TITOLO I
Provvedimenti per la tutela del pubblici interessi - CAPO I -
Limitazioni alla proprietà terriera.
Sezione I -
Vincolo per scopi idrogeologici.
1. Sono
sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici i terreni di qualsiasi natura
e destinazione che, per effetto di forme di utilizzazione contrastanti con
le norme di cui agli artt. 7, 8 e 9 possono con danno pubblico subire
denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque.
2. La
determinazione dei terreni di cui all’articolo precedente sarà fatta per
zone nel perimetro dei singoli bacini fluviali. A tale scopo
l’Amministrazione forestale segnerà per ogni Comune su di una mappa
catastale, o, in mancanza, su di una carta del regio Istituto geografico
militare possibilmente in scala da 1 a 10.000, i terreni da comprendersi
nella zona da vincolare, descrivendone i confini. In apposita relazione
esporrà ed illustrerà le circostanze ed i motivi che consigliarono la
proposta.
3. Un
esemplare della carta topografica, con la descrizione dei confini delle
zone proposte per il vincolo, dovrà, a cura del Sindaco, restare affisso
per 90 giorni all’albo pretorio del Comune. Una copia della relazione
resterà invece depositata presso la segreteria del Comune a disposizione
degli interessati. La pubblicazione di cui sopra terrà luogo di
notificazione.
4. I
reclami avverso la proposta di determinazione della zona da vincolare,
redatti in carta libera, devono essere presentati alla segreteria del
Comune entro il termine stabilito dall’articolo precedente. Scaduto detto
termine, il Sindaco trasmetterà tutti i reclami nonché l’esemplare della
carta topografica, con la descrizione dei confini delle zone, e la
relazione dell’Ispettorato forestale (2), al Comitato costituito a norma
dell’art. 181 (3). Il Comitato deciderà, sentito, ove lo ritenga
necessario, uno o più membri da esso delegati ad apposito sopraluogo.
Contro le decisioni del Comitato è ammesso ricorso al Consiglio di Stato
entro novanta giorni dalla notificazione della decisione.
5.
Esaurito l’esame dei ricorsi, il Comitato forestale (3) darà notizia
dell’esito di essi all’Ispettorato forestale. Questo, entro sessanta
giorni dall’annuncio, curerà la pubblicazione all’albo di ogni Comune di
un esemplare della carta topografica con l’indicazione delle zone
definitivamente vincolate e con la descrizione dei confini delle zone
stesse. Ad ogni effetto di legge la determinazione delle zone vincolate,
s’intenderà definitiva quindici giorni dopo la pubblicazione anzidetta.
6. Le
variazioni da apportarsi alla delimitazione delle zone vincolate in
seguito alle decisioni dei ricorsi al Consiglio di Stato, saranno
pubblicate nei modi e nei termini stabiliti dall’art. 5.
7. Per
i terreni vincolati la trasformazione dei boschi in altre qualità di
coltura e la trasformazione di terreni saldi in terreni soggetti a
periodica lavorazione sono subordinate ad autorizzazione del Comitato
forestale (4) e alle modalità da esso prescritte, caso per caso, allo
scopo di prevenire i danni di cui all’art. 1.
8. Per
i terreni predetti il Comitato forestale (4) dovrà prescrivere le modalità
del governo e della utilizzazione dei boschi e del pascolo nei boschi e
terreni pascolativi, le modalità della soppressione e utilizzazione dei
cespugli aventi funzioni protettive, nonché quelle dei lavori di
dissodamento di terreni saldi e della lavorazione del suolo nei terreni a
coltura agraria, in quanto ciò sia ritenuto necessario per prevenire i
danni di cui all’art. 1. Tali prescrizioni potranno avere anche carattere
temporaneo.
9. Nei
terreni vincolati l’esercizio del pascolo sarà, in ogni caso, soggetto
alle seguenti restrizioni:
-
nei boschi
di nuovo impianto o sottoposti a taglio generale o parziale, oppure
distrutti dagli incendi, non può essere ammesso il pascolo prima che lo
sviluppo delle giovani piante e dei nuovi virgulti sia tale da escludere
ogni pericolo di danno;
-
nei boschi
adulti troppo radi e deperenti è altresì vietato il pascolo fino a che
non sia assicurata la ricostituzione di essi;
-
nei boschi e
nei terreni ricoperti di cespugli aventi funzioni protettive è, di
regola, vietato il pascolo delle capre.
Su conforme
parere dell’Autorità forestale, il Comitato (4) potrà autorizzare il
pascolo nei boschi e determinare le località in cui potrà essere
eccezionalmente tollerato il pascolo delle capre.
10. Le
prescrizioni di massima, di cui agli artt. 8 e 9, compilate in forma di
regolamento, sono rese esecutive dal Ministro per l’economia nazionale
(5), il quale potrà, udito il Consiglio di Stato, annullarne o modificarne
le parti riconosciute contrarie ai fini ed alle disposizioni del titolo I
del presente decreto ed alle leggi ed ai regolamenti generali. Nel detto
regolamento saranno comprese le norme di Polizia forestale.
11. Il
Comitato (4), nel determinare le norme di polizia forestale, stabilirà
anche le pene per i trasgressori, senza eccedere i limiti fissati
dall’art. 434 del codice penale (6).
12. I
proprietari dei terreni compresi nelle zone vincolate possono
separatamente chiedere che i propri terreni siano in tutto od in parte
esclusi dal vincolo. Per ottenere tale esclusione dovranno farne domanda
al Comitato forestale (4). Per l’ulteriore procedura si seguiranno le
norme stabilite negli artt. 4, 5 e 6. I terreni esclusi dal vincolo
saranno indicati in un elenco da pubblicarsi a cura dell’Ispettorato
forestale. Le spese di accertamento sono a carico dello Stato solo nel
caso di accoglimento delle domande degli interessati.
13. Le
zone vincolate, nelle quali, per lavori eseguiti, per mutate forme di
utilizzazione dei terreni o per altre cause, risulti cessato il pericolo
di danni, di cui all’art. 1, possono dal Comitato forestale (4), su
proposta dell’Amministrazione forestale o su richiesta degli interessati,
essere dichiarate esenti dal vincolo. Il Comitato forestale potrà del pari
dichiarare totalmente o parzialmente esenti dalle limitazioni imposte
dalle prescrizioni di massima i proprietari di terreni compresi nelle zone
vincolate, qualora si verifichino le circostanze previste dal precedente
comma. L’esenzione avrà carattere personale; a tutti gli altri effetti di
legge anche questi terreni s’intenderanno vincolati. Per le spese di
accertamento valgono le norme di cui all’ultimo comma dell’articolo
precedente.
14. Le
zone ed i terreni esenti dal vincolo possono, per iniziativa
dell’Amministrazione forestale, o di chiunque vi abbia interesse, essere
sottoposte a vincolo. Per la determinazione delle prime e dei secondi e
per la dichiarazione di vincolo saranno osservate le norme stabilite negli
artt. 2, 3, 4, 5 e 6.
15. Per
combattere le epidemie di parassiti animali e vegetali nei boschi, anche
se non vincolati, si osserveranno le disposizioni contenute nella L. 26
giugno 1913, n. 888 (7), per prevenire e combattere le malattie delle
piante, in quanto trovino applicazione nel caso particolare.
16. Gli
estimi dei terreni vincolati, che nella formazione del catasto siano stati
applicati senza tener conto degli effetti del vincolo, saranno riveduti e
ridotti in proporzione della diminuzione di reddito causata dal vincolo
stesso.
Sezione II
- Vincolo per altri scopi.
17. I
boschi, che per la loro speciale ubicazione, difendono terreni o
fabbricati dalla caduta di valanghe, dal rotolamento di sassi, dal
sorrenamento e dalla furia dei venti, e quelli ritenuti utili per le
condizioni igieniche locali, possono su richiesta delle Province, dei
Comuni o di altri enti e privati interessati, essere sottoposti a
limitazioni nella loro utilizzazione. Per disposizione della competente
Amministrazione dello Stato possono essere sottoposti ad analoghe
limitazioni i boschi, dei quali sia ritenuta necessaria la conservazione
anche per ragioni di difesa militare. Le limitazioni di cui al comma
precedente sono stabilite dalle Amministrazioni interessate in seguito ad
accordi col Ministero dell’economia nazionale (8). Per la diminuzione di
reddito derivante dalle limitazioni di cui al primo e secondo comma del
presente articolo sarà dovuto ai proprietari o possessori di boschi un
congruo indennizzo. Questo, insieme con le spese per l’imposizione dei
detti vincoli, sarà a carico di coloro che promossero le limitazioni e ne
trarranno vantaggio. Gli enti ed i privati, di cui al primo comma,
all’atto della domanda, dovranno dimostrare di avere i mezzi sufficienti
per corrispondere l’indennizzo di cui sopra. Le disposizioni del presente
articolo non si applicano ai casi considerati nel testo unico di legge 16
maggio 1900, n. 401, sulle servitù militari (9).
18. La
necessità dei vincoli sui boschi, di cui al primo comma dell’articolo
precedente, sarà, caso per caso, dichiarata dal Comitato forestale (10) in
seguito a domanda motivata degli enti o privati interessati ed a relazione
scritta di una Commissione di membri del Comitato, incaricata dei
necessari accertamenti. Nei casi di vincolo per ragioni igieniche dovrà
essere sentito anche il Consiglio sanitario provinciale. Contro la
dichiarazione della necessità del vincolo è ammesso ricorso al Consiglio
di Stato nel termine stabilito dall’art. 4.
19. La
domanda di dichiarazione della necessità del vincolo o provvedimento
dell’autorità, di cui all’art. 17, comma secondo, deve notificarsi al
proprietario o a colui che a qualsiasi titolo abbia nell’attualità il
godimento del bosco. Dal momento della notificazione fino all’esaurimento
della procedura relativa alla dichiarazione ed imposizione del vincolo, il
proprietario o possessore del bosco non potrà compiere in esso alcun
taglio di piante. Esso però potrà chiedere, in sede di liquidazione
dell’indennizzo, un compenso per il pregiudizio economico subito a causa
della sospensione dei tagli.
20.
Riconosciuta la necessità del vincolo di cui al primo comma dell’art. 17,
verranno determinate le forme e le modalità del godimento del bosco. A tal
uopo il Comitato (10) informerà l’Amministrazione forestale e le parti
interessate delle proprie deliberazioni. Analoga notificazione sarà fatta
dall’autorità che promosse la dichiarazione di vincolo, di cui al secondo
comma dell’articolo stesso. Entro trenta giorni dalle dette notificazioni,
l’Amministrazione forestale invierà al Sindaco, per la pubblicazione
nell’albo pretorio del Comune, un esemplare della carta topografica col
tracciato del terreno boschivo sottoposto a vincolo, ed un estratto delle
norme relative alla utilizzazione di esso. L’affissione all’albo sarà
fatta per un periodo di giorni quindici, dopo del quale la determinazione
del vincolo s’intenderà definitiva ad ogni effetto di legge.
21.
Sulla base dei minori redditi derivanti dalle limitazioni imposte alla
consuetudinaria utilizzazione del bosco sarà stabilito l’ammontare
dell’indennizzo. Qualora manchi l’accordo fra le parti, la misura
dell’indennizzo sarà fissata, su richiesta della parte più diligente, da
tre arbitri, nominati uno dal proprietario o possessore del bosco, l’altro
dall’ente o privato che promosse il vincolo ed il terzo dagli arbitri
scelti dalle parti, e, in caso di mancato accordo, dal Presidente del
Tribunale della circoscrizione, tra gli ingegneri, i laureati in scienze
agrarie, i periti forestali ed i geometri iscritti nell’albo dei periti
del Tribunale (10/a). Lo stesso Presidente, su richiesta della parte più
diligente, procederà alla nomina dell’arbitro non designato dall’altra
parte (10/a). La decisione del Collegio arbitrale, ove non sia
diversamente stabilito dalle parti, sarà suscettibile dei gravami previsti
dalla legge (10/a).
22. Il
Collegio arbitrale, di cui all’articolo precedente, nel determinare la
misura dell’indennizzo, stabilirà anche le modalità del pagamento, che può
aver luogo sotto forma di canone annuo. Qualora il bosco vincolato agli
effetti dell’articolo 17 sia vincolato anche per scopi idrogeologici,
l’eventuale indennizzo sarà stabilito senza computare le diminuzioni di
reddito derivanti da questo secondo vincolo.
23. In
casi d’urgenza e qualora si abbia fondato motivo per ritenere che boschi
situati nelle condizioni di cui all’art. 17 possano essere utilizzati in
modo da produrre i danni previsti dall’articolo stesso, il Comitato
forestale, (10), su richiesta di chiunque vi abbia interesse, nonché le
Amministrazioni dello Stato, nel caso previsto dal secondo comma del detto
articolo, potranno imporre l’astensione da qualsiasi forma di
utilizzazione di essi, fino all’esaurimento della procedura, di cui agli
articoli precedenti.
CAPO II -
Disposizioni penali e di polizia.
24. Il
proprietario o possessore di terreni vincolati, il quale non osserverà le
norme emanate dal Comitato forestale (10) per l’applicazione dell’art. 7,
e quelle relative alle modalità della soppressione ed utilizzazione dei
cespugli ed alle modalità dei lavori di dissodamento nei terreni saldi e
della lavorazione del suolo nei terreni a coltura agraria, di cui all’art.
8, incorrerà nella sanzione amministrativa da lire 96.000 a lire 800.000
per ogni decara di terreno, non mai però inferiore a lire 320.000 (11), e
considerandosi come decara intera una frazione di decara, ed avrà
l’obbligo di compiere i lavori impostigli dal Comitato entro il termine da
questo stabilito.
