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G. U. n. 167 del 19 luglio 1997
Art. 1.
Provvedimenti per la campagna antincendi boschivi 1997
1. Per
prevenire e fronteggiare le gravi situazioni di pericolo e di danno a
persone o cose connesse con gli incendi boschivi sul territorio nazionale
ed in particolare nelle aree protette, e' autorizzata, per l'anno 1997, la
spesa di lire 30 miliardi per le esigenze del Ministero delle risorse
agricole, alimentari e forestali relative alle gestioni operativa e
logistica degli aeromobili antincendio Canadair CL 215, alla gestione ed
al potenziamento degli elicotteri in dotazione al Corpo forestale dello
Stato, alla gestione e al potenziamento di attrezzature, equipaggiamento e
mezzi delle relative strutture terrestri di supporto allo spegnimento
aereo.
2. Il
Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e il Dipartimento
della protezione civile sono autorizzati a continuare ad avvalersi della
società SISAM per la gestione degli aerei Canadair CL - 215 e CL - 415
fino all'espletamento delle procedure concorsuali in atto per
l'affidamento del servizio e, comunque indifferibilmente, non oltre il 31
dicembre 1997.
3. Per
esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco relative
all'approvvigionamento, nonché al potenziamento dei mezzi e delle
attrezzature, alle spese per la gestione dei nuclei di elicotteri
necessari a fronteggiare gli incendi boschivi, relative al richiamo dei
vigili del fuoco volontari, alle spese di missione, alle mense
obbligatorie di servizio e all'erogazione di compensi per lavoro
straordinario al personale di ruolo del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, ivi compresi i dirigenti, oltre i limiti stabiliti dalla legge 8
marzo 1985, n. 72, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 11
gennaio 1985, n. 2, e dal decreto del Presidente della Repubblica 22
luglio 1977, n. 422, e' autorizzata, per l'anno 1997, la spesa di lire 10
miliardi.
4. All'onere
di cui ai commi 1 e 3 si provvede mediante utilizzo dell'autorizzazione di
spesa relativa alla quota dello Stato dell'8 per mille IRPEF, iscritta
nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, ai
sensi dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222.
4-bis. Al
comma 115 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo il
primo periodo e' inserito il seguente: "Il contingente degli ausiliari di
leva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco rimane comunque stabilito in
4.000 unità all'anno, come previsto dall'articolo 9, secondo comma, della
legge 8 dicembre 1970, n. 996".
Art. 2.
Disposizioni concernenti la legge 31 dicembre 1991, n. 433
1. Al fine di
accelerare l'opera di ricostruzione e di rinascita delle zone colpite
dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania
e Ragusa, alla legge 31 dicembre 1991, n. 433, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il
comma 1 dell'articolo 1 e' inserito il seguente: " 1-bis. La regione
siciliana provvede ad accertare le disponibilità residue sulle somme
destinate al recupero o alla ricostruzione del patrimonio edilizio privato
e alla ripartizione delle stesse, per le finalità di cui al comma 2, sulla
base della rimodulazione del piano di cui all'articolo 2.";
b) al comma 2
dell'articolo 1:
1) alla
lettera g) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", compresa la
gestione sperimentale, per un periodo massimo di tre anni e per un importo
non superiore a 6 miliardi annui dell'intero programma relativo alla prima
e seconda fase del sistema;";
2) alla
lettera h) dopo la parola: "periferico" sono aggiunte le seguenti: ",
compreso il potenziamento operativo degli organi periferici del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco,";
3) dopo la
lettera i) sono aggiunte le seguenti: " i-bis interventi di messa in
sicurezza e prevenzione del rischio sismico per gli edifici pubblici non
statali e per quelli privati, nonché per le infrastrutture non statali di
cui alle precedenti lettere, ancorché non danneggiati dal sisma, nei
comuni delle province di Siracusa, Ragusa, Catania e Messina; i-ter)
realizzazione o acquisto di immobili con caratteristiche di edilizia
residenziale pubblica per far fronte alle esigenze abitative delle
famiglie alloggiate nei campi containers. ";
c)
all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: "articolo 1" sono inserite le
seguenti: ", compresi quelli previsti dalla lettera i -bis) ,
dell'articolo 1 e gli interventi di prevenzione già individuati dalla
commissione di cui all'articolo 3 del decreto - legge 26 luglio 1996, n.
393, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 1996, n. 496,
relativi al Val di Noto, ";
d) il comma 2
dell'articolo 6 e' sostituito dal seguente:
" 2. Il
Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile adotta,
d'intesa con la regione siciliana, ordinanze ai sensi dell'articolo 5
della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per accelerare gli interventi
relativi all'edilizia privata, ferma restando l'entità' dei contributi già
determinata con precedenti ordinanze.".
1-bis. Ai
nuclei familiari già residenti in immobili dichiarati inabitabili a causa
degli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania
e Ragusa e' corrisposta un'indennità' di locazione di unità immobiliare
destinata ad abitazione. Alla liquidazione di tale indennità provvede la
prefettura competente, previo deposito della relativa istanza in carta
semplice corredata da copia del contratto di locazione. L'indennità', pari
all'80 per cento dell'importo del canone e comunque non superiore a lire
500.000 mensili, copre il rapporto locativo per la durata di un anno e
viene liquidata in unica soluzione anche prima della scadenza di tale
periodo.
1-ter.
All'onere derivante dal comma 1-bis, determinato in lire 700 milioni per
l'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. Al fine di
evitare situazioni di pericolo incombente e per la realizzazione degli
obiettivi di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 1991, n.
433, come modificato dal comma 1, lettera b), il Ministro delegato per il
coordinamento della protezione civile adotta, d'intesa con la regione
siciliana e sentito il Ministero dei lavori pubblici, ordinanze di
snellimento delle procedure ai sensi dell'articolo 5 della legge 24
febbraio 1992, n. 225.
3. Lo
stanziamento dell'articolo 8, comma 6, della legge 31 dicembre 1991, n.
433, e' incrementato di lire 8 miliardi per l'anno 1997 mediante utilizzo
delle somme disponibili di cui all'articolo 1, comma 1, della stessa
legge, come modificato dal comma 1, lettera a).
4. Gli
accertamenti di cui al comma 1, lettera a), devono essere effettuati entro
90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa
acquisizione del parere del comitato Stato - regione di cui all'articolo 4
della legge 31 dicembre 1991, n. 433, avvalendosi di un comitato tecnico
paritetico che opera senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello
Stato e che e' composto da tre rappresentanti della Regione siciliana e da
tre rappresentanti del Dipartimento della protezione civile.
Art. 2-bis.
Esperti
tecnico amministrativi
1. Per le
finalità di cui all'articolo 2 del presente decreto e all'articolo 1 del
decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla
legge 25 settembre 1996, n. 496, il Dipartimento della protezione civile
e' autorizzato ad avvalersi di esperti tecnico amministrativi fino a dieci
unità con contratto di diritto privato annuale.
2. All'onere
derivante dal comma 1, determinato in lire 800 milioni per l'anno 1997, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
Art. 2-ter.
Disposizioni per personale addetto alla protezione civile
1. Al fine di
potenziare le strutture periferiche di protezione civile, il personale di
cui all'articolo 10, comma 4, della legge 28 ottobre 1986, n. 730, già
inquadrato nei ruoli dell'area del supporto amministrativo contabile del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi del decreto-legge 1 ottobre
1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996,
n. 609, transita a domanda nei ruoli dell'Amministrazione civile
dell'interno per le esigenze degli uffici ove il medesimo personale
prestava servizio anteriormente alla data di inquadramento nei ruoli.
2. Ai fini
indicati nel comma 1, il personale interessato e' tenuto a presentare
domanda entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
Art.
2-quater.
