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VIOLAZIONE |
SANZIONE |
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Cagionamento d’incendio. |
Reclusione da 3 a 7 anni
(Art. 423 c.p.). |
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Cagionamento di un incendio su boschi,
selve o foreste ovvero sui vivai forestali destinati al
rimboschimento,
propri o altrui.
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Reclusione da quattro a dieci anni.
(Art. 423 bis 1° comma c.p.
introdotto con L. n. 275/2000). |
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Se l’incendio
su boschi, selve o foreste ovvero sui vivai forestali
destinati al rimboschimento, propri o altrui
è cagionato per colpa. |
Reclusione da uno a cinque anni.
(Art. 423 bis 2° comma c.p.
introdotto con L. n. 275/2000). |
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Aggravante
per il 1° e 2° comma dell’art. 423-bis del c.p. se
dall’incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree
protette.
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Nei casi previsti dal 1° e 2° comma dell’art. 423-bis del c.p.
Le pene previste sono aumentate della metà. (Art. 423
bis 3° e 4° comma c.p.
introdotto con L. n. 275/2000).
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Aggravante
per il 1° e 2° comma dell’art. 423-bis del c.p.se
dall’incendio deriva un danno grave, esteso e
persistente all’ambiente
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Nei casi previsti dal 1° e 2° comma dell’art. 423-bis
del c.p. Le pene previste sono aumentate (Art. 423 bis
3° e 4° comma c.p.
introdotto con L. n. 275/2000).
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Cagionamento di pericolo d’incendio allo scopo di danneggiare
la cosa altrui. |
Reclusione da 6 mesi a 2 anni
(Art. 424 c.p.). Se segue l’incendio, si applicano le
disposizioni dell’art. 423 c.p. con pena ridotta da 1/3 alla
metà. (Art. 424 c.p.
modificato con L. n. 275/2000).
Se al fuoco appiccato a boschi, selve e foreste, ovvero vivai
forestali destinati al rimboschimento, segue l'incendio, si
applicano le pene previste dall'art. 423-bis (Art. 424 c.p.,
comma 3,
introdotto dalla L. 353\2000) |
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Incendio colposo
considerato al di fuori delle ipotesi previste nel secondo
comma dell’articolo 423-bis, per il, cagionamento, per
colpa, di un incendio. |
Reclusione da 1 a 5 anni
(Art. 449 c.p.
modificato con L. n. 275/2000). |
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Omissione colposa di collocazione ovvero rimozione o
danneggiamento di apparecchi o altri mezzi destinati
all’estinzione degli incendi. |
Reclusione fino ad 1 anno e multa da L. 200.000 a L. 1.000.000
(Art. 451 c.p.). |
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Rifiuto del proprio aiuto o servizio
al funzionario che dirige l’opera di spegnimento, in occasione
di incendi nei boschi. |
Arresto sino a 3 mesi e ammenda sino a L. 600.000
(R.D.L. n. 3267/1923 art. 33). |
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Violazione di norme di polizia Forestale.
(L. 950/1967). |
Sanzione da L. 100.000 a L. 1.000.000
(L. 950/1967 art. 3). |
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Bruciatura di stoppie fuori del tempo o senza le condizioni
stabilite dai regolamenti locali o senza il rispetto delle
distanze previste
(R.D. 773/1931 T.U.P.S. art.59). |
Sanzione amministrativa da L. 1.000.000 a L. 6.000.000
(R.D. n. 773/1931 T.U.P.S. art. 17 bis 1). |
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Violazione del divieto di mutare per quindici anni
la destinazione urbanistica di aree boscate o pascoli
percorsi dal fuoco, rispetto alla destinazione preesistente
all'incendio; violazione del divieto per dieci anni
di realizzare edifici, strutture ed infrastrutture finalizzati
ad insediamenti civili ed attività produttive. Sono
altresì vietate per cinque anni le attività di rimboschimento
e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie
pubbliche. |
Demolizione delle opere
realizzate sopra e sotto il soprassuolo boschivo distrutto o
danneggiato per cause naturali o volontarie dall’incendio e
ripristino dei luoghi a spese del responsabile.
