I
boschi si possono suddividere in due categorie:
Naturali
e Artificiali.
Alla prima categoria
appartengono i boschi spontanei, centenari o inizialmente artificiali poi
naturalizzati.
Alla seconda categoria
appartengono esclusivamente i boschi artificiali o c.d. produttivi piantumati
esclusivamente per la finalità del taglio, (sono però comuni casi di
naturalizzazione, e quindi di protezione ex Legge n.431/85, e R.D. 3267/1923
dei boschi artificiali).
Le
funzioni essenziali del bosco
si possono ricondurre in tre diversi ordini: 1) Funzione produttiva; 2)
Funzione Ecologica-Protettiva; 3) Funzione Estetico-Ricreativa .
La
funzione produttiva è
finalizzata essenzialmente alla silvicoltura (1), ma,
non solo, vi sono anche altre forme di sfruttamento commerciale del bosco ad
esempio i frutti, (castagne, pinoli ecc.), le cortecce, le resine, le gomme, i
funghi e i frutti del sottobosco (fragole, mirtilli, piante officinali ecc.),
infine la selvaggina. Per tutte queste attività, è importante sottolineare
la responsabilità degli Enti autorizzativi all'uso razionale delle stesse,
non permettendo l'abuso sconsiderato.
La
funzione ecologica-protettiva
(2) è fondamentalmente nota, per l'effetto
di fenomeni fisici (coibenza, intercettazione) e biologici (ossigenazione
dell'aria, scambi gassosi ed energetici, produzione di sostanze organiche). Il
bosco è anche un moderatore dei valori estremi della temperatura. L'umidità
è maggiore nell'interno del bosco, mentre le piogge vengono intercettate
(diminuendo sensibilmente i danni dell'impatto violento col suolo), dalle
chiome in misura varia a secondo dei vari fattori contingenti, clima, densità
di copertura, intensità e durata delle piogge ecc., e dalle radici (funzione
antierosiva, di regimazione del flusso idrico e geologico e di influenza sulle
piene). E' infatti scientificamente affermato che il bosco, intercettando la
pioggia, riducendo la sua velocità di caduta, rendendo il terreno permeabile
e riducendo lo scorrimento superficiale, regolarizza il deflusso dei corsi
d'acqua. Un'altra importante funzione del bosco è la sua influenza sulla
velocità del vento (quasi del tutto annullata), e l'intensità luminosa
(molto ridotta) permettendo la crescita di peculiari e diversificati
ecosistemi. Le azioni del bosco sulla pedogenesi sono dovute al continuo
rifornimento di sostanze organiche al terreno e alle radici, per tale ragione
vi è una presenza di diversi tipi di humus. Non meno importante è la
funzione del bosco quale rifugio naturale e serbatoio alimentare della fauna,
e di specie floristiche.
La
Funzione Estetico-Ricreativa spesso pone il problema della notevole pressione antropica,
dell'inquinamento e frequentemente è una delle causa dell'innesco degli
incendi.
DANNI
AMBIENTALI PROVOCATI DALL'INCENDIO:
Introduzione: Il patrimonio
di diversità biologica che va distrutto negli incendi è immenso. La
rigenerazione di un manto vegetale dopo un incendio può
iniziare rapidamente e il tempo per rivedere una prima crescita di
alberi può essere anche solo di una decina di anni. Ma per la rigenerazione
fino ad uno stadio prossimo alla maturità di un bosco misto di latifoglie
(come quelli di cui ogni anno perdiamo in Italia molte centinaia di ettari a
causa degli incendi), occorrono anche
200
anni.
Con un incendio non si
distruggono soltanto singole nicchie ecologiche ma vengono persi spesso
irreparabilmente interi ecosistemi. Quando le foreste sono ridotte a frammenti
sparsi, come lungo le coste del Mediterraneo che hanno subito l'impatto
maggiore dello sviluppo, quelle portate via dagli incendi possono essere
localmente una parte consistente o la totalità della superficie forestale
residua; in questi casi gli incendi significano la distruzione di
interi ecosistemi, la scomparsa di specie in via di estinzione, l'esposizione
del suolo all'erosione, difficoltà nella ricolonizzazione.