Provvidenze
a favore della regione Umbria
1. Ai fini
della riattazione e ricostruzione degli edifici privati distrutti o
gravemente danneggiati a seguito dei dissesti idrogeologici verificatisi
nei mesi di novembre e dicembre 1996 e gennaio 1997 e' assegnato alla
regione Umbria un contributo straordinario di lire 2 miliardi per l'anno
1997. Un ulteriore contributo di lire 10 miliardi e' assegnato alla
regione Umbria per dare avvio alla riparazione degli edifici pubblici e
privati del centro storico di Massa Martana, danneggiati dal terremoto del
maggio 1997. Gli interventi saranno realizzati secondo un programma
unitario di recupero tenendo conto della pericolosità sismica e del
dissesto idrogeologico che interessano l'abitato. All'onere di lire 12
miliardi per l'anno 1997 si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al
capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno 1997, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
del tesoro.
Art.
2-quinquies.
Evento
sismico del 12 maggio 1997 nella regione Umbria
1. I
contributi di cui all'articolo 7 dell'ordinanza del Ministro dell'interno
delegato per il coordinamento della protezione civile 26 maggio 1997, n.
2589, possono essere elevati, nel limite dello stanziamento già assegnato,
sino a lire 30 milioni e ricomprendono anche la spesa per l'attuazione del
miglioramento sismico, secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 3,
del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, e secondo le prescrizioni tecniche
del comitato tecnico scientifico previsto dall'articolo 1, comma 5,
dell'ordinanza citata.
Art.
2-sexies.
Disposizioni concernenti i beni culturali
1. Per gli
interventi da realizzare sui beni culturali situati nelle aree colpite da
eventi calamitosi, il limite di spesa stabilito dall'articolo 9, terzo
comma, della legge 1 marzo 1975, n. 44, e dall'articolo 4, terzo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509, come
elevato dall'articolo 4 della legge 29 dicembre 1990, n. 431, e'
duplicato.
Art.
2-septies.
Modifica
dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74.
1.
All'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, le parole: "eventi
alluvionali" sono sostituite dalle seguenti: "eventi calamitosi".
Art. 3.
Disposizioni concernenti l'Istituto nazionale di geofisica
1. Per
assicurare lo svolgimento del servizio di sorveglianza sismica del
territorio da parte dell'Istituto nazionale di geofisica, per conto del
Dipartimento della protezione civile, fino all'attuazione del comma 1
dell'articolo 9 del decreto - legge 26 luglio 1996, n. 393, convertito,
con modificazioni, dalla legge 25 settembre 1996, n. 496, e' concesso un
contributo straordinario di lire 9,5 miliardi. Tale attività viene svolta
sulla base del programma di collaborazione scientifica approvato dalla
Commissione nazionale per la previsione e prevenzione dei grandi rischi,
di cui all'articolo 9 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
2. All'onere
di cui al comma 1, compresa la gestione finora svolta del sistema di
sorveglianza sismica della Sicilia orientale, si provvede, per l'anno
1997, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, come determinata nella
tabella C della legge 23 dicembre 1996, n. 663.
Art. 4.
Snellimento
procedure per finanziamenti di interventi di protezione civile e di
risanamento ambientale
1.
All'articolo 8, comma 1, del decreto - legge 12 novembre 1996, n. 576,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le somme potranno altresì essere
utilizzate per interventi urgenti di prevenzione, volti ad eliminare
situazioni di pericolo non fronteggiabili in sede locale; all'attuazione
degli interventi provvede il Ministro delegato per il coordinamento della
protezione civile, sentito il Ministero dei lavori pubblici, in deroga
alle norme vigenti e nel rispetto dei principi generali
dell'ordinamento.".
2. Qualora gli
interventi urgenti di cui al comma 1 consistano nella realizzazione di
opere previste in programmi oggetto di cofinanziamento comunitario, anche
allo scopo di assicurare una maggiore efficacia nell'utilizzo delle
risorse comunitarie, i Ministri o i Presidenti delle regioni responsabili
della gestione dei suddetti programmi possono richiedere al Ministro
delegato per il coordinamento della protezione civile che gli interventi
segnalati siano realizzati a norma di quanto previsto dal comma 1.
3. Al comma 4
dell'articolo 1 del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996, n. 582, il settimo e
l'undicesimo periodo sono soppressi.
