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G.U. 30 novembre 2000, n. 280
Capo I
PREVISIONE, PREVENZIONE E LOTTA ATTIVA
Art. 1.
(Finalità e princìpi)
1. Le
disposizioni della presente legge sono finalizzate alla conservazione e
alla difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale quale bene
insostituibile per la qualità della vita e costituiscono princìpi
fondamentali dell'ordinamento ai sensi dell'articolo 117 della
Costituzione.
2. Per il
perseguimento delle finalità di cui al comma 1 gli enti competenti
svolgono in modo coordinato attività di previsione, di prevenzione e di
lotta attiva contro gli incendi boschivi con mezzi da terra e aerei,
nonché attività di formazione, informazione ed educazione ambientale.
3. Le regioni
a statuto ordinario provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti sulla
base delle disposizioni di principio della presente legge entro e non
oltre un anno dalla data di entrata in vigore della stessa. Le regioni a
statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono
agli adempimenti previsti dalla presente legge nel rispetto di quanto
stabilito in materia dal proprio statuto speciale e dalle relative norme
di attuazione.
Art. 2.
(Definizioni)
1. Per
incendio boschivo si intende un fuoco con suscettività a espandersi su
aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e
infrastrutture antropizzate, oppure su terreni coltivati o incolti e
pascoli limitrofi a dette aree.
2. Le attività
di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, ai sensi della legge
24 febbraio 1992, n. 225, e degli articoli 107 e 108 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, costituiscono attività di protezione
civile.
Art. 3.
(Piano
regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi
boschivi)
1. I consigli
regionali approvano, entro e non oltre centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, il piano regionale per la
programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva
contro gli incendi boschivi, articolato per provincia, redatto dalle
giunte regionali sulla base di linee guida e di direttive predisposte,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del
Consiglio dei ministri, sentiti il Corpo forestale dello Stato, il Corpo
nazionale dei vigili del fuoco e la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito
denominata "Conferenza unificata". Tale adempimento è la condizione per
l'accesso ai contributi di cui al comma 2 dell'articolo 13.
2. Il piano,
sottoposto a revisione annuale, individua:
a) le cause
determinanti ed i fattori predisponenti l'incendio;
b) le aree
percorse dal fuoco nell'anno precedente, rappresentate con apposita
cartografia;
c) le aree a
rischio rappresentate con apposita cartografia tematica, sistematicamente
e costantemente aggiornata;
d) i periodi a
rischio di incendio boschivo;
e) gli indici
di pericolosità fissati su base quantitativa e sinottica;
f) gli
interventi per la previsione e la prevenzione degli incendi boschivi;
g) la
consistenza e la localizzazione dei mezzi, degli strumenti e delle risorse
umane nonchè le procedure per la lotta attiva contro gli incendi boschivi;
h) le
operazioni silvicolturali di pulizia e manutenzione del bosco, con facoltà
di previsione di interventi sostitutivi del proprietario inadempiente in
particolare nelle zone ad alto rischio;
i) le esigenze
formative e la relativa programmazione;
l) le attività
informative;
m) la
previsione economico-finanziaria delle attività previste nel piano stesso.
3. In caso di
inadempienza dei consigli regionali, il Dipartimento della protezione
civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, avvalendosi del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato, o del
Corpo forestale regionale nelle regioni a statuto speciale e nelle
province autonome, sentita la Conferenza unificata, predispone, anche a
livello interprovinciale, le attività di emergenza per lo spegnimento
degli incendi boschivi, tenendo conto delle strutture operative delle
province, dei comuni e delle comunità montane.
Art. 4.
(Previsione del rischio di incendi boschivi)
1. L'attività
di previsione consiste nell'individuazione delle aree e dei periodi a
rischio di incendio boschivo nonché degli indici di pericolosità. Rientra
nell'attività di previsione l'approntamento dei dispositivi funzionali a
realizzare la lotta attiva di cui all'articolo 8.
2. Il
Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei
ministri predispone, sentito il Corpo forestale dello Stato e d'intesa con
la Conferenza unificata, linee guida per lo svolgimento delle attività di
cui al presente articolo.
