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G.U. n. L 203 del 03/08/1999
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE
visto il
trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2158/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992,
relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro gli
incendi(1), modificato dal regolamento (CE) n. 308/97(2), in particolare
l'articolo 4, paragrafo 4,
(1) considerando che il regolamento (CEE) n. 2158/92 prevede la
partecipazione finanziaria della Comunità alle azioni intese ad accrescere
la protezione delle foreste contro gli incendi;
(2) considerando che ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, del suddetto
regolamento, per tale partecipazione finanziaria è data priorità ai
programmi, presentati dagli Stati membri, intesi ad accrescere la
protezione delle foreste contro gli incendi;
(3) considerando che, per motivi di efficacia, semplificazione e
razionalizzazione delle procedure a livello nazionale e comunitario, è
necessario accorpare annualmente a livello di Stato membro, sotto forma di
un programma nazionale, le diverse azioni per le quali è richiesto un
contributo finanziario della Comunità;
(4) considerando che è necessario determinare, per il programma nazionale,
le modalità di presentazione della domanda di contributo e gli elementi
che deve comprendere al fine di facilitarne l'istruzione;
(5) considerando che è necessario prevedere un sistema di anticipi del
contributo finanziario comunitario affinché lo Stato membro possa
garantire una gestione finanziaria efficace del programma nazionale;
(6) considerando che le domande di anticipo e di pagamento del saldo del
programma nazionale, presentate dalle autorità competenti alla
Commissione, devono recare alcuni elementi atti ad agevolare l'esame della
regolarità delle spese;
(7) considerando che la Commissione deve essere informata sulla
realizzazione delle azioni nei modi e nei termini previsti dalla decisione
di concessione di un contributo;
(8) considerando che gli Stati membri devono adottare le misure necessarie
per garantire un controllo efficace della realizzazione delle azioni del
programma nazionale;
(9) considerando che, ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CE,
Euratom) n. 2158/92 e del regolamento (CE) n. 2988/95 del Consiglio, del
18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità(3), gli Stati membri devono accertare la realtà e la regolarità
delle operazioni finanziate dalla Comunità e recuperare le somme perdute a
seguito di irregolarità o negligenze; che tali somme costituiscono spese
non giustificate per il bilancio comunitario, e devono pertanto essere
rimborsate alla Comunità;
(10) considerando che se i controlli della Commissione di cui all'articolo
8 del regolamento (CEE) n. 2158/92 fanno emergere delle irregolarità, lo
Stato membro dovrebbe potersi esprimere sulla situazione riscontrata; che,
se l'irregolarità viene confermata, le somme di cui trattasi costituiscono
spese non giustificate per il bilancio comunitario e devono pertanto
essere rimborsate alla Comunità;
(11) considerando che occorre conseguentemente abrogare il regolamento
(CEE) n. 1170/93 della Commissione(4), modificato dal regolamento (CEE) n.
1460/98(5);
(12) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono
conformi al parere del comitato permanente forestale
HA
ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo
1
1. I programmi
di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2158/92 devono essere
elaborati annualmente a livello nazionale. Il programma nazionale deve
comprendere l'insieme delle domande di contributo inoltrate a norma
dell'articolo 4 suddetto. Esso deve contenere i dati e i documenti
indicati nell'allegato I del presente regolamento e fornire gli elementi
di cui all'articolo 2. Lo Stato membro presenta tale programma alla
Commissione in due esemplari nella forma indicata nell'allegato I.
2. Il programma nazionale di cui al paragrafo 1 ha una durata massima di
tre anni a decorrere dalla data di notificazione della decisione della
Commissione di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2158/92 e non è
prorogabile.
Articolo
2
Il programma
di cui all'articolo 1 deve comprendere:
a) un elenco descrittivo dei documenti giustificativi che i beneficiari
devono fornire; per documento giustificativo si intende qualsiasi
documento, redatto in conformità delle disposizioni legislative o
regolamentari dello Stato membro interessato, oppure in conformità dei
provvedimenti adottati dall'autorità competente, atto a comprovare che le
condizioni stabilite per ciascuna domanda individuale sono soddisfatte.
L'elenco descrittivo contiene la designazione dei documenti giustificativi
e l'indicazione delle disposizioni o dei provvedimenti sulla cui base i
documenti stessi sono stati redatti, nonché una breve descrizione del
contenuto dei suddetti documenti;
b) il modello dei formulari con i quali i beneficiari presentano la
domanda di pagamento. Tali formulari devono comprendere almeno un
riassunto delle spese effettuate e una tabella comparativa delle misure
previste e di quelle realizzate, sotto il profilo sia quantitativo che
qualitativo;
c) una descrizione dei metodi di controllo e di gestione predisposti per
garantire un'applicazione efficace delle azioni del programma, in
applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2158/92.
Lo Stato membro comunica inoltre gli aggiornamenti successivi della
documentazione di cui al primo comma.
