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G.U. 25 maggio 1989, n. 120, suppl. ord.
Titolo I -
Le attività, i soggetti, i servizi
Capo I -
Le attività
Art. 1
(Finalità della legge)
1. La presente
legge ha per scopo di assicurare la difesa del suolo, il risanamento delle
acque, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico per gli usi di
razionale sviluppo economico e sociale, la tutela degli
2. Per il
conseguimento delle finalità perseguite dalla presente legge, la pubblica
Amministrazione svolge ogni opportuna azione di carattere conoscitivo, di
programmazione e pianificazione degli interventi, di loro esecuzione, in
conformità alle disposizioni che seguono.
3. Ai fini
della presente legge si intende: a) per suolo: il territorio, il suolo, il
sottosuolo, gli abitati e le opere infrastrutturali; b) per acque: quelle
meteoriche, fluviali, sotterranee e marine; c) per corso d'acqua: i corsi
d'acqua, i fiumi, i torrenti, i canali, i laghi, le lagune, gli altri
corpi idrici; d) per bacino idrografico: il territorio dal quale le acque
pluviali o di fusione delle nevi e dei ghiacciai, defluendo in superficie,
si raccolgono in un determinato corso d'acqua direttamente o a mezzo di
affluenti, nonché il territorio che può essere allagato dalle acque del
medesimo corso d'acqua, ivi compresi i suoi rami terminali con le foci in
mare ed il litorale marittimo prospiciente; qualora un territorio possa
essere allagato dalle acque di più corsi d'acqua, esso si intende
ricadente nel bacino idrografico il cui bacino imbrifero montano ha la
superficie maggiore; e) per sub-bacino: una parte del bacino idrografico,
quale definito dalla competente Autorità amministrativa.
4. Alla
realizzazione delle attività previste al comma 1 concorrono, secondo le
rispettive competenze: lo Stato, le regioni a statuto speciale ed
ordinario, le Province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i
comuni, le comunità montane, i consorzi di bonifica ed irrigazione e
quelli di bacino imbrifero montano. 5. Le disposizioni della presente
legge costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale della
Repubblica nonché principi fondamentali ai sensi dell'art. 117 della
Costituzione.
Art. 2
(Attività conoscitiva)
1.
Nell'attività conoscitiva, svolta per le finalità della presente legge e
riferita all'intero territorio nazionale, si intendono comprese le azioni
di: - raccolta, elaborazione, archiviazione e diffusione dei dati; -
accertamento, sperimentazione, ricerca e studio degli elementi
dell'ambiente fisico e delle condizioni generali di rischio; - formazione
ed aggiornamento delle carte tematiche del territorio; - valutazione e
studio degli effetti conseguenti alla esecuzione dei piani, dei programmi
e dei progetti di opere previsti dalla presente legge; - attuazione di
ogni iniziativa a carattere conoscitivo ritenuta necessaria per il
conseguimento delle finalità di cui all'art. 1.
2. L'attività
conoscitiva di cui al presente articolo è svolta, sulla base delle
deliberazioni di cui all'art. 4, comma 1, secondo criteri, metodi e
standards di raccolta, elaborazione e consultazione, nonché modalità di
coordinamento e di collaborazione tra i soggetti pubblici comunque
operanti nel settore, che garantiscano la possibilità di omogenea
elaborazione ed analisi e la costituzione e gestione, ad opera dei servizi
tecnici nazionali, di un unico sistema informativo, cui vanno raccordati i
sistemi informativi regionali e quelli delle province autonome.
3. E' fatto
obbligo alle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
nonché alle istituzioni ed agli enti pubblici, anche economici, che
comunque raccolgano dati nel settore della difesa del suolo, di
trasmetterli alla regione territorialmente interessata ed ai competenti
servizi tecnici nazionali, di cui all'art. 9, secondo le modalità definite
ai sensi del comma 2 del presente articolo.
Art. 3 (Le
attività di pianificazione, di programmazione e di attuazione)
1. Le attività
di programmazione, di pianificazione e di attuazione degli interventi
destinati a realizzare le finalità indicate all'art. 1 curano in
particolare: a) la sistemazione, la conservazione ed il recupero del suolo
nei bacini idrografici, con interventi idrogeologici, idraulici,
idraulico-forestali, idraulico-agrari, silvo-pastorali, di forestazione e
di bonifica, anche attraverso processi di recupero naturalistico, botanico
e faunistico; b) la difesa, la sistemazione e la regolazione dei corsi
d'acqua, dei rami terminali dei fiumi e delle loro foci nel mare, nonché
delle zone umide; c) la moderazione delle piene, anche mediante serbatoi
di invaso, vasche di laminazione, casse di espansione, scaricatori,
scolmatori, diversivi o altro, per la difesa dalle inondazioni e dagli
allagamenti; d) la disciplina delle attività estrattive, al fine di
prevenire il dissesto del territorio, inclusi erosione ed abbassamento
degli alvei e delle coste; e) la difesa e il consolidamento dei versanti e
delle aree instabili, nonché la difesa degli abitati e delle
infrastrutture contro i movimenti franosi, le valanghe e altri fenomeni di
dissesto; f) il contenimento dei fenomeni di subsidenza dei suoli e di
risalita delle acque marine lungo i fiumi e nelle falde idriche, anche
mediante operazioni di ristabilimento delle preesistenti condizioni di
equilibrio e delle falde sotterranee; g) la protezione delle coste e degli
abitati dall'invasione e dall'erosione delle acque marine ed il
ripascimento degli arenili, anche mediante opere di ricostituzione dei
cordoni dunosi; h) il risanamento delle acque superficiali e sotterranee
allo scopo di fermarne il degrado e, rendendole conformi alle normative
comunitarie e nazionali, assicurarne la razionale utilizzazione per le
esigenze dell'alimentazione, degli usi produttivi, del tempo libero, della
ricreazione e del turismo, mediante opere di depurazione degli effluenti
urbani, industriali ed agricoli, e la definizione di provvedimenti per la
trasformazione dei cicli produttivi industriali ed il razionale impiego di
concimi e pesticidi in agricoltura; i) la razionale utilizzazione delle
risorse idriche superficiali e profonde, con una efficiente rete
idraulica, irrigua ed idrica, garantendo, comunque, che l'insieme delle
derivazioni non pregiudichi il minimo deflusso costante vitale negli alvei
sottesi, nonché la Polizia delle acque; l) lo svolgimento funzionale dei
servizi di Polizia idraulica, di navigazione interna, di piena e di pronto
intervento idraulico, nonché della gestione degli impianti; m) la
manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e degli impianti nel
settore e la conservazione dei beni; n) la regolamentazione dei territori
interessati dagli interventi di cui alle lettere precedenti ai fini della
loro tutela ambientale, anche mediante la determinazione di criteri per la
salvaguardia e la conservazione delle aree demaniali e la costituzione di
parchi fluviali e lacuali e di aree protette; o) la gestione integrata in
ambiti ottimali dei servizi pubblici nel settore, sulla base di criteri di
economicità e di efficienza delle prestazioni; p) il riordino del vincolo
idrogeologico; q) l'attività di prevenzione e di allerta svolta dagli enti
periferici operanti sul territorio.
2. Le attività
di cui al presente articolo sono svolte, sulla base delle deliberazioni di
cui all'art. 4, comma 1, secondo criteri, metodi e standards, nonché
modalità di coordinamento e di collaborazione tra i soggetti pubblici
comunque competenti al fine, tra l'altro, di garantire omogeneità di: a)
condizioni di salvaguardia della vita umana e del territorio, ivi compresi
gli abitati ed i beni; b) modalità di utilizzazione delle risorse e dei
beni, e di gestione dei servizi connessi.
Capo II
I soggetti centrali
Art. 4 (Il
Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Comitato dei Ministri per i
servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del
suolo)
1. Il
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei lavori
pubblici ovvero del Comitato dei Ministri di cui al comma 2 nel caso di
cui alla lettera d), e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri,
approva con proprio decreto: a) le deliberazioni concernenti i metodi ed i
criteri, anche tecnici, per lo svolgimento delle attività di cui agli artt.
2 e 3, nonché per la verifica ed il controllo dei piani di bacino, dei
programmi di intervento e di quelli di gestione; b) gli atti relativi alla
delimitazione dei bacini di rilievo nazionale e interregionale; c) i piani
di bacino di rilievo nazionale, sentito il Comitato nazionale per la
difesa del suolo di cui all'art. 6 e previo parere del Consiglio superiore
dei lavori pubblici; d) il programma nazionale di intervento, di cui
all'art. 25, comma 3; e) gli atti volti a provvedere in via sostitutiva in
caso di persistente inattività dei soggetti ai quali sono demandate le
funzioni previste dalla presente legge, qualora si tratti di attività da
svolgersi entro termini essenziali, avuto riguardo alle obbligazioni
assunte o alla natura degli interventi; f) ogni altro atto di indirizzo e
coordinamento nel settore disciplinato dalla presente legge.
2. E'
istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Comitato
dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore
della difesa del suolo. Il Comitato, presieduto dal Presidente del
Consiglio dei Ministri o, su sua delega, da un Ministro membro del
Comitato stesso, è composto dai Ministri dei lavori pubblici,
dell'ambiente, dell'agricoltura e delle foreste, per il coordinamento
della protezione civile, per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno,
per gli affari regionali ed i problemi istituzionali e per i beni
culturali e ambientali (1).
3. Il Comitato
dei Ministri ha funzioni di alta vigilanza sui servizi tecnici nazionali
ed adotta gli atti di indirizzo e di coordinamento delle loro attività.