3-bis. Alla
lettera g) del comma 1 dell'articolo 1 della legge 28 ottobre 1986, n.
730, come modificata dal comma 15 - ter dell'articolo 5 del decreto -
legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
marzo 1987, n. 120, dopo le parole: "da realizzare nel centro storico
della città" sono aggiunte le seguenti: "e interventi di riparazione e / o
ricostruzione relativi a progetti edilizi unitari e singoli su edifici
danneggiati dal sisma del 7 e 11 maggio 1984, siti nel centro storico e
nelle strade che lo delimitano, al fine di eliminare il pericolo esistente
per la pubblica e privata incolumità adottando le disposizioni di cui
all'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile 17
febbraio 1987, n. 905".
3-ter. Il
comune di Venafro, in provincia di Isernia, e' autorizzato ad utilizzare
le somme già accreditate ai sensi del decreto - legge 26 maggio 1984, n.
159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363,
per gli interventi di riparazione e/o ricostruzione degli edifici
danneggiati dal sisma del 7 e 11 maggio 1984 anche per anticipazioni sugli
oneri di progettazione ancorché relativi ad immobili ancora non oggetto di
finanziamento.
Art. 4-bis.
Interventi
urgenti ed indifferibili connessi al risanamento dell'area di
Secondigliano interessata dall'evento disastroso del 23 gennaio 1996 ed al
superamento della relativa fase di emergenza.
1. Per
l'attuazione e il completamento degli interventi di cui all'articolo 3,
comma 1, del decreto - legge 3 giugno 1996, n. 310, convertito dalla legge
29 luglio 1996, n. 401, il sindaco di Napoli, o suo delegato, e'
autorizzato ad approvare i progetti di demolizione dei fabbricati
danneggiati ovvero esposti a situazioni di rischio e di quelli che possono
costituire ostacolo all'attuazione di un programma organico di risanamento
edilizio, urbanistico ed ambientale della zona, nonché di ricostruzione di
nuovi fabbricati, con conseguente acquisizione di questi ultimi al
patrimonio indisponibile del comune, al fine di provvedere al superamento
della fase di emergenza ed al reinsediamento dei nuclei familiari e degli
esercenti attività commerciali e / o artigianali già sgombrati e quelli
che tuttora occupano i fabbricati da demolire.
2. Per
l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, fermo restando il
contributo previsto dall'articolo 3 del decreto - legge 3 giugno 1996, n.
310, convertito dalla legge 29 luglio 1996, n. 401, e rimanendo ogni
ulteriore onere a carico del comune di Napoli, il sindaco o suo delegato
può procedere, nei limiti delle disponibilità del bilancio comunale,
all'occupazione ed espropriazione degli immobili occorrenti può operare
anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato, nel
rispetto dei principi generali dell'ordinamento. Con ordinanze del
Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile saranno
individuate ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225,
ulteriori deroghe ove necessarie.
Art. 4-ter.
Disposizioni finanziarie
1.
All'articolo 1 del decreto - legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, sono apportate le
modifiche di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.
2. Il secondo
periodo del comma 3 e' sostituito dal seguente: "I mutui concessi dalla
Cassa depositi e prestiti in base a leggi speciali che prevedono
l'ammortamento a totale carico dello Stato e per i quali gli enti locali
mutuatari non abbiano dato inizio ai lavori entro un triennio dalla
concessione o abbiano dichiarato l'impossibilita' all'esecuzione
dell'opera, con decreto del Ministro del tesoro, adottato di concerto con
il Ministro competente in materia, sono revocati, ovvero devoluti allo
stesso soggetto mutuatario per il finanziamento totale o parziale di altre
opere pubbliche urgenti".
3. All'ultimo
periodo del comma 3, dopo le parole: "comunità montane," sono inserite le
seguenti: "consorzi tra enti locali; aziende speciali e società a
prevalente capitale pubblico locale,".
Art.
4-quater.
