
certificazione varietale dei prodotti agricoli e forestali e delle
sostanze di uso agrario e forestale ivi compresa la repressione delle
frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti e delle sostanze
anzidette; la omologazione e certificazione dei prototipi delle macchine
agricole; e) il fondo di solidarietà nazionale per le calamità e le
avversità atmosferiche relativamente alla dichiarazione del carattere
eccezionale dell'evento e la ripartizione dei finanziamenti fra le regioni
interessate; f) la formazione della carta della montagna, la
determinazione delle opere e dei mezzi di protezione delle foreste dagli
incendi e i servizi antincendi; g) il reclutamento, l'addestramento e
l'inquadramento del Corpo forestale dello Stato, il quale è impiegato
anche dalle regioni secondo il disposto dell'art. 11, ultimo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11; h) le
associazioni e le unioni nazionali dei produttori in materia di
agricoltura e foreste; i) l'approvazione delle legittimazioni sugli usi
civici, di cui alla legge 16 giugno 1927, n. 1766. In sede di
programmazione nazionale per la realizzazione della politica delle
produzioni e di mercato dei prodotti agricoli e della politica
dell'alimentazione, sono determinati gli indirizzi produttivi e gli
obiettivi, anche quantitativi, le aree da favorire, i livelli massimi di
incentivazione, gli strumenti per la gestione della politica di mercato,
gli indirizzi generali per l'attuazione dei regolamenti e direttive
comunitarie, nonché il coordinamento finanziario degli interventi
regionali con quelli nazionali attinenti ai mercati. Il comitato di
amministrazione della Cassa per la formazione della proprietà contadina,
quale risulta dal decreto ministeriale 9 settembre 1965, è integrato da
due rappresentanti delle regioni, nominati con decreto del Ministro per
l'agricoltura e le foreste, su designazione della commissione
interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.
Art. 72
(Promozione e agevolazione di produzioni agricole)
Sono altresì
trasferite le funzioni di promozione della bachicoltura, di tutela
igienico-sanitaria della produzione serica, di controllo amministrativo
sull'allevamento dei bachi da seta, di miglioramento della produzione
sericola, le funzioni di promozione per il miglioramento della produzione
del riso e della canapa. Sono trasferite alle regioni le funzioni di
promozione e di agevolazione delle produzioni agricole per la cellulosa;
restano ferme le competenze dell'Ente cellulosa e carta per interventi sul
mercato della carta e per il relativo approvvigionamento anche all'estero
nonché per l'attività necessaria di ricerca e sperimentazione.
Art. 73
(Consorzi di bonifica)
Fermi restando
i poteri regionali di istituzione, fusione e soppressione di cui all'art.
6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 947, sono
trasferite alle regioni le funzioni esercitate dallo Stato concernenti i
consorzi di bonifica e di bonifica montana, anche interregionali. Quando
si tratta di consorzi che operino in più regioni, si provvederà in base ad
intese tra le regioni interessate, a norma dell'art. 8 del presente
decreto. La classificazione, declassificazione e ripartizione di territori
in consorzi di bonifica o di bonifica montana e la determinazione di
bacini montani che ricadono nel territorio di due o più regioni e
l'approvazione dei piani generali di bonifica e di programmi di
sistemazione dei bacini montani che ricadono nel territorio di due o più
regioni, spettano alle regioni interessate, che vi provvedono sulla base
di intesa tra di loro. Le regioni possono costituire un ufficio comune. A
tal fine, ciascuna regione determina, conformemente alle intese
intervenute e a norma del proprio statuto, le funzioni, l'organizzazione,
le norme di funzionamento dell'ufficio, nonché le modalità del concorso
della regione nel finanziamento dell'ufficio e nell'attribuzione al
medesimo del personale necessario. Il trasferimento di cui all'art. 2 del
decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, comprende
anche le funzioni svolte da organi collegiali centrali dello Stato.
Art. 74
(Difesa contro le malattie delle piante coltivate)
Sono
trasferite alle regioni le funzioni amministrative relative ai consorzi
per la difesa contro le malattie ed i parassiti delle piante coltivate,
costituiti ai sensi degli articoli 11, 15, 16 e 17 della legge 18 giugno
1931, n. 987, nonché le funzioni e gli uffici degli osservatori per le
malattie delle piante. Le regioni esercitano tali funzioni nel rispetto
degli standard tecnici definiti dallo Stato. Sono inoltre trasferite alle
regioni le funzioni di controllo delle produzioni di sementi allo scopo di
garantire gli agricoltori sulla purezza della razza, germinabilità,
energia germativa, provenienza, stato fitosanitario, e le funzioni di
promozione per la creazione di nuove varietà di sementi elette.
Art. 75
(Incremento ippico)
Sono comprese
tra le funzioni amministrative trasferite alle regioni quelle concernenti
l'ippicoltura per il mantenimento degli stalloni di pregio, per
l'ordinamento del servizio di monta e per la gestione dei depositi di
cavalli stalloni, nonché gli interventi tecnici per il miglioramento delle
produzioni equine.
Art. 76
(Assistenza agli utenti di motori agricoli)
Sono
trasferite alle regioni le funzioni amministrative di assistenza agli
utenti di motori agricoli, di formazione e di insegnamento tecnico-pratico
per gli agricoltori per l'incremento e la diffusione della meccanizzazione
agricola, nonché i servizi ed i controlli che non siano di competenza del
Ministero delle finanze riguardanti il prelevamento e l'uso dei carburanti
a prezzi agevolati per l'agricoltura. Le regioni conferiscono la qualifica
di utente di motore agricolo e provvedono alla disciplina amministrativa
del settore. Ferme restando le competenze degli UTIF, sono delegate alle
regioni le funzioni dei comitati di cui alla legge 31 dicembre 1962, n.
1852, e successive modificazioni.
Art. 77
(Funzioni delegate)
È delegato
alle regioni l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti: a) la
promozione e l'orientamento dei consumi alimentari, la rilevazione e il
controllo dei dati sul fabbisogno alimentare; b) l'attuazione degli
interventi per la regolazione dei mercati che non siano riservati all'AIMA;
c) la vigilanza sulla tenuta dei registri e dei libri genealogici e
sull'attuazione dei relativi controlli funzionali; d) il controllo di
qualità dei prodotti agricoli e forestali e delle sostanze ad uso agrario
e forestale, ferma la competenza statale ad adottare i provvedimenti di
riconoscimento dei marchi di qualità e delle denominazioni di origine e
tipiche e di delimitazione delle relative zone di produzione. Lo Stato si
avvale anche della collaborazione delle regioni per la repressione delle
frodi nella lavorazione e nel commercio dei prodotti agricoli.
Art. 78
(Attribuzioni dei comuni)
Sono
attribuite ai comuni, ai sensi dell'art. 118, primo comma, della
Costituzione le funzioni amministrative in materia di: a) interventi per
la protezione della natura, con la collaborazione della regione; b)
vigilanza sull'amministrazione dei beni di uso civico e di demanio
armentizio.
Titolo V
ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO
Capo I
OGGETTO
Art. 79
(Materia del trasferimento)
Sono
trasferite alle regioni le funzioni amministrative dello Stato e degli
enti pubblici di cui all'art. 1 nelle materie "urbanistica, tranvie e
linee automobilistiche di interesse regionale", "viabilità, acquedotti e
lavori pubblici di interesse regionale", "navigazione e porti lacuali",
"caccia", "pesca nelle acque interne", come attinenti all'assetto ed
utilizzazione del rispettivo territorio.
Capo
II URBANISTICA
Art. 80
(Urbanistica)
Le funzioni
amministrative relative alla materia "urbanistica" concernono la
disciplina dell'uso del territorio comprensiva di tutti gli aspetti
conoscitivi, normativi e gestionali riguardanti le operazioni di
salvaguardia e di trasformazione del suolo nonché la protezione
dell'ambiente.
Art. 81
(Competenze dello Stato)
Sono di
competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti: a)
l'identificazione, nell'esercizio della funzione di indirizzo e di
coordinamento di cui all'art. 3 della legge n. 382 del 1975, delle linee
fondamentali dell'assetto del territorio nazionale, con particolare
riferimento alla articolazione territoriale degli interventi di interesse
statale ed alla tutela ambientale ed ecologica del territorio nonché alla
difesa del suolo (1); b) la formazione e l'aggiornamento degli elenchi
delle zone dichiarate sismiche e l'emanazione delle relative norme
tecniche per le costruzioni nelle stesse. Per le opere da eseguirsi da
amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del demanio statale
l'accertamento della conformità alle prescrizioni delle norme e dei piani
urbanistici ed edilizi, salvo che per le opere destinate alla difesa
militare, è fatto dallo Stato, d'intesa con la regione interessata (2). La
progettazione di massima ed esecutiva delle opere pubbliche di interesse
statale, da realizzare dagli enti istituzionalmente competenti, per quanto
concerne la loro localizzazione e le scelte del tracciato se difforme
dalle prescrizioni e dai vincoli delle norme o dei piani urbanistici ed
edilizi, è fatta dall'amministrazione statale competente d'intesa con le
regioni interessate, che devono sentire preventivamente gli enti locali
nel cui territorio sono previsti gli interventi (2). Se l'intesa non si
realizza entro novanta giorni dalla data di ricevimento da parte delle
regioni del programma di intervento, e il Consiglio dei Ministri ritiene
che si debba procedere in difformità dalla previsione degli strumenti
urbanistici si provvede sentita la commissione interparlamentare per le
questioni regionali con decreto del Presidente della Repubblica previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro o dei
Ministri competenti per materia. I progetti di investimento di cui
all'art. 14 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, sono comunicati alla
regione nel cui territorio essi devono essere realizzati. Le regioni hanno
la facoltà di promuovere la deliberazione del CIPE di cui al quarto comma
dello stesso articolo. Resta fermo quanto previsto dalla legge 18 dicembre
1973, n. 880, concernente la localizzazione degli impianti per la
produzione di energia elettrica e dalla legge 2 agosto 1975, n. 393,
relativa a norme sulla localizzazione delle centrali elettronucleari e
sulla produzione e sull'impiego di energia elettrica e dalla legge 24
dicembre 1976, n. 898, per le servitù militari.
----------
(1) Lettera
abrogata dall'art. 52, comma 4, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112. (2) Comma
abrogato dall'art. 4, D.P.R. 18 aprile 1994, n. 383.
Art. 82
(Beni ambientali)
Sono delegate
alle regioni le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e
periferici dello Stato per la protezione delle bellezze naturali per
quanto attiene alla loro individuazione, alla loro tutela e alle relative
sanzioni. La delega riguarda tra l'altro le funzioni amministrative
concernenti: a) l'individuazione delle bellezze naturali, salvo il potere
del Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Consiglio
nazionale per i beni culturali e ambientali, di integrare gli elenchi
delle bellezze naturali approvate dalle regioni; b) la concessione delle
autorizzazioni o nulla osta per le loro modificazioni; c) l'apertura di
strade e cave; d) la posa in opera di cartelli o di altri mezzi di
pubblicità; e) la adozione di provvedimenti cautelari anche
indipendentemente dalla inclusione dei beni nei relativi elenchi; f)
l'adozione dei provvedimenti di demolizione e la irrogazione delle
sanzioni amministrative; g) le attribuzioni degli organi statali centrali
e periferici inerenti alle commissioni provinciali previste dall'art. 2
della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 31 del decreto del
Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805; h) l'autorizzazione
prevista dalla legge 29 novembre 1971, n. 1097, per la tutela dei Colli
Euganei. Le notifiche di notevole interesse pubblico delle bellezze
naturali e panoramiche eseguite in base alla legge 29 giugno 1939, n.