Propone al Presidente del Consiglio dei Ministri lo schema di programma
nazionale di intervento, di cui all'art. 25, comma 3, che coordina con
quelli delle regioni e degli altri enti pubblici a carattere nazionale,
verificandone l'attuazione. 4. Per lo svolgimento delle funzioni di
segreteria tecnica, il Comitato dei Ministri si avvale delle strutture
delle Amministrazioni statali competenti 4-bis. I principi degli atti di
indirizzo e coordinamento di cui al presente articolo sono preventivamente
sottoposti alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (2).
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(1) Comma
sostituito dall'art. 1, comma 1, L. 7 agosto 1990, n. 253. (2) Comma
aggiunto dall'art. 1, comma 2, L. 7 agosto 1990, n. 253.
Art. 5
(Competenze del Ministero dei lavori pubblici e del Ministero
dell'ambiente)
1. Le
attribuzioni statali previste dalla presente legge sono svolte sotto la
responsabilità del Ministro dei lavori pubblici e del Ministro
dell'ambiente, secondo le rispettive competenze.
2. Il Ministro
dei lavori pubblici: a) formula proposte, sentito il Comitato nazionale
per la difesa del suolo ai fini dell'adozione, ai sensi dell'art. 4, degli
indirizzi e dei criteri per lo svolgimento del servizio di Polizia
idraulica, di navigazione interna, di piena e di pronto intervento
idraulico e per la realizzazione, gestione e manutenzione delle opere e
degli impianti e la conservazione dei beni; b) provvede al soddisfacimento
delle esigenze organizzative necessarie al funzionamento del Comitato
nazionale per la difesa del suolo, le cui spese di carattere obbligatorio
sono poste a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero;
c) predispone la relazione sull'uso del suolo e sulle condizioni
dell'assetto idrogeologico, da allegare alla relazione sullo stato
dell'ambiente di cui all'art. 1, comma 6, della legge 8 luglio 1986, n.
349, nonché la relazione sullo stato di attuazione dei programmi triennali
di intervento, di cui all'art. 25, da allegare alla relazione previsionale
e programmatica, ai sensi dell'art. 29 della presente legge. La relazione
sull'uso del suolo e sulle condizioni dell'assetto idrogeologico e la
relazione sullo stato dell'ambiente sono redatte avvalendosi dei servizi
tecnici nazionali; d) provvede, in tutti i bacini di rilievo nazionale e a
mezzo del magistrato alle acque di Venezia, del magistrato per il Po di
Parma e dei Provveditorati regionali alle opere pubbliche, alla
progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di
competenza statale, nonché all'organizzazione e al funzionamento dei
servizi di Polizia idraulica e di pronto intervento di propria competenza
(1); e) opera, ai sensi dell'art. 2, commi 5 e 6, della legge 8 luglio
1986, n. 349, rispettivamente, di concerto e di intesa con il Ministro
dell'ambiente per assicurare il coordinamento, ad ogni livello di
pianificazione, delle funzioni di difesa del suolo con gli interventi per
la tutela e l'utilizzazione delle acque e per la tutela dell'ambiente.
3. Il Ministro
dell'ambiente provvede, nei bacini di rilievo nazionale ed interregionale,
all'esercizio delle funzioni amministrative di competenza statale in
materia di tutela dall'inquinamento e di smaltimento dei rifiuti, anche
per gli aspetti di rilevanza ambientale di cui, in particolare, all'art.
3, comma 1, lettere a) ed h).
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(1) Lettera
modificata dall'art. 1, comma 3, L. 7 agosto 1990, n. 253.
Art. 6
(Comitato nazionale per la difesa del suolo: istituzione e compiti)
1. E'
istituito presso il Ministero dei lavori pubblici il Comitato nazionale
per la difesa del suolo.
2. Detto
Comitato, presieduto dal Ministro dei lavori pubblici, è composto da
esperti nel settore della difesa del suolo, designati, su richiesta del
Ministro dei lavori pubblici, in ragione di: a) due rappresentanti di
ciascuno dei Ministeri dei lavori pubblici, dell'ambiente e
dell'agricoltura e delle foreste; b) un rappresentante di ciascuno dei
seguenti Ministeri: - per i beni culturali e ambientali; - del bilancio e
della programmazione economica; - dei trasporti; - della sanità; - della
marina mercantile; - dell'industria, del commercio e dell'artigianato; -
delle finanze; - del tesoro; - dell'università e della ricerca scientifica
e tecnologica; - nonché dei Ministri per il coordinamento della protezione
civile; - per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e per gli affari
regionali ed i problemi istituzionali (1). c) un rappresentante di
ciascuno dei seguenti enti: - Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR); -
Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL); - Ente nazionale per la
ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA);
d) un rappresentante di ciascuna delle regioni e delle Province autonome
di Trento e di Bolzano; e) un rappresentante, per ciascuno,
dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), dell'Unione Province
Italiane (UPI) e dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM);
f) uno designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, per il profilo
dell'organizzazione amministrativa.
3. Del
Comitato, altresì, fanno parte il presidente generale ed il presidente
della IV sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nonché il
direttore generale della difesa del suolo del Ministero dei lavori
pubblici, di cui all'art. 7, ed il direttore del servizio prevenzione
degli inquinamenti e risanamento ambientale del Ministero dell'ambiente.
4. Il Comitato
è costituito su proposta del Ministro dei lavori pubblici con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri e dura in carica cinque anni. Con le
medesime modalità si procede alla eventuale sostituzione di componenti.
5. Qualora
entro il termine di novanta giorni dalla richiesta del Ministro dei lavori
pubblici, di cui al comma 2, siano pervenute le designazioni di almeno la
metà dei componenti, il Comitato si intende comunque costituito ed è
abilitato ad esercitare le proprie funzioni con i membri designati. Alle
necessarie integrazioni provvede con successivi decreti il Presidente del
Consiglio dei Ministri.
6. Con
apposito regolamento, approvato con decreto del Ministro dei lavori
pubblici, il Comitato disciplina il proprio funzionamento, prevedendo
anche la costituzione di sottocommissioni. Per l'espletamento delle
proprie attribuzioni, si avvale della segreteria di cui all'art. 7 e dei
servizi tecnici di cui all'art. 9.
7. Il Comitato
formula pareri, proposte ed osservazioni, anche ai fini dell'esercizio
delle funzioni di indirizzo e coordinamento di cui all'art. 4, in ordine
alle attività ed alle finalità della presente legge, ed ogni qualvolta ne
è richiesto dal Ministro dei lavori pubblici. In particolare: a) formula
proposte per l'adozione degli indirizzi, dei metodi e dei criteri di cui
al predetto art. 4; b) formula proposte per il costante adeguamento
scientifico ed organizzativo dei servizi tecnici nazionali e del loro
coordinamento con i servizi, gli istituti, gli Uffici e gli enti pubblici
e privati che svolgono attività di rilevazione, studio e ricerca in
materie riguardanti, direttamente o indirettamente, il settore della
difesa del suolo; c) formula osservazioni sui piani di bacino, ai fini
della loro conformità agli indirizzi e ai criteri di cui all'art. 4; d)
esprime pareri sulla ripartizione degli stanziamenti autorizzati da
ciascun programma triennale tra i soggetti preposti all'attuazione delle
opere e degli interventi individuati dai piani di bacino; e) esprime
pareri sui programmi di intervento di competenza statale per i bacini di
rilievo nazionale.
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(1) Lettera
sostituita dall'art. 2, comma 1, L. 7 agosto 1990, n. 253.
Art. 7
(Direzione generale della difesa del suolo)
1. La
Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici del Ministero
dei lavori pubblici assume la denominazione di Direzione generale della
difesa del suolo ed espleta le funzioni di segreteria del Comitato
nazionale per la difesa del suolo, oltre a quelle già di sua competenza e
a quelle attribuite al Ministero dei lavori pubblici dall'art. 5.
>2. Le
funzioni di segreteria del Comitato nazionale per la difesa del suolo sono
esercitate, per le materie concernenti la difesa delle acque
dall'inquinamento, dal servizio prevenzione degli inquinamenti e
risanamento ambientale del Ministero dell'ambiente.
3. Con decreto
del Ministro dei lavori pubblici si provvede, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, alla organizzazione della
Direzione generale della difesa del suolo, dotandola delle strutture
tecniche, degli strumenti, degli istituti e delle risorse necessari, tra
l'altro, a garantire il più efficace supporto dell'attività del Comitato
nazionale per la difesa del suolo.
Art. 8
(Collaborazione interministeriale)
1. Il
Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri membri del Comitato di
cui all'art. 4 possono richiedere, per il tramite del Ministro competente,
alle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che sono tenute a
provvedere, l'espletamento delle attività necessarie all'esercizio delle
competenze loro attribuite dalla presente legge.
Art. 9 (I
servizi tecnici nazionali)
1. Presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri sono istituiti i servizi tecnici
nazionali, in un sistema coordinato ed unitario sotto l'alta vigilanza del
Comitato dei Ministri di cui all'art. 4. Ai servizi tecnici nazionali è
assicurata autonomia scientifica, tecnica, organizzativa ed operativa.
2. I servizi
tecnici già esistenti presso i Ministeri dei lavori pubblici e
dell'ambiente sono costituiti nei seguenti servizi tecnici nazionali: -
idrografico e mareografico; - sismico; - geologico; - dighe; Con la
procedura ed i criteri di cui al comma 9 vengono costituiti gli ulteriori
servizi tecnici nazionali necessari allo scopo di perseguire l'obiettivo
della conoscenza del territorio e dell'ambiente, nonché delle loro
trasformazioni. A tal fine sono prioritariamente riorganizzate le
strutture della pubblica amministrazione che già operano nel settore,
nonché quelle del Corpo forestale dello Stato e quelle preposte
all'intervento straordinario nel Mezzogiorno.