3. Le regioni
programmano, sentito il Corpo forestale, le attività di previsione ai
sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2, lettere b), c), d), e), g) ed
m).
4. Le regioni
provvedono altresì, attraverso la redazione di apposite planimetrie,
all'identificazione delle aree di cui al comma 1 e redigono gli strumenti
della pianificazione urbanistica tenendo conto del grado di rischio di
incendio boschivo del territorio.
5. Le
province, le comunità montane ed i comuni attuano le attività di
previsione secondo le attribuzioni stabilite dalle regioni.
Art. 5.
(Prevenzione del rischio di incendi boschivi)
1. L'attività
di prevenzione consiste nel porre in essere azioni mirate a ridurre le
cause e il potenziale innesco d'incendio nonché interventi finalizzati
alla mitigazione dei danni conseguenti. A tal fine sono utilizzati tutti i
sistemi e i mezzi di controllo e vigilanza delle aree a rischio ed in
generale le tecnologie per il monitoraggio del territorio, conformemente
alle direttive di cui all'articolo 3, comma 1.
2. Il
Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei
ministri predispone, sentito il Corpo forestale dello Stato e d'intesa con
la Conferenza unificata, linee guida per lo svolgimento delle attività di
cui al presente articolo.
3. Le regioni
programmano le attività di prevenzione ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e
2, lettere g), h), i), l) ed m),
sentito il Corpo forestale.
4. Le
province, le comunità montane e i comuni attuano le attività di
prevenzione secondo le attribuzioni stabilite dalle regioni.
Art. 6.
(Attività formative)
1. Ai fini
della crescita e della promozione di un'effettiva educazione ambientale in
attività di protezione civile, il Dipartimento della protezione civile
della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero della pubblica
istruzione, il Ministero dell'ambiente ed il Ministero per le politiche
agricole promuovono di concerto l'integrazione dei programmi didattici
delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado con cognizioni di
protezione civile e di educazione ambientale.
2. Le regioni
possono istituire, anche in forma associata, centri di addestramento e
riqualificazione professionale presso i quali sono organizzati:
a) corsi di
carattere tecnico-pratico rivolti alla preparazione di soggetti per la
gestione e la manutenzione delle aree boscate, con particolare riferimento
all'attività di previsione e prevenzione degli incendi boschivi, ivi
compresa la vigilanza;
b) corsi
specialistici rivolti alla preparazione di soggetti opportunamente
selezionati per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 8, comma
1, con esclusione dello spegnimento con mezzi aerei.
Art. 7.
(Attività informative)
1. Le
amministrazioni statali, regionali e degli enti locali, ciascuna al
proprio livello di competenza, promuovono l'informazione alla popolazione
in merito alle cause determinanti l'innesco di incendio e alle norme
comportamentali da rispettare in situazioni di pericolo. La divulgazione
del messaggio informativo si avvale di ogni forma di comunicazione e degli
uffici relazioni con il pubblico, istituiti ai sensi dell'articolo 12 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
Art. 8.
(Lotta
attiva contro gli incendi boschivi)
1. Gli
interventi di lotta attiva contro gli incendi boschivi comprendono le
attività di ricognizione, avvistamento, allarme e spegnimento con mezzi da
terra e dal cielo.
