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G.U. 30 ottobre, n. 256
Art. 1.
1. Il
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 332, recante disposizioni urgenti per
fronteggiare il rischio di incendi nelle aree protette, č convertito in
legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 30 AGOSTO
1993, N. 332
All'art. 1:
il comma 1 č
sostituito dal seguente:
1. Allo scopo
di far fronte alla straordinaria necessitā determinata dal ripetersi, sul
territorio nazionale, di incendi boschivi di vasta dimensione e gravitā
possono essere utilizzati gli stanziamenti relativi agli anni 1993 e 1994
di cui all'art. 5, comma 9, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, e
disponibili sul capitolo 7302, per la parte non concernente l'accensione
di mutui, dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente;
al comma 2, le
parole: "aree protette, con particolare riguardo al" sono
sostituite dalle altre: "zone boschive, con prioritā per quelle
comprese nelle aree protette. Le suddette misure riguarderanno anche il";
dopo le parole: "potenziamento dei mezzi antincendio del Corpo
forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" sono
inserite le seguenti: "e di quelli relativi all'avvistamento degli
incendi";
al comma 3,
sono soppresse le parole: "adottate anche in deroga alle norme vigenti,
ivi comprese quelle di contabilitā generale dello Stato, nel rispetto dei
princėpi generali dell'ordinamento,";
al comma 5,
sono soppresse le parole: " , anche nel conto residui".
Dopo l'art. 1,
č inserito il seguente:
Art. 1-bis.
1. All'art. 9
della legge 1° marzo 1975, n. 47, sono aggiunti, in fine, i seguenti
commi: "Fino all'approvazione dei piani di cui all'art. 1, in tutte le
zone i cui soprassuoli boschivi siano stati distrutti o danneggiati dal
fuoco č vietato l'insediamento di costruzioni di qualunque tipo. é fatto
obbligo al sindaco di compilare e trasmettere, entro il mese di ottobre di
ogni anno, alla Regione ed al Ministero dell'ambiente una planimetria, in
adeguata scala, del territorio comunale percorso dal fuoco; in tale
territorio non sono consentite destinazioni d'uso diverse da quelle in
atto prima dell'incendio per almeno dieci anni. In tutti gli atti di
compravendita di aree ed immobili ricadenti nei territori sopra indicati
deve essere espressamente richiamato, pena la nullitā dell'atto, il
suddetto vincolo".
ART 1 MOD L
01.03.1975 n. 47 ART 9 |