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Normativa Nazionale

Legge 29 ottobre 1993, n. 428

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 332, recante disposizioni urgenti per fronteggiare il rischio di incendi nelle aree protette.


G.U. 30 ottobre, n. 256

Art. 1.

1. Il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 332, recante disposizioni urgenti per fronteggiare il rischio di incendi nelle aree protette, č convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 30 AGOSTO 1993, N. 332

All'art. 1:

il comma 1 č sostituito dal seguente:

1. Allo scopo di far fronte alla straordinaria necessitā determinata dal ripetersi, sul territorio nazionale, di incendi boschivi di vasta dimensione e gravitā possono essere utilizzati gli stanziamenti relativi agli anni 1993 e 1994 di cui all'art. 5, comma 9, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, e disponibili sul capitolo 7302, per la parte non concernente l'accensione di mutui, dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente;

al comma 2, le parole: "aree protette, con particolare riguardo al" sono sostituite dalle altre: "zone boschive, con prioritā per quelle comprese nelle aree protette. Le suddette misure riguarderanno anche il"; dopo le parole: "potenziamento dei mezzi antincendio del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" sono inserite le seguenti: "e di quelli relativi all'avvistamento degli incendi";

al comma 3, sono soppresse le parole: "adottate anche in deroga alle norme vigenti, ivi comprese quelle di contabilitā generale dello Stato, nel rispetto dei princėpi generali dell'ordinamento,";

al comma 5, sono soppresse le parole: " , anche nel conto residui".

Dopo l'art. 1, č inserito il seguente:

Art. 1-bis. 

1. All'art. 9 della legge 1° marzo 1975, n. 47, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "Fino all'approvazione dei piani di cui all'art. 1, in tutte le zone i cui soprassuoli boschivi siano stati distrutti o danneggiati dal fuoco č vietato l'insediamento di costruzioni di qualunque tipo. é fatto obbligo al sindaco di compilare e trasmettere, entro il mese di ottobre di ogni anno, alla Regione ed al Ministero dell'ambiente una planimetria, in adeguata scala, del territorio comunale percorso dal fuoco; in tale territorio non sono consentite destinazioni d'uso diverse da quelle in atto prima dell'incendio per almeno dieci anni. In tutti gli atti di compravendita di aree ed immobili ricadenti nei territori sopra indicati deve essere espressamente richiamato, pena la nullitā dell'atto, il suddetto vincolo". 

ART 1 MOD L 01.03.1975 n. 47 ART 9