25. In
caso d’inosservanza dell’obbligo stabilito nell’articolo precedente, il
contravventore dovrà, entro trenta giorni dalla diffida del Comitato (12),
depositare presso la Sezione di regia Tesoreria provinciale la somma
corrispondente alla spesa prevista, restando a cura del Comitato di far
eseguire direttamente i lavori. Non effettuandosi il deposito, o quando
nell’esecuzione dei lavori sia stata sorpassata la somma prevista, la
relativa riscossione, sull’ordinanza del Presidente del Comitato, sarà
fatta con le norme stabilite per l’esazione delle contribuzioni dirette.
26.
Coloro che nei boschi vincolati per scopi idrogeologici o per gli scopi
previsti dall’art. 17, taglino o danneggino piante o arrechino altri
danni, in contravvenzione alle prescrizioni emanate dal Comitato forestale
(12) ed alle disposizioni impartite dalle autorità, di cui al comma
secondo dell’articolo predetto, saranno puniti con una pena pecuniaria,
(12/a) dal doppio al quadruplo del valore delle piante tagliate o del
danno commesso salvo gli obblighi imposti dagli articoli precedenti
(12/b).
27. Gli
amministratori dei corpi morali incorreranno personalmente nella massima
pena, ove si rendessero colpevoli delle infrazioni previste negli articoli
precedenti, senza pregiudizio delle pene, nelle quali fossero incorsi
qualora avessero commesso il reato a proprio profitto.
28. Le
infrazioni di cui agli art. 24 e 26, commesse da chi non è proprietario,
possessore od amministratore, saranno punite non solo colle pene
minacciate dai detti articoli, ma altresì con quelle corporali inflitte
dalle leggi penali generali quando costituiscano un reato da esse
previsto. La pena per i reati previsti dall’art. 26 non sarà inferiore ai
tre quinti del massimo, e, per gli altri reati, non sarà inferiore ai due
terzi del massimo, se trattasi di aggiudicatari di tagli, di fittavoli di
pascoli, e generalmente di persone che abbiano diritto di fermarsi nei
boschi. La pena non sarà inferiore al sestuplo, se il danno avrà avuto
luogo nei vivai e semenzai dell’Amministrazione forestale.
29. Nei
reati forestali la valutazione delle piante tagliate o del danno arrecato
sarà fatta dagli agenti forestali con le norme da stabilirsi nel
regolamento per l’esecuzione del presente decreto. Le parti interessate
potranno impugnare, innanzi all’Autorità giudiziaria, la valutazione fatta
dagli agenti forestali. Oltre alle pene di cui nei precedenti articoli, le
sentenze di condanna ordineranno il risarcimento dei danni a favore di chi
di ragione.
30. Ove
i reati di cui nel presente decreto per qualunque motivo cadessero sotto
le disposizioni delle leggi penali generali, e fossero da queste più
gravemente puniti, sarà inflitta la pena da esse minacciata, ma non potrà
essere applicata nella misura del minimo, salva la disposizione dell’art.
28.
31. I
delitti contro le proprietà commessi sui boschi vincolati, anche quando
non diano luogo ad azione privata, sono perseguibili d’ufficio nei casi
previsti dalle prescrizioni del Comitato forestale (12) e dai
provvedimenti delle autorità, delle quali è cenno nel secondo comma
dell’art. 17.
32.
Senza tener conto dell’esistenza o meno di vincoli, qualora nei boschi si
sviluppi un’epidemia di parassiti animali o vegetali, tale da minacciarne
l’esistenza e da far temere la propagazione ad altri boschi, il
proprietario o possessore è tenuto a darne subito avviso all’Autorità
forestale più vicina, in conformità di quanto sarà ordinato dalle norme di
Polizia forestale, di cui all’art. 10.
33.
Chiunque, in occasione d’incendio nei boschi, vincolati o no, rifiuta,
senza giustificato motivo, il proprio aiuto o servizio al funzionario che
dirige l’opera di spegnimento, è punito a norma dell’articolo 435 del
codice penale (13).
34. Le
pene pecuniarie stabilite dal presente decreto saranno, nel caso di non
effettuato pagamento, commutate nell’arresto, a seconda del suo ammontare,
osservato il ragguaglio ed il limite stabiliti dal codice penale (14).
35. Le
contravvenzioni alle disposizioni del presente decreto potranno essere
conciliate davanti all’Ispettore capo del dipartimento nella cui
circoscrizione l’infrazione fu commessa (15). Per tale conciliazione il
contravventore dovrà pagare una somma corrispondente al minimo della pena
per la prima volta, al minimo aumentato della metà del minimo per la
seconda volta ed al doppio del minimo per la terza volta, salvi gli
aumenti stabiliti dall’art. 28. Se si tratti di contravvenzione a pena
fissa, dovrà pagare per la prima volta la metà di essa, per la seconda
volta i tre quinti e per la terza volta l’intera pena.
36. La
domanda di conciliazione può esser fatta verbalmente o per iscritto
all’Ispettore forestale capo del dipartimento entro il termine di trenta
giorni dalla notificazione del verbale di contravvenzione. L’Ispettore,
ammettendo la conciliazione, stabilisce il termine entro il quale il
contravventore potrà dimostrare di avere versato, presso gli uffici e nei
modi che saranno indicati dal regolamento, la somma dovuta a titolo di
pena. Detto termine non potrà superare i sessanta giorni. Qualora la
conciliazione non sia stata invocata o l’ammenda non pagata nei termini
suddetti, l’Ispettore trasmetterà il verbale di contravvenzione al Pretore
competente per l’ulteriore corso di giustizia.
37. Chi
nel periodo di due anni abbia commesso tre infrazioni alle disposizioni
del presente decreto, per le quali sia intervenuta condanna o
conciliazione, a norma dell’art. 35, od oblazioni ai sensi dell’art. 101
del codice penale (16), non sarà ammesso a conciliazione per altri reati,
previsti dal presente decreto, accertati nel biennio successivo. Agli
effetti delle disposizioni precedenti, sarà sempre considerata come prima
contravvenzione quella commessa dopo due anni dall’ultima condanna,
conciliazione od oblazione. La conciliazione potrà aver luogo anche per i
danni senza limite di valore.
38. Le
notificazioni, le domande, i verbali, le quietanze e qualsiasi altro atto
relativo alle conciliazioni regolate dall’art. 36 sono esenti da ogni
diritto e spesa di bollo e registro.
TITOLO II
Sistemazione e rimboschimento di terreni montani - CAPO I -
Sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani (17).
39. Le
opere di sistemazione dei bacini montani sono eseguite a cura e spese
dello Stato. Tali opere si distinguono in due categorie: 1° opere di
sistemazione idraulico-forestale, consistenti in rimboschimenti,
rinsaldamenti e opere costruttive immediatamente connesse; 2° altre opere
idrauliche eventualmente occorrenti.
Le prime sono
di competenza del Ministero della economia nazionale (18), che vi provvede
con fondi stanziati nel proprio bilancio e con l’opera del Corpo reale
delle foreste (19), le seconde sono di competenza del Ministero dei lavori
pubblici, che vi provvede con fondi stanziati nel proprio bilancio e con
l’opera del Corpo reale del genio civile.
40. I
lavori di sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani,
necessariamente coordinati ad opere di bonifica, continueranno ad essere
compresi nei progetti di tali opere, secondo l’articolo 7, lettera b), del
testo unico, approvato con R.D. 22 marzo 1900, n. 195 (20), ed il riparto
della relativa spesa continuerà ad essere regolato dalle disposizioni
dello stesso testo unico. A questi lavori saranno applicabili le
disposizioni degli artt. 43, 44, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 e 58 del
presente decreto.
41. Nei
progetti di sistemazione dei bacini montani potranno essere considerati
gli eventuali lavori occorrenti per raccogliere le acque del bacino ed
utilizzarle a scopo di irrigazione o forza motrice.
42. Tra
l’Amministrazione dei lavori pubblici e quella forestale saranno presi
accordi circa l’ordine di esecuzione delle opere in rapporto alle
disponibilità dei fondi stanziati nei rispettivi bilanci e circa la
prosecuzione delle opere in corso alla data dell’entrata in vigore del
presente decreto, che potrà continuare a rimanere affidata
all’Amministrazione che ha dato inizio alle opere stesse.
43. Gli
Uffici del Genio civile e quelli di Ispettorato forestale determineranno
d’accordo i perimetri dei bacini da sistemare. Gli uffici stessi
compileranno in collaborazione, ove sia necessario, i progetti di massima,
facendo in questi risultare, mediante apposito verbale, la distinzione
delle opere di competenza delle rispettive Amministrazioni secondo l’art.
39.
44.
L’esame delle proposte di determinazione dei perimetri e dei progetti di
massima delle opere da eseguire è deferito alla sezione seconda del
Consiglio superiore dei lavori pubblici, della quale sono chiamati a far
parte il Direttore generale delle foreste e demani ed un Ispettore
superiore forestale, designato dal Ministro per l’economia nazionale (18).
Per i bacini compresi nel compartimento del Magistrato alle acque il detto
esame è deferito al Comitato tecnico di magistratura.
45.
Compilato il progetto di massima, gli Ispettorati forestali
determineranno, distintamente per ciascun Comune, i terreni da sistemare
considerati nel progetto e cureranno, in conformità di quanto è disposto
nell’art. 3, la pubblicazione delle carte topografiche relative al
perimetro delle zone da sistemare e dell’elenco dei terreni, distinti per
zone.
46.
Entro trenta giorni dalla pubblicazione delle carte e dell’elenco, di cui
all’articolo precedente, l’elenco è notificato gratuitamente ai
proprietari interessati, i quali avranno sessanta giorni per ricorrere o
fare opposizione. Trascorso detto termine, il Sindaco invierà i reclami
all’Ispettorato forestale il quale, con la copia del progetto, delle carte
topografiche e degli elenchi, li trasmetterà al Ministero dell’economia
nazionale (21). Questo deciderà definitivamente, sentito il Consiglio
superiore dei lavori pubblici, o, trattandosi di bacini compresi nel
compartimento del Magistrato alle acque, il Comitato tecnico di questo
(22).
47. In
seguito alla decisione sui reclami da parte del Ministero (21), l’elenco
dei terreni diverrà definitivo e, dopo quindici giorni dalla data della
pubblicazione del decreto di approvazione, i terreni compresi nell’elenco
s’intenderanno sottoposti al vincolo di cui al titolo I, capo I, sezione
I, del presente decreto, ed i proprietari interessati non potranno opporsi
alla esecuzione delle opere di sistemazione.
48.
L’approvazione dei progetti esecutivi delle opere di cui all’art. 39
equivale, per tutti gli effetti di legge, a dichiarazione di pubblica
utilità.
49. Nei
progetti di sistemazione dovranno indicarsi i terreni da rimboschire,
nonché quelli da consolidare mediante inerbamento o creazione di pascoli
alberati, e stabilirsi, per questi ultimi, norme per l’esercizio del
pascolo.
50. Ai
proprietari dei terreni da sistemare, e nei quali per l’esecuzione dei
lavori progettati risulti indispensabile una totale o parziale sospensione
di godimento, è assegnata un’indennità annua in somma fissa tenuto conto
del reddito netto all’epoca dell’inizio dei lavori di rinsaldamento e
rimboschimento. In caso di mancato accordo, l’indennità sarà liquidata nei
modi previsti dall’art. 21 (23). L’indennità decorre dalla data della
presa di possesso dei terreni da parte dell’Amministrazione dello Stato
per la esecuzione dei lavori e cessa con la riconsegna al proprietario del
terreno rinsaldato o rimboschito, la quale avverrà dopo che i lavori siano
collaudati e, trattandosi di boschi, dopo che questi saranno diventati
redditizi. Il giudizio dell’Amministrazione è insindacabile, tanto per
l’approvazione del collaudo, quanto per la dichiarazione di compimento dei
lavori.
51. Se
ai fini del rimboschimento dei terreni compresi negli elenchi di cui
all’art. 45 l’Amministrazione forestale riconosca sufficiente una
temporanea sospensione del pascolo, potrà adottare questo provvedimento
assegnando al proprietario od utente un’indennità, da liquidarsi secondo
le norme stabilite dall’articolo precedente, tenendo conto della
diminuzione di reddito che ne consegue e dell’esenzione dalla imposta
fondiaria di cui all’art. 58.
52. I
proprietari dei terreni da rinsaldare o da rimboschire, compresi nei detti
elenchi, possono chiedere, prima dell’inizio dei lavori, di sistemare
agrariamente i loro terreni mediante opere di sistemazione superficiale e
regolando la condotta delle acque, purché tali opere siano riconosciute
idonee ai fini della sistemazione del bacino. La relativa concessione sarà
fatta con le norme stabilite dall’art. 55. La razionale sistemazione
agraria dei terreni compresi nel perimetro dei bacini montani potrà essere
anche prevista nei progetti di sistemazione purché i proprietari
interessati ne assumano l’esecuzione con le norme di cui al detto
articolo.
53.
Compiuti e collaudati i lavori di sistemazione relativi ad un determinato
perimetro, le opere di rinsaldamento e rimboschimento dei terreni saranno
consegnate ai proprietari, che dovranno mantenerle secondo le norme
stabilite dall’articolo seguente. Qualora il proprietario dei terreni
rinsaldati o rimboschiti intenda rinunciare alla riconsegna di essi, il
Ministero dell’economia nazionale (21) nei limiti degli stanziamenti del
bilancio, potrà procedere al loro acquisto, anche a trattative amichevoli.
In ogni caso però il prezzo di questi terreni non potrà mai superare
quello corrispondente alla valutazione fatta a norma degli artt. 113 e
114.