3.
Dell'attività dei servizi tecnici nazionali si avvalgono direttamente i
Ministri dei lavori pubblici, dell'ambiente, dell'agricoltura e delle
foreste, della marina mercantile e per il coordinamento della protezione
civile, le autorità dei bacini di rilievo nazionale, gli organismi
preposti a quelli di rilievo interregionale e regionale, il Comitato
nazionale per la difesa del suolo, il Consiglio superiore dei lavori
pubblici, la Direzione generale della difesa del suolo del Ministero dei
lavori pubblici, il servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento
ambientale e il servizio valutazione dell'impatto ambientale, informazione
ai cittadini per la relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero
dell'ambiente, nonché il Dipartimento per il Mezzogiorno (1).
4. I servizi
tecnici nazionali hanno le seguenti funzioni: a) svolgere l'attività
conoscitiva, qual è definita all'art. 2; b) realizzare il sistema
informativo unico e la rete nazionale integrati di rilevamento e
sorveglianza, secondo quanto previsto al comma 5; c) fornire, a chiunque
ne faccia richiesta, dati, pareri e consulenze, secondo un tariffario
fissato ogni biennio con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, sentito il Comitato dei Ministri di cui all'art. 4. Le tariffe
sono stabilite in base al principio della partecipazione al costo delle
prestazioni da parte di chi ne usufruisca.
5. I servizi
tecnici nazionali organizzano, gestiscono e coordinano un sistema
informativo unico ed una rete nazionale integrati di rilevamento e
sorveglianza, definendo con le Amministrazioni statali, le regioni e gli
altri soggetti pubblici e privati interessati, le integrazioni ed i
coordinamenti necessari. All'organizzazione ed alla gestione della rete
sismica integrata concorre, sulla base di apposite convenzioni, l'Istituto
nazionale di geofisica (2).
6. Nell'ambito
del Comitato dei Ministri di cui all'art. 4, ciascuno dei Ministri che lo
compongono propone, nel settore di sua competenza, le misure di indirizzo
e di coordinamento volte alla completa realizzazione del sistema
informativo e della rete integrati di cui al comma 5, ed in particolare le
priorità nel rilevamento e nella predisposizione della base di dati.
7. Ai servizi
tecnici nazionali è preposto un Consiglio dei direttori, composto dal
presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo presiede,
dai direttori dei singoli servizi tecnici nazionali di cui al comma 1,
nonché dai responsabili dell'Istituto geografico militare, del Centro
interregionale per la cartografia, dell'Istituto idrografico della marina,
del Servizio metereologico dell'Aeronautica militare, del Corpo forestale
dello Stato e dell'Istituto nazionale di geofisica.
8. Il
Consiglio dei direttori: a) provvede, in conformità alle deliberazioni di
cui all'art. 4, al coordinamento dell'attività svolta dai singoli servizi
tecnici nazionali, dai servizi tecnici dei soggetti competenti ai sensi
dell'art. 1, comma 4, nonché dagli altri organismi indicati al precedente
comma 7; b) esercita ogni altra funzione demandatagli con i regolamenti di
cui al comma 9.
9. Entro un
anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con appositi
regolamenti, emanati con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentite le competenti
Commissioni parlamentari, si provvede alla riorganizzazione ed al
potenziamento dei servizi tecnici di cui al comma 2, in particolare
disciplinando: a) l'ordinamento dei servizi tecnici nazionali ed i criteri
generali di organizzazione, anche sotto il profilo della articolazione
territoriale, di ogni singolo servizio; b) i criteri generali per il
coordinamento dell'attività dei servizi tecnici nazionali, dei servizi
tecnici dei soggetti competenti ai sensi dell'art. 1, comma 4, tenendo
conto in modo particolare dell'attività svolta dai servizi tecnici
regionali; c) i criteri per la formazione di ruoli tecnici omogenei per
ciascun servizio, con l'attribuzione di posizioni giuridiche basate sul
possesso del titolo professionale necessario allo svolgimento delle
attività di ogni singolo servizio e sul livello professionale delle
mansioni da svolgere; d) i criteri generali per l'attribuzione della
dirigenza dei servizi e dei singoli settori in cui gli stessi sono
articolati nel rispetto del principio della preposizione ai servizi ed ai
singoli settori tecnici di funzionari appartenenti ai relativi ruoli; e)
le modalità di organizzazione e di gestione del sistema informativo unico
e della rete nazionale integrati di rilevamento e sorveglianza; f) le
modalità che consentono ai servizi tecnici nazionali di avvalersi
dell'attività di enti e organismi specializzati operanti nei settori di
rispettiva competenza nonché di impiegare in compiti di istituto
ricercatori e docenti universitari, sulla base di convenzioni-tipo,
adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che
definiscono l'applicazione delle disposizioni in materia di comandi
finalizzate all'interscambio culturale e scientifico.
10. Ai servizi
tecnici nazionali sono preposti dirigenti generali tecnici.
11. I
direttori dei servizi tecnici nazionali idrografico e mareografico,
sismico, dighe, geologico fanno parte di diritto del Consiglio superiore
dei lavori pubblici.
12. Con la
procedura e le modalità di cui al comma 9 si provvede, tenendo conto della
riorganizzazione del sistema dei servizi tecnici nazionali, a quella
funzionale del servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei
lavori pubblici.
13. A
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla
definizione del nuovo ordinamento dei servizi tecnici nazionali, nonché
dei ruoli tecnici omogenei di cui al comma 9, lettera c), il personale di
ruolo, in servizio alla data predetta presso i servizi idrografico e
mareografico, sismico, dighe, geologico, è collocato, senza soluzione di
continuità, in appositi ruoli transitori presso le amministrazioni di
appartenenza per il successivo automatico trasferimento nei ruoli del
nuovo ordinamento, fatti salvi lo stato giuridico ed il trattamento
economico comunque posseduti. All'identificazione del personale da
ricomprendere nei ruoli predetti si provvede con decreto del Ministro
competente che determina altresì le dotazioni organiche dei profili
professionali occorrenti in misura pari alle unità da trasferire. I
provvedimenti relativi allo stato giuridico ed al trattamento economico
del personale inquadrato nei ruoli transitori sono adottati dal Presidente
del Consiglio dei Ministri, o da un Ministro da lui delegato, di concerto
con il Ministro presso il cui dicastero è istituito ciascun ruolo
transitorio.
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(1) Comma
sostituito dall'art. 3, comma 1, L. 7 agosto 1990, n. 253. (2) Comma
modificato dall'art. 1-bis, comma 4, D.L. 4 dicembre 1993, n. 496.
Capo III
Le regioni, gli enti locali e le AutoritA' di bacino di rilievo nazionale
Art. 10 (Le
regioni)
1. Le regioni,
ove occorra d'intesa tra loro, esercitano le funzioni ad esse trasferite e
delegate ai sensi della presente legge, ed in particolare quelle di
gestione delle risorse d'acqua e di terra e, tra l'altro: a) delimitano i
bacini idrografici di propria competenza; b) collaborano nel rilevamento e
nell'elaborazione del progetto di piano dei bacini di rilievo nazionale
secondo le direttive dei relativi Comitati istituzionali, ed adottano gli
atti di competenza; c) formulano proposte per la formazione dei programmi
e per la redazione di studi e di progetti relativi ai bacini di rilievo
nazionale; d) provvedono alla elaborazione, adozione, approvazione ed
attuazione dei piani dei bacini idrografici di rilievo regionale nonché
alla approvazione di quelli di rilievo interregionale; e) dispongono la
redazione e provvedono all'approvazione e all'esecuzione dei progetti,
degli interventi e delle opere da realizzare nei bacini di rilievo
regionale e di rilievo interregionale, istituendo, ove occorra, gestioni
comuni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; f)
provvedono, nei bacini di rilievo regionale ed in quelli di rilievo
interregionale, per la parte di propria competenza, alla organizzazione e
al funzionamento del servizio di Polizia idraulica, di piena e di pronto
intervento idraulico ed a quelli per la gestione e la manutenzione delle
opere e degli impianti e la conservazione dei beni; g) provvedono alla
organizzazione e al funzionamento della navigazione interna; h) attivano
la costituzione di Comitati per i bacini di rilievo regionale e di rilievo
interregionale e stabiliscono le modalità di consultazione di enti,
organismi, associazioni e privati interessati, in ordine alla redazione
dei piani di bacino; i) predispongono annualmente la relazione sull'uso
del suolo e sulle condizioni dell'assetto idrogeologico del territorio di
competenza e sullo stato di attuazione del programma triennale in corso e
la trasmettono al Comitato nazionale per la difesa del suolo entro il mese
di dicembre; l) assumono ogni altra iniziativa ritenuta necessaria in
materia di conservazione e difesa del territorio, del suolo e del
sottosuolo e di tutela ed uso delle acque nei bacini idrografici di
competenza ed esercitano ogni altra funzione prevista dalla presente
legge.
2. Nei
comitati tecnici di bacino di rilievo regionale ed in quelli di rilievo
interregionale deve essere assicurata la presenza a livello tecnico di
funzionari dello Stato, di cui almeno uno del Ministero dei lavori
pubblici, uno del Ministero dell'ambiente e uno del Ministero
dell'agricoltura e delle foreste. Negli stessi comitati tecnici dei bacini
ricadenti nelle aree del Mezzogiorno è altresì assicurata la presenza di
un rappresentante del Ministro per gli interventi straordinari nel
Mezzogiorno (1).
