|
G.U. 12 agosto, n. 188
Art. 1.
1. Il
decreto-legge 15 giugno 1994, n. 377, recante disposizioni urgenti per
fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale, è convertito
in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 15 GIUGNO
1994, N. 377
Il titolo del
decreto-legge è sostituito dal seguente:
"Disposizioni
urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio
nazionale".
All’art.1,al
comma 1, tra le parole: "Per" e "fronteggiare" sono inserite
le seguenti: "prevenire e".
Dopo l’art.
1, è inserito il seguente:
Art.1-bis.
1. Per
assicurare il potenziamento e la manutenzione dei mezzi impiegati dal
Corpo nazionale dei vigili del fuoco nella lotta agli incendi boschivi, il
Ministero della difesa è autorizzato, in deroga all’art. 159 del regio
decreto 23 maggio 1924, n. 827, a cedere a titolo gratuito al Ministero
dell’interno il materiale di ricambio e le attrezzature relativi agli
elicotteri AB 204, già radiati dalla Marina militare ed acquistati dal
Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
All’art.3,
al comma 1, primo periodo, le parole: "trenta giorni" sono sostituite
dalle seguenti: "centottanta giorni"
All’art. 4,
il comma 1 è sostituito dal seguente:
1. All’onere
derivante dall’attuazione del presente decreto, pari a lire 65 miliardi
per l’anno 1994, si provvede quanto a lire 52 miliardi mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6878
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno 1994 e
quanto a lire 13 miliardi mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l’anno 1994, utilizzando l’accantonamento relativo alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri. |