54. Nei
terreni rimboschiti per effetto del presente decreto non sarà mai permessa
la coltura agraria. Il pascolo sarà in essi regolato in conformità delle
norme contenute nell’art. 9. Il proprietario dei terreni rinsaldati e
rimboschiti deve compiere le operazioni di governo boschivo in conformità
al piano di coltura e di conservazione approvato dal Ministero
dell’economia nazionale (21). Le infrazioni alle prescrizioni
sopraindicate sono punite con la sanzione amministrativa estensibile fino
a lire 50.000 e, in caso di recidiva, fino a lire 200.000; salvo le
maggiori pene comminate dalle disposizioni del titolo I, capo II, del
presente decreto (24). Ove a carico di un proprietario siano accertate,
nel corso di dodici mesi, due o più contravvenzioni agli obblighi
predetti, il Ministero dell’economia nazionale, anche quando l’azione
penale sia prescritta o altrimenti estinta, su proposta dell’ufficio
forestale, può autorizzare detto ufficio a prendere possesso del terreno
per un tempo determinato, senza alcuna indennità, ed a provvedere, a spese
del proprietario negligente, ai lavori occorrenti in base al piano
prestabilito di coltura conservazione.
55. Il
Ministro per l’economia nazionale (21) sentito, a seconda dei casi, il
Consiglio superiore dei lavori pubblici o il Comitato tecnico del
Magistrato alle acque, può consentire che i lavori di rimboschimento dei
terreni compresi negli elenchi, di cui all’art. 45, siano eseguiti dai
proprietari soli o riuniti in consorzio, entro un congruo termine, secondo
il progetto approvato e in base ad un regolare atto di sottomissione. In
tal caso i singoli proprietari od il consorzio hanno diritto al rimborso
dell’importo integrale dei lavori, determinato dal relativo progetto,
debitamente approvato, compreso il costo dei semi e delle piantine, ove,
questi non siano stati forniti dalla Amministrazione forestale. Il
rimborso non si accorderà per intero se non dopo cinque anni dalla
compiuta coltura.
56.
Alla custodia ed alla manutenzione delle opere d’arte comprese nei
perimetri dei bacini montani provvedono le Amministrazioni che le hanno
eseguite, coi fondi stanziati in apposito capitolo della parte ordinaria
dei bilanci dei Ministeri dell’economia nazionale (23) e dei lavori
pubblici. I detti Ministeri, fatta la liquidazione delle relative spese,
anno per anno, ne vengono rimborsati per un terzo dalla Provincia e per un
sesto dal Comune o dai Comuni interessati. Questi ultimi potranno farvi
concorrere i proprietari dei terreni in cui sono le dette opere, in misura
non superiore al quinto dell’imposta prediale erariale dei terreni
occupati dalle opere stesse. Le disposizioni del presente articolo non
sono applicate quando il Ministero dell’economia nazionale (23) deliberi
di procedere all’acquisto dei terreni per aggregarli al Demanio forestale
dello Stato.
57.
Allorché le opere di sistemazione sono compiute da società od
imprenditori, la manutenzione di esse è assunta dall’Amministrazione
interessata a partire dal 10 gennaio successivo alla data di approvazione
del collaudo finale delle opere concesse.
58. I
terreni privati, compresi nei perimetri dei bacini montani, che dai loro
proprietari siano rimboschiti e mantenuti regolarmente a bosco, secondo il
piano di coltura e di conservazione di cui al terzo comma dell’art. 54,
sono esenti dall’imposta fondiaria erariale e dalla sovrimposta
provinciale e comunale per anni quaranta, quando si tratti di boschi di
alto fusto, e per quindici, quando si tratti di boschi cedui. L’imposta
sgravata non darà lungo a reimposizione delle Province nelle quali non è
stato attivato il nuovo catasto rustico e fino a che in esse sono in
vigore gli antichi catasti; di essa sarà fatta proporzionale riduzione in
ordine al contingente stabilito dalla L. 14 luglio 1864, n. 1831 (25).
L’esenzione dalla sovrimposta comunale non potrà mai superare l’uno per
cento dell’ammontare della sovrimposta medesima nei singoli Comuni. Lo
sgravio e l’esenzione si otterranno annualmente mediante domanda in carta
semplice rivolta all’agenzia delle imposte, corredata di certificato pure
in carta libera, dell’Ispettorato forestale comprovante l’esecuzione del
lavoro di rimboschimento e la sua conservazione in conformità del relativo
piano di coltura. L’Ispettorato suddetto è tenuto a rilasciare tale
certificato previo, ove occorra, accertamento a spese dello Stato (26).
59. Le
Province, i Comuni, gli enti morali ed i proprietari interessati, da soli
o riuniti in consorzio, nonché le società ed i privati imprenditori, anche
nel compartimento del Magistrato alle acque, potranno essere autorizzati
ad eseguire direttamente le opere di sistemazione dei bacini montani. Alla
concessione dell’esecuzione delle dette opere provvederanno i Ministeri
dei lavori pubblici e della economia nazionale (27) d’accordo col
Ministero delle finanze, udito il Consiglio superiore dei lavori pubblici
od il Comitato tecnico del Magistrato alle acque per le opere comprese nel
rispettivo compartimento e, nei casi in cui è richiesto per legge, il
Consiglio di Stato.
60.
Alle persone indicate nell’articolo precedente lo Stato rimborserà le
spese a seconda delle convenzioni stipulate caso per caso e nei limiti
degli stanziamenti del bilancio. Il costo effettivo delle opere che,
comprese le spese impreviste, risulta dal progetto approvato per la
sistemazione montana, potrà in corrispettivo di spese generali ed altri
oneri del concessionario, essere aumentato fino al 20 per cento. Qualora
l’importo delle spese accertate e liquidate, come sopra, dall’Ufficio del
Genio civile o da quello forestale competente, secondo il caso, superi
quello delle annualità convenute da parte dello Stato in ordine agli
stanziamenti di bilancio, sarà corrisposto sulle maggiori somme anticipate
dai concessionari l’interesse del 4 per cento annuo dalla data della
liquidazione fino a quella dell’emissione del decreto di rimborso.
61. Le
società o i singoli imprenditori, i quali intendano chiedere la
concessione di opere di sistemazione dei bacini montani devono presentarne
domanda al competente Ufficio del Genio civile o dell’Ispettorato
forestale. Alla domanda, che deve contenere l’indicazione del domicilio
del richiedente, debbono allegarsi:
-
una
corografia con la proposta del perimetro della sistemazione e
l’indicazione grafica delle opere da eseguire;
-
un progetto
sommario di massima dei lavori di sistemazione;
-
i documenti
atti a dimostrare la idoneità tecnica e la capacità finanziaria ad
eseguire le opere.
L’Ufficio del
Genio civile o l’Ispettorato forestale, accertata la regolarità degli
atti, cura la inserzione per estratto della domanda nel Foglio annunzi
legali della Provincia. 62. Dopo un mese dall’inserzione di cui al
precedente articolo, il Ministro per i lavori pubblici o quello per
l’economia nazionale (27) o il Magistrato alle acque, per le opere da
farsi nel suo compartimento, dispone la pubblicazione della domanda e dei
relativi atti, determinandone le modalità. Compiute le pubblicazioni, il
Ministro per i lavori pubblici o quello per l’economia nazionale o
entrambi d’accordo, sentito, a seconda dei casi, il Consiglio superiore
dei lavori pubblici od il Comitato tecnico del Magistrato alle acque,
decidono sulla ammissibilità della domanda e fissano il termine per la
presentazione del progetto o dei progetti esecutivi.
63.
Nello stesso termine di un mese è ammessa la presentazione di domande
concorrenti da parte di altre società e imprenditori, purché corredate dei
documenti prescritti. Sono concorrenti le domande che riflettono la
sistemazione di uno stesso bacino o di una parte di esso. Dopo la
pubblicazione di tutte le domande a termini del primo comma del precedente
articolo, il Ministro per i lavori pubblici o quello per l’economia
nazionale (27) o entrambi d’accordo, sentito, a seconda dei casi, il
Consiglio superiore dei lavori pubblici od il Comitato tecnico del
Magistrato alle acque, decidono quale domanda sia da preferire, tenendo
conto dell’estensione del territorio che i richiedenti si propongono di
sistemare, della richiesta di procedere alla bonifica agraria dopo il
compimento della sistemazione, della migliore rispondenza delle opere
proposte dall’uno o dall’altro concorrente agli scopi della sistemazione e
ad altri interessi pubblici, nonché del maggiore affidamento di sollecita
esecuzione dell’opera, derivante sia dalla capacità tecnica e finanziaria
del richiedente sia dall’attendibilità e compiutezza dei preliminari studi
tecnici esibiti. A parità di tutte le dette condizioni di preferenza, vale
il criterio della priorità di presentazione della domanda.
64.
Quando alla data della presentazione della prima domanda esista il
consorzio fra i proprietari interessati, nessuna decisione sulle domande
di società e imprenditori potrà essere presa, se non dopo trascorso il
termine di tre mesi, entro il quale, può dal consorzio stesso essere
esercitato un diritto di prelazione. Tale termine decorre dalla
pubblicazione per estratto della prima domanda, ai sensi del precedente
art. 62.
65.
Alle società ed agli imprenditori concessionari di lavori di sistemazione,
si può, dopo l’approvazione di ciascun collaudo parziale, restituire una
quota del deposito cauzionale, di cui all’art. 1 del D.L. 8 agosto 1918,
n. 1256 (28), in proporzione dell’importo di ciascun lotto collaudato.
66. Gli
uffici del catasto debbono fornire alle società ed agli imprenditori tutte
le notizie e gli elementi da essi posseduti, che siano necessari per la
formazione e conservazione degli elenchi delle proprietà interessate,
mediante il solo rimborso delle spese effettive per tale scopo incontrate.
67. Il
personale tecnico, adibito dai concessionari alla sorveglianza e custodia
delle opere di sistemazione, può elevare verbali di accertamento delle
contravvenzioni, purché presti giuramento innanzi al Pretore del
mandamento o innanzi al Sindaco del Comune ove il personale stesso
risiede.
68. La
Cassa depositi e prestiti è autorizzata, per il periodo di anni sei dalla
pubblicazione del presente decreto, a concedere, con le norme del proprio
istituto e con estensione anche al disposto dell’art. 78 del T.U. 2
gennaio 1913, numero 453 (29), alle Province, ai Comuni ed ai consorzi,
concessionari di opere di sistemazione, i mutui occorrenti per lo
svolgimento del programma di esecuzione delle opere concesse. I mutui
saranno accordati gradualmente in corrispondenza ai vari lotti di opere
indicati in detto programma, e, nell’esclusivo riguardo della graduatoria
dei mutui da concedersi, sarà sentito il parere del Consiglio superiore
dei lavori pubblici.
69. La
Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad anticipare sui mutui da essa
concessi ai consorzi, di cui al precedente articolo, le somme necessarie
per l’inizio dei lavori, quando questi si eseguano in economia o siano
affidati a cooperative di produzione e lavoro. Nell’anticipazione potrà
essere compreso l’importo della spesa occorsa per la redazione del
progetto tecnico. Le successive somministrazioni saranno fatte dalla Cassa
depositi e prestiti in relazione all’avanzamento dei lavori in modo che
gli enti suddetti abbiano i fondi necessari per proseguirli. Ad opere
ultimate dovrà dimostrarsi l’erogazione delle somme complessive riscosse
per mutui.
70. Le
annualità che lo Stato deve corrispondere ai concessionari per opere di
sistemazione, saranno calcolate con lo stesso tasso di interesse
annualmente stabilito dalla Cassa depositi e prestiti per i mutui
ordinari, ai sensi degli artt. 9 e 73 del menzionato testo unico di legge
approvato con R.D. 2 gennaio 1913, n. 453 (29).
71. Le
concessioni di opere di sistemazione possono anche essere fatte a
condizione che il contributo dello Stato sia corrisposto in annualità
costanti, non eccedenti il numero di cinquanta, comprensivo di una quota
di contributo e di interessi non superiore al 4 per cento.
72. Lo
Stato ha sempre facoltà di riscattare in tutto o in parte le annualità
stabilite per il pagamento del suo contributo nella spesa di ciascuna
sistemazione, pagando il capitale corrispondente alle annualità stesse
depurato degli interessi non maturati.
73. In
pendenza di progetti regolarmente approvati, le casse di risparmio possono
concedere mutui ai consorzi concessionari di opere di sistemazione per
l’esecuzione delle opere stesse. A detti mutui sono estese le disposizioni
dell’art. 16 della L. 11 dicembre 1910, n. 855 (30).
74. Le
convenzioni relative alla concessione di opere di sistemazione sono esenti
da bollo e da qualsiasi altro tributo, nonché da diritti di segreteria e
di archivio, e saranno registrate col solo diritto fisso di lire 2000
(31).
CAPO II -
Rimboschimento e rinsaldamento di terreni vincolati.
Sezione I -
Disposizioni generali.
75.
L’Amministrazione forestale, le Province ed i Comuni, allo scopo di meglio
garantire le finalità previste dall’art. 1 potranno, da soli o riuniti in
consorzio, promuovere il rimboschimento dei terreni vincolati e la
ricostituzione dei boschi estremamente deteriorati anch’essi sottoposti a
vincolo. L’Amministrazione forestale e gli enti suddetti potranno altresì,
da soli od in consorzio, promuovere l’imboschimento delle dune e delle
sabbie mobili. Sia nel primo che nel secondo caso, allorché lo Stato
concorra nelle spese, la direzione delle opere è affidata all’Ispettorato
forestale sotto la vigilanza dei Comitati forestali (32) e, nelle Province
comprese nel compartimento del Magistrato alle acque, sotto la vigilanza
di quest’ultimo.