1497, non possono essere revocate o modificate se non previo parere del
Consiglio nazionale per i beni culturali (1). Il Ministro per i beni
culturali e ambientali può inibire lavori o disporne la sospensione,
quando essi rechino pregiudizio a beni qualificabili come bellezze
naturali anche indipendentemente dalla loro inclusione negli elenchi (1).
Sono sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29 giugno
1939, n. 1497: a) i territori costieri compresi in una fascia della
profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni
elevati sul mare; b) i territori contermini ai laghi compresi in una
fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i
territori elevati sul laghi; c) i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua
iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge
sulle acque ed impianti elettrici, approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n.
1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150
metri ciascuna; d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul
livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare
per la catena appenninica e per le isole; e) i ghiacciai e i circhi
glaciali; f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i
territori di protezione esterna dei parchi; g) i territori coperti da
foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli
sottoposti a vincolo di rimboschimento; h) le aree assegnate alle
università agrarie e le zone gravate da usi civici; i) le zone umide
incluse nell'elenco di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13
marzo 1976, n. 448; l) i vulcani; m) le zone di interesse archeologico
(2). Il vincolo di cui al precedente comma non si applica alle zone A, B e
- limitatamente alle parti ricomprese nei piani pluriennali di attuazione
- alle altre zone, come delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi
del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, e, nei comuni sprovvisti
di tali strumenti, ai centri edificati perimetrati ai sensi dell'articolo
18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (2). Sono peraltro sottoposti a
vincolo paesaggistico, anche nelle zone di cui al comma precedente, i beni
di cui al numero 2) dell'articolo 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497
(2). Nei boschi e nelle foreste di cui alla lettera g) del 5° comma del
presente articolo sono consentiti il taglio colturale, la forestazione, la
riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione
previsti ed autorizzati in base alle norme vigenti in materia (2).
L'autorizzazione di cui all'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n.
1497, deve essere rilasciata o negata entro il termine perentorio di
sessanta giorni. Le regioni danno immediata comunicazione al Ministro per
i beni culturali e ambientali delle autorizzazioni rilasciate e
trasmettono contestualmente la relativa documentazione. Decorso
inutilmente il predetto termine, gli interessati, entro trenta giorni,
possono richiedere l'autorizzazione al Ministro per i beni culturali e
ambientali, che si pronuncia entro sessanta giorni dalla data di
ricevimento della richiesta. Il Ministro per i beni culturali e ambientali
può in ogni caso annullare, con provvedimento motivato, l'autorizzazione
regionale entro i sessanta giorni successivi alla relativa comunicazione
(2). Qualora la richiesta di autorizzazione riguardi opere da eseguirsi da
parte di amministrazioni statali, il Ministro per i beni culturali e
ambientali può in ogni caso rilasciare o negare, entro sessanta giorni,
l'autorizzazione di cui all'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n.
1497, anche in difformità dalla decisione regionale (2). Per le attività
di ricerca ed estrazione di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443,
l'autorizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali, prevista
dal precedente 9° comma, è rilasciata sentito il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato (2). Non è richiesta l'autorizzazione di
cui all'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per gli interventi
di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di
restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto
esteriore degli edifici, nonché per l'esercizio dell'attività
agro-silvo-pastorale che non comporti alterazione permanente dello stato
dei luoghi per costruzioni edilizie od altre opere civili, e sempre che si
tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del
territorio (2). Le funzioni di vigilanza sull'osservanza del vincolo di
cui al 5° comma del presente articolo sono esercitate anche dagli organi
del Ministero per i beni culturali e ambientali (2).
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(1) Comma
abrogato dall'art. 166, comma 1, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490. (2) Comma
aggiunto dall'art. 1, D.L. 27 giugno 1985, n. 312 e successivamente
abrogato dall'art. 166, comma 1, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490.
Art. 83
(Interventi per la protezione della natura)
Sono
trasferite alle regioni le funzioni amministrative concernenti gli
interventi per la protezione della natura, le riserve ed i parchi
naturali. Per quanto riguarda i parchi nazionali e le riserve naturali
dello Stato esistenti, la disciplina generale relativa e la ripartizione
dei compiti fra Stato, regioni e comunità montane, ferma restando
l'unitarietà dei parchi e riserve, saranno definite con legge della
Repubblica entro il 31 dicembre 1979. Sino all'entrata in vigore della
legge di cui al comma precedente, gli organi di amministrazione dei parchi
nazionali esistenti sono integrati da tre esperti per ciascuna regione
territorialmente interessata, assicurando la rappresentanza della
minoranza. Resta ferma, nell'ambito delle funzioni di indirizzo e di
coordinamento, la potestà per il Governo di individuare i nuovi territori
nei quali istituire riserve naturali e parchi di carattere interregionale.
E' fatto salvo quanto stabilito dall'art. 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, relativamente al Parco nazionale
dello Stelvio.
Capo
III TRANVIE E LINEE AUTOMOBILISTICHE DI INTERESSE REGIONALE
Art. 84
(Tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale)
Le funzioni
amministrative relative alle materie tranvie e linee automobilistiche di
interesse regionale concernono i servizi pubblici di trasporto di persone
e merci (esclusi gli effetti postali) esercitati con linee tranviarie,
metropolitane, filoviarie, funicolari e funiviari di ogni tipo,
automobilistiche (anche sostitutive di linee tranviarie e ferroviarie in
concessione e di linee delle ferrovie dello Stato definitivamente
soppresse a norma del regio decreto 21 dicembre 1931, n. 1575), anche se
la parte non prevalente del percorso si svolge nel territorio di un'altra
regione. Le modalità di svolgimento dei servizi pubblici di trasporto di
cui al primo comma che si svolgono parzialmente in altre regioni finitime,
sono stabilite d'intesa con le regioni nel cui territorio di svolge la
parte minore del percorso dei servizi pubblici di trasporto. Sono
trasferite alle regioni le funzioni amministrative relative al personale
dipendente da imprese concessionarie di autolinee.
Art. 85
(Trasferimento alle regioni)
Sono
trasferite alle regioni le funzioni amministrative concernenti
l'approvazione dei regolamenti comunali relativi ai noleggi ed ai servizi
da piazza. Restano di competenza dello Stato le linee automobilistiche a
carattere internazionale nonché le linee interregionali che non rientrino
nelle competenze regionali ai sensi dell'articolo precedente e le linee di
gran turismo di carattere interregionale.
Art. 86
(Funzioni delegate)
E' delegato
alle regioni l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di linee
ferroviarie in concessione, anche in gestione commissariale governativa,
da effettuarsi con l'assegno delle regioni interessate previo il
risanamento tecnico ed economico a cura dello Stato. E' delegato alle
regioni, con l'assegno delle regioni interessate, l'esercizio delle
funzioni amministrative in materia di linee ferroviarie secondarie gestite
dall'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, dichiarate non più utili
all'integrazione della rete primaria nazionale dal Ministro per i
trasporti. Le regioni partecipano al controllo della sicurezza degli
impianti fissi e dei veicoli destinati all'esercizio dei trasporti
regionali, operato dai competenti uffici dello Stato (1). E' delegato alle
regioni l'esercizio delle funzioni relative alla sicurezza dei natanti
addetti alle linee di navigazione interna.
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(1) Comma
abrogato dall'art. 104, D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753.
Capo
IV VIABILITA', ACQUEDOTTI E LAVORI PUBBLICI DI INTERESSE REGIONALE
Art. 87
(Viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale)
Le funzioni
amministrative relative alla materia "viabilità, acquedotti e lavori
pubblici di interesse regionale" concernono: le strade e la loro
classificazione, escluse le strade statali e le autostrade; gli acquedotti
di interesse regionale; le opere pubbliche di qualsiasi natura, anche di
edilizia residenziale pubblica, che si eseguono nel territorio di una
regione. D'intesa tra Stato e regioni le strade statali possono essere
classificate come regionali e viceversa.
Art. 88
(Competenze dello Stato)
Sono di
competenza statale le funzioni amministrative concernenti: 1) le opere
marittime relative ai porti di cui alla categoria I e alla categoria II,
classe I, e le opere di preminente interesse nazionale per la sicurezza
dello Stato e della navigazione, nonché per la difesa delle coste (1); 2)
le opere idrauliche di prima categoria nonché, fino all'esperimento delle
procedure di cui al successivo art. 89, quelle di seconda categoria; 3) le
opere per le vie navigabili di prima classe; 4) le opere concernenti le
linee elettriche relative agli impianti elettrici superiori a 150 mila
volts; le opere relative alla ricerca, coltivazione, deposito,
ritrattamento e trasporto, anche a mezzo di condotta, di risorse
energetiche, ferma restando la procedura di cui al precedente art. 81,
secondo comma e seguenti; 5) le opere aeroportuali che non riguardano
aerodromi esclusivamente turistici; 6) le costruzioni ferroviarie non
metropolitane; 7) l'esecuzione di opere concernenti i servizi, il demanio
ed il patrimonio dello Stato, l'edilizia universitaria nonché la
costruzione di alloggi da destinare a dipendenti civili e militari dello
Stato per esigenze di servizio; 8) l'edilizia di culto; 9) gli interventi
straordinari nelle opere di soccorso relativo a calamità di estensione e
di entità particolarmente gravi, nei casi in cui si operi in regime
commissariale ai sensi della legge sulla protezione civile; 10) le opere
di ripartizione di danni bellici; 11) la determinazione di criteri
generali tecnico-costruttivi e le norme tecniche essenziali per la
salvaguardia della incolumità pubblica e per la realizzazione di esigenze
unitarie di ordine tecnologico e produttivo; 12) le acque pubbliche nei
limiti di cui al successivo art. 90; 13) la programmazione nazionale e la
ripartizione sulla base fra le regioni del fondo nazionale per gli
interventi di edilizia residenziale pubblica, la previsione di programmi
congiunturali di emergenza, nonché la determinazione dei criteri per le
assegnazioni di alloggi e per la fissazione dei canoni.
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(1) Numero
così sostituito dall'art. 5, L. 28 gennaio 1994, n. 84.