3. Il Servizio
nazionale dighe provvede in via esclusiva, anche nelle zone sismiche, alla
identificazione, al controllo dei progetti di massima, nonché al controllo
dei progetti esecutivi delle opere di sbarramento, dighe di ritenuta o
traverse che superano 15 metri di altezza o che determinano un volume di
invaso superiore a 1.000.000 di metri cubi. Restano di competenza del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato tutte le opere
di sbarramento che determinano invasi adibiti esclusivamente a deposito o
decantazione o lavaggio di residui industriali (2).
4. Rientrano
nella competenza delle regioni a statuto ordinario e a statuto speciale e
delle province autonome di Trento e Bolzano le attribuzioni di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, per gli
sbarramenti che non superano i 15 metri di altezza e che determinano un
invaso non superiore a 1.000.000 di metri cubi. Per tali sbarramenti, ove
posti al servizio di grandi derivazioni di acqua di competenza statale,
restano ferme le attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici. Il
servizio nazionale dighe fornisce alle regioni il supporto tecnico
richiesto (3).
5. Resta di
competenza statale la normativa tecnica relativa alla progettazione e
costruzione delle dighe di sbarramento di qualsiasi altezza e capacità di
invaso.
6. Le funzioni
relative al vincolo idrogeologico di cui al R.D.L. 30 dicembre 1923, n.
3267, sono interamente esercitate dalle regioni a partire dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
7. Sono
delegate alle regioni, nel rispetto degli indirizzi generali e dei criteri
definiti dallo Stato, le funzioni amministrative statali relative alla
difesa delle coste, con esclusione delle zone comprese nei bacini di
rilievo nazionale, nonché delle aree di preminente interesse nazionale per
la sicurezza dello Stato e della navigazione marittima.
8. Restano
ferme tutte le altre funzioni amministrative già trasferite o delegate
alle regioni.
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(1) Comma
sostituito dall'art. 3, comma 2, L. 7 agosto 1990, n. 253. (2) Comma
sostituito dall'art. 1, comma 2, D.L. 8 agosto 1994, n. 507. (3) Comma
sostituito dall'art. 1, comma 3, D.L. 8 agosto 1994, n. 507.
Art. 11
(Enti locali ed altri soggetti)
1. I comuni,
le province, i loro consorzi o associazioni, le comunità montane, i
consorzi di bonifica, i consorzi di bacino imbrifero montano e gli altri
enti pubblici e di diritto pubblico con sede nel bacino idrografico
partecipano all'esercizio di funzioni regionali in materia di difesa del
suolo nei modi e nelle forme stabilite dalle regioni singolarmente o
d'intesa tra loro, nell'ambito delle competenze del sistema delle
autonomie locali.
2. Gli enti di
cui al comma 1 possono avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, dei
servizi tecnici nazionali per la difesa del suolo e sono tenuti a
collaborare con essi
Art. 12
(Autorità di bacino di rilievo nazionale)
1. Nei bacini
idrografici di rilievo nazionale è istituita l'Autorità di bacino, che
opera in conformità agli obiettivi della presente legge considerando i
bacini medesimi come ecosistemi unitari.
2. Sono organi
dell'Autorità di bacino: a) il Comitato istituzionale; b) il Comitato
tecnico; c) il segretario generale e la segreteria tecnico-operativa.
3. Il Comitato
istituzionale è presieduto dal Ministro dei lavori pubblici, ovvero dal
Ministro dell'ambiente per quanto attiene al risanamento delle acque, la
tutela dei suoli dall'inquinamento e la salvaguardia dell'ecosistema
fluviale, ed è composto: - dai Ministri predetti; - dai Ministri
dell'agricoltura e delle foreste e per i beni culturali ed ambientali,
ovvero da sottosegretari delegati; - dai presidenti delle Giunte regionali
delle regioni il cui territorio è maggiormente interessato, ovvero da
assessori delegati; - dal segretario generale dell'Autorità di bacino che
partecipa con voto consultivo.
4. Il Comitato
istituzionale: a) adotta criteri e metodi per la elaborazione del piano di
bacino in conformità agli indirizzi ed ai criteri di cui all'art. 4; b)
individua tempi e modalità per l'adozione del piano di bacino, che potrà
eventualmente articolarsi in piani riferiti a sub-bacini; c) determina
quali componenti del piano costituiscono interesse esclusivo delle singole
regioni e quali costituiscono interessi comuni a più regioni; d) adotta i
provvedimenti necessari per garantire comunque l'elaborazione del piano di
bacino; e) adotta il piano di bacino; f) assicura il coordinamento dei
piani di risanamento e tutela delle acque, esercitando, fin dalla
costituzione ed in vista della revisione della legislazione in materia, le
funzioni delle conferenze interregionali di cui alla legge 10 maggio 1976,
n. 319; g) controlla l'attuazione degli schemi previsionali e
programmatici di cui all'articolo 31, del piano di bacino e dei programmi
triennali e, in caso di grave ritardo nell'esecuzione di interventi non di
competenza statale rispetto ai tempi fissati nel programma, diffida
l'amministrazione inadempiente, fissando in dodici mesi il termine massimo
per l'inizio dei lavori. Decorso infruttuosamente tale termine,
all'adozione delle misure necessarie ad assicurare l'avvio dei lavori
provvede, in via sostitutiva, il presidente della giunta regionale
interessata che, a tal fine, può avvalersi degli organi decentrati e
periferici del Ministero dei lavori pubblici (1).
5. Il Comitato
tecnico è organo di consulenza del Comitato istituzionale e provvede alla
elaborazione del piano di bacino avvalendosi della segreteria
tecnico-operativa. Esso è presieduto dal segretario generale ed è
costituito da funzionari designati, in numero complessivamente paritetico,
dalle Amministrazioni statali e da quelle regionali presenti nel Comitato
istituzionale. Il Comitato tecnico può essere integrato, su designazione
del Comitato istituzionale, da esperti di elevato livello scientifico.
6. Alla nomina
dei componenti del Comitato tecnico provvede il Ministro dei lavori
pubblici, sulla base delle designazioni pervenutegli.
7. Il
segretario generale: a) provvede agli adempimenti necessari al
funzionamento dell'Autorità di bacino; b) cura l'istruttoria degli atti di
competenza del Comitato istituzionale, cui formula proposte; c) cura i
rapporti, ai fini del coordinamento delle rispettive attività, con le
Amministrazioni statali, regionali e degli enti locali; d) cura
l'attuazione delle direttive del Comitato istituzionale agendo per conto
del Comitato medesimo nei limiti dei poteri delegatigli; e) riferisce al
Comitato istituzionale sullo stato di attuazione del piano di bacino per
l'esercizio del potere di vigilanza ed in tale materia esercita i poteri
che gli vengono delegati dal Comitato medesimo; f) cura la raccolta dei
dati relativi agli interventi programmati ed attuati, nonché alle risorse
stanziate per le finalità del piano di bacino da parte dello Stato, delle
regioni e degli enti locali e comunque agli interventi da attuare
nell'ambito del bacino, qualora abbiano attinenza con le finalità del
piano medesimo; g) è preposto alla segreteria tecnico-operativa.
8. Il
segretario generale è nominato dal Comitato istituzionale, su proposta del
Ministro dei lavori pubblici d'intesa con il Ministro dell'ambiente, tra i
funzionari del Comitato tecnico ovvero tra esperti di comprovata
qualificazione professionale nel settore disciplinato dalla presente
legge. La carica di segretario generale ha durata quinquennale.
9. La
segreteria tecnico-operativa, costituita da dipendenti
dell'Amministrazione dei lavori pubblici e da personale designato dalle
Amministrazioni statali e dalle regioni interessate, è articolata negli
Uffici: a) segreteria; b) studi e documentazione; c) piani e programmi.
10. Le Autorità di bacino hanno sede provvisoria presso il magistrato alle
acque di Venezia, il magistrato per il Po di Parma ed i Provveditorati
regionali alle opere pubbliche competenti ed individuati dal Ministro dei
lavori pubblici, cui spettano le determinazioni definitive.
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(1) Lettera
sostituita dall'art. 12, comma 1, D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, convertito,
con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 1993, n. 493.
Titolo
II - Gli ambiti, gli strumenti, gli interventi, le risorse
Capo I
Gli ambiti
Art. 13
(Classificazione dei bacini idrografici e loro delimitazione)
1. L'intero
territorio nazionale, ivi comprese le isole minori, è ripartito in bacini
idrografici. Ai fini della presente legge i bacini idrografici sono
classificati in bacini di rilievo nazionale, interregionale e regionale.
2. I bacini di
rilievo nazionale ed interregionale sono provvisoriamente delimitati come
da cartografia allegata al D.P.C.M. 22 dicembre 1977, pubblicato nella
G.U. n. 354 del 29 dicembre 1977. Eventuali variazioni possono essere
disposte ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera b). 3. Le regioni
provvedono, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, alla delimitazione dei bacini di propria competenza.