76. I
proprietari dei terreni di cui all’articolo precedente possono eseguire
per proprio conto i lavori indicati nell’articolo stesso, impegnandosi ad
iniziarli ed a compierli nei modi e nel termine stabiliti dal Comitato
forestale (32). Essi inoltre possono cedere i loro terreni
all’Amministrazione forestale, od agli enti che hanno promosso il
rimboschimento, per tutta la durata dei lavori e fino a che non sia
assicurato l’esito delle colture. Qualora non osservino i propri impegni o
non intendano cedere temporaneamente i propri terreni, l’Amministrazione
forestale e gli enti, di cui al primo comma dell’articolo precedente,
possono procedere all’occupazione temporanea od all’espropriazione di essi
sempre che si tratti di terreni vincolati.
77.
Qualora si riconosca la necessità d’inerbare e rinsaldare terreni nudi
destinati a pascolo, sottoposti a vincolo, l’Amministrazione forestale e
gli enti di cui all’art. 75, in seguito ad autorizzazione del Comitato
forestale (33) possono imporre ai proprietari dei terreni la sospensione
del godimento di essi per un periodo massimo di dieci anni, ovvero
procedere all’occupazione temporanea dei terreni stessi e compiervi i
lavori occorrenti, senza per altro mutarne la destinazione.
78.
L’indennità di espropriazione o di occupazione temporanea dei terreni,
nonché di sospensione dall’esercizio del pascolo, di cui ai precedenti
articoli, sarà stabilita nei modi previsti dall’art. 21.
79. I
proprietari di terreni vincolati possono riunirsi in consorzio al fine di
provvedere al rimboschimento dei terreni stessi. La formazione di tale
consorzio può anche venire ordinata dall’Autorità giudiziaria, a norma
dell’art. 659 del codice civile (34), quando dai lavori di rimboschimento
possano derivare vantaggi ad altri proprietari. I proprietari dissidenti
hanno facoltà di esimersi da siffatto obbligo, cedendo i terreni al
consorzio a prezzo di stima, nel qual caso è obbligatorio pel consorzio
l’acquisto di essi. Ove questa facoltà non venga esercitata, i promotori
del consorzio possono, nel caso che rappresentino almeno i quattro quinti
dell’area del rimboschimento, procedere all’espropriazione dei terreni dei
proprietari dissidenti, corrispondendo il prezzo che verrà stabilito nei
modi previsti dall’art. 21.
80.
L’amministrazione del consorzio ha la capacità giuridica di rappresentare,
col mezzo del suo capo, il consorzio nei giudizi, nei contratti ed in
tutti gli atti che interessino l’ente, entro il limite dei poteri
stabiliti dal regolamento o statuto.
81. La
responsabilità dei consortisti è limitata alla quota da ciascuno conferita
in società o determinata nel regolamento.
82. E’
data facoltà ai consorzi di stabilire, nell’atto della loro costituzione,
o nel regolamento, che le controversie tra soci, o tra soci ed il
consorzio, siano decise col mezzo di arbitri e che questi possano rendere
le loro decisioni immediatamente esecutive, nonostante l’appello ai
Tribunali ordinari.
83. Ai
consorzi, i quali dimostrino che la superficie dei terreni da
rimboschimento non sia inferiore a 20 ettari, può essere accordata con
decreto reale la facoltà di riscuotere coi privilegi e nelle forme fiscali
il contributo dei soci. La domanda, accompagnata dal regolamento o statuto
del consorzio, viene presentata al Prefetto della Provincia che la
rassegna al Ministro per l’economia nazionale (35) colle sue osservazioni
per la emanazione del decreto reale.
84. Non
sono soggetti che ad un diritto fisso di registro di lire 2000 (36), ove
non sia minore per legge, gli atti di costituzione, attuazione e primo
stabilimento del consorzio e gli atti successivi che per la durata di sei
anni dalla data dell’atto costitutivo, occorrano per l’esecuzione dei
lavori di rimboschimento.
85. Per
la durata di un triennio dall’entrata in vigore del presente decreto, il
Ministero dell’economia nazionale (35) in base ad apposite convenzioni, è
autorizzato a concedere contributi ai consorzi di rimboschimento, nonché a
Province, Comuni e consorzi di Comuni, che assumano a proprio carico la
gestione dei vivai forestali governativi, istituiti per la distribuzione
gratuita di piantine forestali.
Sezione II
- Disposizioni particolari.
86. Per
la Basilicata le spese occorrenti per il rimboschimento e rinsaldamento
dei terreni demaniali dello Stato e della Provincia e di quelli
patrimoniali e demaniali ex-feudali dei Comuni, che fossero vincolati o
vincolabili a norma del titolo I, capo I, del presente decreto, e le spese
necessarie per la ricostituzione dei boschi deteriorati di natura
demaniale ex-feudale, e per la costruzione delle case di guardia, delle
siepi e delle stradelle necessarie per l’impianto, la buona conservazione
e la razionale utilizzazione dei nuovi boschi, sono a totale carico dello
Stato. Ai Comuni sarà corrisposta un’indennità annua pari al reddito medio
da essi percepito nell’ultimo quinquennio durante il periodo in cui i
terreni nudi da rimboschire ed i boschi deteriorati da ricostituire
resteranno affidati all’Amministrazione forestale. Tutti i terreni
rimboschiti a cura dello Stato, delle Province e dei Comuni, esclusi da
questi ultimi quelli demaniali ex-feudali, formeranno parte, fin
dall’inizio dei lavori di rimboschimento, del Demanio forestale dello
Stato. Però la rendita netta della loro razionale utilizzazione andrà a
vantaggio della Cassa provinciale di credito agrario, per i beni demaniali
dello Stato e della Provincia, e a vantaggio dei monti frumentari; per i
beni comunali patrimoniali fatta deduzione della precedente rendita
percepita dalla Provincia o dai Comuni, che continueranno a riscuoterla. A
tale effetto il Ministro dell’economia nazionale (37) provvederà, a suo
tempo, al riparto della rendita netta di cui sopra, ai termini del
regolamento.
87. Le
disposizioni dell’articolo precedente si intendono estese anche alle
Province della Calabria per il rimboschimento e rinsaldamento dei terreni
dei privati, acquistati od espropriati per essere rimboschiti o ridotti a
pascolo senza però che questi entrino a far parte del demanio forestale
dello Stato. Dalla rendita netta dei terreni delle Province e dei Comuni
sarà a quelle ed a questi attribuita una quota corrispondente alla rendita
percepita precedentemente dai proprietari.
88. In
Sardegna i lavori di rimboschimento sui terreni ex-ademprivili, consegnati
ai locali Ispettorati forestali, saranno eseguiti a cura e spese dello
Stato.
89. Le
disposizioni generali contenute nel presente capo si estendono ai terreni
compresi nella zona carsica, che, per effetto delle leggi provinciali
dell’ex-Impero austro-ungarico, relative ad essi, erano destinati
all’imboschimento. Tuttavia le attuali commissioni di imboschimento
funzioneranno fino alla costituzione dei Comitati forestali. Gli
imboschimenti nelle altre zone del territorio delle nuove Province, che
attualmente sono compiuti col contributo dello Stato, continueranno ad
essere eseguiti con le norme ivi in vigore fino a che non saranno
costituiti i consorzi di cui all’art. 75.
TITOLO
III
Incoraggiamenti a favore della silvicoltura e dell’agricoltura montana.
CAPO I - Esenzioni fiscali e contributi finanziari dello Stato (38).
90. Gli
enti ed i privati che razionalmente e sotto la vigilanza dell’Autorità
forestale compiano lavori di rimboschimento di terreni cespugliati, erbati
o nudi, di loro appartenenza, siano o no sottoposti a vincolo, godranno
delle esenzioni fiscali di cui all’art. 58.
91. Il
Ministero dell’economia nazionale (37) è autorizzato ad accordare
gratuitamente la direzione tecnica dei lavori per la formazione di nuovi
boschi o per la ricostituzione di boschi estremamente deteriorati, nonché
contributi nella misura non superiore ai due terzi (38/a) della relativa
spesa, determinata insindacabilmente dall’Amministrazione forestale.
Quando ne riconosca l’opportunità, potrà altresì accordare gratuitamente i
semi e le piantine occorrenti e, nel caso che non abbia fornito
gratuitamente tali materiali, nella determinazione del contributo, dovrà
tener conto anche del costo delle piantine e dei semi impiegati nelle
colture. I contributi, come pure i semi e le piantine, saranno concessi
solo nel caso che trattisi di terreni vincolati o vincolabili a norma del
titolo I, capo I, del presente decreto. Se però la formazione e
ricostituzione di boschi siano state iniziate anteriormente all’entrata in
vigore del presente decreto, detti contributi saranno concessi, anche se i
terreni non si trovino nelle condizioni di cui al precedente comma e
sempre che i rispettivi proprietari o possessori abbiano osservate le
norme in vigore all’inizio dei lavori. I proprietari o possessori debbono
compiere le operazioni di governo in conformità del piano di coltura e di
conservazione stabilita dall’Autorità forestale. I contributi non si
conferiranno per intero se non trascorsi cinque anni dalla compiuta
coltura.
92-99.
(39).
CAPO II -
Istruzione, propaganda ed assistenza.
100. Il
Ministero dell’economia nazionale (40), provvede all’istruzione forestale,
all’assistenza ed alla consulenza nel campo della silvicoltura, della
pastorizia e dell’agricoltura montana ed in quello delle industrie
forestali.
101.
L’istruzione forestale si distingue in superiore e secondaria.
L’istruzione superiore è impartita nel Regio Istituto superiore agrario e
forestale (41) di cui alle LL. 24 luglio 1912, n. 384, e 3 aprile 1921, n.
724, ed al R.D. 31 ottobre 1923, n. 2492. Al detto Istituto superiore è
annessa una Stazione sperimentale di silvicoltura (42). L’istruzione
secondaria è impartita nelle regie scuole agrarie medie, in conformità di
quanto è stabilito nel R.D. 30 dicembre 1923, n. 3214 (43).
102. Il
Ministro per l’economia nazionale (40), ha facoltà d’istituire borse di
studio presso l’Istituto superiore agrario e forestale e presso istituti
analoghi dei Paesi esteri.
103.
Nelle Province, nelle quali esiste una cattedra ambulante di agricoltura,
il Ministro per l’economia nazionale (40), ha facoltà di promuovere e
sussidiare l’istituzione di speciali sezioni per la propaganda e
l’assistenza nel campo della silvicoltura, della pastorizia e
dell’agricoltura montana. Alle dette sezioni possono essere preposti
coloro che hanno seguito il corso di studi presso il regio Istituto
superiore agrario e forestale o i laureati in scienze agrarie che abbiano
compiuto corsi di integrazione presso l’Istituto anzidetto.
104. E’
istituita nel Regno la festa degli alberi. Essa sarà celebrata ogni anno
nelle forme che saranno stabilite d’accordo tra i Ministeri dell’economia
nazionale (40) e dell’istruzione pubblica.
105.
L’Amministrazione forestale presta gratuitamente l’assistenza e la
consulenza ai silvicoltori ed agli industriali forestali principalrnente
pel conseguimento dei seguenti scopi:
-
la difesa
della piccola proprietà montana e l’incoraggiamento alla costituzione di
associazioni e consorzi di proprietà di boschi per l’esercizio
dell’industria silvana, per la prevenzione e l’estinzione degli incendi,
per la difesa contro i parassiti animali e vegetali, per il taglio e la
vendita dei prodotti forestali;
-
l
miglioramento dei boschi e pascoli, l’impianto di nuovi boschi, le
esperienze forestali di acclimazione di specie più redditizie e la
creazione delle piccole industrie forestali;
-
il
miglioramento razionale ed economico della utilizzazione dei boschi e
l’incremento della produzione e del commercio dei prodotti forestali. Il
Ministro per l’economia nazionale (40) potrà inoltre concedere medaglie
al merito silvano.
TITOLO IV
Gestione
dei patrimoni silvo-pastorali dello Stato, dei Comuni e di altri enti
CAPO I - Azienda del Demanio forestale di Stato (44).
106. Il
Demanio forestale dello Stato è formato: delle foreste demaniali già
dichiarate inalienabili; delle foreste demaniali già amministrate dal
Ministero delle finanze; delle foreste demaniali delle nuove Province del
Regno; dei terreni di patrimonio dello Stato ritenuti economicamente
suscettibili della sola coltura forestale; dei terreni boscati o
suscettibili di coltura forestale che in qualsiasi modo perverranno allo
Stato.
107. I
boschi e terreni che vengono comunque a formare parte del Demanio
forestale di Stato sono inalienabili e devono essere coltivati ed
utilizzati secondo un regolare piano economico.
108. E’
istituita l’Azienda speciale del Demanio forestale di Stato, per
provvedere, mediante l’ampliamento della proprietà boschiva dello Stato,
alla formazione di riserve di legnami per i bisogni del Paese e per dare
con un razionale governo di essa, norma ed esempio ai silvicoltori
nazionali.
109.
L’Amministrazione dell’Azienda è affidata al Direttore generale delle
foreste e dei demani ed al Comitato di amministrazione, composto:
-
del detto
Direttore generale;
-
dei due
ispettori superiori forestali proposti alle divisioni tecniche della
Direzione generale delle foreste e dei demani;
-
di un
Ispettore superiore del Genio civile, designato dal Ministro per i
lavori pubblici;
-
di un
funzionario della regia Avvocatura erariale, designato dal Ministro per
le finanze;
-
di una
persona di speciale competenza negli studi forestali;
-
di altra
persona di particolare esperienza nella gestione di Aziende forestali od
agrarie.
Il Presidente
sarà nominato dal Ministro fra i componenti del Comitato stesso. I membri
di cui alle lettere c), d), e) ed f) saranno nominati con decreto del
Ministro per l’economia nazionale (45) e la nomina avrà la durata di un
triennio. Alle sedute del Comitato di amministrazione assiste il capo
ragioniere del Ministero dell’economia nazionale od un suo delegato. Le
funzioni di segretario sono affidate ad un funzionario della Direzione
generale delle foreste e dei demani.
