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G.U. n. L 217 del 31/07/1992
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il
trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli
articoli 43 e 130 S,
vista la proposta della Commissione (1),
visto il parere del Parlamento europeo (2),
visto il parere del Comitato economico e sociale (3),
considerando che la foresta svolge una funzione essenziale per il
mantenimento degli equilibri fondamentali, in particolare per quanto
riguarda il suolo, il regime delle acque, il clima, la fauna e la flora;
considerando che la foresta contribuisce, pertanto, a proteggere e a
sviluppare l'agricoltura e l'ambiente rurale, le cui condizioni
d'esistenza possono essere ampiamente tributarie della presenza e del
buono stato delle foreste circostanti;
considerando che queste funzioni della foresta, soprattutto nelle regioni
meridionali della Comunità sono minacciate da incendi che devastano ogni
anno ampie superfici forestali;
considerando che la protezione delle foreste contro gli incendi assume
un'importanza e un'urgenza particolari per la Comunità, la quale deve
pertanto accrescere il proprio contributo agli sforzi compiuti dagli Stati
membri per migliorare detta protezione;
considerando che per ridurre il numero e l'entità delle cause d'incendio e
delle superfici colpite, il contributo comunitario deve essere imperniato
sulla necessità di combattere tali cause e di prevedere misure di
prevenzione contro gli incendi e misure di sorveglianza delle foreste;
considerando che tale contributo comunitario deve concentrarsi in maniera
prioritaria nelle zone minacciate da rischi permanenti o ciclici di
incendio; che è quindi necessario classificare il territorio della
Comunità secondo il grado di rischio di incendio di foresta, modulando il
contributo comunitario in funzione dell'entità del rischio;
considerando che, soprattutto nelle zone ad alto rischio d'incendio, la
Comunità deve contribuire alla realizzazione di piani integrati di
protezione delle foreste contro gli incendi i quali prevedano
l'eliminazione delle cause, l'instaurazione dei sistemi di prevenzione e
di sorveglianza ed il miglioramento dei sistemi esistenti;
considerando che una banca di dati a livello degli Stati membri e della
Comunità può costituire uno strumento importante per migliorare il sistema
di protezione delle foreste contro gli incendi;
considerando che, per agevolare l'applicazione delle disposizioni
previste, occorre instaurare fra gli Stati membri e la Commissione una
stretta cooperazione; che detta cooperazione può essere garantita dal
comitato permanente forestale;
considerando che occorre prevedere, ai fini del presente regolamento, un
programma di una durata di 5 anni;
considerando che un importo di 70 milioni di ecu è ritenuto necessario per
l'attuazione di questo programma pluriennale; che per l'anno 1992, nel
quadro delle attuali prospettive finanziarie, l'importo ritenuto
necessario è di 12 milioni di ecu;
considerando che gli importi da impegnare per il finanziamento del
programma per il periodo successivo all'esercizio finanziario 1992
dovranno iscriversi nel quadro finanziario comunitario in vigore,
HA
ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo
1
1. Al fine di
accrescere la protezione delle foreste e in particolare di intensificare
gli sforzi compiuti per il mantenimento e la sorveglianza degli ecosistemi
forestali e la tutela delle varie funzioni svolte dalle foreste a favore
delle zone rurali, è istituita un'azione comunitaria per la protezione
delle foreste contro gli incendi, in appresso denominata « azione ».
2. L'azione ha per obiettivo:
- la riduzione del numero di cause di incendio di foresta,
- la riduzione delle superfici colpite.
3. L'azione comprende le misure seguenti:
a) l'individuazione delle cause d'incendio di foresta e la determinazione
dei mezzi per combatterle, in particolare:
- studi sull'individuazione delle cause d'incendio e sulla loro origine;
- studi su proposte di azioni intese a ridurre le cause d'incendio e la
loro origine;
- campagne d'informazione e di sensibilizzazione;
b) la creazione o il miglioramento di sistemi di prevenzione, in
particolare la creazione di infrastrutture di protezione, quali sentieri
forestali, piste, punti d'acqua, laniere, decespugliamenti e fasce
tagliafuoco, l'avvio di operazioni di mantenimento delle laniere, dei
decespugliamenti e delle fasce tagliafuoco, nonché operazioni di
silvicoltura preventive effettuate nel quadro di una strategia globale di
protezione delle foreste contro gli incendi;
c) la creazione o il miglioramento di sistemi di sorveglianza delle
foreste, anche sistemi dissuasivi, in particolare l'installazione di
strutture di sorveglianza fisse o mobili e l'acquisto di materiali di
comunicazione;
d) le misure connesse, in particolare:
- la formazione di personale altamente specializzato;
- la realizzazione di studi analitici e di progetti pilota e dimostrativi
riguardanti nuovi metodi, tecniche e tecnologie ed intesi ad accrescere
l'efficacia dell'azione.