Art. 89
(Opere idrauliche)
Entro un anno
dall'entrata in vigore del presente decreto, il Governo, sentite le
regioni, delimita i bacini idrografici a carattere interregionale. Tale
delimitazione può essere modificata con lo stesso procedimento. Tutte le
opere idrauliche relative ai bacini idrografici non interregionali sono
trasferite alle regioni. Per le opere idrauliche relative ai bacini
idrografici interregionali si provvederà in sede di legge di riforma
dell'amministrazione dei lavori pubblici. In mancanza di tale legge le
funzioni sono delegate, a far data dal 1° gennaio 1980, alle regioni
interessate che le esercitano sulla base di programmi fissati e coordinati
dai competenti organi statali. Fino alla data predetta i programmi di
intervento vengono predisposti dal Ministero dei lavori pubblici, di
concerto con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e d'intesa con
le regioni interessate. Restano ferme le competenze relative ai bacini
interregionali trasferite alle regioni con D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8.
Con decorrenza del 1° gennaio 1978 le opere idrauliche di terza categoria
sono attribuite alle regioni.
Art. 90
(Acque)
Tutte le
funzioni relative alla tutela, disciplina e utilizzazione delle risorse
idriche, con esclusione delle funzioni riservate allo Stato dal successivo
articolo, sono delegate alle regioni che le eserciteranno nell'ambito
della programmazione nazionale della destinazione delle risorse idriche e
in conformità delle direttive statali sia generali sia di settore per la
disciplina dell'economia idrica. In particolare sono delegate le funzioni
concernenti: a) gli aggiornamenti e le modifiche del piano regolatore
generale degli acquedotti concernenti le risorse idriche destinate dal
piano a soddisfare esigenze e bisogni dei rispettivi territori regionali,
nonché l'utilizzazione delle risorse stesse; b) gli interventi per la
costruzione e la gestione degli impianti e dei servizi di acquedotto non
compresi tra quelli trasferiti ai sensi dell'art. 2, lett. b), D.P.R. 15
gennaio 1972, n. 8; c) l'imposizione e la determinazione delle tariffe di
vendita delle acque derivate o estratte, nell'ambito delle direttive
statali sulla determinazione dei prezzi alla produzione o al consumo; d)
la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee, ivi
comprese le funzioni concernenti la tutela del sistema idrico del
sottosuolo; e) la pulizia delle acque. Nelle materie precedenti le regioni
possono emanare, a far tempo dal 1° gennaio 1979, ai sensi dell'art. 117,
ultimo comma, della Costituzione, norme per stabilire particolari
condizioni e modifiche nell'esercizio delle concessioni di derivazioni di
acque pubbliche, che consentano la realizzazione di usi multipli delle
acque per l'attuazione dei programmi o per il raggiungimento di speciali
obiettivi fissati nell'esercizio di funzioni trasferite o delegate, che
siano compatibili con la destinazione della concessione della produzione
di energia elettrica.
Art. 91
(Competenze dello Stato)
Sono riservate
allo Stato, oltre alle funzioni concernenti la programmazione nazionale
generale o di settore della destinazione delle risorse idriche, le
funzioni concernenti: 1) la dichiarazione di pubblicità delle acque, la
formazione e la conservazione degli elenchi o catasti di acque pubbliche,
la formazione e la conservazione degli elenchi o catasti di utenze di
acque pubbliche; nel procedimento istruttorio relativo alla dichiarazione
di pubblicità delle acque, sono sentite le regioni interessate; 2) la
determinazione e la disciplina degli usi delle acque pubbliche anche
sotterranee ivi comprese le funzioni relative all'istruttoria e al
rilascio delle concessioni di grandi derivazioni; le dighe di ritenuta per
le quali si provvederà in sede di riforma della disciplina delle acque; 3)
il censimento nazionale dei corpi idrici; 4) l'imposizione dei vincoli,
gli aggiornamenti e le modifiche del piano generale degli acquedotti, che
comportino una diversa distribuzione delle riserve idriche tra le regioni.
Nell'esercizio di tali funzioni lo Stato dovrà sentire le regioni
interessate a tener conto delle esigenze da queste espresse per
l'attuazione di programmi o per il raggiungimento di speciali obiettivi
stabiliti nell'esercizio di funzioni trasferite o delegate; dovrà comunque
pronunciarsi sulle proposte avanzate da una o più regioni ed indicare in
qual modo dovranno realizzarsi le esigenze prospettate; 5) la
individuazione di bacini idrografici a carattere interregionale, sentite
le regioni interessate; 6) l'utilizzazione di risorse idriche per la
produzione di energia elettrica (1).
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(1) Con
sentenza n. 260 del 12 giugno 1991, la Corte costituzionale ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del presente numero, nella parte in cui non
esclude dalla riserva dello Stato le funzioni amministrative concernenti
le "piccole deviazioni" di acque pubbliche.
Art. 92
(Funzioni delegate)
E' delegato
alle regioni l'esercizio delle funzioni amministrative esercitate da
organi centrali e periferici dello Stato in materia di: a) ricostruzione
dei beni distrutti da eventi bellici, esclusi quelli di proprietà dello
Stato; b) attuazione dei piani di ricostruzione.
Art. 93
(Edilizia residenziale pubblica)
Sono
trasferite alle regioni le funzioni amministrative statali concernenti la
programmazione regionale, la localizzazione, le attività di costruzione e
la gestione di interventi di edilizia residenziale e abitativa pubblica,
di edilizia convenzionata, di edilizia agevolata, di edilizia sociale
nonché le funzioni connesse alle relative procedure di finanziamento. Sono
altresì trasferite le funzioni statali relative agli I.A.C.P. fermo
restando il potere alle regioni di cui all'art. 13 di stabilire soluzioni
organizzative diverse da esercitarsi in conformità ai principi stabiliti
dalla legge di riforma delle autonomie locali; in mancanza di questa legge
le regioni potranno esercitare i suddetti poteri dal 1° gennaio 1979. Sono
inoltre trasferite tutte le funzioni esercitate da amministrazioni,
aziende o enti pubblici statali relativi alla realizzazione di alloggi,
salvo che si tratti di alloggi da destinare a dipendenti civili o militari
dello Stato per esigenze di servizio, nonché le funzioni degli organi
centrali e periferici previste dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865 e dalla
legge 27 maggio 1975, n. 166, eccettuate quelle relative alla
programmazione nazionale. Lo Stato attua la programmazione nazionale nel
settore dell'edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 11, primo
comma, del presente decreto.
Art. 94
(Ulteriori trasferimenti in materia di edilizia pubblica)
Sono inoltre
trasferite alle regioni le funzioni amministrative esercitate
dall'amministrazione centrale e periferica dei lavori pubblici, in base al
regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni. È
trasferita la funzione relativa alla determinazione dei requisiti e dei
prezzi massimi delle abitazioni, ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 6
settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1° novembre 1965, n. 1179,
e successive modificazioni. Sono altresì trasferite le funzioni
amministrative svolte dalle commissioni di vigilanza per l'edilizia
economica e popolare previste dall'art. 129 del regio decreto 28 aprile
1938, n. 1165, e dagli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente
della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655. Le commissioni continuano a
svolgere tali funzioni nell'attuale composizione, fino a diversa
disciplina della materia nell'ambito di apposita normativa statale di
principio. Sono infine trasferite ai sensi dell'art. 109 del presente
decreto le funzioni dirette ad agevolare l'accesso al credito nella
materia di cui ai precedenti articoli, ivi comprese quelle concernenti la
erogazione di contributi in conto capitale o nel pagamento degli
interessi, la prestazione delle garanzie ed i rapporti con gli istituti di
credito.
Art. 95
(Attribuzioni ai comuni)
Le funzioni
amministrative concernenti l'assegnazione di alloggi di edilizia
residenziale pubblica sono attribuite ai comuni, salva la competenza dello
Stato per l'assegnazione di alloggi da destinare a dipendenti civili e
militari dello Stato per esigenze di servizio.
Art. 96
(Attribuzioni delle province)
Sono
attribuite alle province le funzioni amministrative concernenti la
sospensione temporanea della circolazione sulle strade per motivi di
pubblico interesse, ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, fermi restando i
poteri del prefetto previsti dallo stesso articolo per motivi di pubblica
sicurezza e di esigenze militari; la disciplina del transito periodico di
armenti e greggi ai sensi dell'art. 3, secondo comma, del medesimo decreto
del Presidente della Repubblica; la vigilanza e l'autorizzazione delle
scuole per conducenti di veicoli a motore, ai sensi dell'art. 84, D.P.R.
15 giugno 1959, n. 393. Sono delegate alle regioni le funzioni
amministrative concernenti: a) il coordinamento mediante conferenze tra
gli enti interessati dell'esercizio delle funzioni disciplinate dagli artt.
3 e 4, D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393; b) le attività istruttorie relative
alla tenuta dell'albo provinciale degli autotrasportatori di merci, con
facoltà di subdelegare le stesse alle province. Le funzioni di cui al
primo comma saranno esercitate dalla provincia sulla base delle
disposizioni contenute nella legge di riforma degli enti locali
territoriali e, in mancanza, dal 1° gennaio 1980.
Capo V
NAVIGAZIONE E PORTI LACUALI
Art. 97
(Navigazione e porti lacuali)
Le funzioni
amministrative relative alla materia "navigazione e porti lacuali"
concernono la navigazione lacuale, fluviale, lagunare sui canali
navigabili ed idrovie; i porti lacuali e di navigazione interna e ogni
altra attività riferibile alla navigazione ed ai porti lacuali ed interni.
Le predette funzioni comprendono tra l'altro l'autorizzazione al
pilotaggio, il demanio dei porti predetti e la potestà di rilasciare
concessioni per l'occupazione e l'uso di aree ed altri beni nelle zone
portuali, la rimozione di materiali sommersi ed il rilascio del
certificato di navigabilità, nonché enti, istituti ed organismi operanti
nel settore. Sono altresì comprese le funzioni amministrative relative al
personale dipendente da imprese concessionarie operanti in questa materia.
Art. 98
(Gestioni comuni)
Le funzioni
amministrative di cui al precedente articolo quando sono interessati i
servizi in territori finitimi di più regioni, sono esercitate mediante
intesa tra le regioni interessate ovvero mediante gestioni comuni anche in
forma consortile. La gestione governativa per la navigazione dei laghi
Maggiore, di Como e di Garda viene trasferita alle regioni
territorialmente competenti previo risanamento tecnico ed economico a cura
dello Stato. Resta salva la competenza dello Stato in relazione ai
rapporti internazionali riguardanti la navigazione sul lago Maggiore.
Capo
VI CACCIA
Art. 99
(Caccia)
Le funzioni
amministrative relative alla materia "caccia" concernono: l'esercizio
della caccia, la protezione faunistica, ivi compresa la disciplina delle
aziende di produzione; le bandite, le riserve di caccia e di
ripopolamento; il rilascio della licenza di caccia, ferma restando la
competenza degli organi statali per il rilascio della licenza di porto
d'armi; la polizia venatoria e di difesa del patrimonio zootecnico. Sono
trasferite alle regioni le funzioni di disciplina dell'attività e
dell'organizzazione dei cacciatori, la tenuta dei registri dei titolari
della licenza di caccia, la loro educazione e preparazione tecnica,
l'organizzazione di gare, mostre, esposizioni, concorsi ed altre
manifestazioni pubbliche. Sono trasferite inoltre le funzioni che
riguardano gli uccellatori ed i concessionari di bandite e riserve di
caccia. Alle regioni spetta di promuovere il potenziamento della
produzione di selvaggina, la ricerca e la sperimentazione in materia di
caccia, l'incremento del patrimonio faunistico e la repressione della
caccia di frodo.