110. La
Direzione generale delle foreste e dei demani ha alla diretta dipendenza
gli uffici per l’Amministrazione delle foreste demaniali, che provvedono
alla gestione di una o più foreste costituenti un distretto. Nelle
circoscrizioni in cui, per la scarsa importanza dei beni del Demanio
forestale, il Ministero dell’economia nazionale (45) non ravvisi la
convenienza di istituire appositi uffici di Amministrazione, la gestione
dei beni stessi è affidata agli Ispettori dipartimentali.
111.
Possono essere acquistati dal Ministero dell’economia nazionale (45) per
essere incorporati al Demanio forestale di Stato i terreni boscati, i
pascoli e i prati di montagna (46). Allo stesso scopo possono essere anche
espropriati dal Ministero suddetto:
-
i terreni
boscati o da rimboschire in esecuzione di leggi generali e particolari;
-
gli
appezzamenti, comunque coltivati, inclusi o adiacenti ad una foresta
demaniale, allorché il loro incorporamento nella stessa sia giudicato
necessario alla sua migliore gestione;
-
i terreni,
comunque coltivati, la cui espropriazione sia ritenuta necessaria per la
costruzione di strade di accesso, piazze di deposito o altri impianti
occorrenti al buon governo di un complesso demaniale;
-
le coste, il
cui rimboschimento, per ragioni di bonifica igienica ed agraria o di
difesa militare, sia riconosciuto di pubblica utilità con decreto reale
promosso dal Ministro per l’economia nazionale (45) di concerto con i
Ministri competenti.
Fra i terreni
di cui al presente articolo sono compresi quelli costituenti i Demani
comunali del Mezzogiorno e quelli di dominio collettivo nelle altre
Province.
112.
Gli acquisti e le espropriazioni di cui nell’articolo precedente sono di
volta in volta autorizzati con decreto motivato dal Ministro per la
economia nazionale (45). In caso di espropriazione di terreni appartenenti
a Comuni o ad altri enti morali, il Ministro suddetto, su conforme parere
dell’Autorità tutoria, potrà disporre che l’indennità sia corrisposta
sotto forma di canone annuo.
113. Il
prezzo di espropriazione è determinato con i criteri stabiliti dall’art.
39 della L. 25 giugno 1865, n. 2359 (47). Comunque sia valutata
l’indennità, nella sua determinazione non si tiene conto dei valori
potenziali o latenti del fondo, quali l’esistenza di cave, miniere,
torbiere non esercitate, il prevedibile miglioramento delle comunicazioni,
la possibile trasformazione di coltura e di destinazione dell’intero fondo
o di parte di esso e simili condizioni, né si computa alcun compenso pei
valori predetti che siano stati posti in atto, riattivati o comunque sorti
nei dodici mesi antecedenti al ricordato decreto reale, salva sempre
l’applicazione dell’art. 43 della legge predetta. Allorché l’area da
espropriarsi sia compresa nel perimetro di una miniera concessa ai termini
della L. 20 novembre 1859, n. 3755 (48), o di altre leggi congeneri, i
diritti del concessionario sono rispettati non ostante la espropriazione
della superficie del suolo. Sono parimenti rispettati i diritti derivanti
da regolari permessi di ricerca. Nelle Province, nelle quali la legge
attribuisce al proprietario della superficie anche la proprietà dei
minerali giacenti nel sottosuolo, sono rispettati, a beneficio
dell’espropriato, gli utili derivanti dalla alienazione del diritto
minerario, stipulata mediante regolare contratto scritto, debitamente
registrato ed è mantenuto all’acquirente il diritto di estrazione dei
minerali conforme mente ai patti contrattuali.
114. In
caso di contestazione sul prezzo di espropriazione l’indennità sarà
valutata nei modi previsti dall’art. 21.
115.
Nel termine di trenta giorni dalla decisione arbitrale, menzionata
nell’art. 21, l’Amministrazione può recedere dall’espropriazione,
assumendo le spese dell’arbitramento. Trascorso tale termine, l’Azienda
depositerà nella Cassa dei depositi e prestiti le somme capitali e il
canone risultanti dal lodo arbitrale e sarà immessa nei possessi dei beni
espropriati, salvo la prosecuzione dei giudizi riguardanti l’indennità.
116. I
boschi demaniali di Vallombrosa, Camaldoli e Boscolungo nell’Appennino
toscano, quello del Consiglio nelle province di Belluno, Udine e Treviso,
quelli della Sila nelle province di Catanzaro e Cosenza e quello di
Ficuzza in provincia di Palermo, sono destinati principalmente a stazioni
climatiche.
117. E’
data facoltà al Ministero dell’economia nazionale (45):
-
di far
concessioni temporanee di aree nei terreni amministrati dall’Azienda,
allo scopo ed a condizione che servano per edificarvi alberghi,
stabilimenti idroterapici o climatici e villini, o per l’esercizio di
industrie forestali;
-
di fare
concessioni temporanee di acqua;
-
di
permettere che sulle strade, le quali attraversano detti terreni, siano
collocati binari per trazione meccanica o animale.
Le concessioni
di aree potranno farsi soltanto sui terreni non boscosi, sui margini dei
terreni boscosi e lungo le strade che attraversano la foresta. Anche i
fabbricati demaniali possono essere compresi nelle concessioni sempre che
non siano necessari ai bisogni dell’Amministrazione.
118. Le
concessioni saranno fatte con le forme stabilite dalla legge
sull’Amministrazione e Contabilità generale dello Stato, e per una durata
non maggiore di novant’anni e dovranno essere accompagnate dalle
condizioni necessarie per la conservazione della foresta. I concessionari
dovranno pagare le imposte e le sovrimposte, nonché un canone annuo
all’Azienda. Scaduto il termine della concessione, la proprietà degli
immobili costruiti rimarrà acquisita allo Stato.
119. In
deroga alle disposizioni di cui all’articolo 107 sulla inalienabilità
della proprietà boschiva dello Stato, è data facoltà al Ministero
dell’economia nazionale (49) di promuovere l’alienazione dei terreni
amministrati dall’Azienda, che, per la loro natura, ubicazione e limitata
estensione, non corrispondano ai fini previsti dall’art. 108 od a quelli
di utilità pubblica, di cui al titolo I del presente decreto, o non siano
suscettivi d’importanti trasformazioni agrarie. E’ pure data facoltà al
Ministero suddetto di promuovere l’alienazione di piccoli appezzamenti
nelle foreste demaniali, la cui cessione si riconosca necessaria per
soddisfare esigenze locali di abitazione o di industria, sempre che tali
alienazioni non riescano di pregiudizio alla foresta.
120.
Gli atti di alienazione dei terreni di cui all’articolo precedente sono
approvati con decreto reale motivato, su proposta del Ministro per
l’economia nazionale (49), udito il Comitato di amministrazione
dell’Azienda.
121. Il
ricavato delle vendite dei terreni di cui all’articolo precedente, sarà
reimpiegato nell’acquisto di altri terreni, di cui all’art. 111, comma
primo e secondo a).
122.
L’Azienda ha un bilancio proprio allegato al bilancio del Ministero
dell’economia nazionale (49) in base a norme stabilite da apposito
regolamento. Il conto consuntivo dell’Azienda, con la relativa
deliberazione della Corte dei conti, sarà allegato in appendice al
rendiconto generale dello Stato, e conterrà ogni triennio anche la
dimostrazione dei risultati della gestione delle foreste demaniali.
123. A
costituire le entrate del bilancio dell’Azienda concorrono:
-
le dotazioni
all’uopo iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero
dell’economia nazionale (49);
-
i redditi e
i proventi indicati nell’art. 124;
-
le indennità
annue che il Ministero dei lavori pubblici dovrà pagare per lavori di
sistemazione idraulico-forestale ai proprietari dei terreni acquistati o
espropriati dall’Azienda;
-
i redditi di
eventuali dotazioni o lasciti;
-
il ricavato
di alienazione di terreni del Demanio forestale, autorizzate a norma di
legge, e qualunque altro introito riguardante la gestione e la finalità
dell’Azienda. 124.
Presso la
Cassa dei depositi e prestiti è aperto un conto corrente fruttifero, al
quale il Ministero dell’economia nazionale (49) verserà ogni anno, in due
rate, nei mesi di luglio e gennaio, tutti i fondi stanziati nel suo
bilancio per il servizio forestale, tranne quelli relativi alle spese di
personale. Allo stesso conto corrente affluiranno:
-
il reddito
delle foreste demaniali già dichiarate inalienabili con le LL. 20 giugno
1871, n. 283; 4 marzo 1886, n. 3713, e 28 giugno 1908, n. 376; il
reddito delle foreste di cui alla lettera b) dell’art. 106;
-
il reddito
delle foreste demaniali delle nuove Province del Regno a decorrere
dall’esercizio 1924-25;
-
il reddito
delle foreste e dei terreni comunque pervenuti all’Azienda;
-
il provento
delle oblazioni e pene pecuniarie pagate allo Stato per contravvenzioni
forestali, dedotto il quarto spettante agli agenti scopritori;
-
tutte le
altre somme che per qualsiasi titolo siano dovute all’Azienda.
125.
L’Azienda potrà anche ricorrere per anticipazioni e mutui agli Istituti
che esercitano il credito fondiario e quello agrario e alle Casse di
risparmio, che perciò sono autorizzati a fare operazioni di credito a
favore dell’Azienda stessa. Le relative autorizzazioni saranno concesse,
caso per caso, con decreto del Ministro per l’economia nazionale (49),
sentito il Comitato di amministrazione.
126.
L’Azienda per ciascun esercizio finanziario dovrà versare al Tesoro sui
redditi di cui alla lettera a) dell’art. 124 la somma di lire 600.000; sui
redditi di cui alla lettera b) la somma di lire 52.684,30, corrispondenti
al provento medio accertato nel biennio 1908-1909 e 1909-1910 e sui
redditi di cui alla lettera c) dello stesso articolo lire 3.000.000
nell’esercizio 1924-1925, e la somma che sarà determinata con la legge del
bilancio negli esercizi successivi. Qualora l’Azienda durante l’esercizio
finanziario abbia riscosso per i redditi indicati alle lettere a), b) e c)
dell’art. 124 somme rispettivamente inferiori quelle da versare al Tesoro,
dovrà, alla fine di esso, versare per intero le sole somme effettivamente
riscosse.
127. Le
somme corrispondenti alle entrate di cui all’art. 123 sono amministrate
dall’Azienda che, dedotti i contributi dovuti al Tesoro ai sensi dell’art.
126, provvede ai servizi contemplati dal presente decreto, anche mediante
aperture di credito a favore dei funzionari indicati dal regolamento
speciale di contabilità dell’Azienda stessa.
128.
Sono eseguiti in economia i lavori di restaurazione, consolidamento,
coltura, e governo delle foreste del Demanio. L’Azienda ha tuttavia
facoltà di eseguire in economia anche i tagli delle piante e
l’allestimento mercantile dei prodotti, quest’ultimo con l’impianto di
segherie ed altri opifici, e di provvedere nello stesso modo ai mezzi di
trasporto dei prodotti.
129. Le
Amministrazioni dello Stato sono autorizzate a stipulare con l’Azienda
apposite convenzioni per la fornitura del legname loro occorrente.
CAPO II -
Patrimoni silvo-pastorali dei Comuni ed altri enti.
Sezione I -
Disposizioni generali.
0130. I
boschi appartenenti ai Comuni e ad altri enti, escluse le società anonime,
debbono essere utilizzati in conformità di un piano economico approvato o,
in caso di mancata presentazione, del progetto prescritto dal Comitato
forestale (50). I piani suddetti, approvati o prescritti come sopra,
saranno parificati a tutti gli effetti di legge alle prescrizioni di
massima di cui all’art. 10.
131.
Degli incassi realizzati per tagli straordinari nei boschi degli enti di
cui al precedente articolo, l’Ispettorato forestale stabilirà la somma da
impiegarsi in opere di miglioramento del patrimonio rustico degli enti
stessi.
132.
S’intendono per tagli straordinari tutti quelli che vengono eseguiti
all’infuori delle prescrizioni dei piani economici, ove essi esistono o
che in genere superano la media delle utilizzazioni ordinarie fatte
nell’ultimo decennio.
133. La
misura delle somme da prelevarsi, ai sensi dell’art. 131, sarà determinata
caso per caso, tenuto conto dell’importanza dei tagli eseguiti e delle
somme incassate, dell’estensione e dello stato dei boschi e delle
condizioni finanziarie dell’ente proprietario, in base ad un progetto
sommario dei lavori da eseguirsi, approvato dal Comitato forestale (50).
Tale importo non potrà tuttavia superare il 25 per cento del ricavato del
taglio.
134. Le
somme così fissate saranno depositate presso le Tesorerie delle Province a
disposizione dell’Amministrazione forestale, cui saranno consegnate, a
misura del bisogno, con ordini di pagamento del Prefetto della Provincia,
al quale gli Ispettori forestali daranno conto, a norma delle disposizioni
vigenti sulla contabilità dello Stato (51).
135. I
pascoli montani appartenenti agli enti di cui all’art. 130 devono essere
utilizzati in conformità di apposite norme approvate o prescritte dal
Comitato forestale (50). Contro le disposizioni del Comitato è ammesso
ricorso al Ministero della economia nazionale (52) entro sessanta giorni
dalla notificazione di esse. Le infrazioni alle norme predette sono punite
con la sanzione amministrativa fino a lire 40.000 (53).
136.