2. Ai fini di
cui al comma 1, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza
del Consiglio dei ministri emana direttive annuali per l'individuazione e
l'attuazione delle strategie, delle procedure e delle fasi operative
relative allo spegnimento degli incendi boschivi secondo criteri che
privilegino la sinergia tra le operazioni condotte con mezzi da terra e
con mezzi aerei; coordina altresì sul territorio nazionale, avvalendosi
del Centro operativo aereo unificato (COAU), le attività aeree di
spegnimento, assicurando l'efficacia operativa della flotta aerea
antincendio dello Stato e provvedendo al potenziamento e
all'ammodernamento di essa. Il COAU interviene con la flotta aerea a
disposizione su richiesta delle regioni secondo procedure prestabilite. Il
personale addetto alla sala operativa del COAU è integrato da un
rappresentante del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
3. Le regioni
programmano la lotta attiva ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2, lettera
g), e assicurano il coordinamento delle proprie strutture
antincendio con quelle statali istituendo e gestendo con una operatività
di tipo continuativo nei periodi a rischio di incendio boschivo le sale
operative unificate permanenti (SOUP), avvalendosi, oltre che delle
proprie strutture:
a) di risorse,
mezzi e personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo
forestale dello Stato in base ad accordi di programma;
b) di
personale appartenente ad organizzazioni di volontariato, riconosciute
secondo la vigente normativa, dotato di adeguata preparazione
professionale e di certificata idoneità fisica qualora impiegato nelle
attività di spegnimento del fuoco;
c) di risorse,
mezzi e personale delle Forze armate e delle Forze di polizia dello Stato,
in caso di riconosciuta e urgente necessità, richiedendoli all'Autorità
competente che ne potrà disporre l'utilizzo in dipendenza delle proprie
esigenze;
d) di mezzi
aerei leggeri ovvero con capacità di liquido estinguente o ritardante fino
a 2.000 litri;
e) di mezzi
aerei di altre regioni in base ad accordi di programma.
4. Il
personale stagionale utilizzato dalle regioni per attività connesse alle
finalità di cui alla presente legge deve essere prevalentemente impiegato
nelle attività di prevenzione di cui all'articolo 5 e reclutato con
congruo anticipo rispetto ai periodi di maggiore rischio. Le regioni sono
autorizzate a stabilire compensi incentivanti in rapporto ai risultati
conseguiti in termini di riduzione delle aree percorse dal fuoco.
Art. 9.
(Aree
naturali protette)
1. Il piano
regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3 prevede per le aree naturali
protette presenti sul territorio regionale, ferme restando le disposizioni
della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni,
un'apposita sezione, definita di concerto con gli enti gestori, su
proposta degli stessi, sentito il Corpo forestale dello Stato.
2. Le attività
di previsione e prevenzione sono attuate dagli enti gestori delle aree
naturali protette di cui al comma 1 o, in assenza di questi, dalle
province, dalle comunità montane e dai comuni, secondo le attribuzioni
stabilite dalle regioni.
3. Le attività
di lotta attiva per le aree naturali protette sono organizzate e svolte
secondo le modalità previste dall'articolo 8.
Capo II
FUNZIONI AMMINISTRATIVE,SANZIONI E ATTIVITÀ DI INVESTIGAZIONE E DI
CONTROLLO
Art. 10.
(Divieti, prescrizioni e sanzioni)
1. Chiunque
avvisti un fuoco in un bosco o in una zona ad esso limitrofa è tenuto a
segnalarlo tempestivamente ai numeri telefonici nazionali di pronto
intervento o ai servizi dedicati organizzati da ciascuna regione. Gli
operatori dei centri di pronto intervento sono tenuti a comunicare con
tempestività ai centri operativi competenti le segnalazioni di incendi
boschivi ad essi pervenute.
2. Le zone
boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non
possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio
per almeno dieci anni. È comunque consentita la costruzione di opere
pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e
dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili
situati nelle predette zone, stipulati entro dieci anni dagli eventi
previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il
vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto. Sono inoltre
vietati per cinque anni sui predetti soprassuoli: il pascolo; la caccia;
la realizzazione di strutture e infrastrutture finalizzate a insediamenti
civili ed attività produttive. Sono vietate per tre anni, sui predetti
soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale
sostenute con risorse finanziarie pubbliche, con l'eccezione delle
documentate situazioni di dissesto idrogeologico.
3. Nel caso di
trasgressioni al divieto di pascolo su soprassuoli percorsi dal fuoco ai
sensi del comma 2 si applica una sanzione amministrativa, per ogni capo,
non inferiore a lire 30.000 e non superiore a lire 60.000 e nel caso di
trasgressione al divieto di caccia sui medesimi soprassuoli si applica una
sanzione amministrativa non inferiore a lire 200.000 e non superiore a
lire 500.000.
