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G.U. - Serie generale n. 235 di Sabato, 07 ottobre 2000
Art. 1.
1. Il
decreto-legge 4 agosto 2000, n. 220, recante disposizioni urgenti per la
repressione degli incendi boschivi, č convertito in legge con le
modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente
legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente
legge, munita del sigillo dello Stato, sarā inserita nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E fatto obbligo
a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello
Stato.
ALLEGATO
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 4 AGOSTO
2000, N. 220
All'articolo
1, il comma 4 č soppresso.
AVVERTENZA:
Il
decreto-legge 4 agosto 2000, n. 220, č stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 183 del 7 agosto 2000.
A norma
dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivitā di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. |