Titolo I
Finalità,
programmazione e mezzi di prevenzione
1. ai
fini della difesa e della conservazione del patrimonio boschivo dagli
incendi, sono predisposti, nel termine di centottanta giorni dall'entrata
in vigore della presente legge, piani regionali ed
interregionali,articolati per province o per aree territoriali omogenee. I
piani elaborati dagli organi competenti delle regioni avvalendosi del
personale tecnico del corpo forestale dello stato e di intesa con il corpo
dei vigili del fuoco, sentite le comunità montane, sono coordinati ed
approvati dal ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il
ministro per l'interno e con il ministro per i beni culturali e
ambientali,entro sessanta giorni dalla loro presentazione. In caso di
mancata predisposizione e presentazione del piano, entro il predetto
termine, il ministro per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a
provvedervi.
2. I
piani, sottoposti a revisione periodica, con le procedure di cui al
secondo comma del precedente articolo 1, contengono elementi sugli indici
di pericolosità degli incendi boschivi nelle diverse zone del territorio,
indicandola consistenza e la localizzazione dei mezzi e degli strumenti
per la prevenzione ed estinzione degli incendi, stabiliscono tempi, modi,
luoghi e strumenti necessari per la costituzione di nuovi e completi
dispositivi di prevenzione ed intervento, dettano norme per la rilevazione
dei sinistri prevedono un piano organico di ricostituzione forestale. Le
norme della presente legge e le relative sanzioni si applicano a tutti i
terreni boscati, anche se non sottoposti al vincolo idrogeologico di cui
all'articolo 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, n.3267, purché compresi
nei piani di cui al precedente articolo 1 .
3. Si
considerano opere e mezzi per la prevenzione ed estinzione degli incendi
boschivi:
a) la
graduale sostituzione nelle aree a clima caldo arido, sia nel caso
diboschi distrutti da incendi, sia in quelli minacciati, con essenze
meno combustibili di quelle precedentemente impiegate nei
rimboschimenti;
b)
l'autorizzazione, secondo le indicazioni dei piani, della immissione di
bestiame bovino, ovino e suino nei boschi, al fine di utilizzarne le
risorse foraggere e di conseguire la spontanea ripulitura dei boschi;
c) le opere
colturali di manutenzione dei soprassuoli boschivi e le periodiche
ripuliture delle scarpate delle strade di accesso e di attraversamento
delle zone boscate;
d) i viali
frangifuoco di qualsiasi tipo, anche se ottenuti mediante l'impiego di
prodotti chimici;
e) i
serbatoi d'acqua, gli invasi, le canalizzazioni, le condutture fisse e
mobili, nonché pompe, motori e impianti di sollevamento d'acqua di
qualsiasi tipo;
f) le torri
ed altri posti di avvistamento e le relative attrezzature;
g) gli
apparecchi di segnalazione e di comunicazione fissi e mobili;
h) i mezzi
di trasporto necessari;
i) i mezzi
aerei e gli apprestamenti relativi al loro impiego;
l) la
formazione e l'addestramento nei singoli comuni, indicati nei piani, di
squadre volontarie di pronto intervento ivi compresi i vigili volontari
del fuoco, le cui prestazioni in occasione di incendi boschivi saranno
compensate secondo quanto disposto nel penultimo comma dell'articolo 7
della presente legge;
m) ogni
altra attrezzatura o mezzo idoneo.
Le opere ed i
mezzi di cui sopra, se contemplati nei piani di cui all'articolo 1 , sono
a totale carico dello stato. Per le opere di prevenzione e per le
attrezzature di cui alle lettere a), c), d), e), f), g), h) ed m) qualora
non siano contemplate nei piani, è concesso un contributo fino al 75 per
cento della spesa. i contributi di cui al precedente comma sono erogati
dalle regioni.
4. Il
ministero dell'agricoltura e delle foreste, con la collaborazione delle
regioni interessate e dell'istituto geografico militare, provvede entro
due anni dall'entrata in vigore della presente legge alla pubblicazione
della carta forestale d'Italia in scala 1:50.000, da servire di base per
la compilazione di carte tematiche a carattere scientifico e pratico. Il
contenuto e le indicazioni delle carte tematiche a carattere scientifico
sono stabiliti con proprio decreto dal ministro per l'agricoltura e le
foreste. il ministero dell'agricoltura e delle foreste cura
l'aggiornamento periodico della cartografia di cui al presente articolo.
5. Il
ministero dell'agricoltura e delle foreste, per mezzo del corpo forestale
dello stato, costituisce il servizio antincendio boschivo, articolato in
uno o più centri operativi mediante gruppi meccanizzati di alta
specializzazione e di pronto impiego. Per le attrezzature speciali e gli
aeromobili, di cui allo articolo 3 lettera i), il ministero
dell'agricoltura e delle foreste può ricorrere al noleggio, all'affitto o
a particolari convenzioni con imprese pubbliche o private.