4. Nel caso di
realizzazione di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti
civili e attività produttive sui soprassuoli di cui al comma 2, ove non
previste in preesistenti e documentati strumenti urbanistici, si provvede
alla demolizione dell'opera e si condanna il trasgressore al ripristino
dei luoghi.
5. Nelle zone
e nei periodi a rischio definiti negli appositi provvedimenti
amministrativi emanati dagli enti territorialmente competenti sono vietate
tutte le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di
incendio.
6. Per le
trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 si applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire 1.000.000 e
non superiore a lire 10.000.000. Tali sanzioni sono raddoppiate nel caso
in cui il responsabile appartenga a una delle categorie descritte
all'articolo 8, commi 3 e 4.
7. In caso di
trasgressione di precetti relativi agli insediamenti nelle aree a rischio
di incendio boschivo da parte di esercenti attività turistiche, oltre alle
sanzioni amministrative previste dal presente articolo si applica
l'immediato ritiro della licenza di esercizio.
8. In ogni
caso si applicano le disposizioni dell'articolo 18 della legge 8 luglio
1986, n. 349, sul diritto al risarcimento del danno ambientale, alla cui
determinazione concorrono l'ammontare delle spese sostenute per la lotta
attiva e la stima dei danni al soprassuolo e al suolo nonchè degli
eventuali danni diretti o indiretti inferti alla collettività.
9. Per quanto
non disposto dal presente articolo, resta ferma l'applicazione delle
disposizioni di cui al Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.
10. Per la
sperimentazione di tecniche satellitari ai fini della individuazione delle
zone boscate di cui al comma 2 è assegnata al Dipartimento della
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri la somma di
lire 3 miliardi per l'anno 1999. All'onere si fa fronte mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
Art. 11.
(Modifiche al codice penale)
1. Dopo
l'articolo 423 del codice penale è inserito il seguente:
"Art. 423-bis.
- (Incendio boschivo). - Chiunque cagioni con dolo un incendio su
boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al
rimboschimento, propri o altrui, è punito con la reclusione da quattro a
dieci anni.
Se l'incendio
di cui al primo comma è cagionato per colpa, la pena è della reclusione da
due a sei anni.
Le pene
previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se dall'incendio
deriva pericolo per edifici o danno su aree protette.
Le pene
previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate della metà, se
dall'incendio deriva disastro ecologico consistente in un danno grave,
esteso e persistente all'ambiente".
2.
All'articolo 424, primo comma, del codice penale, dopo la parola:
"chiunque" sono inserite le seguenti: ", al di fuori delle ipotesi
previste nell'articolo 423-bis,".
3.
All'articolo 424, secondo comma, del codice penale le parole:
"dell'articolo precedente" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo
423".
4.
All'articolo 424 del codice penale, dopo il secondo comma, è aggiunto il
seguente: "Se al fuoco appiccato a boschi, selve e foreste, ovvero vivai
forestali destinati al rimboschimento, segue incendio, si applicano le
pene previste dall'articolo 423-bis".
5.
All'articolo 425, alinea, del codice penale, le parole: "dai due articoli
precedenti" sono sostituite dalle seguenti: "dagli articoli 423 e 424".
6.
All'articolo 425 del codice penale, il numero 5 è abrogato.
7.
All'articolo 449, primo comma, del codice penale, dopo la parola:
"chiunque" sono inserite le seguenti: ", al di fuori delle ipotesi
previste nel secondo comma dell'articolo 423-bis,".
Art. 12.
(Istituzione della sezione investigativa e di controllo antincendi)
1. Il Nucleo
operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri, di cui al comma 4
dell'articolo 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349, assicura, fermi
restando i compiti e le attribuzioni di cui al decreto del Ministro
dell'ambiente 11 novembre 1986, anche lo svolgimento, in forma coordinata,
delle attività di investigazione preventiva attinenti agli incendi
boschivi, effettua controlli e verifiche circa l'osservanza dei vincoli
d'uso di cui al comma 2 dell'articolo 10, ed effettua altresì indagini di
polizia giudiziaria relativa ai delitti di cui agli articoli 423, 423-bis,
424, 425, 449 e 451 del codice penale.