Provvidenze
per la provincia di Latina
1. Alle
imprese industriali, commerciali, artigiane, alberghiere, di servizi,
turistiche e della pesca i cui impianti risultino danneggiati o distrutti
dalle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito la provincia di
Latina nel mese di ottobre 1991, le quali non abbiano già fruito delle
provvidenze previste dall'articolo 3, comma 1, della legge 23 dicembre
1992, n. 505, e' concesso, sulla base dei decreti di riconoscimento dei
danni emanati dal prefetto di Latina, un contributo a fondo perduto fino
al 30 per cento del valore dei danni accertati, e comunque nel limite
massimo di lire 300 milioni. All'erogazione del contributo provvede il
prefetto di Latina.
2. Al relativo
onere pari a lire 1,5 miliardi per l'anno 1997 si provvede mediante
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 1, del
decreto - legge 26 luglio 1996, n. 393, convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 settembre 1996, n. 496.
Art.
4-quinquies.
Rilocalizzazione di attività produttive collocate in aree a rischio di
esondazione
1. I titolari
di imprese industriali, artigianali, commerciali, di servizi, turistico -
alberghiere con insediamenti ricompresi nelle fasce fluviali soggette a
vincolo derivante dalle delibere adottate dal comitato istituzionale delle
autorità di bacino del fiume Po ai sensi degli articoli 17 e 18 della
legge 18 maggio 1989, n. 183, e dell'articolo 12 del decreto - legge 5
ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 1993, n. 493, possono, entro un anno dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, accedere ai
crediti agevolati destinati alle attività produttive danneggiate dagli
eventi alluvionali che hanno colpito l'Italia settentrionale nel novembre
1994, di cui agli articoli 2 e 3 del decreto - legge 19 dicembre 1994, n.
691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35,
successive modificazioni, allo scopo di rilocalizzare in condizioni di
sicurezza la propria attività al di fuori delle citate fasce fluviali,
nell'ambito del territorio del medesimo comune o di altri comuni distanti
non più di trenta chilometri, nel limite delle risorse residue assegnate
al Mediocredito centrale S.p.a. e alla Cassa per il credito alle imprese
artigiane S.p.a. - Artigiancassa ai sensi dei citati articoli 2 e 3 del
decreto - legge n. 691 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 35 del 1995.
2. I
finanziamenti ricomprendono gli oneri di acquisizione di aree idonee, di
realizzazione degli insediamenti e di trasferimento delle attrezzature e
degli impianti produttivi, nonché delle abitazioni funzionali all'impresa
stessa nel limite della pari capacità produttiva nonché di demolizione e
di ripristino delle aree dismesse. Tali finanziamenti sono concessi fino
al 95 per cento per spesa prevista non superiore a lire due miliardi, fino
al 75 per cento per spesa prevista non superiore a lire dieci miliardi e
fino al 50 per cento per spesa prevista superiore a lire dieci miliardi.
3. I
finanziamenti di cui al presente articolo sono concessi anche alle imprese
che contestualmente ampliano la propria capacità produttiva o attuano
interventi di innovazione tecnologica, fermi restando i relativi oneri a
carico dell'impresa medesima.
4. I titolari
di imprese industriali, commerciali, artigianali e di servizi di cui al
comma 1, che abbiano fruito dei finanziamenti previsti dal decreto - legge
n. 691 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del
1995, e successive modificazioni, in quanto danneggiate dagli eventi
alluvionali del novembre 1994, possono accedere ai finanziamenti di cui al
comma 1 ed il precedente finanziamento viene contestualmente estinto con
oneri a carico delle disponibilità finanziarie di cui al medesimo comma 1.
5. Le
condizioni e le modalità dell'intervento agevolativo del Mediocredito
centrale S.p.a. e della Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a.
- Artigiancassa sui finanziamenti concessi dalle banche ai sensi del
presente articolo sono stabilite, ove non già disciplinate, con decreto
del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici,
con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il
Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile. Per la
gestione delle agevolazioni si applica l'articolo 3 della legge 26
novembre 1993, n. 489.
6. I limiti e
le condizioni di cui all'articolo 3, comma 214, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, e all'articolo 8 del decreto - legge 31 dicembre 1996, n.