Articolo
2
1. Gli Stati
membri classificano il proprio territorio secondo il grado di rischio di
incendio di foresta. Ciascuna zona classificata deve, generalmente,
corrispondere a una zona amministrativa di livello minimo NUTS III.
2. Si possono classificare come zone ad alto rischio solo le zone in cui
il rischio permanente o ciclico di incendio di foresta minaccia gravemente
l'equilibrio ecologico, la sicurezza delle persone e dei beni o
contribuisce all'accelerazione dei processi di desertificazione delle
superfici rurali.
Possono essere classificate zone ad alto rischio solo quelle situate
- in Portogallo,
- in Spagna,
- in Francia: nelle regioni Aquitaine, Midi-Pyrénées, Corse,
Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur e nei dipartimenti dell'Ardèche
e della Drôme,
- in Italia: nel Mezzogiorno, nelle regioni Lazio, Toscana, Liguria,
Umbria, Marche, Emilia Romagna e nelle province di Cuneo e Alessandria
(Piemonte) e Pavia (Lombardia), nonché nelle zone boschive di montagna del
nord del paese,
- in Grecia.
Su richiesta giustificata di uno Stato membro, possono essere considerate
zone ad alto rischio quelle situate in regioni della Comunità diverse da
quelle elencate al comma precedente.
3. Si possono classificare come zone a medio rischio le zone in cui il
rischio di incendio di foresta, pur non essendo permanente o ciclico, può
minacciare in misura rilevante gli ecosistemi forestali.
4. Sono considerate zone a basso rischio le altre zone comunitarie.
5. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco delle zone
classificate per grado di rischio al più tardi sei mesi dopo l'entrata in
vigore del presente regolamento.
La Commissione decide l'approvazione degli elenchi secondo la procedura
prevista all'articolo 9.
Articolo
3
1. Gli Stati
membri trasmettono alla Commissione piani di protezione delle foreste
contro gli incendi nelle regioni classificate ad alto o medio rischio e
forniscono inoltre indicazioni sulle misure di protezione delle foreste
contro gli incendi già realizzate con un contributo finanziario della
Comunità e sulla valutazione dell'efficacia relativa dei vari tipi di
misure.
2. Per quanto riguarda le zone classificate ad alto rischio, i piani
comprendono:
a) un quadro della situazione attuale della zona o sottozona interessata
per quanto riguarda i sistemi di prevenzione e di sorveglianza esistenti,
nonché i mezzi di lotta disponibili, compresa una descrizione dei metodi e
delle tecniche impiegati per la protezione delle foreste contro gli
incendi;
b) un bilancio degli incendi degli ultimi cinque anni, con la descrizione
e l'analisi delle principali cause accertate;
c) l'indicazione degli obiettivi da raggiungere al termine del piano per
quanto riguarda:
- l'eliminazione o la riduzione delle principali cause d'incendio,
- il miglioramento dei sistemi di prevenzione e di sorveglianza,
- il miglioramento dei sistemi di lotta;
d) la descrizione delle misure previste per raggiungere gli obiettivi;
e) l'indicazione dei partner associati alla protezione delle foreste
contro gli incendi e delle relative modalità di coordinamento.
3. Per quanto riguarda le zone classificate a medio rischio, i piani
comprendono almeno:
a) un quadro della situazione attuale della zona o sottozona interessata
per quanto riguarda i sistemi di prevenzione e di sorveglianza esistenti,
compresa una descrizione dei metodi e delle tecniche impiegati per la
protezione contro gli incendi;
b) l'indicazione degli obiettivi da raggiungere al termine del piano per
quanto riguarda:
- l'eliminazione o la diminuzione delle principali cause d'incendio,
- il miglioramento dei sistemi di prevenzione e di sorveglianza;
c) la descrizione delle misure previste per raggiungere gli obiettivi;
d) l'indicazione dei partner associati alla protezione delle foreste
contro gli incendi e delle relative modalità di coordinamento.