(Art. 10, comma 4
L. n. 353\2000).
Ferme restando le conseguenze penali ed amministrative.
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Mancata indicazione del vincolo di immutabilità di
destinazione urbanistica
negli atti (stipulati entro quindici anni
dall'incendio) di compravendita di aree ed immobili situati in
zone boscate e pascoli percorsi dal fuoco.
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Nullità dell'atto
(Art. 10, comma 1
L. n. 353\2000).
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Violazione del divieto di pascolo per dieci anni nei
soprassuoli delle zone boscate percorse dal fuoco.
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Sanzione amministrativa, per ogni capo, non inferiore a
L. 60.000 e non superiore a L. 120.000
(Art. 10 comma 3
L. n. 353\2000).
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Violazione del divieto di caccia per dieci anni nei
soprassuoli delle zone boscate percorse dal fuoco.
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Sanzione amministrativa non inferiore a L. 400.000 e non
superiore a L. 800.000
(Art. 10 comma 3
L. n. 353\2000).
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Violazione del divieto, nelle aree e nei periodi a
rischio di incendio boschivo, di compiere tutte le azioni
determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di un
incendio.
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Sanzione amministrativa da L. 2.000.000 a L. 20.000.000.
Tali sanzioni sono raddoppiate nel caso che il
responsabile appartengano alle categorie individuate
dall'art. 7 c. 3 e 6 della L. n. 353\2000. Nel caso che
il responsabile sia esercente di attività turistiche,
oltre alla sanzione è disposta la revoca della licenza,
autorizzazione, o provvedimento amministrativo che consente
l'esercizio dell'attività.
(art. 10, commi 5, 6,7
L. n. 353\2000)
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In ogni caso si applicano le disposizioni dell'art. 18 della
L: n.349\1986, sul diritto al risarcimento del danno
ambientale, alla cui determinazione concorrono l'ammontare
delle spese sostenute per la lotta attiva e la stima dei danni
al soprassuolo ed al suolo.
(art. 10, comma 8
L. n. 353\2000).
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Normativa
regione siciliana in attesa dell'adeguamento alla Legge
quadro. |
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Violazione del divieto di pascolo per 5 anni nelle zone
boscate percorse da incendi
(L.R.S. n. 16/96). |
Sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 1.000.000 per ogni
ettaro o frazione di ettaro
in cui siano state compiute azioni vietate (L.R.S.
16\96 art. 37). |
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Omissione da parte di Azienda
autonoma delle ferrovie dello Stato S.p.A., aziende esercenti
le ferrovie in concessione, Società di gestione delle
autostrade, A.N.A.S. e province regionali della pulizia
di banchine e scarpate delle vie di comunicazione di loro
pertinenza immediatamente adiacenti alle aree boscate e
cespugliate.
(L.R.S. 16/96). |
Sanzione amministrativa da L. 20.000 a L. 200.000 per ogni 100
metri lineari di banchina o scarpata non ripulita o frazione
di essi.
(L.R.S.
16/96 art. 42). |
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Violazione dei regolamenti comunali sui fuochi controllati in
agricoltura
(LRS n. 16/96). |
Sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 500.000 per ogni
ettaro o ogni frazione di ettaro incendiato
(L.R.S.
n. 16/96 art. 40). |
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Praticare l'esercizio venatorio
nelle piantagioni arboree, nei boschi e nei terreni a pascolo
cespugliato danneggiati gravemente ed estesamente da incendi
verificatisi nell'anno in corso e nell'anno precedente.
(L.R.S. 33/1997, art 21 lett. i).
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Sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000.
(L.R.S.
33/1997 art 32 p.8). |