E'
evidente come la sorveglianza sia sempre di più un fattore chiave, sia per la
prevenzione che per la tempestività dell'intervento. Positiva, a questo
proposito, è stata l'istituzione del numero
verde 1515 per la segnalazione degli incendi
LA
DEFINIZIONE LEGISLATIVA DEL BOSCO NELLA REGIONE SICILIA
(si riporta a tal fine l'art. 4 della legge siciliana n. 16/96, a
seguire si riporta la Legge Regionale del 19 agosto
1999, n. 13, che modifica la
legge regionale n. 16\1996, concernente "Riordino della legislazione in
materia forestale e di tutela della vegetazione").
1. Si definisce bosco a
tutti gli effetti di legge una superficie di terreno di estensione non
inferiore a 5.000 mq. in cui sono presenti piante forestali, arboree e/o
arbustive, destinate a formazioni stabili, in qualsiasi stadio di sviluppo,
che determinano una copertura del suolo (da verificarsi nel periodo di maggior
fioritura, N.d.r.) non inferiore al 50 per cento.
2. Si considerano altresì
boschi, sempreché di dimensioni non inferiori a quelle di cui al comma 1, le
formazioni rupestri e ripariali, la bassa ed alta macchia mediterranea, nonché
i castagneti anche da frutto e le fasce forestali di larghezza media non
inferiore a 25 metri.
3. Non si considerano in
ogni caso boschi i giardini pubblici e i parchi urbani, i giardini e i parchi
privati, le colture specializzate a rapido accrescimento per la produzione del
legno, anche se costituite da specie forestali, nonché gli impianti destinati
prevalentemente alla produzione del frutto.
LEGGE
n. 13\1999. (Modifica la L.R.S. n. 16\1996)
1. L'articolo 4 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, è sostituito
dal seguente:
Art. 4. Definizione
di bosco
1.
Si definisce bosco a tutti gli effetti di legge una superficie di
terreno di estensione non inferiore a 10.000 mq. in cui sono presenti piante
forestali, arboree o arbustive, destinate a formazioni stabili, in qualsiasi
stadio di sviluppo, che determinano una copertura del suolo non inferiore al
50 per cento.
2.
Si considerano altresì boschi, sempreché di dimensioni non inferiori a
quelle di cui al comma 1, le formazioni rupestri e ripariali, la macchia
mediterranea, nonché i castagneti anche da frutto e le fasce forestali di
larghezza media non inferiore a 25 metri.
3.
Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale
per l'agricoltura e le foreste, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in
vigore della presente legge, sono determinati criteri per l'individuazione
delle formazioni rupestri, ripariali e della macchia mediterranea.
4.
I terreni su cui sorgono le formazioni di cui ai commi 1 e 2, temporaneamente
privi della vegetazione arborea sia per cause naturali, compreso l'incendio,
sia per intervento antropico, non perdono la qualificazione di bosco.
5.
A tutti gli effetti di legge, non si considerano boschi i giardini pubblici ed
i parchi urbani, i giardini ed i parchi privati, le colture specializzate a
rapido accrescimento per la produzione del legno, anche se costituite da
specie forestali nonché gli impianti destinati prevalentemente alla
produzione del frutto".
Inoltre
si considerano bosco le formazioni rupestri, ripariali e della macchia
mediterranea, secondo la definizione che di esse da il DECRETO
PRESIDENZIALE 28 giugno 2000
G.U.R.S.
18 agosto 2000, n. 38 (Criteri
per l'individuazione delle formazioni rupestri, ripariali e della macchia
mediterranea).
APPLICABILITA'
DELLA L. 431/85 IN SICILIA (LEGGE GALASSO)
Ai
sensi del D.L. 27 giugno 1985 n. 312, convertito con modificazioni dalla l. 8
agosto 1985 n. 431, le cui disposizioni costituiscono norme fondamentali di
riforma economico-sociale della Repubblica (e come tali sono applicabili in
Sicilia), nella nozione di "bosco" rientrano non solo i consorzi
vegetali a base di alberi e arbusti selvatici facenti parte del patrimonio
indisponibile di enti pubblici o gravati da vincolo forestale permanente, ma
anche i boschi cedui di proprietà privata, i quali pertanto dal 1985 sono
sottoposti al vincolo paesaggistico previsto dalle suindicate fonti normative.
Cons. Giust. Amm. Sicilia 28 febbraio 1995, n. 34 Bevilacqua e altro c. Assess.
Territorio ed Ambiente e altro Cons. Stato 1995, I, 270; Foro amm. 1995, 389.