Capo
VII PESCA NELLE ACQUE INTERNE
Art. 100
(Pesca nelle acque interne)
Le funzioni
amministrative relative alla materia "pesca nelle acque interne"
concernono la tutela e la conservazione del patrimonio ittico, gli usi
civici, l'esercizio della pesca, il rilascio della licenza, la
piscicoltura e il ripopolamento, lo studio e la propaganda, i consorzi per
la tutela e l'incremento della pesca. Le regioni promuovono la ricerca e
la sperimentazione nel settore. Le concessioni a scopo di piscicoltura
nelle acque interne, ove riguardino acque del demanio dello Stato, sono
rilasciate dalle regioni previo parere del competente organo statale. Sono
altresì trasferite le funzioni relative alla pesca nelle acque del demanio
marittimo interno, così come delimitato dall'art. 1, secondo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639. I diritti
esclusivi di pesca del demanio statale sono trasferiti al demanio
dell'amministrazione provinciale.
Capo
VIII TUTELA DELL'AMBIENTE DAGLI INQUINAMENTI
Art. 101
(Funzioni amministrative trasferite)
Sono
trasferite alle regioni salvo quanto disposto successivamente, le funzioni
amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato
in ordine all'igiene del suolo e dell'inquinamento atmosferico, idrico,
termico ed acustico, compresi gli aspetti igienico sanitari delle
industrie insalubri. Il trasferimento riguarda in particolare le funzioni
concernenti: a) la disciplina degli scarichi e la programmazione degli
interventi di conservazione e depurazione delle acque e di smaltimento dei
rifiuti liquidi e idrosolubili; b) la programmazione di interventi per la
prevenzione ed il controllo dell'igiene del suolo e la disciplina della
raccolta, trasformazione e smaltimento dei rifiuti solidi urbani
industriali; c) la tutela dell'inquinamento atmosferico ed idrico di
impianti termici ed industriali e da qualunque altra fonte, con esclusione
di quello prodotto da scarichi veicolari; d) il controllo e la prevenzione
dell'inquinamento acustico prodotto da sorgenti fisse, nonché quello
prodotto da sorgenti mobili se correlate a servizi, opere ed attività
trasferite alle regioni; e) la formazione professionale degli addetti alla
gestione degli impianti termici. Sono inoltre trasferite alle regioni le
funzioni statali relative ai comitati regionali per l'inquinamento
atmosferico, che potranno essere integrati nella loro composizione e nelle
loro funzioni anche con riferimento alle funzioni regionali in materia di
igiene acustica, idrica del suolo; nonché la commissione provinciale per
la protezione sanitaria della popolazione dai rischi delle radiazioni, di
cui all'art. 89 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio
1964, n. 185.
Art. 102
(Competenze dello Stato)
Ferme restando
le competenze attribuite allo Stato dalla legge 10 maggio 1976, n. 319,
sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti: 1)
la fissazione dei limiti minimi inderogabili d'accettabilità delle
emissioni ed immissioni inquinanti nell'atmosfera e delle emissioni
sonore; 2) il coordinamento dell'attività di ricerca e sperimentazione
tecnica scientifica; 3) la rilevazione nazionale dei fenomeni di
inquinamento e la determinazione delle tecniche di rilevamento e dei
metodi di analisi degli inquinamenti; 4) la determinazione, d'intesa con
le regioni interessate, di zone di controllo dell'inquinamento atmosferico
a carattere interregionale ed il coordinamento delle attività delle
regioni; 5) i programmi di disinquinamento fuori dai casi previsti dalla
legge 10 maggio 1976, n. 319, da adottare d'intesa con le regioni
interessate; 6) i provvedimenti straordinari a tutela dell'incolumità
pubblica; 7) l'inquinamento atmosferico ed acustico da fonti veicolari, ad
eccezione di quanto previsto dall'art. 104, primo comma; 8) l'inquinamento
acustico da sorgenti mobili connesse alle attività, opere o servizi
statali; 9) il rilascio e la revoca del patentino di cui all'articolo 16
della legge 13 luglio 1966, n. 615; 10) la protezione dell'inquinamento
radioattivo derivante dall'impiego di sostanze radioattive, nonché dalla
produzione e dall'impiego dell'energia nucleare.
Art. 103
(Funzioni delegate)
È delegato
alle regioni l'esercizio delle funzioni amministrative esercitate da
organi centrali dello Stato concernenti la disciplina nell'ambito delle
direttive statali, degli scarichi effettuati in mare, comunque provenienti
dal territorio costiero, con esclusione delle funzioni strettamente
connesse alla disciplina della navigazione.
Art. 104
(Attribuzioni agli enti locali)
Sono
attribuite ai comuni le funzioni amministrative concernenti: il controllo
dell'inquinamento atmosferico proveniente da impianti termici; il
controllo, in sede di circolazione, dell'inquinamento atmosferico od
acustico prodotto da auto e motoveicoli; la rilevazione, il controllo, la
disciplina integrativa e la prevenzione delle emissioni sonore. Sono
attribuite alla provincia le funzioni amministrative concernenti: il
controllo sulle discariche e sugli impianti di trasformazione e
smaltimento dei rifiuti; la prevenzione dell'inquinamento atmosferico e la
gestione dei servizi di rilevazione delle emissioni e di controllo degli
impianti industriali. Le funzioni attribuite ai comuni ed alle province
dai commi precedenti saranno esercitate sulla base delle disposizioni
contenute nella legge di riforma degli enti locali territoriali e,
comunque, dal 1° gennaio 1980. Restano ferme sino a quella data le
competenze oggi spettanti ai comuni ed alle province.
Art. 105
(Utilizzazione di uffici ed organi tecnici)
Finchè le
regioni e gli enti locali non abbiano istituito propri organi od uffici
tecnici specificamente competenti, si avvalgono degli organi ed uffici
tecnici statali centrali e periferici per l'esercizio delle funzioni
trasferite in materia di tutela dagli inquinamenti. Per l'esercizio delle
funzioni delegate nella suddetta materia, le regioni e gli enti locali
devono avvalersi degli organi ed uffici tecnici statali.
Titolo VI
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 106
(Espropriazione per la pubblica utilità)
Sono comprese
le funzioni amministrative trasferite o delegate alle regioni nelle
materie indicate nel presente decreto anche quelle concernenti i
procedimenti di espropriazione per pubblica utilità, le dichiarazioni di
indifferibilità ed urgenza dei lavori e le occupazioni temporanee e
d'urgenza. Restano di competenza dello Stato le funzioni amministrative,
di cui al comma precedente, per le opere pubbliche la cui esecuzione è di
sua spettanza. Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative
concernenti le occupazioni temporanee e d'urgenza ed i relativi atti
preparatori attinenti ad opere pubbliche o di pubblica utilità la cui
esenzione è di loro spettanza.
Art. 107
(Organi tecnici dello Stato)
Le regioni
possono avvalersi, nell'esercizio delle funzioni amministrative proprie o
delegate, degli uffici o organi tecnici anche consultivi dello Stato.
Possono essere chiamati a far parte degli organi consultivi delle regioni,
secondo le norme regionali che ne disciplinano la composizione, funzionari
designati dagli uffici o organi, di cui al comma precedente, ad essi
appartenenti. Le regioni possono avvalersi del patrocinio legale e della
consulenza dell'Avvocatura dello Stato. Tale disposizione non si applica
nei giudizi in cui sono parti l'amministrazione dello Stato e le regioni,
eccettuato il caso di litisconsorzio attivo. Nel caso di litisconsorzio
passivo, qualora non vi sia conflitto d'interessi tra Stato e regione,
quest'ultima può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.
Art. 108
(Consiglio superiore dei lavori pubblici)
Le regioni
possono avvalersi, a norma del primo comma dell'articolo precedente, del
Consiglio superiore dei lavori pubblici per tutte le funzioni attribuite
allo stesso dalle leggi dello Stato e delle regioni.
Art. 109
(Agevolazioni di credito)
Sono comprese
fra le funzioni amministrative trasferite alle regioni nelle materie di
cui al presente decreto, anche quelle concernenti ogni tipo di intervento
per agevolare l'accesso al credito nei limiti massimi stabiliti in base a
legge dello Stato, nonché la disciplina dei rapporti con gli istituti di
credito, la determinazione dei criteri dell'ammissibilità al credito
agevolato ed i controlli sulla sua effettiva destinazione. Resta ferma la
competenza degli organi statali relativa all'ordinamento creditizio, agli
istituti che esercitano il credito, alla determinazione dei tassi massimi
praticabili dagli istituti. La determinazione dei tassi minimi di
interesse agevolati a carico dei beneficiari è operata ai sensi dell'art.
3 della legge 22 luglio 1975, n. 382. Il trasferimento di funzioni di cui
al primo comma comprende le funzioni di determinazione dei criteri
applicativi dei provvedimenti regionali di agevolazione creditizia, di
prestazione di garanzie e di assegnazione di fondi, anticipazioni e quote
di concorso, destinati alla agevolazione dell'accesso al credito sulle
materie di competenza regionale, anche se relativi a provvedimenti di
incentivazione definiti in sede statale o comunitaria.
Art. 110
(Fondi nazionali di rotazione)
I fondi
nazionali di rotazione di cui alla legge 27 ottobre 1951, n. 1208, alla
legge 26 maggio 1965, n. 590, alla legge 14 agosto 1971, n. 817 e agli
articoli 13 e 32 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, sono soppressi. Le
disponibilità finanziarie sui fondi, di cui al comma precedente, sono
versate man mano che si formano nel fondo per il finanziamento dei
programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio
1970, n. 281, e sono ripartite tra le regioni in conformità delle
disposizioni del secondo comma dello stesso articolo.
Art. 111
(Trasferimento di uffici dello Stato)
Sono
trasferiti alle regioni, nel cui territorio sono stabiliti, gli uffici
dello Stato indicati nella tabella A allegata al presente decreto.
L'esercizio delle funzioni amministrative che continuano ad essere
attribuite dalle leggi e dai regolamenti vigenti agli uffici di cui al
comma precedente, quali organi dello Stato, in materie diverse da quelle
contemplate nel presente decreto, è delegato alle regioni, se non
diversamente disposto dal presente decreto.
