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Art. 177
(Circolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli adibiti a servizi di
polizia o antincendio e delle autoambulanze)
1. L'uso del dispositivo acustico supplementare di allarme e, qualora
i veicoli ne siano muniti, anche del dispositivo supplementare di
segnalazione visiva a luce lampeggiante blu è consentito ai conducenti
degli autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi di polizia o
antincendio, a quelli del Corpo nazionale soccorso alpino e
speleologico del Club alpino italiano, nonché degli organismi
equivalenti, esistenti nella regione Valle d'Aosta e nelle province
autonome di Trento e di Bolzano, a quelli delle autoambulanze e
veicoli assimilati adibiti al trasporto di plasma ed organi, solo per
l'espletamento di servizi urgenti di istituto. I predetti veicoli
assimilati devono avere ottenuto il riconoscimento di idoneità al
servizio da parte della Direzione generale della M.C.T.C.. Agli
incroci regolati, gli agenti del traffico provvederanno a concedere
immediatamente la via libera ai veicoli suddetti.
2. I conducenti dei veicoli di cui al comma 1, nell'espletamento di
servizi urgenti di istituto, qualora usino congiuntamente il
dispositivo acustico supplementare di allarme e quello di segnalazione
visiva a luce lampeggiante blu, non sono tenuti a osservare gli
obblighi, i divieti e le limitazioni relativi alla circolazione, le
prescrizioni della segnaletica stradale e le norme di comportamento in
genere, ad eccezione delle segnalazioni degli agenti del traffico e
nel rispetto comunque delle regole di comune prudenza e diligenza.
3. Chiunque si trovi sulla strada percorsa dai veicoli di cui al comma
1, o sulle strade adiacenti in prossimità degli sbocchi sulla prima,
appena udito il segnale acustico supplementare di allarme, ha
l'obbligo di lasciare libero il passo e, se necessario, di fermarsi. È
vietato seguire da presso tali veicoli avvantaggiandosi nella
progressione di marcia.
4. Chiunque, al di fuori dei casi di cui al comma 1, fa uso dei
dispositivi supplementari ivi indicati è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire
centoventunomiladuecento a lire quattrocentottantaquattromilaottocento.
5. Chiunque viola le disposizioni del comma 3 è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire sessantamilaseicento
a lire duecentoquarantaduemilaquattrocento. |