2. Per le
finalità di cui al comma 1 è istituita, nell'ambito del Nucleo operativo
ecologico dell'Arma dei carabinieri, una sezione investigativa e di
controllo antincendi, la quale opera secondo le norme del decreto del
Ministro dell'ambiente di cui al comma 1.
3. Il
personale del Nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri da
assegnare alla sezione investigativa e di controllo antincendi è collocato
in soprannumero nei ruoli organici dell'Arma dei carabinieri. I criteri e
le modalità di assegnazione sono definiti con decreto del Ministro della
difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente, da emanare entro e non
oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. All'onere
derivante dall'attuazione del comma 3, nei limiti massimi di spesa di lire
4 miliardi a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.
5. Il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Capo III
DISPOSIZIONI FINANZIARIE,ABROGAZIONE DI NORME ED ENTRATA IN VIGORE
Art. 13.
(Disposizioni finanziarie)
1. Entro e non
oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge
le risorse finanziarie iscritte nelle unità previsionali di base per la
lotta agli incendi boschivi, individuate con decreto del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con il
Ministro per le politiche agricole, sono trasferite in apposite unità
previsionali di base dello stato di previsione della Presidenza del
Consiglio dei ministri per analoga destinazione. Il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare
con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
2. In sede di
prima applicazione della presente legge, per lo svolgimento delle funzioni
di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, comma 2, 7, 8 e 9 lo Stato trasferisce
alle regioni, nel triennio 1999-2001, la somma di lire 20 miliardi annue,
di cui lire 10 miliardi ripartite proporzionalmente al patrimonio boschivo
rilevato dall'ISTAT e lire 10 miliardi suddivise in quote inversamente
proporzionali al rapporto tra superficie percorsa dal fuoco e superficie
regionale boscata totale prendendo a riferimento il dato dell'anno
precedente; alla predetta ripartizione provvede il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica; di tali risorse le regioni
provvedono a trasferire agli enti locali territoriali la parte necessaria
allo svolgimento delle attribuzioni loro conferite dalla presente legge.
Al predetto onere si provvede per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base
di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno
finanziario 1999, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo alla
Presidenza del Consiglio dei ministri.
3. Il Ministro
delegato per il coordinamento della protezione civile, avvalendosi del
Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei
ministri, effettua una ricognizione delle somme assegnate con i
provvedimenti di cui alla presente legge ad enti e dagli stessi non
utilizzate, in tutto o in parte, entro diciotto mesi a decorrere dalla
data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti. Con decreto del
medesimo Ministro si provvede alla revoca, totale o parziale, dei
provvedimenti di assegnazione, laddove si riscontri il mancato utilizzo
delle relative somme da parte degli enti assegnatari; tali somme sono
versate al capo XXX - capitolo 3694/5 dell'entrata del bilancio dello
Stato, per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, al capitolo 7615 della rubrica
6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri e
possono essere impiegate, mediante ordinanze emesse ai sensi dell'articolo
5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per esigenze connesse
all'attuazione della presente legge e volte in particolare ad eliminare
situazioni di pericolo non fronteggiabili in sede locale; all'attuazione
degli interventi provvede il Ministro delegato per il coordinamento della
protezione civile, in deroga alle norme vigenti e nel rispetto dei
princìpi generali dell'ordinamento.
Art. 14.
(Norme
abrogate ed entrata in vigore)
1. Sono
abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge e in
particolare:
a) la legge 1o
marzo 1975, n. 47, recante norme integrative per la difesa dei boschi
dagli incendi;
b) il
decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 agosto 1982, n. 547, recante misure urgenti per la protezione
civile.
2. La presente
legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Senato della Repubblica
Disegni di legge nn. 580, 988, 1182, 1874, 3756, 3762 e 3787 - testo
approvato dal Senato
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