Art. 112
(Personale statale assegnato alle regioni)
Il personale
statale di ruolo e non di ruolo, compresi gli operai in servizio non
temporaneo alla data del 24 febbraio 1977 presso gli uffici periferici
trasferiti alle regioni a norma del presente decreto è messo a
disposizione delle regioni stesse rispettivamente competenti per
territorio. Gli ulteriori contingenti di personale appartenenti alle
singole amministrazioni statali in servizio presso gli uffici centrali e
periferici dei Ministeri diversi da quelli di cui al primo comma, da
mettere a disposizioni delle regioni in relazione alle funzioni trasferite
o delegate dal presente decreto, sono determinati, entro il 31 dicembre
1977, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto
con i Ministri competenti e con il Ministro per il tesoro, sentite le
regioni e sulla base di criteri determinati di intesa con la commissione
interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281. Col
medesimo decreto detto personale è ripartito fra le regioni, tenendo conto
delle richieste formulate da ciascuna di esse. Il personale appartenente
ad uffici non trasferiti alle regioni ma che svolge funzioni
amministrative trasferite, nel termine indicato nel comma precedente, è
messo a disposizione di ciascuna regione previo assenso degli interessati.
L'amministrazione di provenienza, in caso di insufficienza del numero dei
dipendenti consenzienti, entro tre mesi dalla scadenza del termine di cui
al secondo comma mette a disposizione di ciascuna regione i dipendenti che
hanno fatto domanda con precedenza a coloro che svolgevano le stesse
funzioni connesse con quelle trasferite, tenendo conto dei titoli di cui
all'art. 32, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. In mancanza o
nell'insufficienza di domande le amministrazioni provvedono d'ufficio,
sentito il consiglio di amministrazione, a mettere a disposizione di
ciascuna regione i dipendenti che risultano in possesso di minori titoli
fra quelli indicati nell'art. 32, terzo comma, del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Al
personale contemplato dal presente articolo che viene destinato ad ufficio
in sede diversa da quella dell'ufficio statale di provenienza, anche a
domanda, competono le indennità e i rimborsi connessi al trasferimento in
base alla normativa vigente per i dipendenti statali.
Art. 113
(Enti nazionali ed interregionali)
Gli enti
nazionali ed interregionali, che operano in tutto o in parte nelle materie
contemplate dal presente decreto e per le quali le funzioni amministrative
sono trasferite o delegate alle regioni o attribuite agli enti locali ai
sensi degli articoli precedenti indicati nella tabella B, compresa
l'annotazione finale, allegata al presente decreto, sono sottoposti alla
seguente procedura, rivolta preliminarmente anche ad accertare se siano
pubblici o privati. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto il legale rappresentante di ciascun ente comunica
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla presidenza della
Commissione parlamentare per le questioni regionali ed alla presidenza di
ciascuna regione, tutti gli elementi utili alla individuazione delle
funzioni esercitate, con specifico riferimento a quelle svolte nel
territorio di ciascuna regione, nonché dei beni e del personale, distinti
per qualifica e per funzioni, e delle entrate con specifica indicazione
della loro natura. Entro i successivi 30 giorni le regioni, anche in
assenza della comunicazione di cui al precedente comma, fanno pervenire le
proprie osservazioni alla Commissione parlamentare per le questioni
regionali ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri indicando
espressamente gli enti che, a loro giudizio, svolgono funzioni
integralmente comprese in quelle che il presente decreto trasferisce o
delega alle regioni o attribuisce agli enti locali nonché le funzioni
svolte in materia di competenza regionale o locale dagli enti che siano
titolari anche di funzioni statali residue. Entro i successivi 45 giorni
il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta della commissione
tecnica di cui al terzultimo comma, sottopone alla Commissione
parlamentare per le questioni regionali schemi di decreto relativi sia
agli enti che svolgono funzioni integralmente trasferite, delegate o
attribuite alle regioni o agli enti locali e sia agli enti che svolgono
anche funzioni residue, indicando specificatamente, per queste ultime, la
parte di beni, di mezzi finanziari e di personale di cui non si propone il
trasferimento alle regioni o agli enti locali. Entro i successivi
quarantacinque giorni la Commissione parlamentare per le questioni
regionali esprime le proprie osservazioni in relazione a ciascuno degli
enti. Acquisite le osservazioni della Commissione parlamentare il il
Governo adotta, su conforme parere della commissione di cui al terzultimo
comma, distinti decreti per ciascun ente. Il decreto contiene l'elenco
delle funzioni residue non rientranti nelle materie di cui al presente
decreto, l'individuazione dei beni e del personale indispensabili
all'espletamento delle funzioni residue dell'ente, l'indicazione
dell'ammontare complessivo delle spese sostenute dall'ente per
l'assolvimento delle funzioni trasferite o delegate, ivi comprese le spese
generali di amministrazione, o una quota di esse nel caso all'ente
residuino altre funzioni. Il decreto attribuisce altresì alle regioni i
beni e il personale ad esse spettanti. Nel caso di enti pubblici per i
quali sia stata accertata l'insussistenza di funzioni residue il decreto
ne dichiara l'estinzione. Il decreto dichiara altresì l'estinzione degli
enti, trasferendone le funzioni residue all'amministrazione diretta dello
Stato o al enti similari, ancorché la commissione tecnica di cui al
presente articolo e la commissione parlamentare per le questioni
regionali, abbiano accertato: 1) la non economicità dei singoli enti
nell'attuazione dei loro compiti residui in relazione anche alle esigenze
di riqualificazione e selezione della spesa pubblica; 2) la non
convenienza che i singoli enti, per la funzione istituzionale perseguita,
continuino a rimanere distinti dall'amministrazione diretta dello Stato o
da altri enti similari (1). Il trasferimento delle funzioni degli enti di
cui al presente articolo decorre dal 1° aprile 1978. In ogni caso qualora
al 31 marzo 1979 non sia stato emanato il decreto di cui ai precedenti
commi, nè abbiano provveduto in materia le leggi statali di cui agli
articoli 25 e 34, cessa ogni contribuzione, finanziamento o sovvenzione a
carico dello Stato o di altri enti pubblici, a qualsiasi titolo erogati, a
favore degli enti di cui alla tabella B (2). Le somme di cui al comma
precedente, nonché quelle derivanti da contributi versati agli enti di cui
al comma precedente da soggetti obbligati o derivanti da trattenute su
salari o stipendi, retribuzioni, compensi, pensioni od assegni
continuativi, sono versati in apposito conto corrente infruttifero presso
la tesoreria centrale dello Stato; fanno eccezione per gli enti di cui al
primo comma dell'art. 116 le ritenute destinate dalla legge al
perseguimento dei fini associativi. Dalla data predetta le regioni
assicurano la continuità delle prestazioni previste a carico degli enti
per i quali non sia stato ancora emanato il decreto di cui ai precedenti
commi. A tale scopo le regioni potranno avvalersi delle strutture e dei
servizi degli enti stessi; per il finanziamento degli oneri derivanti
dall'erogazione delle prestazioni anzidette le somme iscritte nel conto
corrente infruttifero di cui al comma precedente sono ripartite tra le
regioni, dedotta la quota spettante alle regioni a statuto speciale,
secondo i criteri stabiliti dall'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n.
281. La commissione tecnica di cui al presente articolo nominata con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è composta da 20 membri
dei quali 10 designati dal Consiglio dei Ministri, 6 designati dalle
regioni, 3 dall'ANCI, 1 dall'UPI. I rappresentanti regionali vengono
scelti dal Presidente del Consiglio in una rosa composta da 21 designati
da ciascuna regione a statuto ordinario, dalle regioni a statuto speciale
(Sicilia, Sardegna, Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia) e dalle province
di Trento e Bolzano. La commissione ha sede presso la Presidenza del
Consiglio e si avvale dei servizi e dell'organizzazione della pubblica
amministrazione. -
---------
(1) Comma
aggiunto dall'art. 1 quater, D.L. 18 agosto 1978, n. 481. (2) Comma così
sostituito dall'art. 1, D.L. 18 agosto 1978, n. 481.
Art. 114
(Enti di assistenza a categorie)
La commissione
di cui al terzultimo comma del precedente art. 113, trascorso il termine
di cui al secondo comma del medesimo articolo, individua preliminarmente
quali enti preposti ad erogare prestazioni assistenziali, fra quelli
inclusi nell'allegata tabella B, compresa l'annotazione finale, derivano
la parte prevalente delle proprie entrate da contributi, che in forza di
legge, sono a carico di persone fisiche o di persone giuridiche diverse
dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali territoriali. Effettuata la
individuazione, la commissione ne dà comunicazione alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri, alla Presidenza della commissione parlamentare per
le questioni regionali ed i singoli enti interessati. La commissione,
ottemperato a quanto disposto dal comma precedente, promuove per tali enti
la procedura prevista dal terzo e quarto comma dell'art. 113 e sospende,
sino alla scadenza di dodici mesi dalla data della comunicazione fatta ai
singoli enti, l'adempimento previsto dal quarto comma del citato articolo.
Qualora nei dodici mesi successivi alla comunicazione di cui al precedente
comma gli interessati alla contribuzione obbligatoria promuovano
associazioni nazionali volontarie di assistenza al fine di garantirsi la
continuità delle prestazioni assistenziali, tali associazioni possono
ottenere, nei modi e alle condizioni previsti dai successivi commi, la
concessione in uso di parte o di tutti i beni degli enti di cui al primo
comma. Le associazioni di cui al comma precedente, qualora comprendano
almeno il trenta per cento dei soggetti tenuti alla contribuzione
obbligatoria e dispongano di entrate derivanti da contributi volontari
tali da consentire l'adempimento dei fini associativi, possono rivolgere
domanda alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la concessione dei
beni dell'ente al quale sono destinati i contributi obbligatori degli
aderenti all'associazione. La presidenza del Consiglio dei Ministri, entro
trenta giorni dal ricevimento, trasmette la domanda alla commissione di
cui al primo comma, la quale, previo accertamento dell'esistenza dei
presupposti per la concessione, formula entro sessanta giorni la sua
proposta in ordine ai beni da dare in concessione. Con riferimento alla
proposta di concedere in uso tutti o parte dei beni dell'ente, la
commissione provvede altresì, contestualmente, all'adempimento, previsto
dal quarto comma dell'art. 113 per l'emanazione del decreto secondo il
disposto del sesto comma del citato articolo. I beni oggetto della
concessione vengono preliminarmente trasferiti al patrimonio dello Stato.
La concessione dei beni ad ogni singola associazione è disposta con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ed è regolata da
apposita convenzione. La convenzione deve prevedere, tra l'altro, le
procedure e le modalità, per la revoca senza indennizzo della concessione
stessa, qualora l'associazione volontaria non adempia i compiti per i
quali ha ottenuto l'uso dei beni. In tal caso i beni mobili ed immobili,
oggetto della revoca, vengono destinati con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri alla regione competente per territorio. Al di fuori
dei casi previsti nei commi precedenti, le associazioni costituitesi
secondo le norme del presente articolo non potranno fruire, a qualsiasi
titolo, di contributi a carico dello Stato e di altri enti pubblici. La
commissione di cui al terzultimo comma dell'art. 133, qualora entro il
termine di dodici mesi, previsto dal secondo comma, non le sia pervenuta
alcuna domanda, provvede, per i singoli enti, agli adempimenti sospesi ed
esprime il previsto parere ai fini dell'emanazione del relativo decreto.
Entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto la legge della
Repubblica provvede a disciplinare la materia dei contributi obbligatori
destinati agli enti di cui al presente articolo. Trascorso l'anno senza
che sia stata emanata la legge di cui al comma precedente, nel caso si sia
verificata l'ipotesi contenuta nei commi 3, 4, 5 e 6, i contributi
obbligatori cessano nei confronti di coloro che si siano associati agli
enti di cui al presente articolo.
Art. 115
(Enti a struttura associativa)
Gli enti di
cui all'allegata tabella B, compresa l'annotazione finale, che abbiano una
struttura associativa, continuano a sussistere come enti morali assumendo
la personalità giuridica di diritto privato con il decreto del Presidente
della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo precedente e ad essi
individualmente relativo. Essi conservano la titolarità dei beni necessari
allo svolgimento delle attività associative, nonché di quelle derivanti da
atti di liberalità o contributi degli associati. Alla individuazione dei
beni di cui sopra si provvede con il decreto di cui al precedente art.
113. Il decreto di cui al presente articolo dispone l'erogazione sino al
31 dicembre 1979 di un contributo per il sostegno dell'attività
associativa delle persone giuridiche private costituite ai sensi del
presente articolo; tale contributo, per l'anno 1979, non potrà comunque
superare il 50 per cento di quello erogato dallo Stato nell'esercizio
finanziario 1977 salvo quanto disposto per l'ANMIL nell'articolo 1-decies
del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, come modificato dalla legge di
conversione (1). In ogni caso a far tempo dal 31 dicembre 1979 sono
abrogate le disposizioni di legge che prevedono ritenute su salari,
stipendi, retribuzioni, pensioni, rendite, prestazioni previdenziali in
genere, compensi od assegni continuativi, ovvero contributi obbligatori a
favore degli enti di cui al primo comma (1). A partire dal 1° gennaio 1980
gli enti di cui al primo e all'ultimo comma hanno diritto di percepire
mediante ritenuta sulle pensioni assegni e rendite erogati dallo Stato o
da enti pubblici previdenziali, i contributi associativi che i titolari
delle suddette prestazioni intendono loro versare mediante delega in forma
libera. Entro il 30 giugno 1979 i Ministeri competenti e gli enti pubblici
interessati stabiliscono mediante apposite convenzioni, da stipularsi con
gli enti associativi di cui al primo e ultimo comma, le modalità della
riscossione delle ritenute di cui al presente comma (1). Dal 1° gennaio
1980 lo Stato, per sostenere l'attività di promozione sociale e di tutela
degli associati, con apposite leggi potrà assegnare contributi alle
associazioni nazionali che statutariamente e concretamente dimostreranno
di perseguire fini socialmente e moralmente rilevanti (1).
----------
(1) L'art. 1
undecies, D.L. 18 agosto 1978, n. 481, ha sostituito, con gli attuali
commi 3, 4, 5 e 6, l'originario comma 3 del presente articolo.
Art. 116
(Enti privati)
Al 31 dicembre
1977 cessano ogni forma di finanziamento e di contributo statale a favore
degli enti, associazioni, fondazioni e istituzioni private di qualsiasi
natura, che operino, in base al proprio ordinamento, esclusivamente nelle
materie di cui al presente decreto, nonché ogni forma di finanziamento o
di contributo dello Stato ad altri enti, associazioni, fondazioni od
istituzioni private, erogata in riferimento alle funzioni trasferite o
delegate alle regioni. Le somme relative ai finanziamenti e ai contributi
che vengono a cessare ai sensi del presente articolo sono portate in
aumento del fondo comune tra le regioni di cui all'art. 8 della legge 16
maggio 1970, n. 281.
Art. 117
(Patrimonio degli enti)
I patrimoni
mobiliari e immobiliari degli enti di cui all'allegata tabella B compresa
l'annotazione finale, i quali siano utilizzati per l'erogazione dei
servizi o per lo svolgimento delle attività trasferite o delegate, ovvero
attribuite agli enti locali, sono trasferiti alle regioni nel cui
territorio sono situati, con il decreto di cui al precedente art. 113. Si
applica il settimo comma dell'art. 25, con riferimento alle funzioni
attribuite ai comuni, province e comunità montane. I beni patrimoniali
costituenti le sedi centrali degli enti di cui al precedente comma, salvo
restando quanto disposto dagli articoli 114 e 115, sono amministrati, con
facoltà di alienarli, dall'ufficio del Ministero del tesoro di cui alla
legge 4 dicembre 1956, n. 1404. I proventi netti derivanti
dall'amministrazione e dall'eventuale alienazione dei beni predetti sono
portati annualmente ad incremento del fondo di cui all'art. 9 della legge
16 maggio 1970, n. 281. Il Ministro per il tesoro riferisce annualmente
alla Commissione parlamentare per le questioni regionali sullo stato della
liquidazione. Tutti gli altri beni immobiliari degli enti predetti, salvo
restando quanto disposto dagli articoli 114 e 115, sono trasferiti alle
regioni e sono amministrati dalla regione nel cui territorio sono situati.
I proventi netti di cui al precedente comma, derivanti
dall'amministrazione di detti patrimoni, sono trimestralmente versati al
fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281. I
residui beni mobiliari compresi il numerario ed i titoli di credito sono
attribuiti all'ufficio di liquidazione di cui alla legge 4 dicembre 1956,
n. 1404, il quale provvede altresì ad assumere le eventuali passività. Per
la copertura delle passività, il Ministero del tesoro, ove necessario, può
destinare, in tutto o in parte, i proventi di cui al terzo comma (1). Nel
caso di enti le cui funzioni siano solo parzialmente trasferite o delegate
alle regioni ovvero attribuite agli enti locali, il decreto di cui
all'art. 113, fermo restando quanto disposto dagli articoli 114 e 115, e
dal primo comma del presente articolo, ripartisce i beni patrimoniali non
utilizzati direttamente per l'erogazione di servizi o per le attività
svolte dall'ente in misura proporzionale alle spese erogate, nel biennio
precedente, per le funzioni trasferite o delegate, o, rispettivamente,
residuanti in capo all'ente. La presente disposizione non si applica agli
enti che svolgono in misura prevalente attività previdenziale. Le
disposizioni di cui ai precedenti commi e le disposizioni degli articoli
113, 114 e 115 si applicano anche alle funzioni ed ai patrimoni degli enti
soppressi, ai sensi della legge 20 marzo 1975, n. 70, con provvedimento
adottato successivamente al 25 luglio 1977.
----------
(1) Comma così
sostituito dall'art. 1 novies, D.L. 18 agosto 1978, n. 481.
Art. 118
(Continuità delle prestazioni)
Le regioni
assicurano, anche con atti amministrativi, la continuità delle prestazioni
agli assistiti fino all'approvazione delle leggi regionali di riordino
delle funzioni trasferite. Allo stesso fine possono stipulare apposite
convenzioni con altre regioni o con enti pubblici o privati.
Art. 119
(Attività residue degli enti pubblici estinti)
Le funzioni
amministrative degli enti pubblici, di cui all'art. 113, continuano ad
essere esercitate, nelle regioni a statuto speciale mediante ufficio
stralcio, fino a quando non sarà diversamente disposto con le norme di
attuazione degli statuti speciali o di altre leggi dello Stato.
Art. 120
(Entrate degli enti pubblici)
Le entrate
degli enti pubblici nazionali e locali, comprese quelle di carattere
tributario, previste da disposizioni di legge vigenti, sono interamente
attribuite alle regioni, se alle stesse sono state trasferite le funzioni
amministrative da essi esercitate o, limitatamente alla parte pertinente
alle funzioni amministrative trasferite, se essi esercitano funzioni
amministrative anche in materia diverse da quelle contemplate nel presente
decreto. Analogamente si procede, intendendosi sostituiti comuni, province
o comunità montane alle regioni, quando le relative funzioni siano
attribuite ai comuni, province o comunità montane. Le disposizioni di cui
ai commi precedenti non si applicano alle entrate degli enti di cui
all'art. 114, preposti all'erogazione di prestazioni assistenziali, quando
tali entrate derivano da contributi posti a carico, in forza di legge, di
categorie di lavoratori dipendenti e autonomi, di datori di lavoro, degli
stessi beneficiari dell'assistenza o di gestioni previdenziali. Tali
entrate affluiscono al bilancio dello Stato. Le disposizioni dei commi
precedenti non si applicano ai contributi di persone fisiche e giuridiche
private nell'ipotesi di cui all'art. 115 nonché alle entrate destinate
all'esercizio delle funzioni amministrative non trasferite nelle regioni e
a statuto speciale.
Art. 121
(Percezione e ripartizione delle entrate già spettanti agli enti pubblici)
Le entrate di
cui al primo comma dell'articolo precedente, derivanti da contributi o
imposizioni a carico di persone fisiche o giuridiche o comunque a queste
riferibili o pertinenti a beni mobili o immobili, sono percepite
direttamente dalla regione nella quale si trova il rispettivo domicilio
fiscale o sono situati i beni, con l'osservanza dell'art. 14 della legge
16 maggio 1970, n. 281, in quanto applicabile. Le entrate di cui sopra
saranno direttamente percepite dai comuni, province o comunità montane nel
caso in cui siano relative a funzioni trasferite a questi enti.
Art. 122
(Personale degli enti pubblici)
Il personale
in servizio in base ad atti adottati entro la data del 24 febbraio 1977
presso le strutture operative periferiche degli enti pubblici nazionali ed
interregionali le cui funzioni siano trasferite o delegate alle regioni a
norma del presente decreto e che sia strettamente indispensabile
all'esercizio delle funzioni medesime, è posto a disposizione delle
regioni stesse contestualmente al trasferimento dei beni e delle funzioni
(1). I contingenti del personale da mettere a disposizione delle regioni
ai sensi del precedente comma saranno determinati con il medesimo
procedimento di cui all'art. 112, secondo comma, entro sessanta giorni
dalla emanazione dei provvedimenti con i quali saranno individuate per
ciascun ente le funzioni trasferite o delegate alle regioni. Con il
medesimo provvedimento detto personale sarà ripartito tra le regioni,
tenendo conto delle richieste formulate da ciascuna di queste (1). Il
personale degli enti pubblici non compreso tra quello trasferito alle
regioni ai sensi dei commi precedenti è assegnato, secondo contingenti
numerici distinti per enti e per carriere stabiliti dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri, sulla base di apposite graduatorie, sentite le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale,
con effetto dalla data di trasferimento delle funzioni amministrative,
nell'ordine: a) ad altro ente pubblico di cui all'ultimo comma
dell'articolo 1 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive
integrazioni, con la osservanza delle disposizioni contenute nell'articolo
2 e nell'ultimo comma dell'articolo 7 di detta legge; a tal fine la
Presidenza del Consiglio dei Ministri stabilirà, nei limiti dei posti in
organico riservati secondo l'articolo 43 della legge 20 marzo 1975, n. 70,
i contingenti numerici dei posti da coprire nelle strutture degli enti
esistenti nel territorio nazionale così come risultano dai provvedimenti
attuativi dell'articolo 25 della legge stessa; b) ai ruoli unici di cui
all'articolo 6 della legge 22 luglio 1975, n. 382 (1). I dipendenti degli
enti di cui al primo comma dell'art. 15 trasferiti allo Stato ai sensi del
presente decreto, che si dichiarino disponibili, sono comandati a prestare
servizio presso gli enti di provenienza, che ne fanno richiesta e ne
assumono ogni onere.