Quando un pascolo montano appartiene in condominio a più proprietari, le
norme stabilite, oltre che per l’amministrazione ed il godimento della
cosa comune anche per le migliorie, saranno valide per la minoranza
dissenziente, quando siano state deliberate da coloro che rappresentano la
maggioranza degli interessi ed almeno il terzo dei componenti la
comunione.
137. Il
Ministero dell’economia nazionale (52) potrà concedere contributi agli
enti di cui all’articolo 130, che provvedano alla compilazione di piani
economici per i boschi e di regolamenti per l’uso dei pascoli, allo scopo
di conseguire un miglioramento del loro patrimonio silvo-pastorale. I
contributi saranno commisurati all’importanza ed alla spesa di formazione
dei detti piani e regolamenti, debitamente approvati.
138. La
vigilanza sull’applicazione dei piani economici dei patrimoni
silvo-pastorali, di cui al presente capo, è demandata all’Ispettore
forestale capo del ripartimento. E’ però in facoltà degli enti interessati
di affidare a persone tecniche la compilazione dei progetti di taglio e
vendita di piante, di utilizzazione dei prodotti boschivi, di affitto dei
pascoli e degli altri terreni, nonché dei progetti dei lavori di cui
all’art. 133, e la redazione delle norme per l’esercizio del pascolo, di
cui all’art. 135. Uguale facoltà hanno gli enti che abbiano provveduto
alla formazione dei piani economici in ottemperanza alle disposizioni
dell’art. 130. Nel caso di gestione a cura dello Stato dei detti
patrimoni, prevista dagli articoli 161 e seguenti, la vigilanza si estende
a tutto il funzionamento dei distretti amministrativi compresi nella
circoscrizione del ripartimento forestale.
Sezione II
- Gestione dei patrimoni silvo-pastorali dei Comuni o di altri enti cui
appartengono.
§ 1 -
Costituzione delle Aziende speciali.
139. I
Comuni possono provvedere alla gestione tecnica dei boschi e dei pascoli
comunque loro appartenenti, mediante Aziende speciali, da costituirsi nei
modi stabiliti dal presente decreto, quando, tenuto conto dell’importanza
economica di detti beni, tale forma di gestione si manifesti possibile
conveniente (54). In tal caso essi godranno di un contributo, da parte
dello Stato, nella misura che potrà estendersi fino al 75 per cento dello
stipendio assegnato al personale tecnico, e fino al 50 per cento dello
stipendio assegnato al personale di custodia, assunto in servizio per il
funzionamento dell’Azienda stessa, rimanendo ogni altra spesa a totale
carico dell’ente. La misura del contributo e la durata, non inferiore a
cinque anni, sono fissate con decreto del Ministro per l’economia
nazionale (55).
140. La
costituzione dell’Azienda dovrà essere deliberata dal Consiglio comunale
nelle forme stabilite dall’art. 190 della legge comunale e provinciale
(56). La relativa deliberazione dovrà essere sottoposta all’approvazione
della Giunta provinciale amministrativa, sentito il parere del Comitato
forestale (57).
141.
L’Azienda è retta da un regolamento speciale contenente tutte le norme per
il suo funzionamento amministrativo, contabile e tecnico. Salvo le
disposizioni sancite dal presente decreto, detto regolamento dovrà anche
determinare i requisiti per la nomina del personale tecnico, la
retribuzione dovutagli sotto forma di stipendio fisso e la misura di
eventuali premi ed indennità, nonché le norme circa i congedi, le
aspettative, i provvedimenti disciplinari ed il trattamento in caso di
licenziamento per revoca dell’Azienda o per qualsiasi altra causa ed in
caso di collocamento a riposo, escluso ogni onere di pensioni a carico
diretto del Comune o dell’Azienda. Esso sarà approvato dalla Giunta
provinciale amministrativa, udito il Comitato forestale (57), e dovrà
essere comunicato al Ministero della economia nazionale (58).
142. A
sovraintendere all’Azienda è istituita una Commissione composta del
presidente e di quattro membri, dei quali due effettivi e due supplenti,
scelti dal Consiglio comunale, anche fuori del proprio seno, fra persone,
in quanto sia possibile, tecnicamente competenti, purché eleggibili a
consiglieri comunali. La Commissione dura in carica quattro anni. In caso
di rinnovazione dei membri innanzi tempo scaduti, si osservano le norme
sancite dall’art. 284 della legge comunale e provinciale (56). La
direzione tecnica è affidata a persona avente i requisiti di cui all’art.
159. Le attribuzioni, sia della Commissione amministratrice, che del
Direttore tecnico, e la nomina di questi, saranno disciplinate dal
regolamento del presente decreto.
143.
Costituita l’Azienda, dovrà essere provveduto alla preparazione del piano
economico del patrimonio affidatole. Allorché si tratti di boschi e
pascoli gravati da usi civici il regolamento sull’esercizio di essi dovrà
fare parte integrante del piano anzidetto. Questo regolamento, però, dovrà
tenere conto dello stato attuale del godimento degli usi civici, nonché
delle condizioni economiche in cui si trovano le popolazioni e del grado
di sviluppo delle industrie silvo-pastorali, al fine di rendere sempre
meno grave il peso che detti usi esercitano sui Demani comunali. Nel caso
che la redazione del piano economico richieda tempo e spese notevoli,
potrà redigersi un piano sommario e provvisorio. Decorso un anno dalla
costituzione dell’Azienda, nessun taglio di piante potrà essere fatto
senza che vi sia almeno il piano economico sommario.
144. Il
bilancio preventivo ed il conto consuntivo devono essere sottoposti
all’approvazione del Consiglio comunale. Il reddito netto risultante dal
conto consuntivo è devoluto a vantaggio del Comune, salvo una quota da
riservarsi per opere di miglioramento del patrimonio conformemente alle
previsioni contenute nel piano economico, ed una quota per sovvenire
l’Azienda negli esercizi in cui l’ammontare dei proventi risulterà
inferiore alle spese. Il riparto e la destinazione degli utili saranno
deliberati anno per anno dal Consiglio comunale, su proposta della
Commissione amministratrice. La relativa deliberazione è sottoposta
all’approvazione della Giunta provinciale amministrativa, sentito
l’Ispettorato forestale. Su proposta dello stesso Ispettorato, la quota da
destinarsi ad opere di miglioramento potrà essere elevata d’ufficio dalla
Giunta provinciale amministrativa fino al quarto del ricavato lordo, se si
tratta di tagli straordinari.
145.
Per le alienazioni, le locazioni e gli appalti di cose ed opere saranno
osservate le disposizioni della legge comunale e provinciale (56),
intendendosi sostituita la Commissione al Consiglio comunale ed alla
Giunta municipale e il Presidente della Commissione al Sindaco. Può
peraltro la Commissione, con deliberazione motivata, provvedere a
licitazione o trattativa privata, senza bisogno di speciale
autorizzazione:
-
quando
l’asta vada deserta per due volte consecutive o non siasi in essa
raggiunto il limite fissato dalla Commissione stessa;
-
quando una
evidente urgenza non permetta l’indugio degli incanti; quando trattisi
dell’acquisto di materiali per la cui natura non è possibile promuovere
il concorso di pubbliche offerte.
146.
Quando vi siano fondati motivi per ritenere che la Commissione esplichi
azione contraria alle norme di legge e pregiudichi gli interessi
dell’Azienda, il Consiglio comunale, su proposta motivata del Prefetto o
del Sindaco, può deliberare lo scioglimento della Commissione. Tale
deliberazione deve essere adottata con l’intervento di almeno i due terzi
dei consiglieri assegnati al Comune e sottoposta all’approvazione della
Giunta provinciale amministrativa, sentito il parere del Comitato
forestale (59). Qualora si renda impossibile il funzionamento
dell’Azienda, per grave trascuratezza od abbandono da parte dei componenti
la Commissione o per responsabilità accertata a carico di questi, ed il
Consiglio comunale ometta di deliberare, la Commissione può essere sciolta
dal Prefetto, su conforme parere della Giunta Provinciale amministrativa e
sentito il Comitato forestale (59).
147. La
Amministrazione temporanea dell’Azienda, sarà affidata, in caso di
scioglimento, alla Giunta municipale, la quale eserciterà i poteri della
Commissione. Ove il Consiglio non provveda alla nomina della nuova
Commissione nel termine di sessanta giorni dalla data di esecuzione della
deliberazione o del decreto di scioglimento, il Prefetto provvede
d’ufficio alla nomina predetta.
148. Il
Consiglio comunale, con deliberazione motivata, può decidere la revoca
dell’Azienda e la gestione diretta del patrimonio. Tale deliberazione deve
essere presa con le stesse norme stabilite per la costituzione
dell’Azienda ed approvata dalla Giunta provinciale amministrativa, udito
il parere del Comitato forestale (59).
149.
Nella deliberazione di revoca devono essere indicate le modalità per la
liquidazione dell’Azienda. Dalla data di esecutorietà della deliberazione
cessa il diritto a percepire il contributo statale di cui all’art. 139,
salvo che il Comune mantenga un funzionario tecnico provvisto dei
requisiti di cui all’art. 159.
§ 2 -
Aziende per la gestione dei domini collettivi.
150. Le
università agrarie, le comunanze, le partecipanze e le società di antichi
originari possono addivenire all’assunzione di personale tecnico e di
custodia per la gestione dei propri boschi e pascoli quando la
deliberazione sia presa da coloro che rappresentano la maggioranza degli
interessi ed almeno il terzo dei componenti la comunione. La maggioranza
così formata può altresì deliberare, impegnando la minoranza, la
formazione di consorzi con altri corpi morali, per l’assunzione del
personale in parola.
151.
L’Assemblea generale dei partecipanti al condominio nominerà una
Commissione amministrativa dell’Azienda, determinandone le attribuzioni.
152. Le
norme stabilite, oltre che per l’amministrazione ed il godimento della
cosa comune, anche per le migliorie, saranno valide per la minoranza
dissenziente, quando abbiano ottenuto la approvazione della maggioranza
calcolata nel modo previsto dall’art. 150. Per la vendita dei prodotti,
per il godimento dei beni comuni, nonché per l’esecuzione delle opere di
miglioramento e per l’erogazione di somme, saranno osservate le norme
stabilite dagli statuti della comunanza.
§ 3
-Altre forme di gestioni dei patrimoni silvo-pastorali dei Comuni e di
altri enti.
153. Il
Ministro per l’economia nazionale (60), su relazione dell’Ispettorato
forestale, può eccezionalmente accordare un contributo nella misura
stabilita dall’art. 139 a quegli enti che assumano personale tecnico per
l’amministrazione del loro patrimonio silvo-pastorale, anche se non
provvedano a costituire l’azienda speciale in conformità delle
disposizioni contenute nel presente decreto purché tale personale sia
provvisto dei requisiti di cui all’art. 159.
154.
Gli Istituti e gli enti riconosciuti dallo Stato, che si propongono opera
di propaganda per il miglioramento del patrimonio silvo-pastorale
nazionale possono essere autorizzati, con decreto del Ministro per
l’economia nazionale (60), ad assumere la Direzione delle aziende
silvo-pastorali previste nel presente decreto, purché si obblighino a
disimpegnare le attribuzioni assegnate al direttore tecnico, mediante
personale fornito dei requisiti prescritti dall’art. 159. In tal caso tra
il Comune o l’ente, cui appartengono i beni, e la legittima rappresentanza
dell’ente od istituto di propaganda, sarà stipulata un’apposita
convenzione da sottoporsi all’approvazione del Comitato forestale (59) e,
nei riguardi degli enti soggetti a tutela, anche della Giunta provinciale
amministrativa.
155.
Più Comuni o più enti morali, mantenendo separata la gestione dei
rispettivi patrimoni silvo-pastorali nella forma di economia od in quella
dell’azienda speciale, possono costituirsi in consorzio per l’assunzione
di un unico Direttore per la gestione tecnica dei patrimoni stessi. Il
consorzio può estendersi anche all’assunzione di personale di custodia
(61).
156.
Costituito il consorzio, ogni ente è tenuto a farne parte per almeno un
quinquennio e a dichiarare, almeno sei mesi prima della scadenza del
predetto periodo se intende rimanervi per un altro quinquennio. La
mancanza della dichiarazione in tempo utile è di diritto considerata come
implicito consenso al mantenimento del consorzio.
157.
(62).
158. Il
consorzio è amministrato da una Commissione che provvede:
-
al riparto
della spesa per il funzionamento del consorzio;
-
all’approvazione del regolamento del consorzio;
-
alla nomina,
conferma e licenziamento del personale consorziale.
§ 4 -
Personale direttivo.
159. La
nomina del Direttore tecnico può esser fatta per chiamata o in seguito a
pubblico concorso tra le persone che posseggano il titolo di abilitazione
professionale rilasciato dal regio Istituto superiore agrario e forestale
o che abbiano appartenuto ai ruoli tecnici dell’Amministrazione forestale,
purché non ne siano stati radiati per ragioni disciplinari, incapacità o
scarso rendimento.
160. Il
Direttore, nell’esercizio delle attribuzioni a lui spettanti in dipendenza
dal presente decreto e dal regolamento speciale dell’Azienda, di cui
all’art. 141, riveste a tutti gli effetti di legge, la qualifica di
pubblico ufficiale.
Sezione III
- Gestione a cura dello Stato dei patrimoni silvo-pastorali dei Comuni e
degli altri enti.
161.
Allorché il sistema della gestione separata dei boschi e dei pascoli dei
Comuni, previsto dal § 1 della sezione II del presente capo, o quello
della semplice assunzione di personale di cui all’art. 153 non abbia
trovato applicazione, il Ministro per l’economia nazionale (63) sentito il
Comitato forestale (64), o su proposta di esso o di qualcuno dei Comuni
interessati, potrà costituire distretti amministrativi per la gestione dei
beni stessi. In tal caso la gestione potrà essere estesa anche a boschi e
pascoli di altri enti. La costituzione del distretto non priva i Comuni
della facoltà di provvedere alla gestione tecnica dei propri beni mediante
aziende speciali.
