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G.U. 16 giugno 1994, n. 139
Art. 1
1. Per
prevenire e fronteggiare le gravi situazioni di pericolo e di danno a
persone o cose connesse con gli incendi boschivi sul territorio nazionale
è autorizzata la complessiva spesa di lire 65 miliardi per l'anno 1994.
2. La somma di
cui al comma 1 è destinata:
a) quanto a
lire 30 miliardi, alle esigenze di competenza del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, con riferimento a quelle derivanti dal richiamo di
vigili del fuoco volontari, dall'erogazione di compensi per lavoro
straordinario al personale di ruolo, ivi compresi i dirigenti, impiegato
nella campagna antincendi boschivi, per l'acquisto di mezzi e
attrezzature, nonché per la gestione dei nuclei elicotteri;
b) quanto a
lire 30 miliardi, alle esigenze di competenza del Ministero delle risorse
agricole, alimentari e forestali, con riferimento alla gestione operativa
e logistica degli aeromobili antincendio Canadair CL-215/415, alla
gestione ed al potenziamento degli elicotteri in dotazione al Corpo
forestale dello Stato, alla gestione dei centri operativi e stazioni
forestali A.I.B., al potenziamento delle strutture, attrezzature,
equipaggiamenti e mezzi terrestri, nonché al reclutamento di operatori
antincendio volontari nelle regioni a statuto ordinario, da distribuire in
relazione alla superficie terrestre, alla superficie forestale ed a quella
percorsa dal fuoco come media dell'ultimo triennio;
c) quanto a
lire 5 miliardi, all'avvio di un piano di rilevamento degli incendi, che
sarà realizzato d'intesa tra il Ministero delle risorse agricole,
alimentari e forestali, il Ministero dell'ambiente e le regioni
interessate alla gestione delle aree naturali protette, mediante sistemi
aventi requisiti di rapidità di installazione e di rilocabilità,
nell'ambito dei parchi nazionali, delle riserve naturali a rischio e nelle
altre aree ad elevato pregio naturalistico e culturale a rischio.
Art. 1 bis
1. Per
assicurare il potenziamento e la manutenzione dei mezzi impiegati dal
Corpo nazionale dei vigili del fuoco nella lotta agli incendi boschivi, il
Ministero della difesa è autorizzato, in deroga all'articolo 159 del regio
decreto 23 maggio 1924, n. 827, a cedere a titolo gratuito al Ministero
dell'interno il materiale di ricambio e le attrezzature relativi agli
elicotteri AB 204, già radiati dalla Marina militare ed acquistati dal
Corpo nazionale dei vigili del fuoco
Art. 2
1. Ai fini
indicati nell'articolo 1, comma 2, lettera a), e limitatamente al periodo
1° luglio-15 settembre per assicurare la funzionalità delle squadre
operative nei comandi provinciali che presentino nel profilo di capo
squadra una carenza di organico superiore alla media nazionale delle
vacanze, è consentito il conferimento delle mansioni del predetto profilo
con diritto al trattamento economico corrispondente, secondo quanto
stabilito dai commi 1 e 2 dell'articolo 57 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in
deroga al comma 6 del medesimo articolo
2. Agli
operatori antincendio volontari, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera
b), le cui prestazioni sono rese a titolo gratuito, verrà garantita, oltre
all'equipaggiamento ed alle attrezzature, specifica copertura
assicurativa. Con apposito provvedimento il Corpo forestale dello Stato
provvede alla selezione ed all'impiego degli operatori forestali
antincendi volontari
Art. 3
1. Le regioni
individuate nell'articolo 30-bis del decreto-legge 28 dicembre 1989, n.
415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, e
nell'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, che non
abbiano ancora provveduto a realizzare gli interventi di cui alle medesime
normative, sono tenute a definire gli atti di consegna dei relativi lavori
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto. Trascorso inutilmente tale termine, i contributi di cui alle
predette normative sono revocati per la parte non utilizzata. Il Ministro
delle risorse agricole, alimentari e forestali provvede ai conseguenti
recuperi ed al versamento delle relative somme all'entrata del bilancio
dello Stato.
Art. 4
1. All'onere
derivante dall'attuazione del presente decreto, pari a lire 65 miliardi
per l'anno 1994, si provvede quanto a lire 52 miliardi mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6878
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994 e
quanto a lire 13 miliardi mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno 1994, utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
2. Il Ministro
del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Art. 5
1. Il presente
decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà
presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente
decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo
a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
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