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G.U., 27 ottobre, n. 269
Art. 1.
Per la violazione delle norme di polizia
forestale contenute nei regolamenti di cui all'art. 10 del regio decreto
30 dicembre 1923, n. 3267, si applica la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma minima di lire 500 e massima di lire 800, e con un
minimo in ogni caso di lire 2000, per: a) ogni pianta o ceppaia sradicata
e per ogni pianta potata in violazione ai suddetti regolamenti; b) ogni
pianta, ramo o cimale destinato ad "albero di Natale" trasportato o
commerciato senza il permesso o contrassegno regolamentare; c) ogni pianta
non tagliata o ceppaia non estratta in violazione alle norme dei
regolamenti concernenti i boschi affetti da malattie; d) ogni pianta o
ceppaia di castagno non tagliata o riceppata in violazione alle norme dei
regolamenti relative alla lotta antiparassitaria; e) ogni capo di bestiame
immesso in violazione ai divieti di pascolo stabiliti dai regolamenti
medesimi. Qualora si tratti di bestiame ovino il limite minimo della
sanzione di cui al primo comma è ridotto a lire 200 e il limite massimo a
lire 400; f) la mancata denuncia per inosservanza delle norme concernenti
i terreni arbustati e cespugliati. CFR RDL 30.12.1923 n. 3267 ART 10
Art. 2.
Per le violazioni delle norme di polizia
forestale contenute nei regolamenti di cui al precedente articolo si
applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di
lire 400 e massima di lire 700, e con un minimo in ogni caso di lire 2000,
per: a) ogni pianta o ceppaia, abbattuta in contrasto con le norme dei
regolamenti relative alle modalità dei tagli; b) ogni ceppaia non
rinnovata in violazione delle norme dei regolamenti relative ai cedui
senza matricine; c) ogni ceppaia non rigovernata in violazione alle norme
dei regolamenti relative alle operazioni colturali dei boschi cedui; d)
ogni ara o sua frazione, in caso di inosservanza delle norme dei
regolamenti relative all'allestimento e sgombero delle tagliate e al
ripristino dei boschi distrutti o deteriorati.
Art. 3.
Per le violazioni alle norme di polizia
forestale contenute nei regolamenti di cui all'art. 10 del regio decreto
30 dicembre 1923, n. 3267, diverse da quelle indicate negli articoli
precedenti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma minima di lire 2500 e massima di lire 5000. MOD L 01.03.1975 n. 47
ART 11
Art. 4.
Le violazioni di cui agli articoli
precedenti, quando sia possibile, devono essere contestate immediatamente.
Se non può farsi luogo alla contestazione immediata, l'accertamento
dell'infrazione deve essere notificato entro 30 giorni all'interessato. La
mancata notifica produce l'estinzione dell'obbligo di pagare la somma
dovuta. Il trasgressore è ammesso a pagare presso l'Ufficio del registro
della sede dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste con effetto
liberatorio una somma pari al minimo della sanzione prevista. Il personale
di sorveglianza forestale che accerta le infrazioni deve trasmettere copia
del verbale al capo dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste
competente per territorio. ABR L 24.11.1981 n. 689 ART 42
Art. 5.
Quando non sia stato effettuato il pagamento
in misura ridotta ai sensi dell'Articolo precedente, il capo
dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste, se ritiene fondato
l'accertamento e sentito l'interessato, ove questi ne abbia fatto
richiesta entro 15 giorni dalla contestazione o notifica, determina la
somma dovuta per la infrazione ed in conformità ingiunge all'obbligo di
pagare all'Ufficio del registro la somma medesima entro 30 giorni dalla
notificazione. L'ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Contro di essa
l'interessato, entro il termine prefissato per il pagamento, può ricorrere
dinanzi al pretore del luogo in cui è stata accertata l'infrazione. ABR L
24.11.1981 n. 689 ART 42 |