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IL D.L. n.332/1993,tra
l’altro, ha modificato l’art.9 della L.47/1975 (Norme integrative per la
difesa dei boschi dagli incendi) introducendo due commi al menzionato
articolo che pertanto risulta così vigente:
TITOLO III
Divieti e sanzioni
9.
Nei periodi durante i quali il pericolo di incendio e’ maggiore, le
amministrazioni regionali, avvalendosi dei propri organi, del personale
del Corpo forestale dello Stato, nonché delle associazioni per la
protezione della natura, rendono noto, nei rispettivi territori, lo stato
di grave pericolosità.
La
comunicazione e’ data anche ai comandi militari i quali, nelle esecuzioni
di esercitazioni, campi e tiri, adottano tutte le precauzioni necessarie
per prevenire gli incendi.
Ad
integrazione delle norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n.
3267 (3/a), e relative norme regolamentari, durante il periodo di grave
pericolosità, e’ vietato: accendere fuochi, far brillare mine, usare
apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori,
fornelli o inceneritori che producano faville o brace, fumare o compiere
ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o
immediato di incendio.
Nelle zone
boscate, comprese nei piani di cui all’articolo 1 della presente legge, i
cui soprassuoli boschivi siano stati distrutti o danneggiati dal fuoco, e’
vietato l’insediamento di costruzioni di qualsiasi tipo.
Tali zone non
possono comunque avere una destinazione diversa da quella in atto prima
dell’incendio.
Fino
all’approvazione dei piani di cui all’articolo 1 , in tutte le zone i cui
soprassuoli boschivi siano stati distrutti o danneggiati dal fuoco e’
vietato l’insediamento di costruzioni di qualunque tipo.
E’ fatto
obbligo al sindaco di compilare e trasmettere, entro il mese di ottobre di
ogni anno, alla regione ed al Ministero dell’ambiente una planimetria, in
adeguata scala, del territorio comunale percorso dal fuoco; in tale
territorio non sono consentite destinazioni d’uso diverse da quelle in
atto prima dell’incendio per almeno dieci anni.
In tutti gli
atti di compravendita di aree ed immobili ricadenti nel territori sopra
indicati deve essere espressamente richiamato, pena la nullità dell’atto,
il suddetto vincolo. |