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Aggiornato alla G.U. del 14/06/1999, n. 137
(Omissis).
Art. 1.
1. Per
prevenire e fronteggiare le gravi situazioni di pericolo e di danno a
persone o cose connesse con gli incendi boschivi sul territorio nazionale
è autorizzata, per l’anno 1995, la spesa di lire 40 miliardi, per le
esigenze di competenza del Ministero delle risorse agricole, alimentari e
forestali relative alla gestione operativa e logistica degli aeromobili
antincendio Canadair CL - 215 e degli elicotteri in dotazione al Corpo
forestale dello Stato.
2. Per
l’attivazione di lavori socialmente utili, di supporto all’attività di
conservazione e manutenzione del patrimonio boschivo di competenza del
Corpo forestale dello Stato, sono utilizzati i lavoratori, di cui al
decreto-legge 14 giugno 1995, n. 232. A tal fine è autorizzata per l’anno
1995 la spesa di lire 1,5 miliardi.
3. Per le
esigenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
protezione civile - finalizzate anche alla sperimentazione ed alla
acquisizione di nuove tecniche da impiegare per lo spegnimento degli
incendi boschivi, nonché alla utilizzazione delle associazioni di
volontariato, secondo le disposizioni contenute nel decreto de Presidente
della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613, è autorizzata, per l’anno
1995, la spesa di lire 3,5 miliardi.
Art.2.
1. Per le
esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco relative al richiamo dei
vigili del fuoco volontari, alle spese di missione, alle mense
obbligatorie di servizio e all’erogazione di compensi per lavoro
straordinario al personale di ruolo del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, ivi compresi i dirigenti, anche in deroga ai limiti di somma
stabiliti dalla normativa vigente, è autorizzata, per l’anno 1995, la
spesa di lire 30 miliardi cui si provvede mediante riduzione di lire 27
miliardi e di lire 3 miliardi, rispettivamente degli stanziamenti dei
capitoli 2995 e 2996 dello stato di previsione del Ministero dell’interno
per l’anno medesimo.
2. Per
l’approvvigionamento dei mezzi e delle attrezzature, nonché per la
gestione dei nuclei di elicotteri in dotazione al Ministero dell’interno
necessari a fronteggiare gli incendi boschivi è autorizzata, per l’anno
1995, la spesa di lire 8 miliardi.
Art. 3.
1. Per le
finalità di cui al presente decreto, le regioni, fermo restando il
disposto di cui all’articolo 107, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, possono stipulare apposite
convenzioni con il Ministero dell’interno, per l’utilizzo, compatibilmente
con le contingenti disponibilità, di personale e mezzi del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, assumendone in carico le relative spese.
2. Le regioni
provvederanno a versare gli importi previsti dalle convenzioni su un
apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato per la successiva
riassegnazione sui pertinenti capitoli dello stato di previsione della
spesa del Ministero dell’interno.
Art. 4.
1.(Omissis)
(1).
(1) Modifica
l’art. 1, comma 2, lett. c), d.l. 15 giugno 1994, n. 377, conv. in l. 8
agosto 1994, n. 497.
Art. 5.
1. Al fine di
consentire alle regioni di cui all’articolo 3 del decreto-legge 15 giugno
1994, n. 377, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n.
497, di completare le procedure per la consegna dei lavori per la
realizzazione degli impianti di monitoraggio, il termine ivi previsto è
fissato al 30 dicembre 1996 (1).
(1) Comma così
modificato dall’art. 5, d.l. 26 luglio 1996, n. 393, conv. in l. 25
settembre 1996, n. 496.
Art. 6.
1. All’onere
di lire 53 miliardi per l’anno 1995 derivante dall’attuazione del presente
decreto, con esclusione di quello relativo all’articolo 2, comma 1, si
provvede, quanto a lire 34 miliardi, mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto al capitolo 6878 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l’anno 1995 e, quanto a lire 19 miliardi,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione
del Ministero del tesoro per l’anno 1995, all’uopo utilizzando per lire
16,740 miliardi l’accantonamento relativo al Ministero della pubblica
istruzione e per lire 2,260 miliardi l’accantonamento relativo al
Ministero di grazia e giustizia.
2. Il Ministro
del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Art. 7.
1. Il presente
decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà
presentato alle Camere per la conversione in legge. |