Art. 14
(Bacini di rilievo nazionale)
1. Fatti salvi
gli accordi internazionali che riguardano bacini interessanti anche
territori al di fuori dei confini nazionali, sono bacini di rilievo
nazionale: a) per il versante adriatico: 1) Isonzo (Friuli-Venezia
Giulia); 2) Tagliamento (Veneto, Friuli-Venezia Giulia); 3) Livenza
(Veneto, Friuli-Venezia Giulia); 4) Piave (Veneto, Friuli-Venezia Giulia);
5) Brenta-Bacchiglione (Veneto, Trentino-Alto Adige); 6) Adige (Veneto,
Trentino-Alto Adige); 7) Po (Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia,
Trentino-Alto Adige, Veneto, Toscana, Emilia-Romagna); b) per il versante
tirrenico: 1) Arno (Toscana, Umbria); 2) Tevere (Emilia-Romagna, Toscana,
Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo); 3) Liri-Garigliano (Lazio, Campania,
Abruzzo); 4) Volturno (Abruzzo, Lazio, Campania).
2. Ai bacini
dei fiumi che sfociano nell'alto Adriatico a nord del bacino dell'Adige e
fino al confine jugoslavo, sopra indicati alla lettera a), nn. 1), 2), 3),
4) e 5) ed a quelli del medio Tirreno, sopra indicati alla lettera b), nn.
3) e 4), è preposta rispettivamente un'unica Autorità di bacino, che opera
anche per il coordinamento dei singoli piani di bacino avendo particolare
riguardo alla valutazione degli effetti sulle aree costiere.
3. Nei bacini
di rilievo nazionale resta fermo il riparto delle competenze previsto
dalle vigenti disposizioni di legge. Ai fini della razionalizzazione delle
competenze amministrative e della coordinata gestione delle opere
idrauliche, della Polizia idraulica e del servizio di pronto intervento,
in essi il Ministro dei lavori pubblici, su richiesta del Comitato
istituzionale interessato e su conforme parere del Comitato nazionale per
la difesa del suolo, individua con proprio decreto, entro due anni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, i corsi d'acqua, escluse
in ogni caso le aste principali dei bacini, per i quali le competenze
amministrative relative alle opere idrauliche ed alla Polizia idraulica
sono trasferite alle regioni territorialmente competenti.
Art. 15
(Bacini di rilievo interregionale)
1. Bacini di
rilievo interregionale sono: a) per il versante adriatico: 1) Lemene
(Veneto, Friuli-Venezia Giulia); 2) Fissaro - Tartaro - Canal Bianco
(Lombardia, Veneto); 3) Reno (Toscana, Emilia-Romagna); 4) Marecchia
(Toscana, Emilia-Romagna, Marche); 5) Conca (Marche, Emilia-Romagna); 6)
Tronto (Marche, Lazio, Abruzzo); 7) Sangro (Abruzzo, Molise); 8) Trigno
(Abruzzo, Molise); 9) Saccione (Molise, Puglia); 10) Fortore (Campania,
Molise, Puglia); 11) Ofanto (Campania, Basilicata, Puglia); b) per il
versante ionico: 1) Bradano (Puglia, Basilicata); 2) Sinni (Basilicata,
Calabria); c) per il versante tirrenico: 1) Magra (Liguria, Toscana);
2) Fiora
(Toscana, Lazio); 3) Sele (Campania, Basilicata); 4) Noce (Basilicata,
Calabria); 5) Lao (Basilicata, Calabria). 2. Nei predetti bacini sono
trasferite alle regioni territorialmente competenti le funzioni
amministrative relative alle opere idrauliche e delegate le funzioni
amministrative relative alle risorse idriche. Le regioni esercitano le
predette funzioni previa adozione di specifiche intese.
3. Le regioni
territorialmente competenti definiscono, d'intesa: a) la formazione del
Comitato istituzionale di bacino e del Comitato tecnico; b) il piano di
bacino; c) la programmazione degli interventi; d) le modalità di
svolgimento delle funzioni amministrative per la gestione del bacino, ivi
comprese la progettazione, la realizzazione, la gestione e il
finanziamento degli incentivi, degli interventi e delle opere.
4. Qualora
l'intesa di cui al comma 2 non venga conseguita entro un anno dalla data
di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei
Ministri, previa diffida ad adempiere entro trenta giorni, istituisce, su
proposta del Ministro dei lavori pubblici, il Comitato istituzionale di
bacino ed il comitato tecnico, di cui al comma 3, lettera a) (1).
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(1) Comma
sostituito dall' art. 4, comma 1, L. 7 agosto 1990, n. 253. In precedenza,
la Corte costituzionale, con sentenza 26 febbraio 1990, n. 85, aveva
dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte
in cui non prevedeva un congruo preavviso alla regione (o provincia
autonoma) interessata all'adozione degli atti sostitutivi ivi previsti.
Art. 16
(Bacini di rilievo regionale)
1. Bacini di
rilievo regionale sono tutti quelli non ricompresi nelle disposizioni
degli artt. 14 e 15.
2. Le funzioni
amministrative relative alle risorse idriche in tutti i bacini di rilievo
regionale sono delegate alle regioni territorialmente competenti con
decreto del Presidente della Repubblica entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
3. Nulla è
innovato al disposto del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, per quanto attiene
alla disciplina delle grandi derivazioni sia nei bacini di rilievo
regionale sia in quelli di rilievo interregionale, di cui all'art. 15.
Capo II
Gli strumenti
Art. 17
(Valore, finalità e contenuti del piano di bacino)
1. Il piano di
bacino ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento
conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono
pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla
conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo e la corretta
utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed
ambientali del territorio interessato.
2. Il piano di
bacino è redatto, ai sensi dell'art. 81, primo comma, lettera a) del
D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, in base agli indirizzi, metodi e criteri
fissati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dei lavori pubblici previa deliberazione del Comitato nazionale
per la difesa del suolo. Studi ed interventi sono condotti con particolare
riferimento ai bacini montani, ai torrenti di alta valle ed ai corsi
d'acqua di fondovalle.
3. Il piano di
bacino persegue le finalità indicate all'art. 3 ed, in particolare,
contiene: a) in conformità a quanto previsto dall'art. 2, il quadro
conoscitivo organizzato ed aggiornato del sistema fisico, delle
utilizzazioni del territorio previste dagli strumenti urbanistici comunali
ed intercomunali, nonché dei vincoli, relativi al bacino, di cui al R.D.L.
30 dicembre 1923, n. 3267, ed alle leggi 1° giugno 1939, n. 1089 e 29
giugno 1939, n. 1497, e loro successive modificazioni ed integrazioni; b)
l'individuazione e la quantificazione delle situazioni, in atto e
potenziali, di degrado del sistema fisico, nonché delle relative cause; c)
le direttive alle quali devono uniformarsi la difesa del suolo, la
sistemazione idrogeologica ed idraulica e l'utilizzazione delle acque e
dei suoli; d) l'indicazione delle opere necessarie distinte in funzione: -
dei pericoli di inondazione e della gravità ed estensione del dissesto; -
del perseguimento degli obiettivi di sviluppo sociale ed economico o di
riequilibrio territoriale nonché del tempo necessario per assicurare
l'efficacia degli interventi; e) la programmazione e l'utilizzazione delle
risorse idriche, agrarie, forestali ed estrattive; f) l'individuazione
delle prescrizioni, dei vincoli e delle opere idrauliche,
idraulico-agrarie, idraulico-forestali, di forestazione, di bonifica
idraulica, di stabilizzazione e consolidamento dei terreni e di ogni altra
azione o norma d'uso o vincolo finalizzati alla conservazione del suolo ed
alla tutela dell'ambiente; g) il proseguimento ed il completamento delle
opere indicate alla precedente lettera f), qualora siano già state
intraprese con stanziamenti disposti da leggi speciali e da leggi
ordinarie di bilancio; h) le opere di protezione, consolidamento e
sistemazione dei litorali marini che sottendono il bacino idrografico; i)
la valutazione preventiva, anche al fine di scegliere tra ipotesi di
governo e gestione tra loro diverse, del rapporto costi-benefici,
dell'impatto ambientale e delle risorse finanziarie per i principali
interventi previsti; l) la normativa e gli interventi rivolti a regolare
l'estrazione dei materiali litoidi dal demanio fluviale, lacuale e
marittimo e le relative fasce di rispetto, specificatamente individuate in
funzione del buon regime delle acque e della tutela dell'equilibrio
geostatico e geomorfologico dei terreni e dei litorali; m) l'indicazione
delle zone da assoggettare a speciali vincoli e prescrizioni in rapporto
alle specifiche condizioni idrogeologiche, ai fini della conservazione del
suolo, della tutela dell'ambiente e della prevenzione contro presumibili
effetti dannosi di interventi antropici; n) le prescrizioni contro
l'inquinamento del suolo ed il versamento nel terreno di discariche di
rifiuti civili ed industriali che comunque possano incidere sulle qualità
dei corpi idrici superficiali e sotterranei; o) le misure per contrastare
i fenomeni di subsidenza; p) il rilievo conoscitivo delle derivazioni in
atto con specificazione degli scopi energetici, idropotabili, irrigui od
altri e delle portate; q) il rilievo delle utilizzazioni diverse per la
pesca, la navigazione od altre; r) il piano delle possibili utilizzazioni
future sia per le derivazioni che per altri scopi, distinte per tipologie
d'impiego e secondo le quantità; s) le priorità degli interventi ed il
loro organico sviluppo nel tempo, in relazione alla gravità del dissesto.
4. I piani di
bacino sono coordinati con i programmi nazionali, regionali e
sub-regionali di sviluppo economico e di uso del suolo. Di conseguenza, le
Autorità competenti, in particolare, provvedono entro dodici mesi
dall'approvazione del piano di bacino ad adeguare i piani territoriali e i
programmi regionali previsti dalla legge 27 dicembre 1977, n. 984; i piani
di risanamento delle acque previsti dalla legge 10 maggio 1976, n. 319; i
piani di smaltimento di rifiuti di cui al D.P.R. 10 settembre 1982, n.
