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Normativa Europea

Regolamento (CE) n. 804/94 della Commissione, dell'11 aprile 1994

recante talune modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2158/92 del Consiglio per quanto riguarda i sistemi d'informazione sugli incendi di foresta


G.U. n. L 093 del 12/04/1994

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 2158/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro gli incendi (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 3, considerando che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2158/92, l'istituzione da parte degli Stati membri di un sistema d'informazione sugli incendi di foresta è intesa al fine di favorire gli scambi di informazioni sugli incendi forestali, valutare in modo continuo l'incidenza delle azioni avviate dagli Stati membri e dalla Commissione nel settore della protezione delle foreste contro gli incendi, valutare i periodi, il grado e le cause del rischio d'incendio ed elaborare strategie per la protezione delle foreste contro gli incendi, in particolare eliminando o riducendone le cause;
considerando che le informazioni sulla valutazione dell'efficacia delle misure previste all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2158/92 devono consentire l'elaborazione della relazione di attività di cui all'articolo 10, paragrafo 3 dello stesso regolamento;
considerando che, per il raggiungimento degli obiettivi perseguiti, gli Stati membri devono raccogliere un insieme minimo di dati omogenei, comparabili a livello comunitario e accessibili con una certa frequenza, denominato « base comune minima di informazioni sugli incendi di foresta »;
considerando che tali dati devono essere progressivamente armonizzati a livello comunitario e che la base comune deve svilupparsi, grazie soprattutto alla stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito del comitato permanente forestale, in modo da non interferire con i sistemi nazionali di rilevamento dei dati sugli incendi forestali; che, a tale proposito, è opportuno fissare la metodologia per la raccolta dei dati che compongono la base comune;
considerando che, per conseguire il contributo della Comunità all'istituzione dei sistemi d'informazione, gli Stati membri devono soddisfare le condizioni della base minima di informazioni sugli incendi di foresta;
considerando che debbono essere determinate le condizioni cui devono soddisfare le domande di contributo per l'esame effettuato alla luce degli obiettivi di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2158/92;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente forestale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Gli Stati membri effettuano la raccolta di un insieme di informazioni sugli incendi di foresta, rispondente agli obiettivi enunciati all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2158/92.
2. Tali informazioni comprendono almeno una serie di dati omogenei e comparabili sul piano comunitario, denominata « base comune minima di informazioni sugli incendi di foresta » e definita nell'allegato I.
3. La raccolta delle informazioni può essere limitata alle zone ad alto e medio rischio del territorio degli Stati membri.
4. Ogni anno, a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione i dati della base comune.
5. Su richiesta motivata degli Stati membri, possono essere concesse dilazioni per la comunicazione delle informazioni della base comune.
6. Le modalità tecniche di esecuzione del presente articolo sono indicate nell'allegato I.

Articolo 2

1. Le domande di contributo finanziario per l'esecuzione della raccolta di informazioni ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, per il miglioramento della raccolta stessa o per la sua estensione ad altre zone devono contenere i dati ed essere corredate dei documenti giustificativi indicati nell'allegato II.
2. Non sono prese in considerazione le domande che non soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 aprile 1994.
Per la Commissione
René STEICHEN
Membro della Commissione

(1) GU n. L 217 del 31. 7. 1992, pag. 3.