ATTIVITA'
EDILIZIA IN ZONE DI BOSCO DANNEGGIATE O DISTRUTTE DAL FUOCO.
Un'importante
limitazione all'attività edilizia ed urbanistica (e comunque di divieto
assoluto alla mutazione della destinazione) è stata imposta dalla legge n.
47/1975 art. 9, successivamente modificato ed integrato dall'art. 1bis del
D.L. n. 332/1993, poi convertito nella legge 29.10.1993, n. 428, ora
sostituita dalla Legge Quadro in materia di incendi boschivi n. 353/2000.
Tale
disposizione, è stata introdotta per combattere il penoso fenomeno degli
incendi dolosi di boschi finalizzati alla speculazione edilizia. Essa,
infatti, dispone che in tutte le zone boscate interessate da incendi è
vietato l'insediamento di costruzioni di qualsiasi tipo (i Sindaci,
pertanto, non possono autorizzare alcuna costruzione). Alle medesime zone,
inoltre, nella formazione degli strumenti urbanistici (P.R.G. compreso), non
potrà darsi destinazione diversa da quella in atto prima dell'incendio.
I
SINDACI, entro
il mese di ottobre di ogni anno, devono compilare e trasmettere alla
Regione ed al Ministero dell'ambiente una planimetria, in scala adeguata, che
evidenzi il territorio comunale percorso dal fuoco: in tale territorio per
almeno 10 anni, non sono (e non devono) essere consentite destinazioni
d'uso diverse da quelle in atto prima dell'incendio e detto vincolo deve
essere indicato espressamente, a pena di nullità, in tutti gli atti di
compravendita di aree ed immobili ricadenti nel territorio medesimo (3).
(1)
Il taglio di un pioppeto,
rientrando quest'ultimo nell'arboricultura da legno
quando sia coltivato con regolare sesto di impianto per servire le esigenze
relative alla produzione di materiale legnoso, va considerato attività agro -
silvo - pastorale esente dal vincolo imposto dalla l. n. 431 del 1985, purché
insista su cultura arborea e non su bosco o foresta ai fini della legge
citata. Quando, tuttavia, il pioppeto è presente in formazioni spontanee può
costituire veri e propri boschi ripariali; e in particolari situazioni anche
una formazione impiantata artificialmente nel tempo può integrarsi nel
paesaggio vegetale si' da assimilarsi ad una vera e propria formazione
ripariale, il taglio della quale pregiudicherebbe da un punto di vista
paesaggistico il valore estetico dell'ambiente. Pertanto, in quest'ultimo
caso, se il pioppeto sorge su un'area territoriale già soggetta di per se
stessa a vincolo paesaggistico - ambientale sulla scorta della legge Galasso,
il vincolo assorbe i pioppi emergenti su detta area in quanto essi in quel
punto rappresentano una struttura costitutiva del paesaggio visivo e
dell'ambiente biologico tutelato nel suo insieme paesaggistico (estetico) e
ambientale (biologico). Pretura Terni, 16 aprile 1996 Giur. merito 1996, 494
nota (ROMANO)
(2)
A riguardo si è pronunciato il Consiglio di Stato, secondo cui
l'autorizzazione a qualsiasi utilizzo che comportino trasformazione dei boschi
(anche quelli definiti artificiali o produttivi) insistenti su terreni
vincolati per scopi idrogeologici costituisce un elemento dello schema
normativo attraverso cui il R.D. 3267/1923, articola la funzione conservativa
e protettiva dei boschi, intesi nella loro naturale funzione di strumenti di
difesa geologica ed idrica del territorio, dispiegandosi attraverso la forza
immobilizzatrice delle radici del complesso boscato e con l'azione regimante
delle acque esercitata dalla cotica erbosa; pertanto ai fini della predetta
autorizzazione, rivela la valutazione dell'interesse pubblico alla difesa del
suolo dal punto di vista idrico e geologico, per le conseguenza negative di
danno o anche di pericolo che la trasformazione stessa può comportare per i
suoli interessati.
(C.d.
S. Sez. VI,
20.12.1989, n. 1667).
(3)
L'art. 2, comma 51, della Legge n. 662/1996, dispone che non possono formare
oggetto del condono edilizio previsto dall'art. 39, della L. N. 724/1994
<< le costruzioni abusive realizzate sopra e sotto il soprassuolo
boschivo distrutto o danneggiato per cause naturali o volontarie>>.