915; i piani di cui all'art. 5 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e
all'art. 1-bis del D.L. 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431; i piani di
disinquinamento di cui all'art. 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349; i
piani generali di bonifica.
5. Le
disposizioni del piano di bacino approvato hanno carattere immediatamente
vincolante per le Amministrazioni ed enti pubblici, nonché per i soggetti
privati, ove trattasi di prescrizioni dichiarate di tale efficacia dallo
stesso piano di bacino.
6. Fermo il
disposto del comma 5, le regioni, entro novanta giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale o nei Bollettini Ufficiali
dell'approvazione del piano di bacino, emanano ove necessario le
disposizioni concernenti l'attuazione del piano stesso nel settore
urbanistico. Decorso tale termine, gli enti territorialmente interessati
dal piano di bacino sono comunque tenuti a rispettarne le prescrizioni nel
settore urbanistico. Qualora gli enti predetti non provvedano ad adottare
i necessari adempimenti relativi ai propri strumenti urbanistici entro sei
mesi dalla data di comunicazione delle predette disposizioni, e comunque
entro nove mesi dalla pubblicazione dell'approvazione del piano di bacino,
all'adeguamento provvedono d'ufficio le regioni.
6-bis. In
attesa dell'approvazione del piano di bacino, le autorità di bacino,
tramite il comitato istituzionale, adottano misure di salvaguardia con
particolare riferimento ai bacini montani, ai torrenti di alta valle ed ai
corsi d'acqua di fondovalle ed ai contenuti di cui alle lettere b), c),
f), l) ed m) del comma 3. Le misure di salvaguardia sono immediatamente
vincolanti e restano in vigore sino all'approvazione del piano di bacino e
comunque per un periodo non superiore a tre anni. In caso di mancata
attuazione o di inosservanza, da parte delle regioni, delle province e dei
comuni, delle misure di salvaguardia e qualora da ciò possa derivare un
grave danno al territorio, il Ministro dei lavori pubblici, previa diffida
ad adempiere entro congruo termine da indicarsi nella diffida medesima,
adotta con ordinanza cautelare le necessarie misure provvisorie di
salvaguardia, anche a carattere inibitorio di opere, di lavori o di
attività antropiche, dandone comunicazione preventiva alle amministrazioni
competenti. Se la mancata attuazione o l'inosservanza di cui al presente
comma riguarda un ufficio periferico dello Stato, il Ministro dei lavori
pubblici informa senza indugio il Ministro competente da cui l'ufficio
dipende, il quale assume le misure necessarie per assicurare
l'adempimento. Se permane la necessità di un intervento cautelare per
evitare un grave danno al territorio, il Ministro competente, di concerto
con il Ministro dei lavori pubblici, adotta l'ordinanza cautelare di cui
al presente comma (1).
6-ter. I piani
di bacino idrografico possono essere redatti ed approvati anche per
sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali che in ogni caso
devono costituire fasi sequenziali e interrelate rispetto ai contenuti di
cui al comma 3. Deve comunque essere garantita la considerazione sistemica
del territorio e devono essere disposte, ai sensi del comma 6-bis, le
opportune misure inibitorie e cautelative in relazione agli aspetti non
ancora compiutamente disciplinati (1).
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(1) Comma
aggiunto dall'art. 12, comma 3, D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, convertito,
con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 1993, n. 493.
Art. 18 (I
piani di bacino di rilievo nazionale)
1. I progetti
di piano di bacino di rilievo nazionale sono elaborati dai Comitati
tecnici e quindi adottati dai Comitati istituzionali che, con propria
deliberazione, contestualmente stabiliscono: a) i termini per l'adozione
da parte delle regioni dei provvedimenti di cui al presente articolo; b)
quali componenti del progetto costituiscono interesse esclusivo delle
singole regioni e quali costituiscono interessi comuni a due o più
regioni.
2. In caso di
inerzia in ordine agli adempimenti regionali, il Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici o del Ministro
dell'ambiente per le materie di rispettiva competenza, sentito il Comitato
istituzionale di bacino, assume i provvedimenti necessari per garantire
comunque lo svolgimento delle procedure e l'adozione degli atti necessari
per la formazione dei piani secondo quanto disposto dal presente articolo,
ivi compresa la nomina di commissari ad acta.
3.
Dell'adozione del progetto di piano di bacino è data notizia nella
Gazzetta Ufficiale e nei Bollettini Ufficiali delle regioni
territorialmente interessate, con la precisazione dei tempi, luoghi e
modalità, ove chiunque sia interessato possa prendere visione e consultare
la documentazione. Il progetto è altresì trasmesso al Comitato nazionale
per la difesa del suolo anche ai fini della verifica del rispetto dei
metodi, indirizzi e criteri di cui all'art. 4.
4. Il Comitato
nazionale per la difesa del suolo esprime osservazioni sul progetto di
piano di bacino entro novanta giorni dalla data di trasmissione dello
stesso. Trascorso tale termine il parere si intende espresso
favorevolmente.
5. Le
eventuali osservazioni del Comitato nazionale per la difesa del suolo sono
trasmesse tempestivamente alle regioni interessate ai fini della
formulazione di eventuali controdeduzioni.
6. Il progetto
di piano e la relativa documentazione sono depositati almeno presso le
sedi delle regioni e delle province territorialmente interessate e sono
disponibili per la consultazione per quarantacinque giorni dopo la
pubblicazione dell'avvenuta adozione nella Gazzetta Ufficiale.
7. Presso ogni
sede di consultazione è predisposto un registro sul quale sono annotate le
richieste di visione e copia degli atti.
8.
Osservazioni sul progetto di piano possono essere inoltrate alla regione
territorialmente competente entro i successivi quarantacinque giorni dalla
scadenza del periodo di consultazione o essere direttamente annotate sul
registro di cui al comma 7.
9. Entro
trenta giorni dalla scadenza del termine indicato al comma 8, le regioni
si esprimono sulle osservazioni di cui ai commi 4 e 8 e formulano un
parere sul progetto di piano.
10. Il
Comitato istituzionale, tenuto conto delle osservazioni e dei pareri di
cui ai commi precedenti, adotta il piano di bacino.
11. I piani di
bacino, approvati con le modalità di cui all'art. 4, comma 1, lettera c),
sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale e nei Bollettini Ufficiali delle
regioni territorialmente competenti.
Art. 19 (I
piani di bacino di rilievo interregionale)
1. Per la
elaborazione ed adozione dei piani di bacino di rilievo interregionale si
applicano le disposizioni di cui ai commi da 1 a 10 dell'art. 18.
2. Le regioni,
tenuto conto delle osservazioni formulate dal Comitato nazionale per la
difesa del suolo, ai sensi della lettera c) del comma 7 dell'art. 6,
approvano, per le parti di rispettiva competenza territoriale, il piano
del bacino e lo trasmettono entro i successivi sessanta giorni al Comitato
nazionale per la difesa del suolo.
3. Nel caso di
mancato adeguamento da parte delle regioni alle osservazioni formulate dal
Comitato nazionale, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dei lavori pubblici, può adottare eventuali modifiche.
Art. 20 (I
piani di bacino di rilievo regionale)
1. Con propri
atti le regioni disciplinano e provvedono ad elaborare ed approvare i
piani di bacino di rilievo regionale contestualmente coordinando i piani
di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319. Ove risulti opportuno per
esigenze di coordinamento, le regioni possono elaborare ed approvare un
unico piano per più bacini regionali, rientranti nello stesso versante
idrografico ed aventi caratteristiche di uniformità morfologica ed
economico-produttiva (1).
2. Qualora in
un bacino di rilievo regionale siano compresi territori d'altra regione,
il piano è elaborato dalla regione il cui territorio è maggiormente
interessato e all'approvazione provvedono le singole regioni, ciascuna per
la parte di rispettiva competenza territoriale, secondo le disposizioni di
cui al comma 1.
3. Il piano di
bacino è trasmesso entro sessanta giorni dalla adozione al Comitato
nazionale per la difesa del suolo ai fini della verifica del rispetto
degli indirizzi e criteri di cui all'art. 4.
4. In caso di
inerzia o di mancata intesa tra le regioni interessate, il Presidente del
Consiglio dei Ministri, previa diffida ad adempiere entro trenta giorni,
adotta, su proposta del Ministro dei lavori pubblici o del Ministro
dell'ambiente, per le materie di rispettiva competenza, gli atti in via
sostitutiva (2).
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(1) Comma
sostituito dall'art. 5, comma 1, L. 7 agosto 1990, n. 253. (2) Comma
sostituito dall'art. 5, comma 2, L. 7 agosto 1990, n. 253. In precedenza,
la Corte costituzionale, con sentenza 26 febbraio 1990, n. 85, aveva
dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte
in cui non prevedeva un congruo preavviso alla regione (o provincia
autonoma) interessata all'adozione degli atti sostitutivi ivi previsti.
Capo III
Gli interventi
Art. 21 (I
programmi di intervento)
1. I piani di
bacino sono attuati attraverso programmi triennali di intervento, redatti
tenendo conto degli indirizzi e delle finalità dei piani medesimi.