669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30,
riguardanti i pagamenti ed i prelevamenti sui conti aperti presso la
Tesoreria dello Stato, non si applicano ai fondi pubblici assegnati alla
Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a. - Artigiancassa ed al
Mediocredito centrale S.p.a.
Art.
4-sexies.
Modifica
del decreto - legge n. 364 del 1995 in materia di ammissibilità delle
dichiarazioni e perizie giurate
1.
All'articolo 4 -bis del decreto - legge 28 agosto 1995, n. 364,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, e
successive modificazioni, al comma 2-bis e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Sono ammesse, anche se sottoscritte e prodotte oltre la data del
30 giugno 1996, le eventuali dichiarazioni sottoscritte dai venditori dei
beni danneggiati di cui al comma 2 - quater , le eventuali perizie giurate
sul valore di beni mobili danneggiati ai fini della documentazione
probatoria di cui al comma 1 dell'articolo 10 della deliberazione della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano del 18 giugno 1996, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5 agosto 1996, nonché le perizie
giurate integrative per il ripristino dei beni immobili danneggiati quando
le stesse sono presentate a corredo delle dichiarazioni sostitutive
dell'atto di notorietà, rese ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15,
sui danni subiti o delle domande rivolte ad ottenere i benefici di cui
all'articolo 1 del decreto - legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito,
con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive
modificazioni, presentate regolarmente entro il termine del 30 giugno
1996, o delle domande di ammissione al contributo presentate nei termini e
con le modalità previste dagli articoli 6 e 11 della deliberazione
citata".
Art.
4-septies.
Contributi
finalizzati all'acquisizione e al potenziamento delle attrezzature e dei
mezzi e al miglioramento della preparazione tecnica delle associazioni di
volontariato di protezione civile.
1. I
contributi di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613, possono essere concessi nella
misura massima del 70 per cento del fabbisogno e possono sommarsi ad
eventuali agevolazioni finanziarie o contributi concessi da altre
amministrazioni pubbliche o da privati. L'importo complessivo dei
contributi non può superare l'importo della spesa effettivamente sostenuta
o da sostenere.
Art. 5.
Fermo
biologico della pesca
1. Per l'anno
1997 il Ministro per le politiche agricole e' autorizzato a concedere alle
imprese di pesca un premio per il fermo biologico effettuato dalle navi
che esercitano la pesca costiera e mediterranea con i sistemi a strascico,
draga idraulica e traino pelagico.
2. Per
l'attuazione del fermo biologico di cui al comma 1, si applicano le
disposizioni previste dall'articolo 9, commi 1, 5, 6 e 9- bis, del decreto
- legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 dicembre 1996, n. 642. Il fermo biologico e' effettuato in via
obbligatoria nelle acque antistanti i compartimenti marittimi. Durante il
periodo di effettuazione del fermo non e' consentito l'esercizio della
pesca con i sistemi a strascico, draga idraulica e traino pelagico nelle
acque antistanti i compartimenti marittimi interessati, anche da parte di
unità provenienti da altri compartimenti marittimi; la violazione del
predetto divieto comporta la sospensione della validità della licenza di
pesca per trenta giorni.
3. Con decreto
del Ministro per le politiche agricole, sentita anche la commissione
consultiva centrale della pesca marittima, sono fissate le modalità
tecniche di attuazione delle disposizioni del presente articolo e del
fermo tecnico della pesca, al fine di consentire un regime ottimale di
conservazione delle risorse, nonché la misura del premio per il fermo
della pesca di cui al comma 1, nel rispetto dei criteri fissati dal
regolamento (CE) n. 3699 / 93 del Consiglio, del 21 dicembre 1993, come
modificato dal regolamento (CE) n. 1624 / 95 del Consiglio, del 29 giugno
1995.
4. All'onere
derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 81.242 milioni, si
provvede, quanto a lire 39.000 milioni, mediante utilizzo delle
disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche
comunitarie di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e
quanto a lire 42.242 milioni, mediante utilizzo delle disponibilità del
Fondo centrale per il credito peschereccio di cui alla legge 17 febbraio
1982, n. 41.