6. E'
istituito, nell'ambito del ministero dell'agricoltura e delle foreste, un
ufficio per lo studio e la difesa dei boschi dagli incendi. Il ministero
dell'agricoltura e delle foreste in collaborazione con i ministeri
interessati e con le regioni provvede all'elaborazione ed attuazione di un
piano nazionale per l'educazione civica e la propaganda per la prevenzione
degli incendi boschivi e per la tutela e lo sviluppo del patrimonio
forestale.
Titolo II
Difesa e
ricostituzione del patrimonio boschivo
7. In
esecuzione dei piani elaborati ai sensi degli articoli 1 e 2 della
presente legge, l'avvistamento, lo spegnimento e la circoscrizione degli
incendi boschivi sono, in prima istanza, compito delle autorità locali
competenti e precisamente delle stazioni forestali, delle stazioni dei
carabinieri e dei comuni. esse sono congiuntamente tenute:
a) a dare
immediata comunicazione dell'incendio e del suo andamento oltreché al
prefetto, all'organo forestale competente;
b) alla
immediata mobilitazione delle apposite squadre di volontari previamente
organizzate, come indicato alla lettera l) dello articolo 3;
c) alla
razionale utilizzazione delle opere localmente predisposte in base
all'articolo 3.
l'organo
forestale competente curerà l'immediato invio di propri tecnici, i quali,
qualora l'incendio abbia assunto o minacci di assumere caratteri tali da
non poter essere circoscritto e spento con le sole forze a disposizione
degli organi locali, dirigono e coordinano gli interventi, chiedendo la
collaborazione dei vigili del fuoco, l'intervento dello speciale servizio
predisposto ai sensi dell'articolo 5 e l'intervento delle forze armate. In
caso di infortunio durante l'opera di estinzione del fuoco o quella di
salvataggio di persone o di cose, a chi e' stato chiamato a partecipare
all'opera di spegnimento o e' intervenuto volontariamente e ai suoi aventi
causasi applicano le norme relative agli infortuni sul lavoro di cui al
titolo i del decreto del presidente della repubblica 30 giugno 1965, n.1124.
Alle persone comunque impiegate nelle operazioni di spegnimento di cui ai
commi precedenti è corrisposto, per le prestazioni effettuate, un compenso
orario determinato in base alle vigenti tariffe previste dalle tabelle
provinciali per gli operai addetti ai lavori agricoli e forestali. Il
compenso grava sul bilancio del ministero dell'agricoltura e delle
foreste. Al personale del corpo forestale dello stato, per i compiti
connessi con l'applicazione della presente legge, compete un'indennità di
rischio, secondo i criteri stabiliti nel regolamento.
8. Alla
ricostituzione dei boschi percorsi dal fuoco provvedono le regioni con
finanziamenti a totale carico dello stato. Per l'occupazione temporanea
dei terreni boscati da ricostituire a norma del precedente comma, non
viene corrisposta, in deroga alle vigenti leggi, alcuna indennità al
proprietario.
Titolo III
Divieti e
sanzioni
9. Nei
periodi durante i quali il pericolo di incendio è maggiore, le
amministrazioni regionali, avvalendosi dei propri organi, del personale
del corpo forestale dello stato, nonché delle associazioni per la
protezione della natura, rendono noto, nei rispettivi territori, lo stato
di grave pericolosità. La comunicazione e' data anche ai comandi militari
i quali, nella esecuzione di esercitazioni, campi e tiri, adottano tutte
le precauzioni necessarie per prevenire gli incendi. Ad integrazione delle
norme contenute nel regio decreto 30 dicembre1923, n.3267 e relative norme
regolamentari, durante il periodo di grave pericolosità, è vietato:
accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici
per tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che producano
faville o brace, fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare
comunque pericolo mediato o immediato di incendio. nelle zone boscate,
comprese nei piani di cui all'articolo 1 della presente legge, i cui
soprassuoli boschivi siano stati distrutti o danneggiati dal fuoco, è
vietato l'insediamento di costruzioni di qualsiasi tipo. Tali zone non
possono comunque avere una destinazione diversa da quella in atto prima
dell'incendio.
10.
Ferme restando le norme previste dagli articoli 423 e 449 del codice
penale, costituiscono reato contravvenzionale anche indipendentemente dai
casi previsti dalla presente legge, le infrazioni alla legge forestale 30
dicembre1923, n.3267 ,e sono punite con ammenda ai sensi degli articoli
24, 26, 54 e 135e con le aggravanti di cui agli articoli 27 e 28 della
stessa legge forestale e con applicazione delle norme del titolo i capo
vi, del regolamento 16 maggio 1926, n.1126. Le ammende di cui all'articolo
24 della legge 30 dicembre 1923, n.3267, sono ulteriormente elevate di
quaranta volte dopo aver considerato gli aumenti previsti dalla legge 12
luglio 1961, n.603. Tali ammende sono ulteriormente elevate nel minimo a l.100.000
e nel massimo a l.500.000 per ogni decara o frazione di decara per la
inosservanza del divieto di cui al quarto comma dello articolo 9. Per la
conciliazione delle suddette contravvenzioni si osservano le altre norme
della legge forestale e del relativo regolamento. Nel caso di violazione
dell'ultimo comma dell'articolo 9, ferme restando le sanzioni di carattere
penale ed amministrativo, su proposta dell'ispettore forestale, competente
per territorio, l'autorità giudiziaria dispone, mediante ordinanza
provvisoriamente esecutiva, il ripristino, entro sei mesi, dello stato dei
luoghi da eseguirsi a cura e spesa del trasgressore in solido con il
proprietario o il possessore. Trascorso il termine predetto, in caso di
inadempienza, i lavori di ripristino sono eseguiti dall'autorità forestale
e le relative spese sono anticipate dallo stato con diritto di rivalsa,
secondo quanto stabilito dall'ultimo comma dello articolo 25 del regio
decreto 30 dicembre 1923, n.3267.