2. I programmi
triennali debbono destinare una quota non inferiore al 15 (1) per cento
degli stanziamenti complessivamente a: a) interventi di manutenzione
ordinaria delle opere, degli impianti e dei beni, compresi mezzi,
attrezzature e materiali dei cantieri-officina e dei magazzini idraulici;
b) svolgimento del servizio di Polizia idraulica, di navigazione interna,
di piena e di pronto intervento idraulico; c) compilazione ed
aggiornamento dei piani di bacino, svolgimento di studi, rilevazioni o
altro nelle materie riguardanti la difesa del suolo, redazione dei
progetti generali, degli studi di fattibilità, dei progetti di massima ed
esecutivi di opere e degli studi di valutazione dell'impatto ambientale di
quelle principali; d) (2).
3. Le regioni,
conseguito il parere favorevole del Comitato di bacino di cui all'art. 18,
possono provvedere con propri stanziamenti alla realizzazione di opere e
di interventi previsti dai piani di bacino di rilievo nazionale, con il
controllo del predetto Comitato.
4. Le
province, i comuni, le comunità montane e gli altri enti pubblici, previa
autorizzazione della regione o del Comitato istituzionale interessati,
possono concorrere con propri stanziamenti alla realizzazione di opere e
interventi previsti dai piani di bacino.
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(1) Misura
ridotta al 10 per cento per effetto della soppressione della lettera d)
del presente comma disposta dall'art. 12, comma 4, D.L. 5 ottobre 1993, n.
398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493.
(2) Lettera soppressa dall'art. 12, comma 4, D.L. 5 ottobre 1993, n. 398,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493.
Art. 22
(Adozione dei programmi)
1. I programmi
di intervento nei bacini di rilievo nazionale sono adottati dai competenti
Comitati istituzionali.
2. I programmi
triennali di intervento relativi ai bacini di rilievo interregionale sono
adottati d'intesa dalle regioni; in mancanza di intesa si applica il comma
4 dell'art. 20.
3.
All'adozione dei programmi di intervento nei bacini di rilievo regionale
provvedono le regioni competenti.
4. Entro il 31
dicembre del penultimo anno del programma triennale in corso, i programmi
di intervento, adottati secondo le modalità di cui ai commi precedenti,
sono trasmessi al Ministro dei lavori pubblici-presidente del Comitato
nazionale per la difesa del suolo, affinché entro il successivo 30 giugno,
sulla base delle previsioni contenute nei programmi, e sentito il Comitato
nazionale per la difesa del suolo, trasmetta al Ministro del tesoro
l'indicazione del fabbisogno finanziario per il successivo triennio, ai
fini della predisposizione del disegno di legge finanziaria.
5. La scadenza
di ogni programma triennale è stabilita al 31 dicembre dell'ultimo anno
del triennio e le somme autorizzate per l'attuazione del programma per la
parte eventualmente non ancora impegnata alla predetta data sono destinate
ad incrementare il fondo del programma triennale successivo per
l'attuazione degli interventi previsti dal programma triennale in corso o
dalla sua revisione.
6.
L'approvazione del programma triennale produce gli effetti di cui all'art.
81 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con riferimento all'accertamento di
conformità ed alle intese di cui al citato art. 81.
6-bis. Gli
interventi previsti dai programmi triennali sono di norma attuati in forma
integrata e coordinata dai soggetti competenti, in base ad accordi di
programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (1).
----------
(1) Comma
aggiunto dall' art. 12, comma 2, D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493.
Art. 23
(Attuazione degli interventi)
1. Le funzioni
di studio e di progettazione e tecnico-organizzative attribuite alle
Autorità di bacino possono essere esercitate anche mediante affidamento di
incarichi, deliberati dai rispettivi Comitati istituzionali, ad
istituzioni universitarie, liberi professionisti e organizzazioni
tecnico-professionali specializzate.
2. L'aliquota
per spese generali di cui all'art. 2 della legge 24 giugno 1929, n. 1137,
e successive modificazioni e integrazioni, è stabilita a favore del
concessionario nella misura massima del 10 per cento dell'importo dei
lavori e delle espropriazioni e compensa ogni altro onere affrontato per
la realizzazione delle opere dalla fase progettuale al collaudo ed
accertamento dei terreni occupati.
2-bis. Il
Presidente del Consiglio dei Ministri, entro centoventi giorni dalla data
di entrata in vigore della presente disposizione, su proposta del Ministro
dei lavori pubblici e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri,
emana un decreto che disciplina la materia di cui al comma 2, tenendo
conto delle caratteristiche dei lavori e delle categorie delle prestazioni
professionali (1).
3. Nell'ambito
delle competenze attribuite dalla presente legge, il Ministro dei lavori
pubblici e le regioni sono autorizzati ad assumere impegni di spesa fino
all'intero ammontare degli stanziamenti assegnati per tutta la durata del
programma triennale, purché i relativi pagamenti siano effettuati entro i
limiti delle rispettive assegnazioni annuali.
4.
L'esecuzione di opere di pronto intervento ai sensi del D.L. 12 aprile
1948, n. 1010, ratificato con legge 18 dicembre 1952, n. 3136, può avere
carattere definitivo quando l'urgenza del caso lo richiede.
5. Tutti gli
atti di concessione per l'attuazione di interventi ai sensi della presente
legge sono soggetti a registrazione a tassa fissa.
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(1) Comma
aggiunto dall'art. 6, comma 1, L. 7 agosto 1990, n. 253.
Capo IV
Le risorse
Art. 24
(Personale)
1. In
relazione alle esigenze determinate dalla applicazione della presente
legge, con la procedura di cui all'art. 9, comma 9, ed entro gli stessi
termini ivi previsti, si procede alla rideterminazione delle dotazioni
organiche del Ministero dei lavori pubblici.
2. L'onere
derivante dal presente articolo è valutato in lire 10 miliardi per il
1989, 15 miliardi per il 1990, 25 miliardi per il 1991 e 40 miliardi per
il 1992. Alla effettiva copertura delle dotazioni organiche in aumento si
fa luogo alle scadenze stabilite con decreto del Ministro dei lavori
pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, in conformità alle
previsioni di spesa indicate nel presente comma.
Art. 25
(Finanziamento)
1. Gli
interventi previsti dalla presente legge sono a totale carico dello Stato
e si attuano mediante i programmi triennali di cui all'art. 21.
2. A decorrere
dall'anno 1994, per le finalità di cui al comma 1, si provvede ai sensi
dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468,
come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362. I predetti
stanziamenti sono iscritti nello stato di previsione del Ministero del
tesoro fino all'espletamento della procedura di ripartizione di cui ai
commi 3 e 4, sulla cui base il Ministro del tesoro apporta, con proprio
decreto, le occorrenti variazioni di bilancio (1).
3. Entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge indicata al
comma 2 e sulla base degli stanziamenti ivi autorizzati, il Comitato dei
Ministri di cui all'art. 4, sentito il Comitato nazionale per la difesa
del suolo, predispone lo schema di programma nazionale di intervento per
il triennio, articolato per bacini nazionali, interregionali e regionali,
e la ripartizione degli stanziamenti tra le Amministrazioni dello Stato e
delle regioni, tenendo conto delle priorità indicate nei singoli programmi
ed assicurando, ove necessario, il coordinamento degli interventi. A
valere sullo stanziamento complessivo autorizzato, lo stesso Comitato dei
Ministri, sentito il Consiglio nazionale per la difesa del suolo, propone
l'ammontare di una quota di riserva da destinare al finanziamento dei
programmi per l'adeguamento ed il potenziamento funzionale, tecnico e
scientifico dei servizi tecnici nazionali. Per l'anno 1993 tale quota è
stabilita in lire 10 miliardi da ripartire sugli appositi capitoli di
spesa, anche di nuova istituzione, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e dei lavori
pubblici (2).
4. Entro i
successivi trenta giorni, il programma nazionale di intervento, articolato
per bacini, e la ripartizione degli stanziamenti ivi inclusa la quota di
riserva a favore dei servizi tecnici nazionali sono approvati dal
Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 4 (3).
5. Il Ministro
dei lavori pubblici, entro trenta giorni dall'approvazione del programma
triennale nazionale, su proposta del Comitato nazionale per la difesa del
suolo, individua con proprio decreto le opere di competenza regionale che
rivestono grande rilevanza tecnico-idraulica per la modifica del reticolo
idrografico principale e del demanio idrico i cui progetti devono essere
sottoposti al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, da
esprimere entro novanta giorni dalla richiesta.
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(1) Comma
modificato dall' art. 12, comma 5, D.L. 5 ottobre 1993, n. 398,
convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 1993, n. 493. (2) Comma
modificato dall' art. 12, comma 6, D.L. 5 ottobre 1993, n. 398,
convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 1993, n. 493. (3) Comma
modificato dall' art. 12, comma 6, D.L. 5 ottobre 1993, n. 398,
convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 1993, n. 493.
Titolo III
- Disposizioni transitorie e finali
Art. 26
(Costituzione del Comitato nazionale per la difesa del suolo)
1. Entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, è costituito il Comitato nazionale per la difesa del suolo. Entro
lo stesso termine sono costituiti gli organi dell'Autorità di bacino di
cui all'art. 12 della presente legge.
Art. 27
(Soppressione dell'Ufficio speciale per il Reno)
1. L'Ufficio
speciale del genio civile per il Reno con sede in Bologna è soppresso ed
il relativo personale è trasferito al provveditorato alle opere pubbliche
per l'Emilia-Romagna, cui sono altresì attribuite le competenze che
residuano allo Stato.
2. Sino al
conseguimento dell'intesa di cui all'articolo 15, e comunque non oltre un
anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le
funzioni demandate al soppresso ufficio sono esercitate dal provveditorato
alle opere pubbliche per l'Emilia-Romagna.