5. Le somme da
utilizzare in attuazione del presente articolo, a carico dei fondi di cui
al comma 4, sono versate in entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero
delle risorse agricole, alimentari e forestali.
Art. 6.
Controlli
veterinari straordinari
1. Il Ministro
della sanità è autorizzato a disporre una rilevazione straordinaria di
tutti i capi bovini presenti nelle aziende da latte, tramite i servizi
veterinari delle aziende unità sanitarie locali, con le modalità stabilite
con propria ordinanza, ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui
al decreto - legge 7 maggio 1997, n. 118. Gli interventi di rilevazione
possono essere affidati anche a veterinari liberi professionisti, con
compenso di lire 10.000 per ogni allevamento e di lire 300 per ogni capo
censito. Al relativo onere, valutato in lire 4 miliardi per l'anno 1997,
si provvede, per l'importo di 2 miliardi, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo
utilizzando quota parte dell'accantonamento relativo al Ministero delle
risorse agricole, alimentari e forestali, e, per i restanti 2 miliardi, a
carico del Fondo sanitario nazionale, con conseguente riduzione per lo
stesso importo, per l'anno 1997, dell'accantonamento destinato
all'indennità' per l'abbattimento di animali, di cui alla legge 2 giugno
1988, n. 218.
2. Il Ministro
del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni
di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.
Art. 6-bis.
Bacini
imbriferi montani
1. Il
sovracanone previsto dall'articolo 2 della legge 27 dicembre 1953, n. 959,
qualora non venga raggiunta la maggioranza prevista dall'articolo 1,
secondo comma, della stessa legge, per la costituzione del consorzio
obbligatorio, e' versato dai concessionari di grandi derivazioni d'acqua
per forza motrice su apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello
Stato. Al medesimo capitolo affluiscono altresì le disponibilità esistenti
sul conto corrente fruttifero acceso presso la Banca d'Italia ai sensi
della predetta legge n. 959 del 1953.
2. Le somme di
cui al comma 1, comprese quelle versate nell'anno 1996, sono riassegnate
con decreto del Ministro del tesoro ad apposito capitolo dello stato di
previsione del Ministero dei lavori pubblici, per essere erogate agli enti
destinatari, previa ripartizione effettuata dal medesimo Ministero sulla
base dei criteri stabiliti dall'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n.
959.
3. Il Ministro
del tesoro e' autorizzato ad effettuare le variazioni di bilancio
occorrenti per l'attuazione del presente articolo.
4. A decorrere
dall'esercizio 1997, nel caso di cui al comma 1, il sovracanone e' versato
direttamente ai comuni.
Art. 6-ter.
Stabilimento di macellazione e mercati ittici
1. Il termine
di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 1994,
n. 286, e' differito al 31 dicembre 1997 per gli stabilimenti che hanno
beneficiato del periodo supplementare concesso dal Ministero della sanità
in applicazione del comma 9 dell'articolo 19 del citato decreto
legislativo 18 aprile 1994, n. 286, introdotto dall'articolo 1, comma 9,
del decreto del Ministro della sanità del 23 novembre 1995, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 157 alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30
dicembre 1995, a condizione che gli interessati dimostrino di avere
iniziato, entro il termine dello stesso periodo supplementare, a
conformarsi ai requisiti fissati dal citato decreto legislativo n. 286 del
1994 e di non aver potuto rispettare il medesimo termine supplementare per
motivi che non sono loro imputabili.
2. Il termine
del 30 giugno 1997, previsto dall'articolo 19, comma 2, secondo periodo,
del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, come sostituito
dall'articolo 4 del decreto - legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, e' prorogato al
31 dicembre 1997.
3. Il termine
del 31 dicembre 1995, previsto al comma 1 dell'articolo 8 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 531, già differito dall'articolo 4 del
decreto - legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, e' ulteriormente differito,
limitatamente agli impianti collettivi per le aste ed ai mercati ittici
all'ingrosso, al 31 dicembre 1997.
Art. 7.
Entrata in
vigore
1. Il presente
decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà
presentato alle Camere per la conversione in legge. |