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G.U. 7 agosto 2000, n. 183
Art. 1.
Modifiche
al codice penale
1. Dopo
l'articolo 423 del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 423-bis
(Incendio boschivo). - Chiunque cagiona un incendio su boschi, selve o
foreste ovvero
su vivai
forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, è punito con la
reclusione da quattro a dieci anni.
Se l'incendio
di cui al primo comma è cagionato per colpa, la pena è della reclusione da
uno a cinque anni.
Le pene
previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se dall'incendio
deriva pericolo per edifici o danno su aree protette.
Le pene
previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate della metà, se
dall'incendio deriva un danno grave, esteso e persistente all'ambiente.».
2.
All'articolo 424, primo comma, del codice penale, dopo la parola:
«Chiunque» sono inserite le seguenti: «, al di fuori delle ipotesi
previste nell'articolo 423-bis,».
3.
All'articolo 424, secondo comma, del codice penale le parole:
«dell'articolo precedentemente» sono sostituite dalle seguenti:
«dell'articolo 423».
4.
(Soppresso).
5.
All'articolo 425, alinea, del codice penale, le parole: «dai due articoli
precedenti» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 423 e 424».
6.
All'articolo 425, del codice penale, il numero 5) è abrogato.
7.
All'articolo 449, primo comma, del codice penale, dopo la parola:
«Chiunque» sono inserite le seguenti: «, al di fuori delle ipotesi
previste nel secondo comma dell'articolo 423-bis,».
Riferimenti
normativi:
- Si riporta
il testo dell'articolo 424 del codice penale, come modificato dal
decreto-legge 4 agosto 2000, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla
legge qui pubblicata:
«Art. 424
(Danneggiamento seguito da incendio). - Chiunque, al di fuori delle
ipotesi previste nell'articolo 423-bis, al solo scopo di danneggiare la
cosa altrui, appicca d fuoco a una cosa propria o altrui è punito, se dal
fatto sorge il pericolo di un incendio, con la reclusione da sei mesi a
due anni.
Se segue
l'incendio, si applicano le disposizioni dell'articolo 423, mala pena è
ridotta da un terzo alla metà».
- Si riporta
il testo dell'articolo 423 del codice penale:
«Art. 423
(Incendio). - Chiunque, cagiona un incendio è punito con la reclusione da
tre a sette anni.
La
disposizione precedente si applica anche nel caso d'incendio della cosa
propria, se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica».
- Si riporta
il testo dell'articolo 425 del codice penale, come modificato dal
decreto-legge 4 agosto 2000, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla
legge qui pubblicata:
«Art. 425
(Circostanze aggravanti). - Nei casi preveduti dagli articoli 423 e 424,
la pena è aumentata se il fatto è commesso:
1) su edifici
pubblici o destinati a uso pubblico, su monumenti, cimiteri e loro
dipendenze;
2) su edifici
abitati o destinati a uso di abitazione, su impianti industriali o
cantieri, o su miniere, cave, sorgenti o su acquedotti o altri manufatti
destinati a raccogliere e condurre le acque;
3) su navi o
altri edifici natanti, o su aeromobili;
4) su scali
ferroviari o marittimi, o aeroscali, magazzini generali o altri depositi
di merci o derrate, o su ammassi o depositi di materie esplodenti,
infiammabili o combustibili;
5) (abrogato).
».
- Si riporta
il testo dell'articolo 449 del codice penale, come modificato dal
decreto-legge 4 agosto 2000, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla
legge qui pubblicata:
«Art. 449
(Delitti colposi di danno). - Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste
nel secondo comma dell'articolo 423-bis, cagiona per colpa un incendio o
un altro disastro preveduto dal capo primo di questo titolo, è punito con
la reclusione da uno a cinque anni.
La pena è
raddoppiata se si tratta di disastro ferroviario o di naufragio o di
sommersione di una nave adibita a trasporto di persone o di caduta di un
aeromobile a trasporto di persone».
Art. 2.
Entrata in
vigore
1. Il presente
decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà
presentato alle Camere per la conversione in legge. |