3. Il
personale in servizio presso l'ufficio del genio civile per il Reno,
addetto a funzioni trasferite alla regione Emilia-Romagna, può chiedere,
entro trenta giorni dal conseguimento dell'intesa di cui al comma 2, il
trasferimento nei ruoli regionali, nel rispetto della posizione giuridica
ed economica acquisita. La regione può procedere all'accoglimento delle
relative domande nei limiti della propria dotazione organica.
----------
N.B.: Articolo
sostituito dall'art. 7, comma 1, L. 7 agosto 1990, n. 253.
Art. 28
(Personale regionale)
1. Possono
essere distaccati presso i servizi per la segreteria del Comitato
nazionale per la difesa del suolo e presso le segreterie tecnico-operative
dei Comitati tecnici di bacino dipendenti delle regioni e Province
autonome di Trento e Bolzano. Al trattamento economico del predetto
personale provvedono le istituzioni di provenienza.
Art. 29
(Rapporti al Parlamento)
1. Alla
relazione sullo stato dell'ambiente di cui all'art. 1, comma 6, della
legge 8 luglio 1986, n. 349, è allegata la relazione sull'uso del suolo e
sulle condizioni dell'assetto idrogeologico.
2. Alla
relazione previsionale e programmatica è allegata la relazione sullo stato
di attuazione dei programmi triennali di intervento per la difesa del
suolo.
3. Agli
effetti del comma 7 dell'art. 2 della legge 8 luglio 1986, n. 349, la
presente legge definisce la riforma dell'Amministrazione dei lavori
pubblici nel settore della difesa del suolo e delle funzioni di cui agli
artt. 90 e 91 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, relativamente alla
programmazione della destinazione delle risorse idriche.
Art. 30
(Bacino regionale pilota)
1. Entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge
il Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministro dell'ambiente,
individua il bacino regionale in cui, per le particolari condizioni di
dissesto idrogeologico, di rischio sismico e di inquinamento delle acque,
procedere alla predisposizione del piano di bacino, come previsto dalla
presente legge, già con riferimento agli interventi da effettuare nel
triennio 1989-1991, sperimentando in tale sede la prima formulazione delle
normative tecniche di cui all'art. 2, dei metodi e dei criteri di cui
all'art. 17 e delle modalità di coordinamento con i piani di risanamento
delle acque e di smaltimento dei rifiuti previsti dalle disposizioni
vigenti. Limitatamente all'ambito territoriale del bacino predetto, è
inoltre autorizzato il recepimento anticipato, rispetto al restante
territorio nazionale, delle direttive comunitarie rilevanti rispetto alle
finalità della presente legge.
2. Il Comitato
dei Ministri di cui all'art. 4 formula le opportune direttive per
l'attuazione delle finalità di cui al comma 1, stabilendo tempi e modalità
della sperimentazione, e costituisce uno speciale Comitato di bacino
composto pariteticamente da membri designati dalla regione e dai Ministri
dell'ambiente, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, per
i beni culturali ed ambientali e per il coordinamento della protezione
civile. Al termine della sperimentazione, il predetto Comitato di bacino
trasmette una relazione sull'attività, sui risultati e sulle indicazioni
emerse al Comitato nazionale per la difesa del suolo ed al Comitato dei
Ministri di cui all'art. 4.
3. Per il
finanziamento degli studi, progetti ed opere necessari all'attuazione
delle finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 60
miliardi. La somma predetta, iscritta negli stati di previsione del
Ministero del tesoro per il 1989, 1990 e 1991 in ragione di lire 20
miliardi annui, è ripartita dal Comitato dei Ministri di cui all'art. 4,
sentita la regione interessata. Eventuali ulteriori fabbisogni possono
essere indicati dalla regione competente su proposta del Comitato di
bacino di cui al comma 2 nello schema adottato in base alle disposizioni
dell'art. 31.
Art. 31
(Schemi previsionali e programmatici)
1. Entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono
costituite le Autorità dei bacini di rilievo nazionale, che elaborano e
adottano uno schema previsionale e programmatico ai fini della definizione
delle linee fondamentali dell'assetto del territorio con riferimento alla
difesa del suolo e della predisposizione dei piani di bacino, sulla base
dei necessari atti di indirizzo e coordinamento.
2. Gli schemi
debbono, tra l'altro, indicare: a) gli adempimenti, e i relativi termini,
necessari per la costituzione delle strutture tecnico-operative di bacino;
b) i fabbisogni cartografici e tecnici e gli studi preliminarmente
indispensabili ai fini del comma 1; c) gli interventi più urgenti per la
salvaguardia del suolo, del territorio e degli abitati e la razionale
utilizzazione delle acque, ai sensi della presente legge, dando priorità
in base ai criteri integrati dell'incolumità delle popolazioni e del danno
incombente nonché dell'organica sistemazione; d) le modalità di attuazione
e i tempi di realizzazione degli interventi; e) i fabbisogni finanziari.
3. Agli stessi
fini del comma 1, le regioni, delimitati provvisoriamente, ove necessario,
gli ambiti territoriali, adottano, ove occorra, d'intesa, schemi con pari
indicazioni per i restanti bacini.
4. Gli schemi
sono trasmessi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge al Comitato dei Ministri di cui all'art. 4 che,
sentito il Comitato nazionale per la difesa del suolo, propone al
Consiglio dei Ministri la ripartizione dei fondi disponibili per il
triennio 1989-1991, da adottare con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri.
5. Per
l'attuazione degli schemi di cui al presente articolo è autorizzata la
spesa di lire 2.427 miliardi, di cui almeno il 50 per cento per i bacini
del Po, dell'Arno, dell'Adige, del Tevere e del Volturno.
6. Per gli
interventi urgenti della diga del Bilancino e dell'asta media del fiume
Arno è concesso alla Regione Toscana, a valere sulla quota riservata di
cui al comma 5, un contributo straordinario, immediatamente erogabile, di
lire 120 miliardi.
Art. 32
(Competenze delle Province autonome di Trento e di Bolzano)
1. Per le
acque appartenenti al demanio idrico delle Province autonome di Trento e
di Bolzano, restano ferme le competenze in materia di utilizzazione delle
acque pubbliche ed in materia di opere idrauliche previste dallo statuto
speciale della Regione Trentino-Alto Adige e dalle relative norme di
attuazione.
2. Per quanto
attiene all'Autorità del bacino dell'Adige, i riferimenti della presente
legge ai presidenti delle Giunte regionali ed ai funzionari regionali si
intendono effettuati, per quanto di competenza, ai presidenti delle Giunte
provinciali ed ai funzionari delle province interessate.
Art. 33
(Copertura finanziaria)
1. All'onere
derivante dall'attuazione dell'art. 24, valutato in lire 10 miliardi per
il 1989, in lire 15 miliardi per il 1990 ed in lire 25 miliardi per il
1991, si fa fronte mediante riduzione dello stanziamento iscritto al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il
1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Ristrutturazione
dell'Amministrazione finanziaria" e relative proiezioni per gli anni
successivi.
2. Ai fini
dell'attuazione dei restanti articoli della presente legge è autorizzata,
nel triennio 1989-1991, la spesa complessiva di lire 2.487 miliardi, di
cui lire 942 miliardi per il 1989, 545 miliardi per il 1990 e 1.000
miliardi per il 1991, al cui onere si provvede: - quanto a lire 822
miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al
capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno 1988, all'uopo utilizzando il residuo accantonamento "Difesa del
suolo ivi comprese le opere necessarie alla sistemazione idrogeologica del
fiume Arno"; - quanto a lire 1.615 miliardi, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo utilizzando
l'accantonamento "Difesa del suolo ivi comprese le opere necessarie alla
sistemazione idrogeologica del fiume Arno" e relative proiezioni per gli
anni successivi; - quanto a lire 50 miliardi mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo utilizzando
l'accantonamento "Programma di salvaguardia ambientale ivi compreso il
risanamento del mare Adriatico. Norme generali sui parchi nazionali e le
altre riserve naturali. Progetti per i bacini idrografici interregionali e
per il bacino dell'Arno", e relativa proiezione per l'anno successivo, in
ragione di lire 25 miliardi per l'anno 1989 e di lire 25 miliardi per
l'anno 1990.
3. Il Ministro
del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Art. 34
(Consorzi idraulici)
1. Sono
soppressi i consorzi idraulici di terza categoria ed abrogate le
disposizioni di cui al R.D. 25 luglio 1904, n. 523, relative alla
costituzione degli stessi.
2. Il Governo,
entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, è delegato ad
emanare norme aventi valore di legge dirette a disciplinare il
trasferimento allo Stato ed alle regioni, nell'ambito delle relative
competenze funzionali operative e territoriali, delle funzioni esercitate
dai predetti consorzi nonché a trasferire i rispettivi uffici e beni.
Contestualmente si provvede al trasferimento allo Stato ed alle regioni
del personale in ruolo al 31 dicembre 1988 dei consorzi soppressi nel
rispetto della posizione giuridica ed economica acquisita.
Art. 35
(Organizzazione dei servizi idrici pubblici)
1. Nei piani
di bacino, in relazione a quanto previsto all'art. 17, comma 3, lettera
e), e compatibilmente con gli altri interventi programmati dal Ministero
dei lavori pubblici con il piano nazionale degli acquedotti, possono
essere individuati ambiti territoriali ottimali per la gestione mediante
consorzio obbligatorio dei servizi pubblici di acquedotto, fognatura,
collettamento e depurazione delle acque usate.
2. La presente
legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo
a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello
Stato. |