11. Per
le trasgressioni ai divieti di cui al terzo comma dell'articolo 9,
effettuate durante il periodo di grave pericolosità, si applica la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a l.20.000
e non superiore a l.200.000. le sanzioni amministrative previste
dall'articolo 3 della legge 9 ottobre1967, n.950, e relative alle norme di
prevenzione degli incendi boschivi previste nei regolamenti delle
prescrizioni di massima e di polizia forestale sono elevate nel minimo a l.20.000
e nel massimo a l.200.000. tutte le somme riscosse per sanzioni
amministrative in applicazione della presente legge e della legge 9
ottobre 1967, n.950, verranno imputate su apposito capitolo da istituire
nel bilancio di ciascuna regione. I pagamenti delle predette somme anziché
all'ufficio del registro saranno effettuati alla regione, anche a mezzo di
conto corrente postale. Nel caso di mancato pagamento l'esecuzione forzata
sui beni dell'obbligato sarà promossa dalla regione che è tenuta ad
intervenire con propri legali nei giudizi derivanti dalla applicazione
delle sanzioni amministrative suddette.
Per il resto
si osservano le procedure previste dalla legge 9 ottobre1967, n.950 .
Titolo IV
Disposizioni finali
12. Per
l'attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge, è
autorizzata per un quinquennio, a partire dall'anno finanziario 1975, la
spesa di lire 1.000 milioni, per l'anno finanziario 1975 e di lire 4.000
milioni per ciascuno dei successivi quattro anni, da iscriversi nello
stato di previsione della spesa del ministero dell'agricoltura e delle
foreste.
la spesa
prevista verrà così ripartita:
a) lire 50
milioni per l'esercizio finanziario 1975 e lire 200 milioni per ciascuno
degli esercizi finanziari dal 1976 al 1979 per la realizzazione dei
piani di cui all'articolo 1 e delle carte di cui allo articolo 4;
b) lire 350
milioni per l'esercizio finanziario 1975 e lire 1.400 milioni per
ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 1979, per la
realizzazione delle iniziative, delle opere e l'acquisto dei mezzi e
delle attrezzature previsti nell'articolo 3, di cui: lire 250 milioni
per l'esercizio finanziario1975 e lire 900 milioni per ciascuno degli
esercizi finanziari dal 1976 al1979 da ripartire fra le regioni, lire
100 milioni per l'esercizio finanziario 1975 e lire 500 milioni per
ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 1979 per le spese di mano
d'opera di cui al quinto comma dello articolo 7e per la speciale
indennità di rischio di cui al sesto comma dell'articolo stesso;
d) lire 100
milioni per l'esercizio finanziario 1975 e lire 400 milioni per ciascuno
degli esercizi finanziari dal 1976 al 1979 per il funzionamento del
servizio antincendio boschivo di cui all' articolo 5 e dello ufficio di
cui all'articolo 6;
e) lire 350
milioni per l'esercizio finanziario 1975 e lire 1.400 milioni per
ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 1979 per gli interventi
previsti nell'articolo 8 ,da ripartirsi fra le regioni in ragione delle
superfici boscate distrutte o danneggiate dal fuoco e da ricostituire;
f) lire 50
milioni per l'esercizio finanziario 1975 e lire 200 milioni per ciascuno
degli esercizi finanziari dal 1976 al 1979 per l'anticipo delle spese di
ripristino di cui all'ultimo comma dell'articolo 10.
Le somme non
utilizzate nell'anno per cui sono state stanziate possono essere
utilizzate negli anni successivi. All'onere di lire 1.000 milioni per
l'anno finanziario 1975 si provvede mediante corrispondente riduzione del
capitolo 9001 dello stato di previsione del ministero del tesoro per
l'anno medesimo. Il ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con
propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.
13.
Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge dovrà essere
approvato il relativo regolamento.
14.
Restano comunque ferme tutte le competenze in materia delle regioni a
statuto speciale e delle province autonome, in ordine alle quali
provvedono con propri atti legislativi.
15. La
presente legge entra in vigore nel giorno successivo alla sua
pubblicazione nella gazzetta ufficiale della repubblica. la presente
legge, munita del sigillo dello stato, sarà inserita nella raccolta
ufficiale delle leggi e dei decreti della repubblica italiana.
E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
dello stato. |