|
Gli accertamenti in materia di
tutela ambientale sono di competenza della polizia giudiziaria, senza
distinzioni settoriali e di specializzazione.
Sicché polizia di Stato,
carabinieri, guardia di finanza, corpo forestale, vigili urbani devono
procedere a prescindere se esistano altri corpi con esplicita specializzazione
con riguardo a particolari settori ambientali. (Cassazione penale sez. III,
27 settembre 1991).
A seguito della
realizzazione di un reato ambientale nessun pubblico ufficiale è esonerato
dall'intervento, anche quando leggi o regolamenti affidano esplicitamente
tale intervento a qualche forza di polizia.
Quindi
tutti gli organi di polizia giudiziaria, (P.G.), su segnalazione
privata e su iniziativa, devono obbligatoriamente intervenire in ordine ad un
reato ambientale.
L'eventuale rifiuto
d'intervento, sostenendo che non è di propria competenza, integra gli
estremi del reato di omissione di atti d'ufficio ex art. 328 c.p.. Quanto
asserito viene ribadito nell'art. 55 c.p.p. il quale dispone che <<la
polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei
reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli
autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova>>.
|