4. Dopo aver consultato il comitato permanente forestale istituito dalla
decisione 89/367/CEE (4), la Commissione formula un parere sui piani di
protezione delle foreste contro gli incendi entro tre mesi dalla loro
comunicazione.
5. A decorrere dal 1o gennaio 1993, il finanziamento, a titolo delle
azioni comunitarie, delle misure forestali in zone classificate ad alto o
medio rischio è subordinato alla condizione che siano stati adottati piani
di protezione delle foreste contro gli incendi e che le misure siano
realizzate in conformità di tali piani.
Articolo
4
1.
Anteriormente al 1o novembre di ogni anno, gli Stati membri sottopongono
alla Commissione i loro progetti o programmi intesi ad accrescere la
protezione delle foreste contro gli incendi.
2. I progetti e i programmi possono riguardare:
- per le zone classificate ad alto rischio, le misure di cui all'articolo
1, paragrafo 3, lettere da a) a d);
- per le zone classificate a medio rischio, le misure di cui all'articolo
1, paragrafo 3, lettere b) e d), nonché campagne d'informazione e di
sensibilizzazione.
3. A decorrere dal 1o novembre 1992, potranno essere presentati soltanto
progetti o programmi che si inquadrano in piani di cui all'articolo 3 e su
cui la Commissione ha espresso parere favorevole.
A decorrere dal 1o novembre 1992 sarà data la priorità ai programmi.
4. Le modalità d'applicazione del paragrafo 1 sono adottate secondo la
procedura prevista all'articolo 9.
5. I programmi riguardanti più obiettivi conterranno informazioni sulla
ripartizione dei costi da attribuire alle diverse misure di protezione
prospettate.
Articolo
5
1. La
Commissione provvede al coordinamento e alla sorveglianza dell'azione
concernente la protezione delle foreste contro gli incendi che è oggetto
del presente regolamento. In particolare, essa può avvalersi di istituti
di ricerca e di consulenti scientifici o tecnici.
2. Il coordinamento e la sorveglianza dell'azione prevedono inoltre un
contributo della Comunità inteso ad aiutare gli Stati membri ad elaborare
un sistema d'informazione sugli incendi di foresta, al fine di:
- favorire gli scambi di informazioni sugli incendi di foresta;
- valutare in modo continuo l'incidenza delle azioni avviate dagli Stati
membri e dalla Commissione nel settore della protezione delle foreste
contro gli incendi;
- valutare i periodi, i gradi e le cause di rischio;
- elaborare strategie per la protezione delle foreste contro gli incendi,
in particolare eliminando o riducendo le cause.
3. Le modalità d'applicazione del paragrafo 2 sono adottate secondo la
procedura prevista all'articolo 9. Esse riguardano, in particolare, la
natura, la comparabilità e la raccolta delle informazioni, nonché le
condizioni di accesso alle informazioni raccolte.
4. Gli Stati membri possono limitare la raccolta delle informazioni alle
zone classificate ad alto a medio rischio.
5. Per l'elaborazione dei sistemi d'informazione di cui al paragrafo 2, la
Commissione può finanziare progetti pilota concernenti innanzitutto la
realizzabilità dei vari obiettivi del sistema. I progetti sono elaborati
di concerto con le competenti autorità degli Stati membri.
Articolo
6
1. La
Commissione decide in merito alla partecipazione finanziaria della
Comunità ai progetti e programmi definiti all'articolo 4, presentati dagli
Stati membri. La concessione del contributo finanziario è decisa previa
consultazione del comitato forestale permanente.
2. La partecipazione finanziaria della Comunità alle misure di cui
all'articolo 1, paragrafo 3, lettere da a) a d), è fissato come segue:
- 50 % al massimo delle spese approvate dalla Commissione, relative alle
zone classificate ad alto rischio;
- 30 % al massimo delle spese approvate dalla Commissione, relative alle
zone classificate a medio rischio.
3. Le spese per il coordinamento di cui all'articolo 5, paragrafo 1, sono
a carico della Comunità. Tuttavia, la partecipazione finanziaria della
Comunità alle spese degli Stati membri per l'elaborazione del sistema
d'informazione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, è fissata come segue:
- 50 % al massimo per le operazioni concernenti le zone classificate ad
alto rischio;
- 30 % al massimo per le operazioni concernenti le zone classificate a
medio rischio;
- 15 % al massimo per le operazioni concernenti le altre zone.