----------
1) L'art. 1
terdecies, D.L. 18 agosto 1978, n. 481, ha sostituito, con gli attuali
commi 1, 2 e 3, gli originari commi dal primo al quarto, del presente
articolo.
Art. 123
(Sistemazione definitiva del personale)
Entro un anno
dall'entrata in vigore dei provvedimenti di cui agli articoli 112 e 122,
le regioni provvedono con proprie leggi a determinare le definitiva
destinazione del personale posto a loro disposizione, prevedendone
l'assegnazione ai propri uffici o agli enti locali, in relazione alla
distribuzione delle funzioni trasferite o delegate alle regioni o
attribuite agli enti locali ai sensi del presente decreto. Le regioni
determinano, altresì, d'intesa con gli enti locali interessati, la
ripartizione tra gli stessi del personale ad essi assegnato assicurando in
ogni caso agli enti medesimi la provvista dei mezzi finanziari per far
fronte ai corrispondenti oneri. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore
delle leggi regionali di cui al primo comma, le regioni e gli enti locali
provvedono ad inquadrare nei propri ruoli il personale di ruolo e a
definire la posizione del personale non di ruolo, assegnato ai propri
uffici. Fino all'entrata in vigore dei provvedimenti di cui al precedente
comma, il personale posto a disposizione della regione è utilizzato in via
provvisoria secondo le determinazioni di questa, presso gli uffici
regionali o quelli degli enti locali, d'intesa con questi. Fino alla
stessa data, detto personale è amministrato dall'amministrazione di
provenienza e ad esso continuano ad applicarsi le norme in vigore alla
data del 24 febbraio 1977 relative allo stato giuridico ed al trattamento
economico di attività, previdenza, quiescenza e assistenza. Nel caso in
cui l'ente venga soppresso, col provvedimento di soppressione saranno
stabilite altresì le norme per l'amministrazione provvisoria del personale
posto a disposizione delle regioni. Le regioni rimborsano allo Stato o
all'ente pubblico di provenienza le spese sostenute dalla data
dell'effettiva messa a disposizione del personale medesimo alla data
dell'inquadramento o comunque della definitiva assegnazione agli uffici
regionali o agli enti locali. Con effetto dalla data di inquadramento di
cui al precedente comma vengono ridotti in misura corrispondente i ruoli
organici e gli eventuali contingenti di personale non di ruolo
dell'amministrazione dello Stato cui appartiene il personale trasferito.
Art. 124
(Posizione economica del personale trasferito)
Al personale
trasferito alle regioni, a norma degli articoli 112 e 122 del presente
decreto, sono fatte salve le posizioni economiche rispettivamente già
acquisite nel ruolo di provenienza. La metà dei posti comunque disponibili
nei ruoli organici del personale di ciascuna regione entro un anno
dall'entrata in vigore del presente decreto, dopo che sia stato effettuato
l'inquadramento di cui agli articoli precedenti, è riservata al personale
di pari qualifica già destinato ad altra regione che faccia domanda di
esservi trasferito.
Art. 125
(Affari pendenti)
Le
amministrazioni dello Stato, di cui sono trasferite le funzioni
amministrative, provvedono a consegnare entro il 31 gennaio 1978 a
ciascuna regione interessata con elenchi nominativi gli atti degli uffici
non trasferiti concernenti le suddette funzioni e relativi ad affari non
ancora esauriti ovvero a questioni o disposizioni di massima. Resta di
competenza degli organi dello Stato o degli enti pubblici interessati la
definizione dei procedimenti amministrativi che abbiano comportato
assunzione di impegni di spesa anche nel conto dei residui anteriormente
alla data del 1° gennaio 1978. Rimane, parimenti, di competenza degli
organi dello Stato con oneri a carico del bilancio statale, la
liquidazione delle ulteriori annualità di spese pluriennali a carico di
esercizi successivi a quello di trasferimento delle funzioni alla regione,
qualora l'impegno relativo alla prima annualità abbia fatto carico ad
esercizi finanziari anteriori al detto trasferimento.
Art. 126
(Soppressione e riduzione di capitoli del bilancio dello Stato)
I capitoli
dello stato di previsione della spesa del bilancio dello Stato relativi,
in tutto o in parte, alle funzioni trasferite alle regioni o attribuite
agli enti locali sono soppressi ai sensi e per gli anni indicati dal
presente decreto. Nel caso in cui i capitoli iscritti in bilancio siano
relativi a spese concernenti solo in parte le funzioni trasferite, le
somme corrispondenti alle funzioni che residuano alla competenza statale
sono iscritte con decreto del Ministro per il tesoro in capitoli nuovi, la
cui denominazione deve corrispondere alle funzioni medesime. E' vietato
conservare o istituire nel bilancio dello Stato capitoli con le stesse
denominazioni e finalità di quelli soppressi, e comunque relativi a spese
concernenti le funzioni trasferite. Le disposizioni contenute nei commi 1,
2 e 3 del presente articolo sono estese anche ai capitoli di spesa
relativi in tutto o in parte alle funzioni trasferite con decreti
legislativi di attuazione dell'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281.
Tra i capitoli soppressi ai sensi del precedente primo comma sono compresi
quelli relativi a fondi destinati ad essere ripartiti fra le regioni per
le finalità previste dalle leggi che li hanno istituiti, con esclusione
delle quote di tali fondi da attribuire alle regioni a statuto speciale.
Art. 127
(Determinazione delle spese aggiuntive)
Le spese
aggiuntive connesse al trasferimento delle funzioni amministrative di cui
al presente decreto sono determinate, ai sensi dell'articolo 18 della
legge 16 maggio 1970, n. 281, applicando all'ammontare delle soppressioni
e riduzioni di stanziamenti, determinate ai sensi del precedente art. 126,
le seguenti percentuali: a) spese di natura operativa corrente, 28 per
cento; b) spese di natura operativa in conto capitale, 18 per cento; c)
spese di personale ed accessori, 20 per cento; d) spese di funzionamento,
25 per cento.
Art. 128
(Determinazione del fondo di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n.
281)
In attuazione
di quanto disposto alla lettera f) del primo comma dell'art. 1 della legge
22 luglio 1975, n. 382, ed in applicazione dell'art. 19 della legge 16
maggio 1970, n. 281 e con la procedura ivi prevista, le quote dei tributi
erariali, di cui all'art. 8 della citata legge n. 281 del 1970, verranno
determinate in modo da assicurare un incremento del fondo comune pari
all'ammontare complessivo delle spese eliminate dal bilancio dello Stato
in relazione alle funzioni trasferite alle regioni con il presente decreto
e delle relative spese aggiuntive risultanti dall'applicazione del
precedente art. 127. Per l'anno 1978 la consistenza del fondo comune
determinata ai sensi del terzo comma dell'art. 1 della legge 10 maggio
1976, n. 356, è incrementata di un importo pari all'ammontare complessivo
delle spese eliminate dal bilancio dello Stato in relazione alle funzioni
trasferite alle regioni con il presente decreto e delle relative spese
aggiuntive risultanti dall'applicazione del precedente art. 127. A partire
dallo stesso anno 1978 il fondo comune è altresì integrato di un importo
pari agli stanziamenti per le spese correnti soppressi dal bilancio dello
Stato ai sensi dell'ultimo comma del precedente articolo 126, che verranno
assegnati alle regioni con i criteri e per la durata previsti dalle leggi
che li hanno autorizzati. Per gli anni dal 1979 al 1981 la consistenza del
fondo comune, determinata ai sensi del terzo comma dell'art. 1 della legge
10 maggio 1976, n. 356, è incrementata in ciascun anno di un importo pari
all'ammontare complessivo delle spese eliminate dal bilancio dello Stato
in relazione alle funzioni trasferite alle regioni con il presente decreto
e delle relative spese aggiuntive, aumentato della quota risultante
dall'applicazione, all'anzidetto importo, della percentuale di incremento
del gettito complessivo delle entrate - indicate al primo comma dell'art.
1 della citata legge n. 356 del 1976 - risultante dalle previsioni di
entrata del bilancio dello Stato di ogni anno finanziario rispetto a
quello dell'anno finanziario 1978, sulla base dei progetti di bilancio
presentati al Parlamento. È fatta salva la garanzia di cui al quarto comma
dell'art. 1 della legge 10 maggio 1976, n. 356. La ripartizione del fondo
comune, determinato ai sensi dei precedenti commi, viene effettuata con i
criteri di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 della citata legge n. 356
del 1976.
Art. 129
(Determinazione del fondo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio
1970, n. 281)
I capitoli
relativi a spese di investimento, soppressi o ridotti ai sensi del
precedente art. 126, esclusi quelli di cui all'ultimo comma dello stesso
articolo, e le relative spese aggiuntive vanno ad incrementare l'ammontare
del fondo istituito dall'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, ad
integrazione della quota prevista dalla lettera a) dell'art. 2 della legge
10 maggio 1976, n. 356. Le somme così trasferite vengono computate ai fini
dell'applicazione della lettera b) del citato articolo 2 della legge 10
maggio 1976, n. 356, a far tempo dal 1979. I capitoli relativi a spese di
investimento, soppressi o ridotti ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 126
citato, vanno ad incrementare l'ammontare del fondo istituito dall'art. 9
della legge 16 maggio 1970, n. 281, ad integrazione della quota prevista
dalla lettera c) dell'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 356, e
verranno assegnati alle regioni con i criteri e per la durata previsti
dalle leggi che li hanno autorizzati.
Art. 130
(Assegnazione dei fondi ai sensi dell'articolo 12 della legge 16 maggio
1970, n. 281)
Gli
stanziamenti dei capitoli soppressi o ridotti in relazione alle funzioni
trasferite, aventi ad oggetto attività che riguardino specificatamente una
determinata regione, vengono assegnati alla regione stessa, in aumento
alla quota ad essa spettante del fondo di cui all'art. 8 della legge 16
maggio 1970, n. 281.
Art. 131
(Determinazione delle spese per le funzioni delegate)
Gli
stanziamenti di spesa relativi a funzioni delegate alle regioni verranno
determinati annualmente in sede di formazione del bilancio dello Stato,
sentita la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16
maggio 1970, n. 281, e verranno ripartiti fra le regioni con deliberazione
del Consiglio dei Ministri su proposta dei Ministri nel cui ambito di
competenza ricadano le funzioni delegate, di concerto con il Ministro per
le regioni. Per lo svolgimento da parte delle regioni delle funzioni
amministrative loro delegate in base al presente decreto sarà attribuita
alle medesime, per le spese di funzionamento, una somma pari al 10 per
cento dell'ammontare delle spese operative connesse all'esercizio della
delega stessa.