162. La
circoscrizione dei distretti amministrativi, che può comprendere il
territorio di più Comuni, sarà stabilita dal Ministro per l’economia
nazionale (63), su proposta del Comitato forestale (64), tenuto conto
dell’importanza economica dei boschi e pascoli e della forma di governo di
cui nella attualità detti beni sieno suscettibili.
163. I
beni compresi nel distretto sono amministrati, nell’interesse degli enti
proprietari, con bilancio e conti distinti per ciascun ente, da un
funzionario del ruolo tecnico del Corpo reale delle foreste (65), il quale
assume le funzioni del Direttore tecnico delle Aziende speciali dei
Comuni, di cui al paragrafo primo della sezione II del presente capo. Alla
sua diretta dipendenza è posto il personale di custodia.
164.
Costituito il distretto amministrativo e nominato il Direttore, questi
dovrà, nei modi ed entro il termine stabiliti dal regolamento, prendere in
consegna dai capi delle Amministrazioni degli enti interessati i beni di
natura boschiva e pascolativa sulla base di un inventario redatto a cura
di ogni singola Amministrazione. Ove la consegna di detti beni non sia
effettuata dalle Amministrazioni interessate nel termine prescritto il
capo del distretto si immetterà nel possesso di essi, previa compilazione
di apposito verbale di consistenza, redatto in contraddittorio di un
Commissario nominato dal Prefetto.
165.
Qualora i Comuni o gli altri enti interessati alla migliore gestione dei
propri boschi e dei propri pascoli non abbiano mezzi per la compilazione
dei piani economici, potranno godere i benefizi di cui all’art. 137.
166. Le
spese di amministrazione del distretto, comprese quelle per stipendi ed
altri assegni al personale direttivo e di custodia, sono anticipate
dall’Azienda del Demanio forestale di Stato, che provvederà al loro
recupero a carico degli enti interessati con le norme da stabilirsi dal
regolamento. L’Azienda potrà limitare il rimborso delle spese per stipendi
al personale direttivo e di custodia sino alla concorrenza della metà del
loro ammontare.
167. Il
reddito netto dei boschi e dei pascoli di ogni singolo ente, quale risulta
dal conto consuntivo, sarà ripartito con i criteri dettati dall’art. 144.
168. Il
Comune o l’ente può deliberare di rinunciare ad ogni ingerenza nella
gestione dei propri boschi e pascoli passati in Amministrazione del
distretto, dietro corresponsione da parte dell’Azienda del Demanio
forestale dello Stato di una somma annua fissa o variabile, secondo un
piano convenuto tra l’ente, cui i beni appartengono e l’Azienda. In tal
caso la gestione di detti beni sarà regolata con le norme in vigore per
l’Azienda stessa.
TITOLO V
Diritto
d’uso sui boschi e sui terreni vincolati (66)
169.
Niun diritto d’uso eccedente i limiti dell’art. 521 del codice civile (67)
potrà essere concesso sui boschi e sui terreni vincolati. I diritti d’uso
esistenti sui boschi e terreni suddetti possono essere affrancati.
170.
Ove altrimenti non disponessero le parti interessate, l’affrancazione si
farà mediante la cessione in proprietà, agli utenti, di una parte, del
bosco o delle terre gravate da diritti di uso, aventi un valore uguale a
quello che si giudichi competere al diritto di uso che rimane abolito, o
mediante un compenso in denaro. Nel caso che l’esercizio del pascolo o di
altri diritti di uso sia riconosciuto in tutto od in parte necessario ad
una popolazione, il Ministero dell’economia nazionale (68), intesi il
Consiglio comunale, il Comitato forestale (69) ed il Consiglio di Stato,
potrà sospendere, per quel periodo di tempo che si chiarirà
indispensabile, il diritto di affrancazione, regolando però l’esercizio
dei diritti di uso. Le norme circa la procedura di affrancazione saranno
stabilite nel regolamento.
171.
Ove i diritti di uso sieno esercitati da intere popolazioni o da parte di
esse la rappresentanza delle medesime, tanto nelle trattative e nelle
convenzioni, quanto nei giudizi, verrà assunta dalle rispettive
Amministrazioni municipali. E’ riservata in ogni caso ai singoli utenti la
facoltà di far valere direttamente i loro diritti.
TITOLO VI
Organi
dell’Amministrazlone forestale
172. La
suprema vigilanza sull’applicazione delle norme contenute nel presente
decreto è affidata al Ministero dell’economia nazionale (68), che la
esercita a mezzo della Direzione generale delle foreste e dei demani (70)
da cui dipende il Corpo reale delle foreste (71). 173. Alla Direzione
generale delle foreste e dei demani sono affidati pertanto i seguenti
servizi:a) personale forestale tecnico e di custodia; b) istruzione
forestale superiore e secondaria; c) circoscrizioni forestali; d)
rimboschimenti; e) incoraggiamenti alla silvicoltura; f) tutela economica
dei boschi; g) tutela e miglioramento dei pascoli montani; h) polizia e
contenzioso forestale; i) statistica forestale; k) gestione tecnica ed
amministrativa delle foreste demaniali; l) ampliamento del Demanio
forestale dello Stato (72).
174.
Organo consultivo tecnico del Ministero dell’economia nazionale (68) in
materia forestale è la sezione prima del Consiglio superiore del Ministero
stesso, di cui ai RR.DD. 6 settembre 1923, n. 2125, e 2 dicembre 1923, n.
2579 (73).
175. Il
Corpo reale delle foreste (71) è costituito dal personale tecnico, dal
personale d’ordine e dal personale di custodia. L’ordinamento e le
attribuzioni di questi personali sono stabiliti da apposito provvedimento.
Gli agenti forestali sono considerati come ufficiali di Polizia
giudiziaria ai termini del codice di procedura penale e della legge di
Pubblica Sicurezza.
176. I
provvedimenti relativi all’amministrazione del personale del Corpo reale
delle foreste (71) sono adottati sentito il parere di un Consiglio di
amministrazione presieduto dal Ministro, oppure dal Sottosegretario di
Stato, ovvero dal funzionario più elevato in grado o più anziano, e
composto del Direttore generale delle foreste e dei demani, del Direttore
capo della divisione del personale forestale o del funzionario che ne fa
le veci purché di grado non inferiore al settimo e di due Ispettori
superiori forestali nominati per un biennio con decreto ministeriale. I
provvedimenti disciplinari relativi al detto personale sono adottati su
parere di apposita Commissione di disciplina, costituita a norma dell’art.
68, comma terzo, del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2960 (74).
177. Le
spese per il mantenimento del personale del Corpo reale delle foreste (71)
sono a carico dello Stato. Le Province concorrono alle spese per il
servizio di sorveglianza per l’applicazione delle disposizioni del titolo
I del presente decreto, secondo il consolidamento avvenuto a norma
dell’art. 3 della L. 3 marzo 1912, n. 134 (75).
178. Il
territorio del Regno è diviso in ripartimenti, comprendenti due o più
distretti. Le foreste demaniali, costituite in uffici speciali, sono
considerate distretti forestali, posti alla diretta dipendenza della
Direzione generale delle foreste e dei demani. Gli uffici di ripartimento
sono retti da Ispettori capi o da Ispettori principali di prima classe;
gli uffici distrettuali da Ispettori principali di prima e seconda classe
o da Ispettori.
179.
Per la sorveglianza e la custodia del patrimonio forestale il personale di
custodia, composto di:
-
capi
sorveglianti forestali;
-
sorveglianti;
-
allievi
sorveglianti,
è costituito
in sezioni e distaccamenti di sezioni.
180. Le
circoscrizioni forestali sono stabilite con decreto del Ministero per
l’economia nazionale (76).
181. In
ogni Provincia è costituito un Comitato forestale composto:
-
di una
persona particolarmente versata nei problemi che interessano la
montagna, di nomina del Ministro per l’economia nazionale (76), la quale
avrà la funzione di Presidente;
-
dell’Ispettore forestale, preposto all’ufficio di ripartimento, o di
altro funzionario tecnico, da lui delegato;
-
dell’Ingegnere capo dell’ufficio del Genio civile o di altro ingegnere
dell’ufficio stesso da lui delegato;
-
di un
Direttore di cattedra ambulante di agricoltura, nominato dal Ministro
per l’economia nazionale (76);
-
di due
membri nominati dal Consiglio provinciale.
Il Consiglio
di ogni Comune della Provincia nominerà altro membro, il quale prenderà
parte, con voto deliberativo, ai lavori del Comitato limitatamente a
quanto si riferisce al territorio del Comune che rappresenta. I membri
nominati dal Ministro e quelli elettivi dureranno in ufficio tre anni, ma
potranno sempre essere rinominati o rieletti. Il regolamento stabilirà le
norme per il funzionamento del Comitato e per la validità delle sue
adunanze (77).
TITOLO VII
Disposizioni finali e transitorie
182.
Nelle vecchie Province del Regno, fino a quando non sarà provveduto
all’applicazione delle disposizioni contenute nel titolo I, capo I, del
presente decreto, saranno osservate le norme vigenti relative ai boschi e
terreni vincolati per scopi idreogeologici e per altri scopi e sarà
vietata la trasformazione dei boschi non vincolati in altre qualità di
coltura senza autorizzazione del Comitato forestale (77). Qualora questi
ultimi boschi siano utilizzati in modo da comprometterne gravemente la
conservazione, il Comitato (77) potrà imporre le modalità della
utilizzazione ed, occorrendo, sospenderla. Nei casi di urgenza la
sospensione delle utilizzazioni potrà essere ordinata dall’Ispettorato
forestale, salvo ratifica del provvedimento da parte del Comitato (77), da
deliberarsi alla prima adunanza. I contravventori incorreranno nelle pene
comminate nel titolo I, capo II del presente decreto (78).
183.
Nelle nuove province, sino a quando non sarà provveduto alla pubblicazione
delle prescrizioni di massima e delle disposizioni di Polizia forestale,
di cui all’art. 10, continueranno ad aver vigore le disposizioni generali
e particolari vigenti alla data di applicazione del presente decreto e ad
osservarsi le limitazioni, gli obblighi e le penalità derivanti dalle
disposizioni stesse per i proprietari e possessori di boschi e di terreni
di montagna, e per i proprietari e possessori di terreni compresi nelle
zone carsiche e destinati ai lavori d’imboschimento. Dopo tale
pubblicazione e sino a quando non sarà provveduto alla determinazione
delle zone vincolate, a norma delle disposizioni contenute nel titolo I,
capo I, i boschi e terreni di cui al precedente comma s’intenderanno
compresi, a tutti gli effetti del presente decreto, nelle dette zone (78).
184.
Salvo quanto è previsto dagli artt. 182 e 183, le disposizioni legislative
in materia di boschi e di terreni di montagna, comprese quelle per le
nuove Province e per la Basilicata, la Calabria e la Sardegna, vigenti
fino all’entrata in vigore del presente decreto, si intendono abrogate.
185. I
Comitati forestali (77) di cui all’articolo 181, cesseranno dalle loro
funzioni a mano a mano che nelle singole Province saranno istituiti i
Consigli agrari provinciali, di cui al R.D. 30 dicembre 1923, n. 3229. Con
la cessazione dalle loro funzioni, le attribuzioni deferite ad essi dal
presente decreto saranno esercitate dalla sezione forestale delle Giunte
dei Consigli suddetti. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del
presente decreto, nelle Province della Calabria, qualora non siano stati
ancora istituiti i Consigli agrari provinciali di cui al primo comma,
saranno ricostituiti i Comitati forestali per assumere le funzioni che,
relativamente alla materia regolata dal presente decreto, sono esercitate
dalle Commissioni provinciali, di cui all’art. 67 della L. 25 giugno 1906,
n. 255 (79).
186. A
quanto occorre per l’esecuzione del presente decreto, sarà provveduto con
regolamento da emanarsi con decreto reale, su proposta del Ministro per
l’economia nazionale (80), di concerto con i Ministri per l’interno, per
le finanze, per i lavori pubblici, per la giustizia e gli affari di culto.
NOTE
(1) Pubblicato
nella Gazz. Uff. 17 maggio 1924, n. 117.
(1/a) Il
decreto è stato emanato in virtù della legge di delegazione 3 dicembre
1922, n. 1601.
(2) La
relazione è di competenza degli Ispettorati ripartimentali delle foreste,
ai sensi degli artt. 3 e 4 D.Lgs. 12 marzo 1948, n. 804, riportato al n.
C/III di questa voce.
(3) Il
Comitato forestale è stato assorbito dal Consiglio provinciale
dell’economia, che ne ha assunto tutti gli oneri e le attività, in forza
dell’art. 35, primo comma, L. 18 aprile 1926, n. 731.
Le attribuzioni del Consiglio sono state riordinate dal R.D. 20 settembre
1934, n. 2011, che approvava il testo unico delle leggi sui Consigli
provinciali dell’economia corporativa e sugli Uffici provinciali
dell’economia corporativa, il quale in particolare stabiliva, al n. 1
dell’art. 32, che il Consiglio adempisse le attribuzioni già demandate ai
Comitati forestali e ad altri enti.
Successivamente, il D.Lgs.Lgt. 21 settembre 1944, n. 315 ha soppresso,
all’art. 1, i Consigli e gli Uffici provinciali dell’economia ed ha
ricostituito, all’art. 2, una Camera di commercio, industria ed
agricoltura in ogni capoluogo di provincia, che esercita le funzioni ed i
poteri già attribuiti ai soppressi Consigli dell’economia.
