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G.U. n. L 051 del 21/02/1997
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA
visto il
trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,
vista la proposta della Commissione (1),
visto il parere del Parlamento europeo (2),
visto il parere del Comitato economico e sociale (3),
considerando il ruolo fondamentale svolto dalle popolazioni rurali, in
particolare dai silvicoltori e dagli allevatori, principali detentori del
patrimonio forestale europeo, e in particolare dalle loro organizzazioni
professionali, nella definizione di piani regionali di difesa contro gli
incendi, nella pratica di una silvicoltura preventiva e nei mezzi di primo
intervento e considerando la necessità di creare le condizioni per
un'effettiva partecipazione di questi operatori alla protezione delle
foreste europee contro tale fattore abiotico;
considerando che il periodo di applicazione del regolamento (CEE) n.
2158/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, relativo alla protezione delle
foreste nella Comunità contro gli incendi (4), termina il 31 dicembre
1996;
considerando che le foreste svolgono una funzione essenziale per
preservare gli equilibri fondamentali, in particolare per quanto riguarda
il suolo, il regime delle acque, il clima, la fauna e la flora; che tali
equilibri ecologici sono indispensabili per un'agricoltura duratura e per
la gestione dello spazio rurale;
considerando che la conservazione del patrimonio forestale è di grande
importanza dal punto di vista economico, ecologico e sociale e
contribuisce in particolare a salvaguardare lo statuto sociale della
popolazione attiva nel settore dell'agricoltura e nelle zone rurali;
considerando che la Comunità e gli Stati membri attribuiscono
un'importanza particolare alla protezione del patrimonio forestale e al
riguardo ha assunto impegni a livello internazionale in materia di
sviluppo duraturo delle foreste e di protezione degli ecosistemi
forestali, in particolare nel quadro della Conferenza mondiale delle
Nazioni Unite sull'ambiente e sullo sviluppo svoltasi a Rio nel 1992,
nonché in occasione di due Conferenze ministeriali paneuropee sulla
protezione delle foreste in Europa, svoltesi rispettivamente a Strasburgo
nel 1990 e a Helsinki nel 1993; che l'azione comunitaria prevista dal
regolamento (CEE) n. 2158/92 contribuisce a tener fede ai suddetti
impegni;
considerando che, in virtù del regolamento (CEE) n. 2158/92, sono state
classificate come zone a rischio 60 milioni di ettari di foreste,
superficie che corrisponde a quasi la metà della superficie totale delle
foreste europee;
considerando che gli incendi continuano a costituire un fattore di
limitazione dello sviluppo duraturo delle foreste nelle zone a rischio e
riducono il contributo delle foreste allo sviluppo di un'agricoltura
duratura e alla gestione dello spazio rurale;
considerando quindi che la protezione delle foreste contro gli incendi
contribuisce direttamente al conseguimento degli obiettivi di cui
all'articolo 39, paragrafo 1, lettera b) del trattato;
considerando che il sistema comunitario di informazione sugli incendi
forestali, istituito in virtù dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n.
2158/92, ha consentito di mettere a punto una cooperazione comunitaria nel
campo degli incendi forestali e che lo sviluppo di tale sistema permetterà
di disporre di uno strumento efficace per una migliore valutazione delle
azioni in materia di protezione delle foreste contro gli incendi e per
un'analisi più approfondita delle cause degli incendi;
considerando che è quindi opportuno proseguire l'azione prevista dal
regolamento (CEE) n. 2158/92, in particolare allo scopo di rafforzare la
coerenza delle misure forestali finanziate nelle zone che presentano
rischi di incendio, per intensificare la lotta contro le cause degli
incendi, e migliorare i dispositivi di prevenzione e di sorveglianza e
prorogarne la durata di cinque anni, per una durata complessiva di dieci
anni a partire dal 1° gennaio 1992;
considerando che un importo di riferimento finanziario, ai sensi del punto
2 della dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della
Commissione del 6 marzo 1995 è inserito nel presente regolamento per tutta
la durata del programma, senza che ciò pregiudichi le competenze
dell'autorità di bilancio definite dal trattato;
considerando che è necessario modificare di conseguenza il regolamento
(CEE) n. 2158/92,
HA
ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo
1
All'articolo
10 del regolamento (CEE) n. 2158/92, il testo dei paragrafi 1 e 2 è
sostituito dal seguente:
«1. L'azione è prevista per una durata di dieci anni a partire dal 1°
gennaio 1992.
2. L'importo di riferimento finanziario per l'attuazione dell'azione è di
70 milioni di ecu per il periodo 1997-2001.
I crediti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro il
limite delle prospettive finanziarie.»
Articolo
2
Il presente
regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e
direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a
Bruxelles, addì 17 febbraio 1997.
Per il Consiglio
Il Presidente
J. VAN AARTSEN
(1) GU n. C 268 del 14. 9. 1996, pag. 8.
(2) GU n. C 33 del 3. 2. 1997.
(3) Parere espresso il 27 novembre 1996 (non ancora pubblicato nella
Gazzetta ufficiale).
(4) GU n. L 217 del 31. 7. 1992, pag. 3. |