Art. 132
(Assegnazione di fondi alle province ed ai comuni per l'esercizio delle
funzioni di interesse locale)
Per
l'assegnazione alle province ed ai comuni delle somme necessarie allo
svolgimento delle funzioni amministrative loro attribuite in base al
presente decreto, è istituito un apposito fondo da iscriversi nello stato
di previsione della spesa del Ministero del tesoro. Il fondo di cui al
precedente comma, per l'anno 1978 è stabilito in una somma corrispondente
alle soppressioni e riduzioni operate nel bilancio dello Stato, aumentata
delle spese aggiuntive calcolate ai sensi del precedente articolo 127. Il
Ministro per il tesoro ripartirà con proprio decreto il fondo anzidetto
fra province e comuni avendo anche riguardo alle rispettive popolazioni,
con riferimento ai dati ufficiali ISTAT del penultimo anno precedente a
quello della ripartizione, nonché alle rispettive superfici, sentite le
rappresentanze dell'UPI e dell'ANCI.
Art. 133
(Assegnazione di quote aggiuntive)
Le regioni con
proprie leggi provvedono a determinare la quota delle entrate aggiuntive
loro spettanti da assegnare agli enti locali, in relazione alle funzioni
ad essi attribuite dalle regioni, assicurando agli enti medesimi
l'integrale copertura di nuovi oneri che graveranno su di essi. Fino a
quando le leggi regionali non avranno provveduto ai sensi del comma
precedente, le regioni attribuiranno agli enti locali una percentuale -
determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro per il tesoro, sentita la commissione
interregionale - della quota aggiuntiva del fondo di cui all'art. 8 della
legge 16 maggio 1970, n. 281, ad esse spettante ai sensi del presente
decreto. Salvo quanto disposto dal precedente art. 123, alle esigenze di
personale, derivanti dalle attribuzioni agli enti locali territoriali di
cui al presente decreto, si fa fronte mediante ricorso a personale incluso
nel ruolo unico di cui all'art. 6, lettera b), della legge 22 luglio 1975,
n. 382. Gli oneri relativi restano a carico dell'ente locale che ne
usufruisce.
Art. 134
(Modalità della soppressione e riduzione di capitoli di bilancio)
Le
soppressioni e le riduzioni da apportare, in relazione alle funzioni
amministrative trasferite, agli stati di previsione della spesa del
bilancio dello Stato saranno determinate per ciascun Ministero, entro il
31 ottobre 1977, con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con i
Ministri interessati, sentita la Commissione interparlamentare per le
questioni regionali.
Art. 135
(Copertura finanziaria)
All'onere
derivante dal presente decreto per l'anno 1978, valutato in lire 15.000
milioni, si provvede con la dotazione del cap. 5926 dello stato di
previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario
medesimo.
Art. 136
(Funzioni già trasferite alle regioni)
Restano ferme
tutte le funzioni amministrative già trasferite alle regioni con legge e
atti aventi forza di legge anteriori al presente decreto.
Art. 137
(Efficacia delle norme)
Salvo espressa
disposizione in contrario le norme del presente decreto avranno effetto
dal 1° gennaio 1978.
Tabella A
Uffici
dell'amministrazione dello Stato trasferiti
1) Sezioni
delle bellezze naturali delle soprintendenze per i beni ambientali ed
architettonici. 2) Sezioni mediche e chimiche e servizi sanitari di
protezione antinfortunistica degli ispettorati provinciali e regionali del
lavoro. 3) Uffici del Ministero dei lavori pubblici non trasferiti per
effetto dell'art. 12, lettere a) e b), del decreto del Presidente della
Repubblica n. 8 del 1972 (esclusi: il magistrato delle acque, il
magistrato per il Po, l'ispettorato superiore per il Tevere, gli uffici
del genio civile per le opere marittime; gli uffici e le sezioni del
servizio idrografico, l'ufficio del genio civile per le opere edilizie
della Capitale, l'ufficio per il Tevere e l'Agro romano, gli uffici del
genio civile per le nuove costruzioni ferroviarie, l'ufficio del genio
civile per il Po di Parma, l'ufficio speciale del genio civile per il
Reno, le sezioni per l'edilizia statale e le sezioni per le opere
idrauliche presso i provveditorati alle opere pubbliche (*). 4) Uffici
amministrativi dei commissari per la liquidazione degli usi civici. 5)
Uffici della gestione dei pubblici servizi di navigazione sui laghi
Maggiore, di Garda e di Como. 6) Stabilimenti ittiogenici. 7) Osservatori
per le malattie delle piante. 8) Comitati regionali contro l'inquinamento
atmosferico. 9) Commissario per la reintegrazione dei tratturi di Foggia.
10) Commissioni regionali e provinciali dell'artigianato. 11) Commissioni
provinciali previste dall'articolo 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497,
e dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre
1975, n. 805. 12) Comitati provinciali prezzi. 13) Ispettorati
alimentazione. I trasferimenti degli uffici sopraindicati hanno luogo al
verificarsi delle condizioni previste dal presente decreto per il
trasferimento di funzioni amministrative o la delega del loro esercizio
alle regioni e nei limiti necessari all'esercizio delle funzioni
amministrative che continuano ad essere di competenza dello Stato. Entro
il 30 giugno 1978 il Ministro per le finanze, previa intesa con la regione
interessata, provvede con proprio decreto all'attribuzione dei beni
immobili e degli arredi, di proprietà dello Stato e già in uso presso gli
uffici trasferiti, necessari per il funzionamento degli uffici medesimi.
----------
(*) Le
attribuzioni già spettanti agli ingegneri capi degli uffici del genio
civile a competenza generale - quali organi dello Stato - nelle materie
non trasferite e non delegate alle regioni ai sensi del presente decreto,
sono esercitate da impiegati della carriera tecnica direttiva
dell'Amministrazione dei lavori pubblici designati dal Ministro per i
lavori pubblici su proposta del provveditorato alle opere pubbliche
competente per territorio.
Tabella B
1) Ente
nazionale per la morale del fanciullo (ENPMF). 2) Opera nazionale per
l'assistenza degli orfani dei sanitari italiani (ONAOSI). 3) Opera
nazionale pensionati d'Italia (ONPI). 4) Ente nazionale assistenza orfani
lavoratori italiani (ENAOLI). 5) Ente nazionale di assistenza alla gente
di mare. 6) Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili (ANMIC). 7)
Opera nazionale per il Mezzogiorno d'Italia. 8) Opera nazionale invalidi
di guerra (ONIG). 9) Ente nazionale assistenza lavoratori (ENAL). 10)
Istituto nazionale "Umberto e Margherita di Savoia". 11) Unione nazionale
di assistenza all'infanzia. 12) Opera nazionale per l'assistenza agli
orfani di guerra anormali psichici. 13) Cassa militare "Umberto I" per i
veterani delle guerre nazionali. 14) Cassa per il soccorso e l'assistenza
alle vittime del delitto. 15) Istituto nazionale dei ciechi "Vittorio
Emanuele II" di Firenze. 16) Istituto nazionale di beneficenza "Vittorio
Emanuele III". 17) Fondazione "Vittorio Emanuele III" per orfani e figli
di ferrovieri. 18) Istituto postelegrafonici 19) Opere di previdenza e di
assistenza per i ferrovieri dello Stato (OPAFS); 20) Ente nazionale
assistenza magistrale. 21) Istituto nazionale "Giuseppe Kirner" per
l'assistenza ai professori di scuola media. 22) Fondazione figli degli
italiani all'estero. 23) Istituto di arte e mestieri per orfani di
lavoratori italiani "F. D. Roosevelt". 24) Opera nazionale per le città
dei ragazzi. 25) Unione nazionale per la difesa e l'assistenza sociale
delle famiglie italiane. 26) Fondazione "Gerolamo Gaslini". 27) Casa di
riposo per musicisti "Fondazione Giuseppe Verdi". 28) Casa di riposo per
artisti drammatici di Bologna. 29) Ente patronato Regina Margherita pro
ciechi "Paolo Colosimo", Napoli. 30) Associazione nazionale famiglie dei
caduti e dispersi in guerra. 31) Associazione nazionale tra mutilati e
invalidi del lavoro (ANMIL). 32) Associazione nazionale fra mutilati e
invalidi di guerra. 33) Associazione nazionale vittime civili di guerra.
34) Unione italiani ciechi (UIC). 35) Gruppo medaglie d'oro al valore
militare d'Italia. 36) Ente nazionale protezione ed assistenza sordomuti (ENS).
37) Istituto del "Nastro Azzurro" fra combattenti decorati al valor
militare. 38) Associazione nazionale combattenti e reduci. 39) Ente
nazionale prevenzione infortuni (ENPI). 40) Unione nazionale mutilati per
servizio. 41) Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia. 42)
Federazione nazionale delle associazioni fra le famiglie numerose. 43)
Associazione nazionale per il controllo della combustione (ANCC). 44)
Federazione italiana della caccia. 45) Ente autonomo per la bonifica,
l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle province di Arezzo,
Perugia, Siena e Terni. 46) Consorzio nazionale produttori canapa. 47)
Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e della trasformazione fondiaria in
Puglia e Lucania. 48) Ente nazionale per le Tre Venezie. 49) Ente
nazionale cellulosa e carta. 50) Consorzi per la difesa contro le malattie
e i parassiti delle piante coltivate. 51) Istituto di incremento ippico.
52) Ente produttori di selvaggina. 53) Ente mostra mercato
dell'artigianato. 54) Ente italiano della moda. 55) Ente nazionale
artigianato e piccola industria (ENAPI). 56) Utenti motori agricoli (UMA).
57) Opera nazionale combattenti. 58) Ente autonomo di gestione per le
aziende termali. 59) Ente nazionale lavoratori rimpatriati e profughi. 60)
Comitato per la difesa morale e sociale della donna. 61) Ente nazionale
protezione animali (ENPA). 62) Consorzi per la tutela e l'incremento della
pesca.
Sono infine da
sottoporre al procedimento di cui all'art. 113 tutti gli enti e le casse
che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e assistenza, per la parte
relativa alle attività di carattere assistenziale non previdenziale. Sono
altresì da sottoporre al medesimo procedimento tutte le I.P.A.B. di cui
alla legge 17 luglio 1890, n. 6972, anche se non previste espressamente
nell'elenco che precede e che operino nel territorio di più regioni,
escluse quelle che svolgano in via precipua attività di carattere
educativo-religioso, accertata dalla commissione tecnica di cui al
precedente art. 113, non operando nei loro confronti il trasferimento.
L'amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali
(AAI) è soppressa con l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1977, concernente soppressione di uffici centrali e periferici
delle amministrazioni statali. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, da emanarsi entro il 30 aprile 1978, su proposta del
Ministro per l'interno e previo conforme parere della commissione tecnica
di cui all'art. 113, terzultimo comma, sono accertati i beni attinenti a
funzioni trasferite o delegate alle regioni da attribuire alle stesse. La
commissione tecnica esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla
richiesta. |