4. Sono esclusi dal beneficio di un contributo finanziario a norma del
presente regolamento i progetti e i programmi di protezione delle foreste
contro gli incendi che già beneficiano di un contributo a norma di un
altro strumento finanziario comunitario.
Articolo
7
Gli Stati
membri designano i servizi e gli organismi abilitati ad eseguire le misure
adottate in virtù del presente regolamento nonché i servizi e gli
organismi cui la Commissione rimborserà gli importi corrispondenti alla
partecipazione finanziaria della Comunità.
Articolo
8
Gli Stati
membri adottano, conformemente alle disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative nazionali, le misure necessarie per:
- accertare la realtà e la regolarità delle operazioni finanziate dalla
Comunità;
- prevenire le irregolarità;
- recuperare le somme perdute a seguito di irregolarità o negligenze.
Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni
necessarie ai fini del presente comma e adottano tutte le misure atte a
facilitare i controlli che la Commissione ritenesse utile effettuare nel
quadro della gestione del finanziamento comunitario, comprese verifiche in
loco. Gli Stati membri informano la Commissione delle misure adottate a
tal fine.
Articolo
9
1. Qualora
sia fatto riferimento alla procedura di cui al presente articolo, il
comitato permanente forestale è convocato dal suo presidente, per
iniziativa del medesimo o su richiesta del rappresentante di uno Stato
membro.
2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto
delle misure da prendere. Il comitato formula il proprio parere sul
progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione
dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla
maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per
l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta
della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei
rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata
nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.
3. a) La Commissione adotta le misure progettate quando esse sono conformi
al parere del comitato.
b) Quando le misure progettate non sono conformi al parere formulato dal
comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone immediatamente
al Consiglio una proposta relativa alle misure da prendere. Il Consiglio
delibera a maggioranza qualificata.
Se alla scadenza del termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui è
stato adito il Consiglio non ha adottato misure, la Commissione adotta le
misure proposte e le mette immediatamente in applicazione.
Articolo
10
1. L'azione
è prevista per la durata di cinque anni a decorrere dal 1o gennaio 1992.
2. L'importo dei mezzi finanziari comunitari ritenuto necessario per la
sua attuazione è di 70 milioni di ecu di cui 12 milioni di ecu per l'anno
1992 nel quadro delle prospettive finanziarie 1988-1992.
Per l'ulteriore periodo d'applicazione del programma, l'importo dovrà
essere conforme al quadro finanziario comunitario in vigore.
L'autorità di bilancio stabilisce gli stanziamenti disponibili per ogni
esercizio tenendo presenti i principi di una sana gestione di cui
all'articolo 2 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977,
applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5).
3. Prima dello scadere del periodo di cui al paragrafo 1, il presente
regolamento è oggetto di un riesame da parte del Consiglio, su proposta
della Commissione e in base a una relazione d'attività, completata in
particolare dalle informazioni sulla valutazione dell'efficacia delle
misure previste all'articolo 5, paragrafo 2, nel settore disciplinato dal
presente regolamento.
Articolo
11
Il regolamento
(CEE) n. 3529/86 del Consiglio, del 17 novembre 1986, relativo alla
protezione delle foreste nella Comunità contro gli incendi (6), resto
applicabile ai progetti o ai piani inoltrati prima del 1o gennaio 1992.
Articolo
12
Il presente
regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione
nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1992. Il presente
regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente
applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a
Bruxelles, addì 23 luglio 1992. Per il Consiglio
Il Presidente
John COPE
(1) GU n. C
312 del 3. 12. 1991, pag. 7. (2) Parere reso il 10 luglio 1992 (non ancora
pubblicata nella Gazzetta ufficiale). (3) GU n. C 106 del 27. 4. 1992,
pag. 1. (4) GU n. L 165 del 15. 6. 1989, pag. 14. (5) GU n. L 356 del 31.
12. 1977, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE)
n. 610/90 (GU n. L 70 del 16. 3. 1990, pag. 1). (6) GU n. L 326 del 21.
11. 1986, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE)
n. 1614/89 (GU n. L 165 del 15. 6. 1989, pag. 10). |