Articolo
3
1. L'autorità
competente può chiedere un anticipo fino al 30 % del contributo
finanziario comunitario al programma nazionale non prima del 1o gennaio
dell'anno successivo alla data di notificazione della Commissione.
2. Lo Stato membro può chiedere un secondo anticipo, pari al massimo al 30
%, qualora dimostri che il 60 % del primo anticipo relativo allo stesso
programma è stato utilizzato. Questo secondo anticipo può essere aumentato
al 50 % qualora il 90 % del primo anticipo sia stato utilizzato.
3. Il pagamento del saldo viene effettuato dopo il ricevimento e
l'approvazione, da parte della Commissione, della relazione finale, del
descrittivo finanziario definitivo e della domanda di pagamento finale del
programma nazionale.
Articolo
4
1. L'autorità
competente trasmette ogni sei mesi, a decorrere dal 1o luglio dell'anno
successivo alla data di notificazione della decisione della Commissione
relativa al programma, una distinta dei versamenti effettuati a favore dei
beneficiari, conformemente all'allegato II, corredato di uno stato di
avanzamento dei lavori.
2. L'autorità competente deve presentare alla Commissione le domande di
pagamento degli anticipi e del saldo relativi al programma nazionale in
due esemplari, conformemente all'allegato III.
Articolo
5
1. Quando
recupera somme perdute a seguito di irregolarità o negligenze, lo Stato
membro deve rimborsarle alla Comunità.
2. Quando la Commissione constata, nel termine di quattro anni dal
pagamento del saldo, un'irregolarità concernente un'operazione finanziata
dalla Comunità e la somma in questione non è stata rimborsata alla
Comunità a norma del paragrafo 1, essa presenta la situazione allo Stato
membro in questione dandogli la facoltà di presentare le sue osservazioni.
3. Se, dopo aver esaminato la situazione e le eventuali osservazioni dello
Stato membro in questione, la Commissione constata che l'irregolarità è
confermata, lo Stato membro deve rimborsare le somme di cui trattasi.
Articolo
6
Il
regolamento (CEE) n. 1170/93 della Commissione è abrogato.
Esso continua tuttavia ad applicarsi per le domande di contributo
presentate anteriormente al 1o novembre 1998.
Articolo
7
Il presente
regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione
nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e
direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1999.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU L 217 del 31.7.1992, pag. 3.
(2) GU L 51 del 21.2.1997, pag. 11.
(3) GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.
(4) GU L 118 del 14.5.1993, pag. 23.
(5) GU L 193 del 9.7.1998, pag. 20.
ALLEGATO I
(presentazione dei programmi)
Dati relativi al programma nazionale dell'anno 200...
1. Responsabile per l'autorità competente: (nome, indirizzo, tel., fax,
e-mail della persona/organismo responsabile)
2. Descrizione del programma e ubicazione delle azioni previste
3. Zone a rischio di incendi di cui trattasi (ai sensi dell'articolo 2 del
regolamento (CEE) n. 2158/92)
4. Contributo del programma alla realizzazione del(i) piano(i) di
protezione delle foreste contro gli incendi (ai sensi dell'articolo 3 del
regolamento (CEE) n. 2158/92) per le zone considerate
5. Durata del programma, data di inizio e di fine esecuzione del programma
e programmazione provvisoria della realizzazione
6. Costo totale del programma e contributo richiesto (percentuale del
costo totale)
7. Ripartizione dei costi in funzione delle varie misure (compilare
specificamente la tabella 1)
8. Descrizione delle varie domande incluse nel programma nazionale
(compilare la tabella 2; utilizzare un formulario per richiedente) e
riepilogo delle varie domande (compilare la tabella 3)
9. Programmazione finanziaria del programma nazionale (compilare
specificamente la tabella 4)
10. Conferma che i lavori non saranno avviati prima della presentazione
dei programmi: No - Sì (cancellare la risposta non pertinente)
11. Organismo a beneficio del quale saranno effettuati i versamenti ed
estremi bancari
12. Elenco descrittivo dei documenti giustificativi che i beneficiari
devono fornire; modello dei formulari con i quali i beneficiari presentano
la domanda di pagamento; descrizione dei metodi di controllo e di gestione
predisposti per garantire un'applicazione efficace delle azioni del
programma
13. Conferma che non sarà presentata ad altri Fondi comunitari alcuna
richiesta che faccia parte del programma
data
firma e timbro
ALLEGATO II
Osservazioni preliminari
Le domande di anticipo, le domande di pagamento, le distinte semestrali e
gli stati di avanzamento dei lavori, nonché le informazioni complementari
devono essere presentate in due esemplari alla: Commissione europea
Direzione generale dell'Agricoltura
Unità VI FII 2
Rue de la Loi/Wetstraat
B - 1049 Bruxelles
Distinte dei versamenti semestrali ai beneficiari
Il formulario da utilizzare è ripreso nella tabella 1.
Stato di avanzamento dei lavori
Il formulario da utilizzare è ripreso nella tabella 2. |