ALLEGATO I
MODALITÀ TECNICHE DI ESECUZIONE DELLE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 1 

La base comune minima di informazioni sugli incendi di foresta di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del presente regolamento deve contenere, per ciascun incendio di foresta ufficialmente registrato, i dati indicati al punto 1 in appresso e, a decorrere dal 1o gennaio 1994, anche i dati indicati al punto 2.
Per le definizioni dei termini « foresta », « incendio di foresta », « territorio boscato » e « territorio non boscato », citati in prosieguo, si rimanda alle definizioni nazionali.
1. Dati da rilevare a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento
a) Data della prima segnalazione
Data locale (giorno, mese, anno) in cui i servizi ufficiali per la protezione delle foreste contro gli incendi sono stati informati dell'esistenza di un focolaio d'incendio.
Esempio: 21 giugno 1990 21. 6. 1990.
b) Ora della prima segnalazione
Ora locale (ore, minuti primi) in cui i servizi ufficiali per la protezione delle foreste contro gli incendi sono stati informati dell'esistenza di un focolaio d'incendio.
Esempio: ore 13 e 10 minuti 13: 10.
c) Data del primo intervento
Data locale (giorno, mese, anno) in cui le prime unità d'intervento sono giunte sul luogo dell'incendio.
Esempio: 21 giugno 1990 21. 6. 1990.
d) Ora del primo intervento
Ora locale (ore, minuti primi) in cui le prime unità d'intervento sono giunte sul luogo dell'incendio.
Esempio: ore 13 e 30 minuti 13: 30.
e) Data di estinzione dell'incendio
Data locale (giorno, mese, anno) in cui l'incendio è stato completamente spento, ossia in cui le ultime unità d'intervento hanno lasciato definitivamente il luogo dell'incendio.
Esempio: 21 giugno 1990 21. 6. 1990.
f) Ora di estinzione dell'incendio
Ora locale (ore, minuti primi) in cui l'incendio è stato completamente spento, ossia in cui le ultime unità d'intervento hanno lasciato definitivamente il luogo dell'incendio.
Esempio: ore 17 e 50 minuti 17: 50.
g) Localizzazione del focolaio
Comune e relative unità territoriali superiori (provincia o dipartimento, regione, Stato) in cui è stata segnalata la presenza del focolaio d'incendio.
Esempio: comune Grasse
dipartimento o provincia Alpes Maritimes
regione Provence - Alpes - Côte d'azur
Stato Francia.
h) Superficie incendiata totale
Superficie complessivamente coperta dall'incendio, con indicazione dell'unità di superficie utilizzata. L'unità di superficie e il grado di precisione della misura sono quelli comunemente in uso nello Stato membro interessato.
Esempio: 121,28 ettari 121,28 ha.
i) Ripartizione della superficie incendiata tra territorio boscato e non boscato
Superfici boscate e non boscate coperte dall'incendio, con indicazione dell'unità di superficie utilizzata, ovvero percentuali della superficie incendiata totale rispettivamente in territorio boscato e non boscato. L'unità di superficie e il grado di precisione della misura sono quelli comunemente in uso nello Stato membro interessato.
Esempi: superficie boscata 91,28 ha
superficie non boscata 30,00 ha,
oppure
superficie boscata 75,26 %
superficie non boscata 24,74 %.
j) Causa presunta dell'incendio
Origine probabile dell'incendio, attribuita ad una delle seguenti quattro categorie:
1. Incendio di origine ignota.
2. Incendio di origine naturale, per esempio provocato dal fulmine.
3. Incendio di origine accidentale o dovuto a negligenza, ossia la cui origine è connessa all'attività diretta o indiretta dell'uomo, senza che questi abbia avuto l'intenzione di distruggere uno spazio forestale (esempi: collegamenti elettrici, ferrovia, opere pubbliche, barbecue, bruciatura di stoppie sfuggita al controllo di chi ha acceso il fuoco, ecc.).
4. Incendio di origine dolosa (volontaria), ossia provocato con l'intenzione deliberata di distruggere uno spazio forestale, per qualsiasi motivo.
Esempio: causa presunta 4.
2. Dati supplementari da rilevare a decorrere dal 1o gennaio 1995 al più tardi
k) Indicativo del comune
Si tratta del codice europeo contrassegnante il comune in cui si è manifestato l'incendio. Composto di 9 cifre, indicanti lo Stato, la regione, la provincia e il comune, esso consente di localizzare in un colpo d'occhio la posizione amministrativa dell'incendio. La Commissione può fornire a ciascuno Stato membro l'elenco degli indicativi europei dei comuni su supporto informatico.
Esempio: 01 Stato membro 05 regione 02 provincia 789
comune

ALLEGATO II
DATI E DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI DA FORNIRE A CORREDO DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO FINANZIARIO DELLA COMUNITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1 DEL PRESENTE REGOLAMENTO 

Le domande di contributo devono essere redatte secondo il seguente sommario:
1. Richiedente
2. Contenuto generale della domanda
2.1. Titolo
2.2. Contesto e finalità della domanda
2.3. Descrizione particolareggiata dell'oggetto della domanda (allegare tutta la documentazione, compreso il materiale cartografico, che possa essere utile ai fini della valutazione della domanda)
2.4. Identificazione geografica del progetto e grado di rischio delle regioni interessate dal progetto
2.5. Durata del progetto (date previste per l'inizio e la conclusione del progetto)
2.6. Il contributo del progetto alla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2158/92
3. Finanziamento richiesto
3.1. Costo totale del progetto (in moneta nazionale)
3.2. Costi per i quali viene chiesto il contributo finanziario della Comunità (in moneta nazionale)
3.3. Contributo richiesto (in moneta nazionale)
3.4. Organismo intestatario dei versamenti e numero di conto