(4) Vedi nota
3 all’art. 4.
(5) Il
Ministero dell’economia nazionale è stato trasformato in Ministero
dell’agricoltura e delle foreste dall’art. 1, R.D. 12 settembre 1929, n.
1661.
(6) Con
sentenza n. 26 del 23 marzo 1966, la Corte Costituzionale ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale del presente articolo in riferimento agli
artt. 3, 25, e 70 della Costituzione.
(7) La materia
è stata successivamente regolata dalla L. 18 giugno 1931, n. 987.
(8) Vedi nota
5 all’art. 10.
(9)
Successivamente regolate dalla L. 20 dicembre 1932, n. 1849.
(10) Vedi nota
3 all’art. 4.
(10/a) La
Corte costituzionale, con sentenza 18-27 dicembre 1991, n. 488 (Gazz. Uff.
4 gennaio 1992, n. 1 - Serie speciale), ha dichiarato l’illegittimità
dell’art. 21, secondo, terzo e quarto comma e dell’art. 50, secondo comma.
(11) La
sanzione originaria dell’ammenda è stata sostituita con la sanzione
amministrativa dall’art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla
voce ORDINAMENTO GIUDIZIARIO, e così elevata dall’art. 1, R.D.L. 3 gennaio
1926, n. 23, convertito dalla L. 24 maggio 1926, n. 898, dall’art. 3, L.
12 luglio 1961, n. 603, riportata alla voce SANZIONI PECUNIARIE IN MATERIA
PENALE (AUMENTO DELLE), dall’art. 10, L. 1° marzo 1975, n. 47, riportata
al n. A/X, dall’art. 114, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981,
n. 689, in relazione all’art. 113, secondo comma della stessa legge,
nonché dall’art. 1, L. 4 agosto 1984, n. 424, riportata al n. A/XIII.
(12) Vedi nota
3 all’art. 4.
(12/a) L’art.
14, secondo comma, lettera e), L. 24 novembre 1975, n. 706, riportata alla
voce CIRCOLAZIONE STRADALE, (poi abrogata dall’art. 42, L. 24 novembre
1981, n. 689), aveva escluso espressamente dalla depenalizzazione la
sanzione di cui al presente articolo, che, pertanto è da ritenersi di
natura penale. Per effetto dell’art. 32 della citata L. 24 novembre 1981,
n. 689, riportata alla voce ORDINAMENTO GIUDIZIARIO, tale sanzione è da
ritenersi ora depenalizzata.
(12/b) Vedi,
anche, l’art. 1, L. 4 agosto 1984, n. 424, riportata al n. A/XIII.
(13) Ora art.
652 c.p. 1930.
(14) Vedi art.
135 c.p. 1930.
(15) Comma
così modificato dall’art. 2, R.D.L. 3 gennaio 1926, n. 23, convertito con
legge 24 maggio 1926, n. 898.
(16) Ora art.
162 c.p. 1930.
(17) Vedi,
anche, le norme contenute nella L. 25 luglio 1952, n. 991, riportata al n.
E/II.
(18) Vedi nota
5 all’art. 10.
(19) Per
effetto del R.D. 16 maggio 1926, n. 1066 i servizi già disimpegnati dal
personale tecnico e di custodia del Real Corpo delle foreste furono
trasferiti all’istituita Milizia nazionale forestale. Quest’ultima è stata
sciolta in virtù del R.D.L. 6 dicembre 1943, n. 16-B che prevedeva il
ripristino del Real Corpo delle foreste. Il D.Lgs. 12 marzo 1948, n. 804,
riportato al C/III, ratificato, con alcune modificazioni, dalla L. 4
maggio 1951, n. 538, ha stabilito le norme di attuazione per il ripristino
del Corpo forestale dello Stato e disposto che una Direzione generale
delle foreste, istituita presso il Ministero dell’agricoltura e delle
foreste, sostituisse il Comando della soppressa Milizia nazionale delle
foreste. L’art. 2, D.Lgs. 17 febbraio 1948, n. 215, ratificato con L. 28
dicembre 1952, n. 4417, ha disposto che le funzioni attribuite al
Comandante della soppressa Milizia forestale fossero devolute al Direttore
generale delle foreste od a chi ne fa le veci. A norma dell’art. 33, L. 25
luglio 1952, n. 991, riportata al n. E/II, la denominazione della
Direzione generale delle foreste è stata mutata in quella di Direzione
generale per l’economia montana e per le foreste.
(20) Norme per
la bonifica integrale sono state successivamente emanate del R.D. 13
febbraio 1933, n. 215, riportato alla voce BONIFICA.
(21) Vedi nota
5 all’art. 10.
(22) L’art. 17
R.D. 29 maggio 1941, n. 489 dispone che sia sentito il parere del
Consiglio superiore dell’agricoltura e delle foreste.
(23) La Corte
costituzionale, con sentenza 18-27 dicembre 1991, n. 488 (Gazz. Uff. 4
gennaio 1992, n. 1 - Serie speciale), ha dichiarato l’illegittimità
dell’art. 21, secondo, terzo e quarto comma e dell’art. 50, secondo comma.
(24) La
sanzione originaria dell’ammenda è stata sostituita con la sanzione
amministrativa dall’art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla
voce ORDINAMENTO GIUDIZIARIO, e così elevata dall’art. 1, R.D.L. 3 gennaio
1926, n. 23, convertito dalla L. 24 maggio 1926, n. 898, dall’art. 3, L.
12 luglio 1961, n. 603, riportata alla voce SANZIONI PECUNIARIE IN MATERIA
PENALE (AUMENTO DELLE), nonché dall’art. 114, primo comma, in relazione
all’art. 113, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689. Per
effetto dell’art. 10, della stessa legge, l’entità della sanzione non può
essere inferiore a lire 4.000.
(25)
Conguagliava l’imposta fondiaria nelle diverse Province dello Stato.
(26) Vedi L.
14 dicembre 1955, n. 1318, riportata al n. A/VII di questa voce.
(27) Vedi nota
5 all’art. 10.
(28) Recava
norme per la concessione dell’esecuzione di opere di bonifica a società e
a imprenditori singoli.
(29)
Riguardanti il testo unico delle leggi sulla Cassa depositi e prestiti.
(30) Recava
disposizioni varie per la Cassa depositi e prestiti.
(31) Imposta
così aumentata dall’art. 1, III comma, L. 21 luglio 1961, n. 707.
(32) Vedi nota
3 all’art. 4.
(33) Vedi nota
3 all’art. 4.
(34) Ora art.
862 c.c. 1942.
(35) Vedi nota
5 all’art. 10.
(36) Imposta
così aumentata dall’art. 1, III comma, L. 21 luglio 1961, n. 707.
(37) Vedi nota
5 all’art. 10.
(38) Vedi
anche L. 25 luglio 1952, n. 991, riportata al n. E/II di questa voce.
(38/a) L’art.
3, quarto comma, L. 25 luglio 1952, n. 991, riportata al n. E/II di questa
voce, ha elevato al 75% della spesa la misura dei contributi.
(39) Articoli
abrogati dall’art. 119, T.U. 13 febbraio 1933, n. 215, recante nuove norme
sulla bonifica integrale.
(40) Vedi nota
5 all’art. 10.
(41)
L’Istituto ha successivamente costituito la Facoltà di scienze forestali
dell’Università di Firenze.
(42) La
Stazione è successivamente divenuta una delle Stazioni sperimentali
agrarie ai sensi del D.L. 25 novembre 1929, n. 2226.
(43)
Contenente l’ordinamento dell’istruzione agraria media.
(44) La
materia di questo Capo è stata nuovamente disciplinata con L. 5 gennaio
1933, n. 30, riportata al n. B/I e R.D. 5 ottobre 1933, n. 1577, riportato
al n. B/II. L’art. 19, L. 5 gennaio 1933, n. 30 ha disposto espressamente
che le norme del presente decreto conservano vigore in quanto non siano in
contrasto con quelle della stessa legge.
(45) Vedi nota
5 all’art. 10.
(46) Vedi
anche L. 25 luglio 1952, n. 991, riportata al n. E/II.
(47)
Riguardante l’espropriazione per pubblica utilità.
(48) Per la
concessione di miniere e cave per Piemonte, Liguria e Sardegna; la materia
è stata successivamente regolata dal D.Lgs. 29 luglio 1927, n. 1443.
(49) Vedi nota
5 all’art. 10.
(50) Vedi nota
3 all’art. 4.
(51) Ai sensi
dell’art. 32, ultimo comma R.D. 20 settembre 1934, n. 2011 le attribuzioni
delle Amministrazioni provinciali e delle Tesorerie della provincia sono
state devolute ai Consigli provinciali dell’economia corporativa.
Successivamente il D.Lgs.Lgt. 21 settembre 1944, n. 315 ha soppresso,
all’art. 1, i Consigli e gli uffici provinciali dell’economia ed ha
ricostituito, all’art. 2, una Camera di commercio, industria ed
agricoltura in ogni capoluogo di provincia, che esercita le funzioni e i
poteri già attribuiti ai soppressi Consigli dell’economia.
(52) Vedi nota
5 all’art. 10.
(53) La
sanzione originaria dell’ammenda è stata sostituita con la sanzione
amministrativa dall’art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla
voce ORDINAMENTO GIUDIZIARIO, e così elevata dell’art. 3, L. 12 luglio
1961, n. 603, riportata alla voce SANZIONI PECUNIARIE IN MATERIA PENALE
(AUMENTO DELLE), nonché dall’art. 114, primo comma, in relazione all’art.
113, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689. Per effetto
dell’art. 10 della stessa legge, l’entità della sanzione non può essere
inferiore a lire 4.000.
(54) L’art. 13
D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987, sul decentramento dei servizi del Ministero
dell’agricoltura, ha così disposto: "Allo scopo di favorire il
miglioramento tecnico ed economico dei territori montani e di promuovere
in particolare la costituzione dei consorzi di cui agli artt. 10 e 16
della L. 25 luglio 1952, n. 991 (riportata al n. E/II di questa voce),
nonché per adempiere e coordinare le funzioni previste dagli artt. 5 e 17
della stessa legge, dal comma XV dell’art. 1 della L. 27 dicembre 1953, n.
959 (recante norme di modifica al testo unico delle leggi sulle acque e
sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775) e
dagli artt. 139 e 155 del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, i Comuni
compresi in tutto o in parte nel perimetro di una zona montana di cui
all’art. 18 possono costituirsi in consorzio a carattere permanente,
denominato "Consiglio di valle" o "Comunità montana".
La costituzione del "Consiglio di valle" o della "Comunità montana" è
obbligatoria quando ne facciano richiesta al Prefetto non meno dei tre
quinti dei Comuni interessati, purché rappresentino almeno la metà della
superficie complessiva della zona.
La costituzione è disposta con decreto del Prefetto, se i Comuni
appartengono alla stessa circoscrizione provinciale; del Ministro per
l’interno se essi appartengono a circoscrizioni provinciali diverse".
(55) Vedi
anche artt. 4 e 9 L. 25 luglio 1952, n. 991, riportata al n. E/II di
questa voce. Vedi anche nota 5 all’art. 10.
(56) R.D. 3
marzo 1934, n. 383.
(57) Vedi nota
3 all’art. 4.
(58) Vedi nota
5 all’art. 10.
(59) Vedi nota
3 all’art. 4.
(60) Vedi nota
5 all’art. 10.
(61) Vedi nota
54 all’art. 139.
(62) Abrogato
dall’art. 9 L. 25 luglio 1952, n. 991, riportata al n. E/II di questa
voce.
(63) Vedi nota
5 all’art. 10.
(64) Vedi nota
3 all’art. 4.
(65) Vedi nota
19 all’art. 39.
(66) Vedi
anche L. 16 giugno 1927, n. 1766.
(67) Ora art.
1021 c.c. 1942.
(68) Vedi nota
5 all’art. 10.
(69) Vedi nota
3 all’art. 4.
(70) Con
R.D.L. 17 febbraio 1927, n. 324, la Direzione generale è stata soppressa e
le sue funzioni sono state attribuite alla Azienda di Stato per le foreste
demaniali. Con D.Lgs. 12 marzo 1948, n. 804, è stato ripristinato il Corpo
forestale dello Stato.
(71) Vedi nota
19 all’art. 39.
(72)
L’organizzazione dei servizi della Direzione generale delle foreste è
superata dalla devoluzione delle sue attribuzioni all’Azienda di Stato per
le foreste demaniali.
(73) L’organo
consultivo è ora il Consiglio superiore dell’agricoltura e delle foreste,
ai sensi del R.D. 29 maggio 1941, n. 489.
(74) Ora ai
sensi del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Statuto degli impiegati civili
dello Stato).
(75) Il nuovo
testo unico per la Finanza locale è stato emanato con R.D. 14 settembre
1931, n. 1175; vedi, in particolare, art. 3, n. 7.
(76) Vedi nota
5 all’art. 10.
(77) Vedi nota
3 all’art. 4.
(78) Così
modificato dal R.D.L. 3 gennaio 1926, n. 23. L’ultimo comma dell’art. 182
ha subito una rettifica, apportata nel testo, nella Gazz. Uff. 12 febbraio
1926, n. 35.
(79) La
sostituzione dei Comitati provinciali con i Consigli agrari provinciali di
cui al R.D. 30 dicembre 1923, n. 3229 e la sostituzione delle Commissioni
provinciali per la Calabria di cui all’art. 67 L. 25 giugno 1906, n. 255
con i Comitati forestali sono superate dalle norme di cui al D.Lgs.Lgt. 21
settembre 1944, n. 315, il quale ha devoluto le attribuzioni alle Camere
di commercio, industria e agricoltura, ricostituite in ogni capoluogo di
provincia.
(80) Vedi nota
5 all’art. 10. |